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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6383 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 60226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 14.10.2024, vertente tra:
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Di
Ieso e dall'avv. Henry Alessandro Oliverio giusta procura in atti;
- appellante -
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva Bernardini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5759/2021 – domanda di risarcimento del danno per illegittima negoziazione di assegno.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2024.
pagina 1 di 9
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
5759/2021, con la quale è stata accolta la domanda proposta dalla nei suoi Controparte_1
confronti ed è stata accertata la responsabilità della convenuta per il pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario dell'assegno non trasferibile n. 5901312612, con conseguente condanna di
[...]
al pagamento della somma complessiva di euro 2.778,00 oltre accessori. Parte_1
A fondamento della domanda la aveva dedotto di aver spedito l'assegno non Controparte_1
trasferibile n. 5901312612 emesso il 29.04.2005 al beneficiario, , il quale tuttavia non Persona_1
avrebbe mai ricevuto il titolo, che sarebbe stato contraffatto e negoziato da tale il Persona_2
10.06.2005, presso una filiale di Parte_1
La sarebbe stata costretta, pertanto, a corrispondere nuovamente la somma dovuta Controparte_1
al beneficiario, pari ad euro 2.300,00 eccepiva la prescrizione della pretesa della in difetto del Parte_1 Controparte_1
compimento di atti interruttivi del relativo termine e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte in quanto infondate.
Il Giudice di Pace ha accolto le domande proposte dalla ritenendo infondata Controparte_1
l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da e ritenendo provata la Parte_1
responsabilità della convenuta, per aver negoziato un titolo non trasferibile in difetto delle necessarie cautele. Il giudice di prime cure ha quindi condannato al pagamento della somma di Parte_1
euro 2.300,00 oltre rivalutazione monetaria, per un importo complessivo di euro 2.778,00 oltre interessi, con il favore delle spese di lite.
Avverso la sentenza del giudice di prime cure ha proposto appello rilevando Parte_1
l'erroneità della statuizione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito della Controparte_1
L'appellante ha evidenziato l'inidoneità della lettera del 3.04.2012 ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione, in difetto di adeguata indicazione dell'evento dannoso, della sua imputabilità a e delle cause che lo hanno determinato. Parte_1
Difetterebbe in ogni caso la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale la lettera sarebbe stata spedita, necessaria al fine di attestare l'effettiva ricezione dell'atto. ha in ogni caso rilevato l'inutilizzabilità della documentazione depositata nel corso Parte_1
del primo grado di giudizio, unitamente alle note ex art. 320 c.p.c., in quanto tardiva.
pagina 2 di 9 Nel merito, l'appellante ha contestato la statuizione con la quale il primo giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità di per non aver adottato tutte le cautele necessarie per la Parte_1 negoziazione dell'assegno n. 5901312612 e, segnatamente, per non aver richiesto due documenti di identità muniti di foto, al fine di identificare il presentatore del titolo. In via subordinata, in ipotesi di rigetto del primo motivo di gravame, ha chiesto accertarsi il concorso colposo della Parte_1 per violazione dell'art. 83 D.P.R. n. 156/1973, avendo spedito l'assegno Controparte_1
successivamente contraffatto mediante il servizio postale.
Da ultimo ha chiesto la modifica del capo della sentenza relativo alla Parte_1 regolamentazione delle spese processuali, ritenendolo incongruo rispetto all'attività processuale svolta e chiedendo, in caso di rigetto dell'appello, la compensazione delle spese processuali del grado.
Si è costituita in giudizio la eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, la ha evidenziato di aver tempestivamente documentato la ricezione da Controparte_1 parte di dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla diffida del Parte_1
3.04.2012, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
L'appellata ha altresì rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità di in relazione all'illegittima negoziazione dell'assegno n. Parte_1
5901312612, dovendosi configurare, in capo all'istituto negoziante, una responsabilità oggettiva, in ipotesi di pagamento dell'assegno a soggetto diverso dal legittimo prenditore.
2. Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla
, in relazione all'art. 342 c.p.c. Controparte_1
La disposizione stabilisce, infatti, nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012 (conv. con modif. in l. n.
134/2012), un requisito formale dell'atto di appello che, secondo la giurisprudenza di legittimità “deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199); l'onere di specificazione dei motivi di appello implica dunque che la manifestazione volitiva dell'appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, si accompagni ad un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi di gravame devono essere più o meno articolati, a seconda della minore o maggiore specificità della prima pronuncia.
La necessaria individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un “progetto alternativo di sentenza”.
pagina 3 di 9 Infatti, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è intellegibile sia nella sua parte volitiva, sia sotto il profilo argomentativo, individuando le parti di sentenza impugnate e le ragioni a fondamento delle censure.
Risultano infatti adeguatamente indicati i punti della motivazione impugnati (in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione e all'accertamento della responsabilità di e le Parte_1
ragioni giuridiche sottese al gravame (in sostanza relative alla non corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti, sia con riferimento all'interruzione del termine di prescrizione sia con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'istituto che ha negoziato il titolo).
