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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 5269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5269 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9269/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 23 luglio 2025 da e elettivamente domiciliate in Milano, Parte_1 Parte_2
Via Orti, 2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maria Angelone, che le rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Franco Scarpelli per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, convenuta contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI e Parte_1 Parte_2
a) accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalle signore e in data 31 gennaio 2025 e, per l'effetto, Pt_1 Pt_2
b) condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora la somma complessiva lorda di Euro Pt_1
1.078,31, e alla signora la somma complessiva lorda di Euro 9.373,09 Pt_2 dovuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e, comunque, le somme diverse ritenuta di giustizia. c) accertata la mancata corresponsione alle signore e delle Pt_1 Pt_2 retribuzioni dovute sino al 31 gennaio 2025, e, per l'effetto, d) condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alle ricorrenti rispettivamente la somma complessiva
1 lorda di Euro 3.057,66 e di Euro 10.551,61 e, comunque, le somme diverse ritenuta di giustizia;
e) accertata la mancata corresponsione alle signore e del t.f.r.
Pt_1 Pt_2 maturato e dovuto ai sensi dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 52 e dell'art. 135 dei CCNL applicati, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alle signore e
Pt_1 Pt_2 rispettivamente la somma complessiva lorda di Euro 2.892,50 e di Euro 21.939,91, e, comunque, le somme diverse ritenuta di giustizia;
f) accertata la mancata corresponsione alle signore e dell'indennità
Pt_1 Pt_2 sostitutiva per ferie non godute, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla signora la somma complessiva lorda di Euro 196,28 e alla signora la
Pt_1 Pt_2 somma complessiva lorda di Euro 876,82, e, comunque, le somme diverse ritenuta di giustizia;
g) accertata la mancata corresponsione alle signore e
Pt_1 Pt_2 dell'indennità sostitutiva per permessi non goduti, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alle
[...] ricorrenti rispettivamente la somma complessiva lorda di Euro 18,76 e di Euro 15,03, e, comunque, le somme diverse ritenuta di giustizia;
h) accertata la mancata corresponsione alla signora dell'indennità sostitutiva Pt_2 per ROL non goduti, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Ricorrente la somma complessiva lorda di Euro 3.942,09, e, comunque, le somme diverse ritenute di giustizia;
i) accertata la mancata corresponsione alle ricorrenti dei permessi per ex festività, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alle signore e la somma complessiva Pt_1 Pt_2 lorda di Euro 403,82 e di Euro 4.388,95 e, comunque, le somme diversa ritenuta di giustizia;
j) per l'importo dovuto a titolo di t.f.r. con interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto, come previsto dagli artt. 52 e 135 dei CCNL esaminati, e per tutte le altre somme con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal sorgere dei crediti al saldo;
k) con condanna di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dalle ricorrenti ai propri difensori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come indicati al punto E. degli argomenti in diritto, ovvero nella diversa misura, anche superiore, che sarà ritenuta dal Giudicante, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Paolo M. Angelone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 23 luglio 2025, Parte_1
e ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di
[...] Parte_2 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevavano le ricorrenti di essere state assunte da CP_1 Controparte_1
- in data 22 aprile 2022, con contratto di lavoro subordinato Parte_1 part-time e determinato, con scadenza fissata al 15 aprile 2024, poi trasformato in tempo indeterminato, con inquadramento nel liv. 3° del CCNL Acconciatura ed Estetica e qualifica di Manicure qualificata (doc. 2 fasc. ric.);
- in data 1° giugno 2015, con contratto a tempo indeterminato e Parte_2 part-time, poi trasformato in full time, e inquadramento al liv. 1° del CCNL Impianti Sportivi e Palestre, con mansioni di Responsabile del Centro estetico (doc. 3 fasc. ric.). Da settembre 2024 e fino alla cessazione del rapporto, nonostante il normale svolgimento della prestazione lavorativa, non Controparte_1 aveva più corrisposto la retribuzione mensile ma soltanto alcuni acconti successivi, non sufficienti a consentire alle ricorrenti di far fronte agli impegni economici mensili. Le ricorrenti avevano pertanto rassegnato le dimissioni per giusta causa, il 31 gennaio 2025 (doc. 4 fasc. ric.). Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per la convenuta che Controparte_1 veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 27 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di e è fondato e va Parte_1 Parte_2 accolto. Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o, meglio, dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
3 2. e provano la loro assunzione Parte_1 Parte_2 presso (docc. 2 e 3 fasc. ric.) e le loro dimissioni Controparte_1 per giusta causa del 31 gennaio 2025 a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni (doc. 4 fasc. ric.). Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente, con il che pare accertata la giusta causa del recesso di entrambe le lavoratrici.
