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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2024 / 1577
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1577 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da c.f. con l'avv. CALDERISI ROBERTA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro c.f. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.09.2025
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti costituite;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio Parte_1 da la decadenza della responsabilità genitoriale di di Controparte_1 Controparte_1 ottenere l'affidamento super-esclusivo delle figlie minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. ) con collocazione presso C.F._3 Persona_2 C.F._4 di sé; in via subordinata, poi, chiedeva l'affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente.
1 Infine, chiedeva di onerare della corresponsione di un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore delle figlie minori dell'importo di complessivi € 400,00 (ovvero € 200 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda, la ricorrente esponeva che il 18.01.2020 aveva contratto matrimonio a Santarcangelo di Romagna con che dall'unione erano nate due figlie, Controparte_1 Per_1
(22.01.2020) e (29.12.2021), che con sentenza parziale n. 381/2022 pubblicata il 21.04.2022 Per_2 era stata pronunziata la separazione e con successiva sentenza n. 745/2023 pubblicata il 26.07.2023 il Tribunale di Rimini, addebitava la separazione a in ragione della intervenuta Controparte_1 condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni inferti alla moglie, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla madre la somma mensile di euro 400,00 complessivi (200,00 per figlia), da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna e lo condannava alle spese;
precisava che le minori erano già state affidate al SS da un provvedimento del TM, che disponeva altresì la loro collocazione protetta in struttura insieme alla madre. non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza del 14.11.2024 e Controparte_1 pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Per le minori i costituiva il curatore speciale, avv. Persona_1 Persona_2 [...]
la quale insisteva per la conferma dell'affidamento delle minori al Servizio Sociale;
la Parte_2 decadenza della responsabilità genitoriale in capo al padre irreperibile da oltre due Controparte_1 anni;
la conferma della collocazione prevalente delle minori presso la struttura nella quale si trovano e, qualora si trovasse un' idonea abitazione, chiedeva di valutare le condizioni di uscita dalla Comunità con l'intervento di una famiglia affidataria;
la conferma del monitoraggio da parte del SS delle condizioni sanitarie delle minori e del percorso di valutazione della signora sulle minori Pt_1
e e di disporre ogni ulteriore provvedimento opportuno nei confronti delle minori. Per_1 Per_2
All'udienza di prima comparizione fissata al 14.11.2024 la ricorrente insisteva per il deposito di relazione di aggiornamento dal S.S.; Giudice, ferme le condizioni della separazione ed i provvedimenti già adottati dal TM, non emetteva provvedimenti provvisori e urgenti e fissava l'udienza del 14.11.2025 per la precisazione delle conclusioni sul solo vincolo. La ricorrente, quindi chiedeva pronunciarsi il divorzio ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con Sentenza n. 1088/2024 pubblicata il 04/12/2024 veniva pronunciato il divorzio tra
[...]
ed e con ordinanza del 21.11.2024 pubblicata il 4.12.2024 la causa Pt_1 Controparte_1 veniva rimessa al G.I. per la decisione sulle ulteriori domande formulate e fissava l'udienza del 28.3.2025 quando la ricorrente ed il curatore speciale delle minori davano atto del progetto per l'uscita della madre delle minori dalla comunità ove era collocata con le figlie -previsto per l'autunno- atteso che le era stato riservato un alloggio popolare e della circostanza che le bambine stavano bene;
il curatore, inoltre, dava atto che il padre delle minori risultava essere completamente assente e, pertanto, si associava alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, fermo il monitoraggio del SS, eventualmente con una famiglia di appoggio. Infine, i procuratori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni eventualmente con relazione del SS. Il Giudice, quindi, invitava il SS al deposito di relazione di aggiornamento entro i primi di settembre e fissava per la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. l'udienza del 26.9.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni sulle minori ed economiche.
2 Quanto alla situazione della ricorrente e delle minori, come dalle relazioni del SS allegate in atti, emerge che da aprile 2025 è stato assegnato alla Sig.ra ed alle figlie un alloggio di edilizia Pt_1 residenziale pubblica, situato in una zona facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici e vicina ai principali servizi essenziali ove le stesse gradualmente faranno accesso al fine di familiarizzare con l'ambiente e la nuova situazione fuori dalla comunità ove hanno vissuto. Inoltre, emerge che la ricorrente a seguito di proficuo tirocinio lavorativo svolto, riceveva un'offerta di assunzione -ciò a riprova della sua capacità lavorativa, nonché propensione all'indipendenza economica.
