Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati, legati dal concorso formale o dalla continuazione, oggetto dello stesso processo, dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole, con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario, atteso che l'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 20899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20899 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 16/02/2001
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 609
3. Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 20102/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GÒ ON, nato il [...] a [...], avverso la sentenza del TO di Giarre 21 giugno 1999 n.460, con la quale è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 21 c. 1 L. 10 maggio 1976 n. 319, b) del reato p. e p. da art. 21 c. 3 L. 10 maggio 1976 n. 319, accertato il Linguaglossa il 13 dicembre 1996, e condannato, con la continuazione anche rispetto al reato al reato per cui è stato condannato alla pena di L. 600.000 di ammenda con sentenza del TO di Linguaglossa del 10 ottobre 1996, alla pena, sospesa, di L. 16 milioni di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alle sostanze sedimentabili perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
rigetto nel resto;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del TO di Giarre 21 giugno 1999 n. 460 con la quale è stato dichiarato colpevole dei reati indicati in epigrafe perché, quale titolare dell'autolavaggio sito in via Roma 20 di Linguaglossa, aveva eseguito abusivamente lo scarico al suolo e nel sottosuolo dei reflui e non aveva impedito che lo scarico superasse i valori massimi della tab. a) con riferimento ai materiali di sospensione totali (212 mg/l) ed ai materiali sedimentabili (2 ml/l) - ET IG ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione perché rivolto a sentenza inappellabile, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 444 c.p.p. perché il TO ha rigettato la richiesta di patteggiamento della pena per il capo di cui alla lett. a) della rubrica sul presupposto che il patteggiamento parziale è inammissibile;
2. violazione del combinato disposto degli artt. 431 e 526 c.p.p. perché il TO ha rigettato la richiesta preliminare di estromissione sia del risultato delle analisi che del verbale di sopralluogo fascicolo, dei quali ha disposto illegittimamente la lettura ex art. 511 c.p.p., utilizzandoli come fonte di prova ai fini della decisione;
3. violazione delle disposizioni di cui all'art. 223 disp.att. c.p.p., in relazione all'inutilizzabilità dei risultati delle analisi, e della L. 1976 n. 319 per mancanza di motivazione in ordine al tipo di prelievo prescelto dall'operatore nonché dell'art. 6 L.17 maggio 1895 n. 172, secondo il quale il superamento dei limiti tabellari non integra il reato di cui all'art. 21 c. 3 L. 1976 n. 319 perché punibile solo con sanzione amministrativa;
4. eccesso della pena inflitta, in quanto il TO avrebbe dovuto concedere ai sensi dell'art. 133 c.p. le attenuanti generiche prevalenti o equivalenti, contenendo la pena nel minimo. L'impugnazione è infondata.
Nell'esame del primo motivo d'impugnazione è necessario premettere che la questione procedurale denunciata nasce in seguito alla richiesta dell'imputato, proposta in apertura del dibattimento, di applicazione della pena per il primo dei due reati contestati - uniti dal vincolo della continuazione, come risulta dalla decisione impugnata - in continuazione con altro reato, per il quale era già intervenuta condanna passata in giudicato. Il rigetto della richiesta da parte del TO dev'essere, quindi ricollegato all'esigenza di procedere unitariamente per i reati contestati, sul presupposto che la disciplina della continuazione si sarebbe potuta applicare con la sentenza anche con riferimento al reato già giudicato, così com'è effettivamente avvenuto.
Premessa questa considerazione in fatto, in merito al vizio denunciato si osserva che i riti alternativi sono stati introdotti dal codice di procedura penale del 1988 anche per ragioni di economia processuale, con lo scopo di evitare le lungaggini e lo spreco di attività processuale derivante dall'unicità della procedura, adottando con gli artt. 438 e sgg. strutture speciali, variamente semplificate, in relazione alla differente complessità dei fatti trattati.
La funzione essenziale dei procedimenti speciali è, dunque, rivolta al processo. La pluralità di forme, affiancate parallelamente al modello principale, che resta riservato ai fatti più complessi e più gravi, conferisce all'ordinamento la necessaria elasticità e assicura la rapida definizione degli affari di più modesta entità, consentendo di concentrare le energie e le risorse nell'accertamento e nella valutazione di quelli aventi maggior interesse, in linea di principio, per la comunità sociale. In questo senso tali procedimenti appaiono rispondenti all'interesse pubblico, sancito nell'art. 111 Cost., che eleva a principio costituzionale la ragionevole durata del processo e, in particolare, del processo penale.
