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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 782/2024, avente per oggetto “regolamentazione responsabilità genitoriale della figlia minorenne”, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Dettori, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
C.F.: ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*****
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con nel corso della quale è nata il [...] a [...] e di CP_1 Persona_1 aver interrotto la predetta relazione a partire dall'ottobre 2022, ha chiesto a questo Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
A tal proposito, la ricorrente ha affermato che: 1) successivamente all'interruzione della relazione ha fatto rientro in Sardegna insieme alla figlia minore, per stabilirsi dapprima nel domicilio materno e pagina 1 di 4 successivamente presso una casa-famiglia; 2) attualmente è disoccupata e si prende cura della bambina
CP_ con l'aiuto di sua madre;
3) ha sempre cercato di informare il sig. circa la quotidianità della CP_ minore;
4) non è noto quale attività lavorativa svolga il sig. (se non quella, saltuaria di fantino); 5) il resistente non contribuisce al mantenimento della minore e non dà notizie di sé per settimane, rendendo difficile intrattenere dei rapporti proficui.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
«A) Affidamento esclusivo della figlia minore in favore della madre, e per l'effetto di quanto Per_1
sopra, piena autonomia decisionale per le questioni burocratiche, sanitarie, amministrative. La predetta richiesta, risiede nel fatto che il resistente vive fuori dalla Sardegna e talvolta non da notizie di se per settimane, ciò determinerebbe in caso di urgenza, notevole pregiudizio per gli interessi della minore.
CP_ B) Il Sig. potrà vedere in base alle richieste che farà nel presente giudizio, con la Per_1
precisazione che il diritto di visita sarà graduale, in quanto la bambina non conosce il padre. CP_ C) Il Sig. dovrà corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 350.00 da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre. CP_ D) Il sig. inoltre parteciperà con la signora al 50% a tutte le spese straordinarie dalla stessa Pt_1
sostenute nell'interesse della figlia, richiamando in questa sede il Protocollo emesso dal CNF».
All'udienza del 26.9.2024, rilevata la necessità di procedere alla rinnovazione della notifica nei confronti del resistente, sono stati altresì adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con conferimento alla madre Persona_1
dei poteri autonomi circa la responsabilità genitoriale con riferimento ai rapporti con la scuola, con i sanitari e con la p.a. in generale.
Il resistente, benché ritualmente citato, non è comparso e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 16.1.2025.
Nella medesima udienza, la ricorrente -comparsa personalmente davanti al Giudice relatore- ha
CP_ precisato che il sig. si renderebbe irreperibile e che non avrebbe mai manifestato interesse per la figlia.
Ella ha pertanto confermato il contenuto del ricorso ed ha concluso chiedendo:
«- affidamento esclusivo della figlia minore in favore della madre e collocamento prevalente Per_1
della stessa presso di lei;
pagina 2 di 4 CP_
- porre a carico del sig. a titolo di concorso del genitore non collocatario per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 350,00 da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT oltre 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF;
- regime di visita da stabilire non appena il padre si interesserà alla figlia».
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che l'affidamento condiviso costituisce la regola, che -tuttavia- soffre deroga qualora il Giudice ritenga che esso sia «contrario all'interesse del minore» (art. 337 quater, c. 1,
c.c.). In questa prospettiva, l'affidamento esclusivo può allora trovare applicazione, in via generale, qualora dall'affidamento condiviso derivi alla prole un pregiudizio a causa della inidoneità educativa e della manifesta carenza da parte di uno dei genitori, ovvero -ancora- ad esempio, allorquando uno di essi abbia abdicato allo svolgimento del ruolo che gli compete, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti con l'altro genitore nell'interesse dei minori, diradando gli incontri con i medesimi e violando gli obblighi, anche di natura economica, derivanti dalla legge o dalle statuizioni emesse dal Giudice
(Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 24526/2010; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 26587/2009).