Il SS concludeva con la necessità di proseguire nel percorso di graduale dimissione del nucleo dalla comunità, evidenziando come ciò favorisca la prosecuzione del lavoro di potenziamento delle competenze di autonomia della ricorrente, in virtù della continua collaborazione con la rete dei Servizi. Il SS, inoltre, confermava la necessità di attivare, a sostegno sia delle competenze genitoriali, sia dei compiti di cura delle minori, un progetto di affido familiare che trovava l'accordo anche da parte della a tal fine evidenziavano come l'irreperibilità ed il disinteresse del padre, nonché Pt_1
l'impossibilità di acquisire le autorizzazioni necessarie costituissero un ostacolo alla realizzazione di tale progetto.
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, il Collegio valutati gli atti e documenti di causa, il contegno processuale delle parti, le relazioni dei SS;
preso atto dell'irreperibilità del padre che non ha neanche mai conosciuto la figlia più piccola;
preso atto del disinteresse del padre stante la sua contumacia nel presente giudizio;
considerato il pregiudizio causato dal disinteresse del resistente;
considerato, altresì, che il disinteresse del padre non costituisce un pregiudizio tale da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale -come richiesto dalla ricorrente – atteso che la contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento della condotta pregiudizievole del genitore verso il minore, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi concreti per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale che devono risultare da fatti obbiettivi o quantomeno da indizi gravi, precisi e concordanti allo stato non dedotti né provati, se non limitatamente alla intervenuta condanna per maltrattamenti del resistente verso la ricorrente e non verso le minori (la seconda figlia all'epoca non era neanche nata), pertanto, valutati i progressi della madre in termini di capacità genitoriale ma ritenendo necessario la prosecuzione del percorso di supporto intrapreso, affida le figlie minori al SS, le minori vivranno con la madre presso la quale restano collocate, autorizza il SS ad intraprendere ogni azione ritenuta idonea a supportare la madre e le minori e ad intraprendere progetti di supporto come quello di una famiglia affidataria di supporto.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlie, qualora il padre dovesse far rientro in Italia e richiedere di vedere le figlie, si incarica sin d'ora il SS di provvedere alla calendarizzazione degli incontri da effettuarsi in modalità protetta con facoltà di interromperli se disturbanti o di liberalizzarli. Tale regolamentazione rispecchia l'interesse delle minori a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento delle figlie, si deve preliminarmente rilevare come alcuna allegazione venga mossa in atti in merito alla capacità reddituale e lavorativa di come alcuna documentazione venga depositata in atti, Persona_3 come il resistente risulti irreperibile, come la ricorrente abbia intrapreso con profitto un percorso per l'indipendenza economica, pertanto, il collegio, valutati gli atti e documenti di causa nonché il contegno processuale delle parti, risultando pacifico, in assenza di contraddittorio sul punto -stante la contumacia del resistente- che la ricorrente ha un'occupazione e si sta impegnando per raggiungere l'indipendenza economica, che le è stata assegnata una casa popolare;
valutata la capacità lavorativa delle parti entrambe giovani, risulta equo onerare il dell'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento delle figlie e , versando alla madre la somma mensile di euro 400,00 Per_1 Per_2
3 (ovvero € 200 per figlia) da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Ferma la vigilanza del SS incaricato sul nucleo e la prosecuzione del progetto in corso;
2. Autorizza il SS ad intraprendere ogni azione ritenuta idonea a supportare la madre e le minori e ad intraprendere progetti di supporto;
3. Dispone l'affidamento delle minori e al SS;
Per_1 Per_2
4. Le figlie minori rimarranno collocate presso la madre con la quale hanno sempre convissuto e dalla quale, in ragione della ancora tenera età, necessitano di essere quotidianamente seguite ed accudite;
5. Dispone che il padre – qualora dovesse rientrare in Italia e richiedere di vedere le figlie - veda e in modalità protetta secondo il calendario che verrà disposto dal SS;
Per_1 Per_2
6. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e versando alla madre la Per_1 Per_2 somma mensile di euro 400,00 (ovvero € 200 per ciascuna figlia) da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna,
7. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
8. Condanna alla refusione a favore della ricorrente , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in Euro 2.700 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1577 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da c.f. con l'avv. CALDERISI ROBERTA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro c.f. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.09.2025
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti costituite;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio Parte_1 da la decadenza della responsabilità genitoriale di di Controparte_1 Controparte_1 ottenere l'affidamento super-esclusivo delle figlie minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. ) con collocazione presso C.F._3 Persona_2 C.F._4 di sé; in via subordinata, poi, chiedeva l'affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente.