Pertanto, la finalità deflattiva del carico dei processi, realizzata mediante l'incentivazione dell'imputato alla scelta del rito alternativo, è direttamente connessa con l'obiettivo generale della rapida definizione del processo e la dipendenza del procedimento speciale dalla coincidenza degli interessi, pubblico e privato, ai quali in diverso modo si coordina, esclude, per la sua stessa funzionalità, comunque rivolta a vantaggio dell'imputato, che esso possa essere concepito unicamente come strumento della strategia processuale difensiva ed esige per il suo corretto funzionamento che esso sia gestito secondo lo scopo istituzionale che gli è proprio. La caratteristica del rito alternativo di essere funzionalmente orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio, in ordine, quindi, a tutti i reati contestati, rende incompatibile un'utilizzazione differenziata della procedura speciale per la definizione solo di alcuni reati fra quelli trattati in unico processo - perseguita secondo criteri di opportunità legati esclusivamente alla valutazione delle probabilità di una decisione favorevole - con la prosecuzione del giudizio nei modi ordinari in relazione alle rimanenti imputazioni. L'incompatibilità che nasce dall'applicazione alternativa riguarda sia il procedimento speciale rispetto a quello ordinario, sia i procedimenti speciali nei loro rapporti reciproci, per cui, la scelta del rito, una volta eseguita, ne comporta l'applicazione esclusiva in merito a tutti i reati oggetto dell'imputazione nell'unico contesto processuale (Cass., Sez. 6^, 5 novembre 1990 n. 4160/91, ric. P.G. in proc. Drago). L'alternatività dei riti speciali rispetto al processo ordinario nell'unità del processo è insita nel sistema e non può ritenersi superata per la mancanza di un'espressa previsione di legge (Cass., Sez. 1^, 27 settembre 1993 n. 10335, ric. P.M. in proc. Della Polla), tenendo conto che essa si desume da argomenti testuali, come quelli che si traggono dagli artt. 419 c. 5, 438, 446 c. 1, 449 c. 6, 452 c. 1, 453 c. 2 c.p.p., 464 c. 1 c.p.p.. Non sembra che offra argomento in senso contrario la norma dell'art. 137 c. 2 disp. att. c.p.p., che non può essere letto separatamente dal secondo comma dello stesso articolo. Questo, infatti, considera al primo comma l'ipotesi dell'applicazione con più sentenze della pena richiesta dalle parti per reati unificati a norma dell'art. 81 C.P. 1 mentre al secondo coma prevede l'applicabilità dell'art. 81 c.p. in relazione all'ipotesi in cui, sempre con più sentenze, si sia proceduto per alcuni dei reati concorrenti con applicazione della pena su richiesta e per altri col rito ordinario.
Nulla, quindi, autorizza a ritenere che la norma suddetta attribuisca all'imputato di reati in concorso formale o di un reato continuato, la facoltà di richiedere il patteggiamento per alcuni dei fatti- reato e il rito ordinario per gli altri fatti contestati nel medesimo processo ((contra, Cass., Sez, 5^, 25 gennaio 1996 n. 248, ric. P.M. in proc. Cultrera, che tuttavia pronuncia in merito all'ipotesi in cui il rito speciale sia stato adottato solo in uno dei procedimenti, essendosi svolti gli altri (o l'altro) col rito ordinario;
v., però, Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 1991 n. 418, ric. Barbone;
id., 3 ottobre 1997 n. 5546, ric. Bertolotti;
v. anche Cass., Sez. 1^, 4 novembre 1992 n. 4515, P.M. in proc. Favero). Al contrario, non essendovi dubbio che la disposizione del primo comma riguardi processi diversi per reati in concorso formale o continuazione, definiti con le rispettive sentenze di applicazione della pena, ché altrimenti la sentenza sarebbe stata unica, lo stesso deve concludersi per il secondo comma, potendosi peraltro osservare che la norma sarebbe stata superflua se le sentenze non fossero state pronunciate in processi differenti.
Nè una smentita può venire dal collegamento con l'art. 188 c.p.p., perché questo si richiama al primo e non al secondo comma dell'art.137 c.p.p., in quanto provvede alla coordinazione di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona (v., per tutte, Cass., Sez. 1^, 1^ dicembre 1995 n. 6208/96, ric. Talevi;
Sez. 2^, 22 settembre 1998 n. 5331, ric. Greguoldo). Allo stesso modo, l'alternatività dei procedimenti speciali nei loro rapporti reciproci, pur in difetto di una norma precisa che la sancisca, risulta dalle norme che provvedono alla coordinazione di essi (art. 419 c. 5, 448 c. 1, 452 c. 2, art. 452 c. 3, 456 c. 2, 458, 460 c. 1 lett. e) 461 c. 3, 464 cc. 1 e 3 c.p.p.). Il caso di specie è un esempio degli inconvenienti derivanti dalla commistione degli schemi processuali.
