Articolo 5 della Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 dicembre 1967
Art. 5.
Il Presidente della Corte costituzionale da' immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine.
In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1967
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