3. Le somme oggetto del ricorso sono state determinate sulla base di conteggi, elaborati con riferimento ai contratti di lavoro di e Parte_1
e dei CCNL applicabili ai rispettivi rapporti di lavoro: il CCNL Parte_2
Acconciatura ed Estetica per la signora e il CCNL Impianti Sportivi e Pt_1
Palestre per la signora . Pt_2 da settembre 2024 ha corrisposto, per espressa Controparte_1 ammissione delle lavoratrici, solo alcuni acconti sulle retribuzioni. In particolare, si legge nel ricorso:
- a sono stai pagati: € 1.100,00 in data 7 novembre 2024, a Parte_1 titolo di “acconto stipendio settembre”; € 300,00 in data 14 novembre 2024, a titolo di “acconto”; € 300,00 in data 23 novembre 2024, a titolo di “acconto”; € 400,00 in data 28 novembre 2024, a titolo di “acconto”; € 400,00 in data 13 dicembre 2024, a titolo di “acconto stipendio”; € 200,00 in data 20 dicembre 2024; € 300,00 in data 9 gennaio 2025; per un ammontare complessivo di € 3.000,00 (doc. 5 fasc. ric.); l'importo “lordizzato” corrisponde ad € 4.290,391; ex art. 1193 c.c., tale somma soddisfa il credito maturato dalla ricorrente per le retribuzioni dei mesi di settembre e ottobre 2024, nonché parzialmente la retribuzione dovuta per novembre 2024;
- a sono stai pagati: € 1.000,00 in data 24 ottobre 2024; € 300,00 Parte_2 in data 9 novembre 2024, a titolo di “acconto stipendio settembre”; € 400,00 in data 14 novembre 2024, a titolo di “acconto settembre”; € 400,00 in data 20 novembre 2024, a titolo di “acconto”; € 400,00 in data 23 novembre 2024, a titolo di
“acconto”; € 400,00 in data 4 dicembre 2024, a titolo di “acconto”; € 500,00 in data 12 dicembre 2024; € 500,00 in data 20 dicembre 2024; per un ammontare complessivo di € 3.900,00 (doc. 7 fasc. ric.). L'importo “lordizzato” corrisponde ad
€ 5.711,012, e, ai sensi dell'art. 1193 c.c., va a soddisfare il credito della ricorrente per la retribuzione del mese di settembre 2024, nonché parzialmente la retribuzione dovuta per ottobre 2024. Non risultano essere stati corrisposti, dopo le dimissioni, il preavviso, il t.f.r. e le altre competenze di fine rapporto.
4. Le somme indicate correttamente nei conteggi (doc. 11 fasc. ric.) spettano, per cui vanno riconosciute le differenze retributive fino alle dimissioni (31 gennaio 2025), il preavviso, il TFR, le ferie non godute, i permessi non goduti, i ROL non
4 goduti, i permessi per ex festività, oltre agli interessi statuiti dai singoli CCNL (artt. 52 e 135).