CP_ Ebbene, nel caso che ci occupa, il contegno assunto dal sig. come emerso dal giudizio, si è tradotto in sostanza in un protratto disinteresse nei confronti dei bisogni essenziali della figlia minore e nel reiterato inadempimento all'obbligo di mantenimento, oltre che nell'assenza di relazioni in ordine all'educazione, all'istruzione ed alle cure relative alla figlia;
tale atteggiamento noncurante è stato inoltre confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente procedimento.
Dalle cose dette deriva, dunque, che deve ritenersi conforme all'interesse della minore l'attribuzione dell'affidamento esclusivo rafforzato della stessa alla madre;
infatti, in considerazione delle esigenze rappresentate nel ricorso sarebbe infatti irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, attribuire le decisioni nell'interesse del minore ad entrambi i genitori quando uno dei due ha ormai da tempo perso i contatti col figlio (e con l'altro genitore) e non è più in grado di considerare le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
Qualora torni a manifestare interesse per la figlia il padre potrà vederla solo previo accordo Per_1
con la madre.
CP_ In merito alle statuizioni di carattere economico, il Collegio stabilisce a carico del sig. un contributo a titolo di mantenimento della figlia pari ad € 350,00 mensili da rivalutare annualmente secondo i parametri Istat (quantificazione tesa ad assicurare un “minimo essenziale per la vita e la pagina 3 di 4 crescita” della prole – cfr. Cass. n. 11025/1997; indipendentemente dalle capacità economiche reddituali del soggetto onerato), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF.
Stante l'affidamento esclusivo della minore, la madre ha il diritto di percepire il 100% dell'assegno unico erogato dall'Inps a favore della figlia.
Spese compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre la Persona_1 Parte_1
quale è quindi da ritenere dotata di poteri da svolgersi in piena autonomia, in ordine alle decisioni che si rendano necessarie nell'interesse della figlia ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie e scolastiche, con collocazione presso di essa;
2) Qualora torni a manifestare interesse per la figlia il padre potrà vederla solo previo Per_1
accordo con la madre.
3) Relativamente al contributo al mantenimento della figlia, il padre deve corrispondere mensilmente la somma di € 350,00 da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo
CNF.
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, in data 21.02.2025 .
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 782/2024, avente per oggetto “regolamentazione responsabilità genitoriale della figlia minorenne”, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Dettori, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
C.F.: ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*****
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con nel corso della quale è nata il [...] a [...] e di CP_1 Persona_1 aver interrotto la predetta relazione a partire dall'ottobre 2022, ha chiesto a questo Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
A tal proposito, la ricorrente ha affermato che: 1) successivamente all'interruzione della relazione ha fatto rientro in Sardegna insieme alla figlia minore, per stabilirsi dapprima nel domicilio materno e pagina 1 di 4 successivamente presso una casa-famiglia; 2) attualmente è disoccupata e si prende cura della bambina
CP_ con l'aiuto di sua madre;
3) ha sempre cercato di informare il sig. circa la quotidianità della CP_ minore;
4) non è noto quale attività lavorativa svolga il sig. (se non quella, saltuaria di fantino); 5) il resistente non contribuisce al mantenimento della minore e non dà notizie di sé per settimane, rendendo difficile intrattenere dei rapporti proficui.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
«A) Affidamento esclusivo della figlia minore in favore della madre, e per l'effetto di quanto Per_1
sopra, piena autonomia decisionale per le questioni burocratiche, sanitarie, amministrative. La predetta richiesta, risiede nel fatto che il resistente vive fuori dalla Sardegna e talvolta non da notizie di se per settimane, ciò determinerebbe in caso di urgenza, notevole pregiudizio per gli interessi della minore.
CP_ B) Il Sig. potrà vedere in base alle richieste che farà nel presente giudizio, con la Per_1
precisazione che il diritto di visita sarà graduale, in quanto la bambina non conosce il padre. CP_ C) Il Sig. dovrà corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 350.00 da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre. CP_ D) Il sig. inoltre parteciperà con la signora al 50% a tutte le spese straordinarie dalla stessa Pt_1
sostenute nell'interesse della figlia, richiamando in questa sede il Protocollo emesso dal CNF».
