CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37752 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il/i ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 30 novembre 2021, riformava solo quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari la pronuncia del Tribunale di Ferrara, che aveva accertato la responsabilità penale di EP VE in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta, sia documentale impropria di tipo specifico- (capo A), che patrimoniale per distrazione (capo B), ritenendone la qualità di rappresentante legale della Estecamion S.r.l. dal 8 novembre 2011 alla data della sentenza di fallimento, intervenuta il 5 dicembre 2013. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37752 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 03/07/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di EP IO consta di unico articolato motivo, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 216 legge fall. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte di appello avrebbe errato nel non tener conto che le scritture contabili non risultavano nella disponibilità di VE, se non per una parte certamente consegnata dal precedente studio professionale all'imputato, il che doveva condurre a escluderne la responsabilità, non potendo la sottrazione da parte di terzi essere addebitata al ricorrente. Inoltre, sarebbe stata valutata dalla Corte territoriale anche la condotta di bancarotta documentale generica di irregolare tenuta delle scritture, che non risultava configurabile nel caso di specie, non essendo state le stesse rinvenute. Difetterebbe anche la prova dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale e la Corte territoriale non ha chiarito quale dolo sia configurabile, dovendo essere richiesto quello specifico, di tal ché dovrebbe provvedersi alla riqualificazione nell'ipotesi di bancarotta documentale semplice prevista dall'art. 217 legge fall. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte avrebbe errato nel ritenere che la distrazione dei tre automezzi in contestazione sia addebitale a VE, in ragione della dichiarazione di LE, precedente amministratore, e del curatore, che attesterebbero l'inesistenza degli stessi nel compendio aziendale al subentro del VE. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. La Corte territoriale, valutando i motivi di appello, chiarisce, con motivazione non manifestamente illogica e congrua, come EP VE sia stato un effettivo (e non solo formale) amministratore di diritto della società fallita, sulla scorta di sintomatici atti gestionali e di esercizio dei poteri conferiti dalla carica (spostamento della sede della società a Roma presso lo studio di ragioneria e determinazione del compenso mensile, ricezione della corrispondenza, autorizzazione a consegnare le scritture contabili a LE, già amministratore, stipula di un accordo transattivo con i creditori, proposta non realizzata di trasferimento dell'incarico di amministratore). A fronte di tale ricostruzione il motivo, quanto alla bancarotta documentale, è versato in fatto e propone una alternativa ricostruzione, non consentita in questa sede di legittimità. D'altro canto, anche volendo dar credito a tale alternativa ricostruzione, VE, come già osservava la sentenza di primo grado, aveva la disponibilità materiale di almeno parte della documentazione contabile che comunque non consegnò al curatore: l'art. 216, comma 1, n. 2, primo periodo, prevede che la sottrazione che integra il delitto possa riguardare anche 'parte' dei libri e delle scritture contabili (sul punto, da ultimo Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in motivazione al fol. 16). Per altro, a differenza di quanto rileva il ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto la bancarotta documentale specifica e non quella generica (per irregolare tenuta delle scritture contabili), essendo la prima l'unica contestata nell'imputazione, nella forma della sottrazione o distruzione delle scritture contabili. E' noto che in tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). E pertanto, in ordine al dolo specifico la Corte territoriale lo ritiene sussistente in relazione alla circostanza che VE abbia sottratto le scritture contabili per recare pregiudizio ai creditori, dei quali aveva contezza proprio per avere stipulato la transazione, e con finalità di trarre profitto, oltre che, come annota la conforme sentenza di primo grado, per impedire al curatore di ricostruire, in danno dei r 3 creditori, le cause del dissesto, l'attivo, il passivo e le eventuali responsabilità dei soci. Si tratta di motivazione congrua e coerente con la previsione normativa, in doppia conforme, che esclude correttamente la configurabilità dell'ipotesi della bancarotta semplice, che si distingue proprio perché connotata da dolo generico o da colpa (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). Quanto al capo B), acclarato dalle sentenze di merito che l'imputato non fosse una «testa di legno», i Collegi del merito hanno motivato in modo omogeneo al consolidato orientamento che trae la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, che il Tribunale ha escluso del tutto con sentenza conforme a quella ora impugnata, il giudice non può ignorarne l'affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 - 01). Ma nel caso in esame non risulta quindi indicata ai Giudici di merito di alcuna informazione specifica fornita alla curatela da parte di VE. Né le censure ora mosse dal ricorso, che richiama le dichiarazioni di LE e del curatore, risultano adeguate a disarticolare l'argomentazione probatoria, anche perché non viene dedotto alcun travisamento della prova, ma solo riportati alcuni brani delle dichiarazioni dei predetti, che invero difettano di specificità. Quanto agli stralci di deposizione, in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dalle sentenze di merito, degli stessi non può questa Corte tener conto, in quanto il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 2650535ez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 4 Il Consigli re estensore 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03/07/2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il/i ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 30 novembre 2021, riformava solo quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari la pronuncia del Tribunale di Ferrara, che aveva accertato la responsabilità penale di EP VE in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta, sia documentale impropria di tipo specifico- (capo A), che patrimoniale per distrazione (capo B), ritenendone la qualità di rappresentante legale della Estecamion S.r.l. dal 8 novembre 2011 alla data della sentenza di fallimento, intervenuta il 5 dicembre 2013. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37752 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 03/07/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di EP IO consta di unico articolato motivo, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 216 legge fall. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte di appello avrebbe errato nel non tener conto che le scritture contabili non risultavano nella disponibilità di VE, se non per una parte certamente consegnata dal precedente studio professionale all'imputato, il che doveva condurre a escluderne la responsabilità, non potendo la sottrazione da parte di terzi essere addebitata al ricorrente. Inoltre, sarebbe stata valutata dalla Corte territoriale anche la condotta di bancarotta documentale generica di irregolare tenuta delle scritture, che non risultava configurabile nel caso di specie, non essendo state le stesse rinvenute. Difetterebbe anche la prova dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale e la Corte territoriale non ha chiarito quale dolo sia configurabile, dovendo essere richiesto quello specifico, di tal ché dovrebbe provvedersi alla riqualificazione nell'ipotesi di bancarotta documentale semplice prevista dall'art. 217 legge fall. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte avrebbe errato nel ritenere che la distrazione dei tre automezzi in contestazione sia addebitale a VE, in ragione della dichiarazione di LE, precedente amministratore, e del curatore, che attesterebbero l'inesistenza degli stessi nel compendio aziendale al subentro del VE. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. La Corte territoriale, valutando i motivi di appello, chiarisce, con motivazione non manifestamente illogica e congrua, come EP VE sia stato un effettivo (e non solo formale) amministratore di diritto della società fallita, sulla scorta di sintomatici atti gestionali e di esercizio dei poteri conferiti dalla carica (spostamento della sede della società a Roma presso lo studio di ragioneria e determinazione del compenso mensile, ricezione della corrispondenza, autorizzazione a consegnare le scritture contabili a LE, già amministratore, stipula di un accordo transattivo con i creditori, proposta non realizzata di trasferimento dell'incarico di amministratore). A fronte di tale ricostruzione il motivo, quanto alla bancarotta documentale, è versato in fatto e propone una alternativa ricostruzione, non consentita in questa sede di legittimità. D'altro canto, anche volendo dar credito a tale alternativa ricostruzione, VE, come già osservava la sentenza di primo grado, aveva la disponibilità materiale di almeno parte della documentazione contabile che comunque non consegnò al curatore: l'art. 216, comma 1, n. 2, primo periodo, prevede che la sottrazione che integra il delitto possa riguardare anche 'parte' dei libri e delle scritture contabili (sul punto, da ultimo Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in motivazione al fol. 16). Per altro, a differenza di quanto rileva il ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto la bancarotta documentale specifica e non quella generica (per irregolare tenuta delle scritture contabili), essendo la prima l'unica contestata nell'imputazione, nella forma della sottrazione o distruzione delle scritture contabili. E' noto che in tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). E pertanto, in ordine al dolo specifico la Corte territoriale lo ritiene sussistente in relazione alla circostanza che VE abbia sottratto le scritture contabili per recare pregiudizio ai creditori, dei quali aveva contezza proprio per avere stipulato la transazione, e con finalità di trarre profitto, oltre che, come annota la conforme sentenza di primo grado, per impedire al curatore di ricostruire, in danno dei r 3 creditori, le cause del dissesto, l'attivo, il passivo e le eventuali responsabilità dei soci. Si tratta di motivazione congrua e coerente con la previsione normativa, in doppia conforme, che esclude correttamente la configurabilità dell'ipotesi della bancarotta semplice, che si distingue proprio perché connotata da dolo generico o da colpa (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). Quanto al capo B), acclarato dalle sentenze di merito che l'imputato non fosse una «testa di legno», i Collegi del merito hanno motivato in modo omogeneo al consolidato orientamento che trae la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, che il Tribunale ha escluso del tutto con sentenza conforme a quella ora impugnata, il giudice non può ignorarne l'affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 - 01). Ma nel caso in esame non risulta quindi indicata ai Giudici di merito di alcuna informazione specifica fornita alla curatela da parte di VE. Né le censure ora mosse dal ricorso, che richiama le dichiarazioni di LE e del curatore, risultano adeguate a disarticolare l'argomentazione probatoria, anche perché non viene dedotto alcun travisamento della prova, ma solo riportati alcuni brani delle dichiarazioni dei predetti, che invero difettano di specificità. Quanto agli stralci di deposizione, in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dalle sentenze di merito, degli stessi non può questa Corte tener conto, in quanto il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 2650535ez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 4 Il Consigli re estensore 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03/07/2023 Il Presidente