Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 188 norme att. cod. proc. pen., che disciplina il concorso formale ed il reato continuato nel caso di esecuzione di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, viene in rilievo anche nell'ipotesi - prevista dall'art. 137 norme att. cod. proc. pen. - di concorso fra reati con pena patteggiata ed altri reati, fermo restando che il limite massimo di due anni di pena detentiva indicato nel predetto art. 188 (e la correlativa necessità che l'entità della sanzione sia concordata con il pubblico ministero) riguarda l'unificazione delle sole pene patteggiate, mentre la successiva operazione di unificazione con le altre pene inflitte per gli altri reati soggiace ai soli limiti fissati dal combinato disposto degli artt. 671 cod. proc. pen. ed 81 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/1998, n. 5331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5331 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 22/9/98
1. Dott. Pietro SIRENA Consigliere SENTENZA
2. " Giacinto CIANCAGLINI " N. 5331
3. " Ernesto PERNA LA TORRE " REGISTRO GENERALE
4. " EL BESSON " N. 5701/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OL SI,
A V V E R S O l'ordinanza 1^.10.97 con la quale il RE di NO rigettava la richiesta di applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 c.p.p.. Sentita la relazione del Consigliere dr. Giacinto Ciancaglini. Letta la requisitoria con la quale il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. dr. Oscar Cedrangolo, conclude per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Queste le testuali considerazioni del P.M. requirente:
" . . . rilevato che il ricorrente deduce erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 444, 666, 671 c.p.p., 137 e 188 disp. att. c.p.p., con contestuale manifesta illogicità della motivazione della ordinanza, per non avere il giudice applicato il dettato dell'art. 81 c.p. - pur riconoscendo la sussistenza della unicità del disegno criminoso - e ciò in quanto si sarebbe dovuto proporre incidente di esecuzione con le forme del citato art. 188 disp. att. c.p.p. e, in ogni caso, perché il precedente giudice dell'esecuzione non avrebbe partitamente indicato i singoli aumenti operati sulla pena base di riferimento;
considerato che la prima censura è infondata, in quanto, secondo la giurisprudenza di codesta Corte Suprema, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona. non possono cumularsi in maniera indiscriminata i benefici previsti dagli artt. 81 c.p. e 444 c.p.p.; ed essendo intangibile, a causa della formazione del giudicato, l'effetto premiale del rito del patteggiamento, può rimanere preclusa l'applicazione della disciplina del reato continuato, pur quando ricorrano i presupposti dell'art. 81 c.p.. In particolare - secondo il giudice di legittimità - non è applicabile la disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. sul solo presupposto dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, essendo necessario: a) che l'applicazione della disciplina del reato continuato sia concordemente richiesta dall'interessato e dal P.M.; b) che, in difetto della condizione sub a) disaccordo del P.M. sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell'esecuzione; c) che la pena complessiva concordata (o comunque da determinare in concreto, in applicazione dell'art 81 c.p.) non superi il limite dell'art. 444 c.p.p. e sia ritenuta congrua dal giudice dell'esecuzione (cfr. Sez. I, 26/4/93, Impice);
ritenuto, pertanto, che neanche la seconda censura merita accoglimento, in quanto i suesposti principi - contrariamente all'assunto del ricorrente - devono ritenersi applicabili anche alla ipotesi prevista dall'art. 137 disp. att. c.p.p., alla ipotesi, cioè, di concorso tra reati con pena patteggiata ed altri reati. Sul punto, le considerazioni formulate nell'impugnata ordinanza (in particolare, sulle paventate disparità di trattamento e sul connesso pericolo di censure di illegittimità costituzionale) sono assolutamente da condividersi;
è ovvio, peraltro, che il limite previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p. (e la correlativa necessità di concordare con il P.M. l'entità della pena) riguarderà l'unificazione delle sole pene patteggiate, giacché la successiva operazione di unificazione con le pene inflitte per gli altri reati soggiacerà ai soli limiti previsti dal combinato disposto degli artt. 671 c.p.p. ed 81 c.p.;
rilevato, che, invece, la terza censura è fondata, anche se non può determinare - come vorrebbe il ricorrente - l'annullamento dell'ordinanza, nella quale, è opportuno sottolinearlo, l'istanza è stata respinta "così come formulata" (cfr. a pag. 4, sub n. 3). Va premesso che la fattispecie in esame è complicata dalla presenza di altra ordinanza, emessa il 14/4/97 dal RE di Moncalieri, che ha unificato sotto il vincolo della continuazione reati con pena patteggiata ed altri reati;
in tale ordinanza, ormai definitiva, è stata determinata soltanto la pena del reato più grave (che è pena patteggiata), fissata in mesi 11 di reclusione e L. 550.000 di multa, oltre a quella totale, fissata in anni due e mesi uno di reclusione e L.
1.400.000 di multa. Erra, tuttavia, il giudice a quo nel ritenere preclusiva all'applicazione dell'art. 671 c.p.p. la mancanza, in tale ordinanza, di una specifica quantificazione dei singoli aumenti di pena;
infatti, il giudicato copre soltanto le singole pene già determinate (che è solo quella, come si è detto, prevista per il reato più grave), oltre, ovviamente, al totale, ma non può riguardare le pene che non sono state quantificate;
ne consegue che, in mancanza di tale specifica quantificazione da parte del precedente giudice dell'esecuzione, essa compete ' anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p. - proprio al giudice a quo;
considerato, in definitiva, che, nel caso di specie, l'interessato dovra' concordare con il P.M. la quantità di pena relativa alla sentenza 9/4/97 e tale pena - sommata a quella relativa alle pene patteggiate di cui all'ordinanza 7/97 del RE di Moncalieri - non dovrà superare il limite di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p.; a sua volta, il giudice a quo potrà e dovrà
determinare tutte le singole pene non determinate nell'ordinanza 7/97 predetta, anche al fine di verificare il rispetto del suddetto limite, ferma restando la pena fissata per il reato più grave e quella complessivamente determinata nella citata ordinanza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va rigettato, tenuto conto che l'interessato può in qualunque momento, previo accordo con il P.M., riproporre l'istanza ex art. 188 disp. att. c.p.p.". Il Collegio condivide appieno tali considerazioni, si da recepirle e farne motivazione della presente decisione in conformità.
Segue per legge la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria 14 novembre 1998