All'udienza del 26.9.2024, rilevata la necessità di procedere alla rinnovazione della notifica nei confronti del resistente, sono stati altresì adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con conferimento alla madre Persona_1
dei poteri autonomi circa la responsabilità genitoriale con riferimento ai rapporti con la scuola, con i sanitari e con la p.a. in generale.
Il resistente, benché ritualmente citato, non è comparso e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 16.1.2025.
Nella medesima udienza, la ricorrente -comparsa personalmente davanti al Giudice relatore- ha
CP_ precisato che il sig. si renderebbe irreperibile e che non avrebbe mai manifestato interesse per la figlia.
Ella ha pertanto confermato il contenuto del ricorso ed ha concluso chiedendo:
«- affidamento esclusivo della figlia minore in favore della madre e collocamento prevalente Per_1
della stessa presso di lei;
pagina 2 di 4 CP_
- porre a carico del sig. a titolo di concorso del genitore non collocatario per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 350,00 da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT oltre 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF;
- regime di visita da stabilire non appena il padre si interesserà alla figlia».
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che l'affidamento condiviso costituisce la regola, che -tuttavia- soffre deroga qualora il Giudice ritenga che esso sia «contrario all'interesse del minore» (art. 337 quater, c. 1,
c.c.). In questa prospettiva, l'affidamento esclusivo può allora trovare applicazione, in via generale, qualora dall'affidamento condiviso derivi alla prole un pregiudizio a causa della inidoneità educativa e della manifesta carenza da parte di uno dei genitori, ovvero -ancora- ad esempio, allorquando uno di essi abbia abdicato allo svolgimento del ruolo che gli compete, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti con l'altro genitore nell'interesse dei minori, diradando gli incontri con i medesimi e violando gli obblighi, anche di natura economica, derivanti dalla legge o dalle statuizioni emesse dal Giudice
(Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 24526/2010; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 26587/2009).
CP_ Ebbene, nel caso che ci occupa, il contegno assunto dal sig. come emerso dal giudizio, si è tradotto in sostanza in un protratto disinteresse nei confronti dei bisogni essenziali della figlia minore e nel reiterato inadempimento all'obbligo di mantenimento, oltre che nell'assenza di relazioni in ordine all'educazione, all'istruzione ed alle cure relative alla figlia;
tale atteggiamento noncurante è stato inoltre confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente procedimento.
Dalle cose dette deriva, dunque, che deve ritenersi conforme all'interesse della minore l'attribuzione dell'affidamento esclusivo rafforzato della stessa alla madre;
infatti, in considerazione delle esigenze rappresentate nel ricorso sarebbe infatti irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, attribuire le decisioni nell'interesse del minore ad entrambi i genitori quando uno dei due ha ormai da tempo perso i contatti col figlio (e con l'altro genitore) e non è più in grado di considerare le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
Qualora torni a manifestare interesse per la figlia il padre potrà vederla solo previo accordo Per_1
con la madre.
CP_ In merito alle statuizioni di carattere economico, il Collegio stabilisce a carico del sig. un contributo a titolo di mantenimento della figlia pari ad € 350,00 mensili da rivalutare annualmente secondo i parametri Istat (quantificazione tesa ad assicurare un “minimo essenziale per la vita e la pagina 3 di 4 crescita” della prole – cfr. Cass. n. 11025/1997; indipendentemente dalle capacità economiche reddituali del soggetto onerato), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF.
Stante l'affidamento esclusivo della minore, la madre ha il diritto di percepire il 100% dell'assegno unico erogato dall'Inps a favore della figlia.
Spese compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre la Persona_1 Parte_1
quale è quindi da ritenere dotata di poteri da svolgersi in piena autonomia, in ordine alle decisioni che si rendano necessarie nell'interesse della figlia ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie e scolastiche, con collocazione presso di essa;
2) Qualora torni a manifestare interesse per la figlia il padre potrà vederla solo previo Per_1
accordo con la madre.
3) Relativamente al contributo al mantenimento della figlia, il padre deve corrispondere mensilmente la somma di € 350,00 da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo
CNF.
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, in data 21.02.2025 .
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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