CASS
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2025, n. 16921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16921 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA RT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE di APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CR LL, che ha chiesto emettersi declaratoria di ' inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 9 aprile 2024 la Corte d'Appello di Perugia confermava la sentenza emessa il 16 dicembre 2022 dal Tribunale di Perugia, con la quale l'imputato LO OB era stato dichiarato colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata, contestatogli per essersi appropriato, ponendoli in vendita, degli arredi (meglio descritti nell'imputazione) presenti all'interno dell'immobile denominato "Villa Mongiovino", ove lo stesso abitava dapprima insieme a IG GI, deceduto il 30 novembre 2010, ed ove permaneva in forza di un contratto di comodato gratuito avente ad oggetto una stanza della villa e stipulato con la "Societé de Gestion Immobiliere et des 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16921 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 16/01/2025 Activites Agricoles", società a propria volta parte di un contatto di locazione trentennale stipulato con la società proprietaria dell'immobile, arredi che erano stati fatti oggetto di inventario in data 2 dicembre 2011 nell'ambito del procedimento instaurato per l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di IG GI da parte di IG DO, erede del de cuius. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando quattro motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 120 cod. pen. e 129, 336 e 529 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in punto di attribuzione al querelante IG DO della qualità di erede di IG GI, e dunque di soggetto legittimato a proporre querela. Assumeva, in particolare, che la qualità di erede di IG GI in capo a IG DO era rimasta indimostrata giacché la stessa era stata solo affermata dal sedicente erede, nipote del de cuius, e che non erano stati provati in giudizio né il decesso del genitore di IG DO, presupposto per la successione per rappresentazione, né l'inesistenza di eredi di grado pozione rispetto al fratello del de cuius (quali il coniuge, i discendenti e gli eventuali ascendenti). 2.2. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell'art. 538 cod. proc. pen. con riferimento alle statuizioni civili contenute nell'impugnata sentenza, richiamando al riguardo le argomentazioni esposte con il primo motivo di ricorso. 2.3. Con il terzo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento all'accertamento del diritto di proprietà dei beni mobili oggetto del reato, ritenuto dalla Corte territoriale in capo al de cuius, nonché all'elemento soggettivo del reato contestato. Assumeva al riguardo che l'affermazione della Corte d'Appello secondo la quale la non titolarità formale dei detti beni in capo a IG GI sarebbe stata il frutto di una "schermatura" posta in essere dal medesimo in frode ai creditori e all'AR era rimasta priva di qualsivoglia argomentazione a supporto in quanto risultato di un generico riferimento a una "catena di società 2 attraverso le quali GI IG aveva schermato le sue proprietà", della quale avevano riferito alcuni amministratori che si erano succeduti. 2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione dell'art. 124 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla proposta querela, che riteneva essere tardiva, considerato che IG DO aveva completato la raccolta di tutti gli elementi necessari per avere cognizione del reato in data 15 luglio 2016 (come dallo stesso affermato con l'atto querelatorio), dunque ben otto mesi prima della proposizione della querela. 3. La difesa dell'imputato depositava, in data 8 gennaio 2025, memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso e ribadendo le argomentazioni illustrate con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Ed invero, la qualità di erede in capo a IG DO risulta dal procedimento civile instaurato ai fini dell'accettazione dell'eredità del de cuius con beneficio d'inventario, nel corso del quale, a cura dell'ufficiale giudiziario e previo intervento delle forze dell'ordine per consentire l'accesso alla villa, (intervento al quale si era opposto l'odierno ricorrente) era stato redatto l'inventario dei beni caduti in successione, fra i quali i beni mobili oggetto dell'appropriazione indebita;
non risulta che alcuno, e in particolare l'imputato, nel corso di tale procedimento, avesse contestato la qualità di erede in capo a IG DO. Deve, peraltro, osservarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, il diritto di querela in relazione reato di appropriazione indebita spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, l'abbia consegnata a colui che se n'è appropriato illegittimamente (v., in tal senso, Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, dep. 2023, Kohut, Rv. 284431 - 01, che tratta di una fattispecie relativa all'appropriazione indebita di beni sottoposti a sequestro preventivo, in cui la querela era stata sporta dal soggetto nominato custode dei beni medesimi). 3 Nella specie, per l'appunto, risulta pacificamente che il querelante ha consegnato i beni all'imputato, affidandoli allo stesso in custodia in forza di regolare contratto. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, in quanto non consentito, non essendo stato dedotto con l'atto di appello (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello). 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Dopo aver richiamato le argomentazioni già illustrate in sede di trattazione del primo motivo di ricorso, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla titolarità dei beni, adducendo peraltro circostanze dìstoniche rispetto alle risultanze probatorie (laddove si contesta la schermatura dei beni). Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Quanto alla dedotta violazione di legge civilistica relativa alla titolarità dei beni, i giudici del merito hanno accertato l'appartenenza dei beni al de cuius con 4 prova ritenuta certa, e ne hanno tratto la logica conseguenza, da un lato, della trasmissione a titolo ereditario all'erede che ha sporto querela e, dall'altro, della piena consapevolezza in capo al ricorrente dell'altrui proprietà, anche in ragione della mancanza di obiezioni di qualunque tipo e in qualunque sede. 4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, dovendosi considerare, in ordine alla dedotta tardività della querela, che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato che le verifiche in ordine all'acquisizione degli elementi necessari ai fini della conoscenza del reato erano iniziate, a cura del querelante, nel mese di dicembre 2016, verifiche articolate che erano proseguite fino alla data di - tempestiva - proposizione della querela: il dies a quo del termine di novanta giorni per la proposizione della querela doveva quindi iniziare a decorrere dal dicembre 2016 e non dalla data del certificato della CCIAA (15/07/2016) indicata dal ricorrente. Nei confronti di detta valutazione il ricorrente ha omesso di confrontarsi essendosi limitato a dedurre censure nel merito non scrutinabili in questa sede. La Corte d'Appello ha anche richiamato in proposito, in maniera del tutto congrua, il consolidato orientamento del Giudice di legittimità secondo il quale il termine per proporre querela inizia a decorrere nel momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono di valutare l'esistenza del reato (cfr., Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732 - 01). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
5 ,/ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/01/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CR LL, che ha chiesto emettersi declaratoria di ' inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 9 aprile 2024 la Corte d'Appello di Perugia confermava la sentenza emessa il 16 dicembre 2022 dal Tribunale di Perugia, con la quale l'imputato LO OB era stato dichiarato colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata, contestatogli per essersi appropriato, ponendoli in vendita, degli arredi (meglio descritti nell'imputazione) presenti all'interno dell'immobile denominato "Villa Mongiovino", ove lo stesso abitava dapprima insieme a IG GI, deceduto il 30 novembre 2010, ed ove permaneva in forza di un contratto di comodato gratuito avente ad oggetto una stanza della villa e stipulato con la "Societé de Gestion Immobiliere et des 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16921 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 16/01/2025 Activites Agricoles", società a propria volta parte di un contatto di locazione trentennale stipulato con la società proprietaria dell'immobile, arredi che erano stati fatti oggetto di inventario in data 2 dicembre 2011 nell'ambito del procedimento instaurato per l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di IG GI da parte di IG DO, erede del de cuius. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando quattro motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 120 cod. pen. e 129, 336 e 529 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in punto di attribuzione al querelante IG DO della qualità di erede di IG GI, e dunque di soggetto legittimato a proporre querela. Assumeva, in particolare, che la qualità di erede di IG GI in capo a IG DO era rimasta indimostrata giacché la stessa era stata solo affermata dal sedicente erede, nipote del de cuius, e che non erano stati provati in giudizio né il decesso del genitore di IG DO, presupposto per la successione per rappresentazione, né l'inesistenza di eredi di grado pozione rispetto al fratello del de cuius (quali il coniuge, i discendenti e gli eventuali ascendenti). 2.2. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell'art. 538 cod. proc. pen. con riferimento alle statuizioni civili contenute nell'impugnata sentenza, richiamando al riguardo le argomentazioni esposte con il primo motivo di ricorso. 