Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5147/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. GIRACELLO DANILO); Parte_1
E
, nata a [...] l'[...] (Avv. LA NOVARA DANIELA); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 21/06/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 21-27/06/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito integralmente richiamate:
verserà un assegno di mantenimento pari a euro 100,00 alla moglie;
Parte_1
La madre avrà il diritto di stare col figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e comunque:
1) almeno due weekend al mesedal venerdì alle ore 18:30 alla domenica pomeriggio alle ore 18:30;
2) quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
3) durante le festività natalizie e pasquali alternativamente con il padre e precisamente, il minore trascorrerà con la madre negli anni pari il Natale e in quelli dispari la Per_1
Pasqua.
La IG.r , contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento di euro CP_1
100,00 da versare al padre, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Segnatamente, le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore collocatario che le abbia integralmente sostenute anche in assenza di preventivo accordo sono le seguenti: spese mediche relative a: A) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
B) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
C) visite e cure oculistiche, nonché occhiali da vista e/o lenti a contatto;
D) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
E) tickets sanitari;
nonché spese scolastiche relative a: A1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
B2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, compresa la dotazione informatica (PC/Tablet) se richiesta dalla scuola anche durante l'anno; B3) centro ricreativo estivo e gruppo estivo entro il limite di spesa di Euro 200,00 all'anno pro-capite; C2) gite scolastiche;
C3) almeno uno sport e/o una attività extrascolastica e relativo corredo, entro il limite di spesa di Euro 200,00 all'anno pro-capite; D2) trasporto pubblico;
E) mensa;
spese extrascolastiche relative a: A3) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori figurano: spese mediche relative a: A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
B) cure termali e fisioterapiche;
C) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
D) farmaci particolari;
spese scolastiche relative a: A1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
B) corsi di specializzazione;
D1) corsi di recupero e lezioni private;
E1) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a: A2) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
B2) spese di custodia (babysitter); B3) centro ricreativo estivo e gruppo estivo che implica una spesa superiore ad Euro 200,00 all'anno pro-capite; C2) viaggi e vacanze compresi viaggi studio all'estero; C3) almeno uno sport e/o una attività extrascolastica e relativo corredo che implica una spesa superiore ad Euro 200,00 all'anno pro-capite; D2) patente di guida iscrizione e guide;
D2) trasporto pubblico.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie, non urgenti e/o salvavita, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e chel'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa di intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza).
Tali suddette spese verranno richieste alla fine di ogni mese dietro presentazione dei giustificativi e dovranno essere rimborsate entro il 10 del mese successivo direttamente al genitore che le avrà anticipate con bonifico sul c/c dello stesso”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 19/06/2009, da , nato a Parte_1
PALERMO il 23/05/1983 e da , nata a [...] l'[...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.69, parte II, serie A, dell'anno
2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.