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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/07/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo Presidente relatore
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 66/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Ersilio Gavino, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Lilia Bonicioli, P_ P.IVA_1
Pietro Capurso e Christian Lo Scalzo, per mandato generale alle liti appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato il 21.3.2025.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 2.7.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 5.2.2024 il signor ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , esponendo di aver presentato allo stesso P_
, in data 22 marzo 2021, domanda di assegno sociale, di aver CP_2 impugnato il “silenzio” dell' con ricorso al Comitato Provinciale CP_2 dell' e che lo stesso Comitato aveva respinto la domanda per difetto P_ del requisito dello stato di bisogno, il ricorrente ha quindi chiesto al
Tribunale di accertare la sussistenza dei requisiti dell'assegno sociale.
Si è costituito l' , chiedendo di respingere il ricorso. P_
Con sentenza n. 878 del 2024, il Tribunale di Genova ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso.
Il ricorrente ha proposto appello.
L' si è costituito, chiedendo in via preliminare di dichiarare P_ inammissibile l'appello, in subordine di respingerlo, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 17.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte, preliminarmente, ritiene che non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata da , posto che, seppure P_ nell'ambito di un andamento discorsivo unitario e complessivo, le censure alla decisione impugnata sono del tutto percepibili nel ricorso in appello e quindi, sia sotto il profilo del contraddittorio, che sotto il profilo della devoluzione al secondo giudice, ogni scopo giuridicamente rilevante risulta raggiunto.
Nel merito dell'appello, si deve premettere che il Tribunale di Genova, con la sentenza impugnata, ha respinto la domanda di riconoscimento dell'assegno sociale, richiesto il 22 marzo 2021, per intervenuto giudicato ed ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell'illegittimità della delibera con cui il ha respinto il ricorso Controparte_3 amministrativo, presentato dal ricorrente avverso il “silenzio” dell' , in P_ quanto il processo avente ad oggetto prestazioni previdenziali non è un giudizio di impugnazione di atti, bensì un giudizio di accertamento di diritti.
Con il primo motivo di appello il ricorrente contesta la decisione del
Giudice di primo grado, laddove ha ritenuto inammissibile il ricorso.
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L'appellante ritiene che l'attuale giudizio abbia “altro oggetto” rispetto al precedente giudizio innanzi sempre al Tribunale di Genova, di cui al n. R.G.
1965/2023 e deciso con sentenza n. 268/2024, in quanto con lo stesso si
“contesta la decisione rubricata come “Amm/Pen/2023/89709”, P_ comunicata … al il 04/01/2024 (dunque in data successiva alla Pt_1 proposizione e notifica del ricorso 1965/23 avverso il “silenzio”) con la quale l ha respinto la domanda di assegno sociale ….”. CP_2
L'appellante osserva che si debba considerare suo “diritto” contestare le ragioni per le quali l' ha respinto la sua domanda di assegno sociale, P_ ragioni indicate solo nel predetto provvedimento, mentre il suo primo ricorso era conseguente solo al “silenzio” mantenuto dall' sulla sua CP_2 domanda.
Il motivo è infondato.
Come ammesso dallo stesso appellante con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio si riformula la medesima domanda già respinta con la richiamata sentenza n. 268/2024 del Tribunale di Genova, cioè la richiesta di assegno sociale, come già presentata all' in data 22.3.2021. P_
Questa domanda è già stata respinta nel merito con la predetta sentenza e non avendo il signor impugnato tale sentenza, la stessa è divenuta Pt_1 definitiva, quindi è passata in giudicato.
Come già congruamente osservato dal Giudice di primo grado, si deve di conseguenza considerare ormai definitivamente accertato, con efficacia di giudicato tra le parti, che per il signor non erano presenti, al Pt_1 momento della presentazione della relativa domanda, i presupposti di merito per ottenere l'assegno sociale e che quindi l' non era tenuto a P_ corrispondergli tale beneficio, rispetto, si ripete, alla domanda amministrativa del 22.3.2021, cioè la stessa domanda su cui l'odierno appellante continua ad insistere nel presente giudizio.
Il Giudice di primo grado ha già anche correttamente richiamato, senza che l'appellante abbia contestato in alcun modo tale richiamo, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'autorità del
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giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel precedente giudizio, ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, ponendosi come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione.
L'appellante non ha nemmeno contestato l'altra decisiva parte della motivazione del Giudice di primo grado, anche questa ineccepibile, che richiama altrettanto consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il processo avente ad oggetto prestazioni previdenziali non è un giudizio di impugnazione di atti, bensì un giudizio di accertamento di diritti. Poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti degli istituti assicuratori che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento e non di concessione della prestazione. Rispetto ad essi il diniego di corrispondere una prestazione in precedenza riconosciuta non è altrimenti qualificabile che come rifiuto di adempimento, della cui legittimità si deve giudicare in relazione alla esistenza o non del diritto, tanto originaria che sopravvenuta
(Cass., 23 luglio 2002 n. 10767; Cass., 18 agosto 1999, n. 8713; Cass., 1 luglio 1994, n. 6231; Cass., 15 giugno 1991, n. 6785; Cass. Sez. Un. 29 novembre 1988 n. 6479). Pertanto, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non attiene alla verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto esclusivamente la fondatezza della pretesa dell'assicurato.
La questione rilevante in causa non è, dunque, se il provvedimento del
Comitato provinciale dell' relativo all'assegno sociale sia P_ adeguatamente e correttamente motivato, bensì se il ricorrente abbia o meno diritto all'assegno sociale, ma – come appena detto – risulta ormai
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incontrovertibilmente accertato, con efficacia di giudicato tra le parti, che il ricorrente non ha diritto all'assegno sociale.”
A questa del tutto condivisibile conclusione, d'altra parte neppure affrontata in modo adeguato dall'appellante, non può che conseguire l'impossibilità di riconoscere alcuna rilevanza alle contestazioni del ricorrente, ribadite in appello, sul merito della motivazione della “decisione rubricata come P_
“Amm/Pen/2023/89709””, come pretende l'appellante, decisivo e dirimente essendo, si ripete, il dover prendere atto del passaggio in giudicato della precedente sentenza n. 268/2024 del Tribunale di Genova.
Di conseguenza infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale si evidenzia, appunto, l'infondatezza nel merito delle ragioni indicate dall' per respingere la sua domanda di assegno sociale e si ribadisce la P_ presenza di tutti i requisiti per ottenere il beneficio richiesto.
L'unico modo che aveva il signor per insistere nella sua domanda Pt_1 di assegno sociale presentata il 22.3.2021, era impugnare la sentenza n.
268/2024 del Tribunale di Genova, non avendolo fatto, lo stesso non ha più alcuna possibilità di rivendicare nel merito la presenza dei relativi requisiti del beneficio in quel momento richiesto.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del presente grado devono seguire il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerato il valore della causa, l'assenza della fase istruttoria e l'effettivo impegno difensivo e potendosi scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa.
Questa Corte non ritiene fondata la richiesta dell' di condanna P_ dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si deve evidenziare che la temerarietà non può essere confusa con l'infondatezza dell'impugnazione e che in ogni caso nell'interposto gravame non pare rinvenirsi un contegno finalizzato all'abusivo utilizzo dello strumento processuale, non ravvisandosi quella “mala fede” o “colpa grave” che sono invece indispensabili per l'integrazione della fattispecie di illecito di cui all'art. 96 c.p.c..
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Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
1) Respinge l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi €
2.500,00, oltre a quanto spettante per spese generali.
3) Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Presidente estensore
Paolo Viarengo
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