2.3. Con il terzo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento all'accertamento del diritto di proprietà dei beni mobili oggetto del reato, ritenuto dalla Corte territoriale in capo al de cuius, nonché all'elemento soggettivo del reato contestato. Assumeva al riguardo che l'affermazione della Corte d'Appello secondo la quale la non titolarità formale dei detti beni in capo a IG GI sarebbe stata il frutto di una "schermatura" posta in essere dal medesimo in frode ai creditori e all'AR era rimasta priva di qualsivoglia argomentazione a supporto in quanto risultato di un generico riferimento a una "catena di società 2 attraverso le quali GI IG aveva schermato le sue proprietà", della quale avevano riferito alcuni amministratori che si erano succeduti. 2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione dell'art. 124 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla proposta querela, che riteneva essere tardiva, considerato che IG DO aveva completato la raccolta di tutti gli elementi necessari per avere cognizione del reato in data 15 luglio 2016 (come dallo stesso affermato con l'atto querelatorio), dunque ben otto mesi prima della proposizione della querela. 3. La difesa dell'imputato depositava, in data 8 gennaio 2025, memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso e ribadendo le argomentazioni illustrate con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Ed invero, la qualità di erede in capo a IG DO risulta dal procedimento civile instaurato ai fini dell'accettazione dell'eredità del de cuius con beneficio d'inventario, nel corso del quale, a cura dell'ufficiale giudiziario e previo intervento delle forze dell'ordine per consentire l'accesso alla villa, (intervento al quale si era opposto l'odierno ricorrente) era stato redatto l'inventario dei beni caduti in successione, fra i quali i beni mobili oggetto dell'appropriazione indebita;
non risulta che alcuno, e in particolare l'imputato, nel corso di tale procedimento, avesse contestato la qualità di erede in capo a IG DO. Deve, peraltro, osservarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, il diritto di querela in relazione reato di appropriazione indebita spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, l'abbia consegnata a colui che se n'è appropriato illegittimamente (v., in tal senso, Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, dep. 2023, Kohut, Rv. 284431 - 01, che tratta di una fattispecie relativa all'appropriazione indebita di beni sottoposti a sequestro preventivo, in cui la querela era stata sporta dal soggetto nominato custode dei beni medesimi). 3 Nella specie, per l'appunto, risulta pacificamente che il querelante ha consegnato i beni all'imputato, affidandoli allo stesso in custodia in forza di regolare contratto. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, in quanto non consentito, non essendo stato dedotto con l'atto di appello (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello). 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Dopo aver richiamato le argomentazioni già illustrate in sede di trattazione del primo motivo di ricorso, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla titolarità dei beni, adducendo peraltro circostanze dìstoniche rispetto alle risultanze probatorie (laddove si contesta la schermatura dei beni). Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Quanto alla dedotta violazione di legge civilistica relativa alla titolarità dei beni, i giudici del merito hanno accertato l'appartenenza dei beni al de cuius con 4 prova ritenuta certa, e ne hanno tratto la logica conseguenza, da un lato, della trasmissione a titolo ereditario all'erede che ha sporto querela e, dall'altro, della piena consapevolezza in capo al ricorrente dell'altrui proprietà, anche in ragione della mancanza di obiezioni di qualunque tipo e in qualunque sede. 4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, dovendosi considerare, in ordine alla dedotta tardività della querela, che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato che le verifiche in ordine all'acquisizione degli elementi necessari ai fini della conoscenza del reato erano iniziate, a cura del querelante, nel mese di dicembre 2016, verifiche articolate che erano proseguite fino alla data di - tempestiva - proposizione della querela: il dies a quo del termine di novanta giorni per la proposizione della querela doveva quindi iniziare a decorrere dal dicembre 2016 e non dalla data del certificato della CCIAA (15/07/2016) indicata dal ricorrente. Nei confronti di detta valutazione il ricorrente ha omesso di confrontarsi essendosi limitato a dedurre censure nel merito non scrutinabili in questa sede. La Corte d'Appello ha anche richiamato in proposito, in maniera del tutto congrua, il consolidato orientamento del Giudice di legittimità secondo il quale il termine per proporre querela inizia a decorrere nel momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono di valutare l'esistenza del reato (cfr., Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732 - 01). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
5 ,/ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/01/2025