L'eccezione di parte appellata deve, pertanto, essere respinta.
3. Il primo motivo di appello è infondato ha contestato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato Parte_1
l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla Controparte_1
Deve al riguardo premettersi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto di credito negoziatore dell'assegno incassato da soggetto diverso dal beneficiario: “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736),
l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale,
pagina 4 di 9 stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (Cass. S.U. n. 14712/2007; cfr. altresì Cass. n. 10534/2015).
Deve quindi concludersi che la pretesa risarcitoria, derivante dall'inadempimento della banca alle obbligazioni sulla stessa gravanti, è assoggettata al termine di prescrizione di dieci anni.
Tanto premesso, nella specie il giudice di prime cure ha ritenuto che il termine di prescrizione, decorrente dalla negoziazione dell'assegno avvenuta il 10.06.2005, sia stato interrotto dall'invio della diffida ad adempiere del 3.04.2012 (cfr. all. 6 fascicolo della del primo grado del Controparte_1
giudizio).
L'appellante ha contestato le conclusioni del primo giudice, rilevando la carenza di prova della ricezione della diffida, in difetto di produzione della ricevuta di ritorno, e rilevando altresì la genericità dell'atto, che non conterrebbe alcun riferimento all'evento dannoso, alle cause che lo hanno determinato e alla loro imputabilità a A tale ultimo riguardo, l'appellante ha Parte_1
contestato la tardività della documentazione allegata dalla alla memoria Controparte_1 depositata, nel corso del primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 320 c.p.c.
Sul punto si osserva che l'assicurazione ha prodotto in atti la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente la diffida del 3.04.2012, nonché elenco delle raccomandate cumulativamente spedite in data 13.04.2012, tra le quali figura proprio la raccomandata n.
147081807153, inviata alla stessa presso la sede di viale Europa n. 190 e Parte_1
contenente la diffida del 3.04.2012.
L'elenco risulta corredato del timbro di attestante la consegna del plico all'agente Parte_1
postale
La produzione in giudizio (così come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'art. 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (Cass. n.
9427/2024; Cass. n. 511/2019; Cass. n. 24015/2017; Cass. n. 13488/2011; Cass. n. 12954/2007).
Tali principi devono trovare applicazione nel caso di specie, considerato peraltro che il plico raccomandato è stato affidato proprio a sicché l'appellante era senz'altro in grado Parte_1 di prova contraria di non aver potuto provvedere alla consegna dell'atto presso la sede di viale Europa
n. 190.
Sul punto, di contro, la doglianza di è del tutto generica essendosi limitato Parte_1
l'appellante a rilevare il mancato deposito della ricevuta di ritorno, senza neppure contestare in pagina 5 di 9 maniere specifica di aver ricevuto l'atto e senza indicare le ragioni sottese al mancato funzionamento del servizio postale (ad esempio, smarrimento o furto del plico), nonostante la documentata consegna dell'atto all'agente postale il 13.04.2012.
Considerato che il titolo è stato negoziato il 10.06.2005 e che la diffida risulta spedita il 13.04.2012 e deve pertanto presumersi ricevuta nei giorni immediatamente seguenti (sulla ricevuta di spedizione risulta il timbro del Centro di Meccanizzazione Postale di Fiumicino del 19.04.2012), alla data dell'introduzione del giudizio di primo grado, con atto di citazione notificato in data 18.12.2018, il termine di prescrizione di dieci anni non era ancora decorso.
Per quanto concerne il tenore della diffida del 3.04.2012, va evidenziato il contenuto dell'atto: “Con riferimento agli assegni indicati in oggetto, illecitamente incassati da soggetti diversi dai legittimi beneficiari, intendiamo rinnovare, per conto di Ina Assitalia, la richiesta di rimborso dell'importo complessivo di euro 4.176.078,23”.
Risulta quindi chiaramente indicato l'evento dannoso (illecita negoziazione di titoli), l'oggetto della richiesta (restituzione dell'importo dei titoli illegittimamente negoziati) e il soggetto ritenuto obbligato
( alla quale la diffida è stata inviata). Parte_1
L'elenco dei titoli oggetto della diffida è stato prodotto dalla con le memorie Controparte_1 depositate ai sensi dell'art. 320 c.p.c.
Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 320 c.p.c. nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'art. 320, comma 3, cod. proc. civ., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra;
tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio;
oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti, con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenda conto, la sentenza è viziata (Cass. n. 26066/2006).