Infatti, per dar corso all'istanza di patteggiamento parziale dell'imputato - peraltro irregolarmente proposta perché riguardante semplicemente la procedura da seguire, senza l'indicazione della pena da applicare (Cass., Sez. 1^, 27 gennaio 1997 n. 474, ric. Simone) - si sarebbe dovuto procedere separatamente per ciascuno dei due reati contestati, benché connessi per continuazione, con applicazione della pena per il primo in continuazione con quello per cui si era già proceduto con sentenza di applicazione della pena del TO di Catania/Linguaglossa 10 ottobre 1997 n. 105, divenuta irrevocabile;
per il secondo reato, anch'esso di natura contravvenzionale, il processo si sarebbe dovuto proseguire nelle forme ordinarie, anche se, per effetto della continuazione, la pena per l'eventuale condanna - com'è poi effettivamente accaduto - avrebbe dovuto essere determinata ai sensi dell'art. 81 c.p. in relazione a quella già precedentemente applicata con i due patteggiamenti. Tutto questo benché il processo potesse essere immediatamente definito col rito speciale mediante il patteggiamento per i due reati contestati, con applicazione - nel rispetto del limite massimo di due anni, ai sensi dell'art. 188 c.p.p. - di una pena in aumento di quella inflitta con la sentenza del TO di Catania/Linguaglossa citata.
Pertanto la decisione impugnata deve ritenersi corretta, con conseguente rigetto della censura mossa dal ricorrente col suo primo motivo d'impugnazione.
Il secondo motivo d'impugnazione è pure infondato.
Il concetto di irripetibilità si riporta all'accertamento e alla funzione di documentazione di situazioni subiettive o obiettive soggette a modificazione, per cui costituiscono atti irripetibili il verbale di sopralluogo (Cass., Sez. U., 11 marzo 1999 n. 4) e, per lo stesso motivo, il risultato delle analisi, così come testualmente dispone l'art. 223 u.c. c.p.p., indipendentemente dal fatto che gli autori degli atti stessi siano chiamati a deporre in dibattimento. Legittimamente, pertanto, tali atti vengono acquisiti al fascicolo per il dibattimento e il giudice ordina che se ne dia lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p., utilizzandoli quindi come fonte di prova ai fini della decisione.
Il terzo motivo è pure infondato.
Esso, per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 223 c.p.p., è, anzi, inammissibile in quanto la relativa eccezione è
formulata in modo del tutto generico, che non consente neppure l'individuazione dell'oggetto della violazione eccepita;
d'altro canto, sia la sentenza d'appello che quella di primo grado hanno accertato il rispetto della procedura, con il preavviso all'imputato dell'esecuzione delle analisi, per cui l'eccezione risulta inoltre manifestamente infondata.
Anche l'aspetto della mancanza dell'indicazione del tipo di prelievo e il difetto di motivazione della sentenza sul punto appaiono privi di fondamento. In ogni caso è lo stesso ricorrente ad affermare che si tratterebbe comunque di mera irregolarità e non di nullità, per cui la sentenza non può comunque riuscirne invalidata. Inoltre, i Giudici del merito sia in primo che in secondo grado hanno basato la loro decisione proprio sul risultato dell'analisi, oltre che sulla testimonianza di chi ha eseguito i prelievi, per cui nessuna ulteriore motivazione occorreva per riconoscerne l'attendibilità. Infine, è manifestamente infondato il terzo profilo delineato col motivo suddetto.
L'art. 21 c. 4 L. 10 maggio 1976 n. 319 - modificato dall'art. 3 c. 1 D.L. 17 marzo 1995 n. 79, convertito in L. 17 maggio 1995 n. 172 -
commina per il superamento dei limiti di accettabilità l'ammenda da L. 25 milioni a L. 250 milioni o l'arresto da due mesi a due anni, mentre la sanzione amministrativa è prevista dal quinto comma dell'art. 21 L. 1976 cit., modificato dall'art. 6 L. n. 172 del 1995 la semplice apertura degli scarichi senza autorizzazione o per il mantenimento di essi dopo che l'autorizzazione sia stata negata. Tant'è che il D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, che ha abrogato la L. 10 maggio 1976 n. 319, prevede all'art. 59 per il superamento dei valori-limite della tab. 3 dell'all. 5 l'arresto fino a due anni congiuntamente con l'ammenda da L. 5 milioni a L. 50 milioni, mentre per il superamento dei valori-limite della tab. 3A l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da L. 10 milioni a L. 200 milioni. D'altra parte, le sostanze sedimentabili non incidono sulla struttura e sulla gravità del reato, come risulta anche dagli altri parametri delle analisi.
È anche infondato il quarto motivo di ricorso.
Infatti la pena è stata determinata in un ammontare assai prossimo al minimo della pena pecuniaria - tenendo conto della precedente condanna sia pure inferta per reato unito ai successivi dal medesimo disegno criminoso - ma anche delle modalità del fatto e della mancanza di altri precedenti penali. Rispetto alla pena così determinata la mancata concessione delle attenuanti generiche risulta ininfluente, giacché non serve a consentirne la riduzione al di sotto del minimo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001