TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1722/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
D'america) il 08/07/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ostellino Sveva del Foro di Vercelli
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in ER FE (AL) il
19/11/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I,
Anno 2015. Pt_ Dall'unione sono nati i figli ed , rispettivamente in data 23/02/2014 e 22/12/2015, Per_1 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito rito civile in ER FE (AL) il 19/11/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2015 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli e vengano affidati in via condivisa ad entrambi Per_2 Persona_3
i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2. DISPONE che i figli ed siano collocati in via paritaria presso ciascun Per_2 Persona_3 genitore a settimane alterne, ciascuna con decorrenza dal lunedì alle ore 8 e così fino alla settimana successiva, nonché a seguire. I minori frequentano la Home School in ER
M.to, associazione deputata alla educazione parentale, e verranno accompagnati presso di essa da ciascun genitore nei tempi di rispettiva competenza: lo stesso varrà per le attività sportive e ricreative extrascolastiche, nonché per le visite mediche e per gli incombenti tutti inerenti alla prole ricadenti nei periodi di collocazione presso ciascun genitore. Le Festività verranno trascorse dalla prole con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza (ad esempio Natale con uno e Santo AN con l'altro; San Silvestro con l'uno e Capodanno con l'altro; Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro). Allo stesso modo i genitori si impegnano a trascorrere con i figli almeno una parte delle loro feste di compleanno. Le vacanze estive verranno stabilite entro il 31.05 di ciascun anno e garantiranno ad ogni genitore di trascorrere con la prole almeno 4 settimane, anche non consecutivi. In ogni caso sono possibili differenti accordi su quanto sopra tra i genitori, sempre nel superiore interesse della prole;
3. DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento dei figli secondo i periodi di rispettiva competenza e collocazione in via diretta, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica;
4. DISPONE che il padre e la madre contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie inerenti alla prole (spese mediche non coperte dal SSN, spese dentistiche, sportive, ricreative, scolastiche e/o universitarie) individuate sulla base del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli necessitate, concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenza;
5. l'assegno unico afferente alla prole verrà ripartito tra i genitori al 50% ciascuno, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
6. DÀ ATTO che i genitori consentono fin d'ora al rilascio dei documenti di identità della prole, anche per viaggi all'estero;
7. DÀ ATTO che l'immobile adibito a casa coniugale, sito in ER FE (AL), Via
Centrale n. 27, e censito nel NCEU del predetto comune al Foglio 5, mappale 379, dub 5, categoria A/3 classe U, 3,5 vani rendita euro 168,11, VIA CENTRALE n. 27 Piano T-1 – 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sarà assegnato integralmente al sig. Parte_1
Le spese di manutenzione, la tassa rifiuti e le utenze della casa coniugale, saranno a carico integrale del proprietario Parte_1
8. i coniugi danno atto che la sig.ra ha già rilasciato la casa coniugale Parte_2 trasferendosi presso una nuova collocazione abitativa di sua esclusiva proprietà sempre in
ER FE che è in fase di ristrutturazione. La IG.ra sosterrà integralmente Pt_2 le spese di manutenzione, la tassa rifiuti e le utenze relative alla propria nuova abitazione;
9. i sig.ri IU e reciprocamente danno atto di rinunciare alla corresponsione di Pt_2 qualsivoglia somma a titolo di mantenimento per sé, essendo integralmente autosufficienti;
Pt_
10. DÀ ATTO che i sig.ri e si riservano sin da ora di definire in separata sede Pt_2 eventuali rapporti economico-patrimoniali di dare e avere estranee al rapporto coniugale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1722/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
15/05/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
D'america) il 08/07/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ostellino Sveva del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (06/06/2025) affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 23 gennaio 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1722/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
D'america) il 08/07/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ostellino Sveva del Foro di Vercelli
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in ER FE (AL) il
19/11/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I,
Anno 2015. Pt_ Dall'unione sono nati i figli ed , rispettivamente in data 23/02/2014 e 22/12/2015, Per_1 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito rito civile in ER FE (AL) il 19/11/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2015 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli e vengano affidati in via condivisa ad entrambi Per_2 Persona_3
i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2. DISPONE che i figli ed siano collocati in via paritaria presso ciascun Per_2 Persona_3 genitore a settimane alterne, ciascuna con decorrenza dal lunedì alle ore 8 e così fino alla settimana successiva, nonché a seguire. I minori frequentano la Home School in ER
M.to, associazione deputata alla educazione parentale, e verranno accompagnati presso di essa da ciascun genitore nei tempi di rispettiva competenza: lo stesso varrà per le attività sportive e ricreative extrascolastiche, nonché per le visite mediche e per gli incombenti tutti inerenti alla prole ricadenti nei periodi di collocazione presso ciascun genitore. Le Festività verranno trascorse dalla prole con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza (ad esempio Natale con uno e Santo AN con l'altro; San Silvestro con l'uno e Capodanno con l'altro; Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro). Allo stesso modo i genitori si impegnano a trascorrere con i figli almeno una parte delle loro feste di compleanno. Le vacanze estive verranno stabilite entro il 31.05 di ciascun anno e garantiranno ad ogni genitore di trascorrere con la prole almeno 4 settimane, anche non consecutivi. In ogni caso sono possibili differenti accordi su quanto sopra tra i genitori, sempre nel superiore interesse della prole;
3. DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento dei figli secondo i periodi di rispettiva competenza e collocazione in via diretta, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica;
4. DISPONE che il padre e la madre contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie inerenti alla prole (spese mediche non coperte dal SSN, spese dentistiche, sportive, ricreative, scolastiche e/o universitarie) individuate sulla base del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli necessitate, concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenza;
5. l'assegno unico afferente alla prole verrà ripartito tra i genitori al 50% ciascuno, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
6. DÀ ATTO che i genitori consentono fin d'ora al rilascio dei documenti di identità della prole, anche per viaggi all'estero;
7. DÀ ATTO che l'immobile adibito a casa coniugale, sito in ER FE (AL), Via
Centrale n. 27, e censito nel NCEU del predetto comune al Foglio 5, mappale 379, dub 5, categoria A/3 classe U, 3,5 vani rendita euro 168,11, VIA CENTRALE n. 27 Piano T-1 – 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sarà assegnato integralmente al sig. Parte_1
Le spese di manutenzione, la tassa rifiuti e le utenze della casa coniugale, saranno a carico integrale del proprietario Parte_1
8. i coniugi danno atto che la sig.ra ha già rilasciato la casa coniugale Parte_2 trasferendosi presso una nuova collocazione abitativa di sua esclusiva proprietà sempre in
ER FE che è in fase di ristrutturazione. La IG.ra sosterrà integralmente Pt_2 le spese di manutenzione, la tassa rifiuti e le utenze relative alla propria nuova abitazione;
9. i sig.ri IU e reciprocamente danno atto di rinunciare alla corresponsione di Pt_2 qualsivoglia somma a titolo di mantenimento per sé, essendo integralmente autosufficienti;
Pt_
10. DÀ ATTO che i sig.ri e si riservano sin da ora di definire in separata sede Pt_2 eventuali rapporti economico-patrimoniali di dare e avere estranee al rapporto coniugale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1722/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
15/05/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
D'america) il 08/07/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ostellino Sveva del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (06/06/2025) affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 23 gennaio 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone