Sentenza 17 settembre 2010
Massime • 1
In tema di prescrizione, la più favorevole disciplina contenuta nella legge n. 251 del 2005 non trova applicazione nei procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della legge, è già stata pronunciata la sentenza di primo grado, anche se di assoluzione. (V. Corte cost., sent. n. 393 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2010, n. 42043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42043 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 17/09/2010
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2881
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 45762/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE EP (nato il *03.10.1971*);
avverso la sentenza del 16.06.2009 della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Margherita Bianca Taddei;
udito il Procuratore Generale in persona di Dr. Spinaci Sante che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. OSSERVA
1 - Con la decisione indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 25.05.2001 ed appellata dal pubblico ministero, ha dichiarato RE EP responsabile del reato di ricettazione di un assegno bancario, smarrito dal titolare e lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
1.1 Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: a) con il primo motivo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. A parere del ricorrente il reato era già prescritto al momento della sentenza di condanna della Corte d'appello, dovendosi applicare, per il calcolo della prescrizione,la normativa transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, con individuazione della pendenza del procedimento in appello nel momento di emissione del decreto di citazione per il giudizio, avvenuta nell'aprile 2009 e l'applicazione, di conseguenza, della nuova normativa;
b) con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio della motivazione non essendo emersa una prova certa della consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno in capo al RE\ ed essendo del tutto credibile la versione dell'imputato che ha affermato di non ricordare, atteso il notevole lasso di tempo trascorso, da chi avesse ricevuto l'assegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non è fondato.
2.1 Quanto al primo motivo va rilevato che la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 47008 del 2009, ha risolto la necessità ermeneutica di individuare un condiviso parametro cui ancorare il concetto di pendenza del processo in grado di appello, specificamente richiamato nella L. n. 251 del 2005, art. 10, tale da costituire un convincente discrimine per individuare il limite di applicabilità del regime più favorevole della prescrizione, quando il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza di condanna.
Tra le diverse soluzioni giurisprudenziali, conseguenti alla pronuncia demolitoria della Corte Costituzionale n. 393 del 2006, le SS.UU. hanno individuato la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, quale elemento processuale determinante la pendenza, in grado d'appello, del processo, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.
2.2 La pronuncia delle SS.UU lascia,tuttavia, impregiudicata la soluzione del problema nel caso in cui il primo grado del processo si sia chiuso con una sentenza di assoluzione.
2.3 A tal proposito il ricorrente richiama una pronuncia della sesta sezione di questa Corte (rv 242421) secondo la quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie previste dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, quando il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza di assoluzione" le argomentazioni riferibili al significato della sentenza di condanna di primo grado non possono essere estese alla sentenza di assoluzione di primo grado. Infatti, questa sentenza non rientra tra gli atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 160 c.p., quindi è priva di quella connotazione richiesta dal Giudice delle leggi "sicché il momento determinante ai fini della pendenza del procedimento in appello, rilevante ai sensi della disciplina transitoria per l'applicazione della vecchia ovvero della nuova normativa in tema di termini di prescrizione, è dato dalla emissione del decreto di citazione per il giudizio ex art. 601 c.p.p., trattandosi di atto a cui viene riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione stessa.
2.4 Questo collegio non condivide l'impostazione della predetta sentenza, che appare isolata nel panorama della giurisprudenza in materia, ed in linea con la giurisprudenza di questa sezione (per tutte rv 240403), ritiene che il criterio giustificativo della deroga al principio di retroattività della legge più favorevole non vada tanto individuato nell'idoneità o meno della sentenza di primo grado ad interrompere la prescrizione ma nel criterio generale, pure individuato dalla sentenza n. 393 del 2006, della ragionevole e, sicuramente sostanziale prioritaria esigenza, comune anche ai procedimenti definiti in primo grado con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, di tutelare il valore, di rango costituzionale, dell'efficienza della giurisdizione e del processo, e che pertanto il discrimine della pendenza del grado di appello vada comunque ancorato alla pronuncia della sentenza di primo grado, anche quando quest'ultima sia di assoluzione.
2.5 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché verte su questioni che attengono al riesame del merito e che pertanto non possono formare oggetto del giudizio di legittimità.
3. Alle stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010