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalle signore e in data 31 gennaio 2025; Pt_1 Pt_2
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora la somma complessiva lorda di Pt_1
Euro 1.078,31, e alla signora la somma complessiva lorda di Euro Pt_2
9.373,09 dovuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
3) accerta la mancata corresponsione alle signore e delle Pt_1 Pt_2 retribuzioni dovute sino al 31 gennaio 2025, quindi condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alle
[...] ricorrenti rispettivamente la somma complessiva lorda di Euro 3.057,66 e di Euro 10.551,61; 4) accerta la mancata corresponsione alle signore e del t.f.r. Pt_1 Pt_2 maturato e dovuto e quindi condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alle signore e Pt_1
rispettivamente la somma complessiva lorda di Euro 2.892,50 e di Euro Pt_2
21.939,91; 5) accerta la mancata corresponsione alle signore e Pt_1 Pt_2 dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, e pertanto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 alla signora la somma complessiva lorda di Euro 196,28 e alla signora Pt_1
la somma complessiva lorda di Euro 876,82; Pt_2
6) accerta la mancata corresponsione alle signore e Pt_1 Pt_2 dell'indennità sostitutiva per permessi non goduti e pertanto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 alle ricorrenti rispettivamente la somma complessiva lorda di Euro 18,76 e di Euro 15,03; 7) accerta la mancata corresponsione alla signora dell'indennità Pt_2 sostitutiva per ROL non goduti, e pertanto condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Ricorrente la somma complessiva lorda di Euro 3.942;
5 8) accerta la mancata corresponsione alle ricorrenti dei permessi per ex festività e pertanto condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere alle signore e la somma Pt_1 Pt_2 complessiva lorda di Euro 403,82 e di Euro 4.388,95;
9) per l'importo dovuto a titolo di t.f.r. con interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto, come previsto dagli artt. 52 e 135 dei CCNL esaminati, e per tutte le altre somme con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal sorgere dei crediti al saldo;
10) condanna la parte soccombente alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Paolo Maria Angelone e dell'Avv. Franco Scarpelli, antistatari, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 23 luglio 2025 da e elettivamente domiciliate in Milano, Parte_1 Parte_2
Via Orti, 2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maria Angelone, che le rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Franco Scarpelli per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, convenuta contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI e Parte_1 Parte_2
a) accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalle signore e in data 31 gennaio 2025 e, per l'effetto, Pt_1 Pt_2
b) condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora la somma complessiva lorda di Euro Pt_1
1.078,31, e alla signora la somma complessiva lorda di Euro 9.373,09 Pt_2 dovuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e, comunque, le somme diverse ritenuta di giustizia. c) accertata la mancata corresponsione alle signore e delle Pt_1 Pt_2 retribuzioni dovute sino al 31 gennaio 2025, e, per l'effetto, d) condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alle ricorrenti rispettivamente la somma complessiva
1 lorda di Euro 3.057,66 e di Euro 10.551,61 e, comunque, le somme diverse ritenuta di giustizia;
e) accertata la mancata corresponsione alle signore e del t.f.r.
