Sentenza 28 giugno 2017
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico.
Commentari • 10
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1. La vicenda Il processo relativo al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ha avuto inizio con il decreto del GUP del Tribunale di Frosinone datato 24 novembre 2021, che disponeva il rinvio a giudizio di Ma.Fa., Ma.Al. e No.Na. L'apertura del dibattimento veniva dichiarata il 15 luglio 2022, seguita dall'escussione dei testimoni e l'acquisizione delle relazioni dei consulenti tecnici. La società oggetto del procedimento, Fa. Srls, veniva dichiarata fallita il 26 febbraio 2019. Dalla documentazione emergeva che la società aveva interrotto l'attività nel 2018, comunicando la chiusura al proprietario dell'immobile in locazione. La gestione della società era stata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2017, n. 43966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43966 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2017 |
Testo completo
43966-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 28/06/2017 Maria Vessichelli - Presidente - Sent. n. sez. 1764/2017 Carlo Zaza Rosa Pezzullo REGISTRO GENERALE N.41815/2016 Andrea Fidanzia Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS RI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/10/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. SS AU ricorre per cassazione avverso la sentenza del 19/10/2015 con la quale la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona che lo aveva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in qualità di amministratore unico della Eurowood s.r.l., fallita il 30/04/2007, distrutto o occultato i libri e le scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Deduce la violazione di legge, lamentando che l'unico elemento probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità concerne l'assenza dei де libri contabili, e che non sia provata la sussistenza del dolo, dovendo, al contrario, riconoscersi la fattispecie di bancarotta semplice;
deduce, inoltre, il vizio di motivazione, sostenendo che la conferma della sentenza di primo grado sia fondata su un acritico richiamo della prima decisione;
lamenta, infine, il vizio di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Con riferimento alla doglianza concernente la sussistenza del dolo, giova premettere che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904); pertanto, mentre per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242), il reato previsto dall'art. 216, comma primo n. 2, della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 24328 del 18/05/2005, Di Giovanni, Rv. 232209: "Ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.), non è necessario il dolo specifico e cioè il fine di recare pregiudizio ai creditori, che concerne, invece, la - prima ipotesi di bancarotta documentale ma è richiesta l'intenzione di impedire - la conoscenza relativa al patrimonio e al movimento degli affari, la quale costituisce l'elemento soggettivo del reato)"). Nel caso in esame, la sentenza impugnata sembra fondare l'affermazione di responsabilità sull'ipotesi di occultamento (definita “sparizione") delle scritture contabili (p. 5 della sentenza impugnata), senza tuttavia motivare in ordine agli 2 SR elementi indizianti il dolo specifico, peraltro ribaltando, sul punto, la pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto integrata la fattispecie 'a dolo generico' di bancarotta documentale (p. 3 della sentenza di primo grado). Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Perugia, affinchè venga chiarito se la condotta accertata sia ascrivibile alla prima o alla seconda fattispecie di bancarotta documentale, e quali siano gli indici dai quali desumere, rispettivamente, il dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori ovvero il dolo generico di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Va, inoltre, rammentato, con riferimento alla doglianza relativa alla prova del dolo, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.), è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, nell'ipotesi di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, L.F. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236032)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 28/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vabull Giuseppe Riccardi Maria Vessichelli Giuseppe Riccard addi 22/SEX 2017 Di un IL FUNZIONARIO" 3