Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 1
La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite è da impugnare con istanza di regolamento (necessario) di competenza in punto di statuizione sulla competenza, mentre, per il capo attinente alle spese, quando la parte se ne dolga a prescindere dall'esito dell'istanza di regolamento di competenza, occorre un'impugnazione distinta da proporre nei modi ordinari e, dunque, con ricorso per cassazione in ipotesi di impugnazione di sentenza di secondo grado. È, tuttavia, ammissibile il ricorso unico, che ricomprenda sia l'istanza di regolamento, sia il ricorso per cassazione in ordine alla statuizione sulle spese, purché, ovviamente, vengano salvaguardati i requisiti di entrambe le impugnazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/03/1999, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTINA D'AMPEZZO 251, presso l'avvocato A. VALLEBONA, rappresentato e difeso dagli avvocati BIAGIO PALUMBO, PAOLO VINCI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA FIUME 11 GALLIPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2864/96 del Tribunale di LECCE, depositata il 21/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e rigetto per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinte citazioni SI LO conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Gallipoli, il condominio di via Fiume 11, in Gallipoli, chiedendone la condanna al pagamento delle somme di lire 2.095.650 e di lire 3.041.088 che assumeva dovutegli a titolo di rimborso per pagamenti di consumi di acqua del condominio, per i quali, risultando ancora intestatario del contatore, aveva ricevuto la notifica delle relative cartelle esattoriali. Il condominio si costituiva in entrambi i giudizi, esponendo che il LO, costruttore dell'edificio condominiale, pur avendo dichiarato negli atti di vendita che gli appartamenti erano muniti di impianto idrico, di fatto aveva mantenuto il contratto provvisorio stipulato con l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese per la fornitura di acqua di cantiere, con danno degli acquirenti che pagavano l'acqua a tariffe più onerose. Pertanto, deducendo la pendenza tra le parti, innanzi al Pretore di Lecce, sez. dist. di Gallipoli, di causa connessa, chiedeva in entrambi i giudizi la rimessione delle cause al Pretore ed il rigetto della domanda dell'attore; in via riconvenzionale chiedeva la condanna di SI LO ad allacciare l'edificio condominiale alla rete pubblica ed al risarcimento dei danni per le maggiori somme pagate in conseguenza delle tariffe più onerose applicate ai consumi di acqua. Con due distinte sentenze il Giudice di pace, rigettate le istanze e le domande riconvenzionali del condominio, condannava lo stesso al pagamento delle somme richieste dall'attore.
A seguito degli appelli proposti dal condominio il Tribunale di Lecce, disposta la riunione dei giudizi, riteneva che la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso condominio, connessa per il titolo ed avente ad oggetto obblighi di fare e risarcimento del danno, eccedeva per valore la competenza del giudice adito, con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., rimettere l'intero giudizio al giudice competente ovvero, al più, decidere sulla domanda principale e rimettere la domanda riconvenzionale al giudice superiore. Pertanto, il Tribunale dichiarava l'incompetenza del primo giudice e fissava un termine per la riassunzione delle cause innanzi al Pretore di Lecce. Avverso detta sentenza, notificata il 14 maggio 1997, SI LO propone ricorso per cassazione, in data 12 luglio 1997, deducendo tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha censurato con i primi due motivi la pronuncia sulla competenza e con il terzo motivo, autonomo, perché prescinde dalla fondatezza o meno dei precedenti, la pronuncia sulle spese. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza quelle di primo grado concernenti anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura quindi il regolamento come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che in tali ipotesi è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza (v. in tal senso, da ultimo, Cass. 8 ottobre 1996, n. 8810; Cass. 22 agosto 1996, n. 7751; Cass. 7 agosto 1990, n. 7968). È noto peraltro che tale conversione può operare quando il ricorso effettivamente proposto abbia i requisiti formali e sostanziali di quello in cui dovrebbe convertirsi, e che pertanto è necessario il rispetto del termine perentorio di cui all'art. 47 comma 2 cod. proc. civ.. La necessità del regolamento di competenza non si estende, tuttavia, al capo della sentenza che ha pronunziato sulle spese e sia stato autonomamente impugnato. Al riguardo va ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, è da impugnare con istanza di regolamento (necessario) di competenza in punto di statuizione sulla competenza, mentre, per il capo attinente alle spese, quando la parte soccombente se ne dolga a prescindere dall'esito dell'istanza di regolamento di competenza, occorre un'impugnazione distinta da proporre nei modi ordinari, e dunque il ricorso per cassazione in ipotesi di impugnazione di sentenza di secondo grado (cfr., da ultimo, Cass. 6 agosto 1996, n. 7180), con la precisazione che è ammissibile il ricorso unico, che ricomprenda sia l'istanza di regolamento sia il ricorso per cassazione in ordine alla statuizione sulle spese, purché ovviamente vengano salvaguardati i requisiti di entrambe le impugnazioni (Cass., 16 marzo 1982, n. 1711, Cass., 11 novembre 1982, n. 5955). Pertanto, premesso che il mezzo di gravame proposto dal LO è il ricorso per cassazione, si deve valutare, in relazione ai primi due motivi di censura, se sia possibile la conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza. Alla domanda deve darsi risposta negativa per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 47 comma 2 cod. proc. civ.. Infatti, il LO ha notificato il ricorso il 12 luglio 1997, ossia oltre il termine di trenta giorni dal 14 maggio 1997, data della notificazione della sentenza impugnata, cui si deve avere riguardo in mancanza di comunicazione. I primi due motivi di ricorso sono, pertanto, inammissibili.
Il terzo motivo è inammissibile, invece, per genericità della censura. È, infatti, giurisprudenza di questa Corte che la parte la quale intende impugnare per Cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione della tariffa professionale, ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentire il controllo in sede di legittimità (v. Cass. 18 novembre 1994, n. 9763; Cass. 26 marzo 1983 n. 2146; Cass. 14 giugno 1982, n. 3607). Tale onere, nella specie, il ricorrente non ha adempiuto poiché si è limitato a censurare specificamente la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado (peraltro facendo riferimento ai valori medi degli onorari, pur lamentando il superamento dei massimi di tariffa), dichiarando di non porre in discussione le spese come liquidate dal Giudice di pace per il primo grado di giudizio. Così facendo, tuttavia, il ricorrente non ha rilevato che il Tribunale ha liquidato (cumulativamente, ma sul punto non vi è censura) le spese del doppio grado di giudizio e non soltanto quelle del grado di appello;
inoltre, il ricorrente ha fatto improprio riferimento alla liquidazione del primo giudice, considerato che detta liquidazione concerneva le spese sostenute proprio dal ricorrente, risultato vittorioso in quel grado di giudizio, e non le spese della controparte, liquidate per la prima volta dal Tribunale. Pertanto, la mancata specifica impugnazione della liquidazione relativa al primo grado di giudizio non consente di valutare se nella liquidazione delle spese del doppio grado siano stati superati i massimi di tariffa, considerato che la parte dell'importo liquidato che ecceda, in ipotesi, i massimi di tariffa del giudizio di secondo grado può trovare giustificazione, in assenza di specifica censura, nella liquidazione attinente alle spese del primo grado.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 1998. Depositata in Cancelleria il 10/3/1999.