Pt_1 Pt_2 maturato e dovuto ai sensi dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 52 e dell'art. 135 dei CCNL applicati, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alle signore e
Pt_1 Pt_2 rispettivamente la somma complessiva lorda di Euro 2.892,50 e di Euro 21.939,91, e, comunque, le somme diverse ritenuta di giustizia;
f) accertata la mancata corresponsione alle signore e dell'indennità
Pt_1 Pt_2 sostitutiva per ferie non godute, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla signora la somma complessiva lorda di Euro 196,28 e alla signora la
Pt_1 Pt_2 somma complessiva lorda di Euro 876,82, e, comunque, le somme diverse ritenuta di giustizia;
g) accertata la mancata corresponsione alle signore e
Pt_1 Pt_2 dell'indennità sostitutiva per permessi non goduti, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alle
[...] ricorrenti rispettivamente la somma complessiva lorda di Euro 18,76 e di Euro 15,03, e, comunque, le somme diverse ritenuta di giustizia;
h) accertata la mancata corresponsione alla signora dell'indennità sostitutiva Pt_2 per ROL non goduti, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Ricorrente la somma complessiva lorda di Euro 3.942,09, e, comunque, le somme diverse ritenute di giustizia;
i) accertata la mancata corresponsione alle ricorrenti dei permessi per ex festività, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alle signore e la somma complessiva Pt_1 Pt_2 lorda di Euro 403,82 e di Euro 4.388,95 e, comunque, le somme diversa ritenuta di giustizia;
j) per l'importo dovuto a titolo di t.f.r. con interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto, come previsto dagli artt. 52 e 135 dei CCNL esaminati, e per tutte le altre somme con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal sorgere dei crediti al saldo;
k) con condanna di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dalle ricorrenti ai propri difensori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come indicati al punto E. degli argomenti in diritto, ovvero nella diversa misura, anche superiore, che sarà ritenuta dal Giudicante, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Paolo M. Angelone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 23 luglio 2025, Parte_1
e ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di
[...] Parte_2 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevavano le ricorrenti di essere state assunte da CP_1 Controparte_1
- in data 22 aprile 2022, con contratto di lavoro subordinato Parte_1 part-time e determinato, con scadenza fissata al 15 aprile 2024, poi trasformato in tempo indeterminato, con inquadramento nel liv. 3° del CCNL Acconciatura ed Estetica e qualifica di Manicure qualificata (doc. 2 fasc. ric.);
- in data 1° giugno 2015, con contratto a tempo indeterminato e Parte_2 part-time, poi trasformato in full time, e inquadramento al liv. 1° del CCNL Impianti Sportivi e Palestre, con mansioni di Responsabile del Centro estetico (doc. 3 fasc. ric.). Da settembre 2024 e fino alla cessazione del rapporto, nonostante il normale svolgimento della prestazione lavorativa, non Controparte_1 aveva più corrisposto la retribuzione mensile ma soltanto alcuni acconti successivi, non sufficienti a consentire alle ricorrenti di far fronte agli impegni economici mensili. Le ricorrenti avevano pertanto rassegnato le dimissioni per giusta causa, il 31 gennaio 2025 (doc. 4 fasc. ric.). Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per la convenuta che Controparte_1 veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 27 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di e è fondato e va Parte_1 Parte_2 accolto. Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o, meglio, dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
3 2. e provano la loro assunzione Parte_1 Parte_2 presso (docc. 2 e 3 fasc. ric.) e le loro dimissioni Controparte_1 per giusta causa del 31 gennaio 2025 a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni (doc. 4 fasc. ric.). Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente, con il che pare accertata la giusta causa del recesso di entrambe le lavoratrici.