Nella specie, dopo la prima udienza celebrata il 4.11.2019, all'esito della quale il giudice titolare ha pagina 6 di 9 presentato istanza di astensione, si è celebrata l'udienza del 23.06.2020, all'esito della quale il giudice ha invitato le parti alla definitiva articolazione dei mezzi di prova e, rigettate le istanze di prova orale, ha differito la causa all'udienza del 1.12.2020 per consentire alle parti di produrre documenti e per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'1.12.2020 la ha depositato note difensive e, in allegato ad esse, Controparte_1 la diffida del 3.04.2012, corredata dall'elenco dei titoli oggetto della pretesa restitutoria, tra i quali figura l'assegno per cui è causa.
La documentazione risulta pertanto ritualmente prodotta nel rispetto del sistema di preclusioni processuali delineato dall'art. 320 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
Non v'è prova, il cui onere gravava sull'appellante (cfr. da ultimo Cass. n. 964/2025), che il plico raccomandato spedito il 13.04.2012 avesse un contenuto difforme rispetto a quello documentato dalla
Controparte_1
In conclusione, ritenuto che la diffida del 3.04.2012 abbia spiegato efficacia interruttiva del termine di prescrizione, la statuizione del primo giudice, che ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da deve essere confermata. Parte_1
4. Con il secondo motivo di appello ha contestato la sentenza di prime cure per Parte_1 aver ritenuto che nell'ambito della negoziazione degli assegni non trasferibili sia espressamente indicata dalle disposizioni ABI l'opportunità di richiedere un secondo documento munito di fotografia, oltre alla carta di identità.
Si osserva al riguardo che, sebbene il primo giudice abbia preliminarmente ritenuto che nell'ambito della negoziazione di assegni non trasferibili sia necessario richiedere un secondo documento al fine di provvedere all'identificazione del prenditore, si tratta di tuttavia di statuizione del tutto irrilevante ai fini della decisione, considerato che nella specie il titolo risulta essere stato contraffatto, in quanto il nominativo del beneficiario, , è stato alterato e sostituito con il nome di Persona_1 Per_2
, sicché la corretta identificazione di quest'ultima – a prescindere dal numero di documenti
[...]
richiesti – appare irrilevante al fine di scongiurare l'illegittima negoziazione del titolo, che imponeva all'operatore postale di verificare invece che il titolo non fosse stato materialmente alterato.
Al riguardo il giudice di prime cure ha infatti rilevato che: “vi sono diversi elementi che avrebbero dovuto mettere in allarme l'operatore postale. In primo luogo, il carattere tipografico e le dimensioni delle lettere del nome del beneficiario appaiono diverse, di dimensioni minori”.
Avverso tale statuizione, che da sola risulta idonea a fondare la responsabilità dell'istituto che ha negoziato il titolo, non risulta proposto gravame.
Vanno al riguardo richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: “ai pagina 7 di 9 sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità
a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. S.U. n. 12477/2018; cfr. altresì da ultimo Cass. n. 25888/2024).
Nella specie, risulta tuttavia ormai coperta dal giudicato la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto che non abbia diligentemente adempiuto all'obbligo di verificare la Parte_1 genuinità del titolo, così dovendo rispondere dell'inadempimento alle obbligazioni che sulla stessa gravavano.
5. ha poi contestato la sentenza di prime cure per non aver ritenuto sussistente la Parte_1 responsabilità della per violazione dell'art. 83 D.P.R. n. 156/1973, avendo Controparte_1 provveduto alla spedizione dell'assegno mediante posta ordinaria.
La doglianza è fondata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass. n. 9769/2020).
Nella specie, pertanto, deve ritenersi accertato il concorso di colpa, da determinarsi nella misura del
50%, della per aver spedito il titolo illegittimamente negoziato per mezzo di Controparte_1
posta ordinaria.
Ne discende che deve essere condannata al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma complessiva di euro 1.389,00 (euro 2.778,00/2), in difetto di specifica CP_1 contestazione da parte dell'appellante dei criteri di rivalutazione del credito applicati dal primo giudice, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino al 10.06.2005 e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat.
5. L'ultimo motivo di gravame, relativo alla condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della controparte, resta assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese pagina 8 di 9 processuali, conseguente all'accoglimento parziale del gravame
6. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda proposta dalla nei Controparte_1
confronti di le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio sono compensate Parte_1
nella misura delle metà.
Per la restante parte le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto per il giudizio di appello delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022 e detratta, per il solo gravame, la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza di Parte_1
[...]
Le spese processuali sono liquidate in favore dell'avv. Sveva Bernardini, dichiaratasi antistataria con riferimento al giudizio di prime cure.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5759/2021, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Parte_1
della della somma di euro 1.389,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma Controparte_1 devalutata sino al 10.06.2005 e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat; condanna al rimborso delle spese di lite, che già compensate nella misura della Parte_1
metà, liquida in relazione al giudizio di primo grado, in favore del procuratore della Controparte_1
avv. Sveva Berardini, in euro 350,00 per compensi, oltre ad euro 62,5 per esborsi, e per l'appello,
[...]
in favore della in euro 450,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del Controparte_1
15% e accessori come per legge.
Roma, 29.04.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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