3. Le somme oggetto del ricorso sono state determinate sulla base di conteggi, elaborati con riferimento ai contratti di lavoro di e Parte_1
e dei CCNL applicabili ai rispettivi rapporti di lavoro: il CCNL Parte_2
Acconciatura ed Estetica per la signora e il CCNL Impianti Sportivi e Pt_1
Palestre per la signora . Pt_2 da settembre 2024 ha corrisposto, per espressa Controparte_1 ammissione delle lavoratrici, solo alcuni acconti sulle retribuzioni. In particolare, si legge nel ricorso:
- a sono stai pagati: € 1.100,00 in data 7 novembre 2024, a Parte_1 titolo di “acconto stipendio settembre”; € 300,00 in data 14 novembre 2024, a titolo di “acconto”; € 300,00 in data 23 novembre 2024, a titolo di “acconto”; € 400,00 in data 28 novembre 2024, a titolo di “acconto”; € 400,00 in data 13 dicembre 2024, a titolo di “acconto stipendio”; € 200,00 in data 20 dicembre 2024; € 300,00 in data 9 gennaio 2025; per un ammontare complessivo di € 3.000,00 (doc. 5 fasc. ric.); l'importo “lordizzato” corrisponde ad € 4.290,391; ex art. 1193 c.c., tale somma soddisfa il credito maturato dalla ricorrente per le retribuzioni dei mesi di settembre e ottobre 2024, nonché parzialmente la retribuzione dovuta per novembre 2024;
- a sono stai pagati: € 1.000,00 in data 24 ottobre 2024; € 300,00 Parte_2 in data 9 novembre 2024, a titolo di “acconto stipendio settembre”; € 400,00 in data 14 novembre 2024, a titolo di “acconto settembre”; € 400,00 in data 20 novembre 2024, a titolo di “acconto”; € 400,00 in data 23 novembre 2024, a titolo di
“acconto”; € 400,00 in data 4 dicembre 2024, a titolo di “acconto”; € 500,00 in data 12 dicembre 2024; € 500,00 in data 20 dicembre 2024; per un ammontare complessivo di € 3.900,00 (doc. 7 fasc. ric.). L'importo “lordizzato” corrisponde ad
€ 5.711,012, e, ai sensi dell'art. 1193 c.c., va a soddisfare il credito della ricorrente per la retribuzione del mese di settembre 2024, nonché parzialmente la retribuzione dovuta per ottobre 2024. Non risultano essere stati corrisposti, dopo le dimissioni, il preavviso, il t.f.r. e le altre competenze di fine rapporto.
4. Le somme indicate correttamente nei conteggi (doc. 11 fasc. ric.) spettano, per cui vanno riconosciute le differenze retributive fino alle dimissioni (31 gennaio 2025), il preavviso, il TFR, le ferie non godute, i permessi non goduti, i ROL non
4 goduti, i permessi per ex festività, oltre agli interessi statuiti dai singoli CCNL (artt. 52 e 135).
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalle signore e in data 31 gennaio 2025; Pt_1 Pt_2
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora la somma complessiva lorda di Pt_1
Euro 1.078,31, e alla signora la somma complessiva lorda di Euro Pt_2
9.373,09 dovuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
3) accerta la mancata corresponsione alle signore e delle Pt_1 Pt_2 retribuzioni dovute sino al 31 gennaio 2025, quindi condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alle
[...] ricorrenti rispettivamente la somma complessiva lorda di Euro 3.057,66 e di Euro 10.551,61; 4) accerta la mancata corresponsione alle signore e del t.f.r. Pt_1 Pt_2 maturato e dovuto e quindi condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alle signore e Pt_1
rispettivamente la somma complessiva lorda di Euro 2.892,50 e di Euro Pt_2
21.939,91; 5) accerta la mancata corresponsione alle signore e Pt_1 Pt_2 dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, e pertanto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 alla signora la somma complessiva lorda di Euro 196,28 e alla signora Pt_1
la somma complessiva lorda di Euro 876,82; Pt_2
6) accerta la mancata corresponsione alle signore e Pt_1 Pt_2 dell'indennità sostitutiva per permessi non goduti e pertanto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 alle ricorrenti rispettivamente la somma complessiva lorda di Euro 18,76 e di Euro 15,03; 7) accerta la mancata corresponsione alla signora dell'indennità Pt_2 sostitutiva per ROL non goduti, e pertanto condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Ricorrente la somma complessiva lorda di Euro 3.942;
5 8) accerta la mancata corresponsione alle ricorrenti dei permessi per ex festività e pertanto condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere alle signore e la somma Pt_1 Pt_2 complessiva lorda di Euro 403,82 e di Euro 4.388,95;
9) per l'importo dovuto a titolo di t.f.r. con interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto, come previsto dagli artt. 52 e 135 dei CCNL esaminati, e per tutte le altre somme con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal sorgere dei crediti al saldo;
10) condanna la parte soccombente alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Paolo Maria Angelone e dell'Avv. Franco Scarpelli, antistatari, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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