1 Infine, chiedeva di onerare della corresponsione di un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore delle figlie minori dell'importo di complessivi € 400,00 (ovvero € 200 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda, la ricorrente esponeva che il 18.01.2020 aveva contratto matrimonio a Santarcangelo di Romagna con che dall'unione erano nate due figlie, Controparte_1 Per_1
(22.01.2020) e (29.12.2021), che con sentenza parziale n. 381/2022 pubblicata il 21.04.2022 Per_2 era stata pronunziata la separazione e con successiva sentenza n. 745/2023 pubblicata il 26.07.2023 il Tribunale di Rimini, addebitava la separazione a in ragione della intervenuta Controparte_1 condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni inferti alla moglie, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla madre la somma mensile di euro 400,00 complessivi (200,00 per figlia), da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna e lo condannava alle spese;
precisava che le minori erano già state affidate al SS da un provvedimento del TM, che disponeva altresì la loro collocazione protetta in struttura insieme alla madre. non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza del 14.11.2024 e Controparte_1 pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Per le minori i costituiva il curatore speciale, avv. Persona_1 Persona_2 [...]
la quale insisteva per la conferma dell'affidamento delle minori al Servizio Sociale;
la Parte_2 decadenza della responsabilità genitoriale in capo al padre irreperibile da oltre due Controparte_1 anni;
la conferma della collocazione prevalente delle minori presso la struttura nella quale si trovano e, qualora si trovasse un' idonea abitazione, chiedeva di valutare le condizioni di uscita dalla Comunità con l'intervento di una famiglia affidataria;
la conferma del monitoraggio da parte del SS delle condizioni sanitarie delle minori e del percorso di valutazione della signora sulle minori Pt_1
e e di disporre ogni ulteriore provvedimento opportuno nei confronti delle minori. Per_1 Per_2
All'udienza di prima comparizione fissata al 14.11.2024 la ricorrente insisteva per il deposito di relazione di aggiornamento dal S.S.; Giudice, ferme le condizioni della separazione ed i provvedimenti già adottati dal TM, non emetteva provvedimenti provvisori e urgenti e fissava l'udienza del 14.11.2025 per la precisazione delle conclusioni sul solo vincolo. La ricorrente, quindi chiedeva pronunciarsi il divorzio ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con Sentenza n. 1088/2024 pubblicata il 04/12/2024 veniva pronunciato il divorzio tra
[...]
ed e con ordinanza del 21.11.2024 pubblicata il 4.12.2024 la causa Pt_1 Controparte_1 veniva rimessa al G.I. per la decisione sulle ulteriori domande formulate e fissava l'udienza del 28.3.2025 quando la ricorrente ed il curatore speciale delle minori davano atto del progetto per l'uscita della madre delle minori dalla comunità ove era collocata con le figlie -previsto per l'autunno- atteso che le era stato riservato un alloggio popolare e della circostanza che le bambine stavano bene;
il curatore, inoltre, dava atto che il padre delle minori risultava essere completamente assente e, pertanto, si associava alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, fermo il monitoraggio del SS, eventualmente con una famiglia di appoggio. Infine, i procuratori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni eventualmente con relazione del SS. Il Giudice, quindi, invitava il SS al deposito di relazione di aggiornamento entro i primi di settembre e fissava per la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. l'udienza del 26.9.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni sulle minori ed economiche.
2 Quanto alla situazione della ricorrente e delle minori, come dalle relazioni del SS allegate in atti, emerge che da aprile 2025 è stato assegnato alla Sig.ra ed alle figlie un alloggio di edilizia Pt_1 residenziale pubblica, situato in una zona facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici e vicina ai principali servizi essenziali ove le stesse gradualmente faranno accesso al fine di familiarizzare con l'ambiente e la nuova situazione fuori dalla comunità ove hanno vissuto. Inoltre, emerge che la ricorrente a seguito di proficuo tirocinio lavorativo svolto, riceveva un'offerta di assunzione -ciò a riprova della sua capacità lavorativa, nonché propensione all'indipendenza economica.
Il SS concludeva con la necessità di proseguire nel percorso di graduale dimissione del nucleo dalla comunità, evidenziando come ciò favorisca la prosecuzione del lavoro di potenziamento delle competenze di autonomia della ricorrente, in virtù della continua collaborazione con la rete dei Servizi. Il SS, inoltre, confermava la necessità di attivare, a sostegno sia delle competenze genitoriali, sia dei compiti di cura delle minori, un progetto di affido familiare che trovava l'accordo anche da parte della a tal fine evidenziavano come l'irreperibilità ed il disinteresse del padre, nonché Pt_1
l'impossibilità di acquisire le autorizzazioni necessarie costituissero un ostacolo alla realizzazione di tale progetto.
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, il Collegio valutati gli atti e documenti di causa, il contegno processuale delle parti, le relazioni dei SS;
preso atto dell'irreperibilità del padre che non ha neanche mai conosciuto la figlia più piccola;
preso atto del disinteresse del padre stante la sua contumacia nel presente giudizio;
considerato il pregiudizio causato dal disinteresse del resistente;
considerato, altresì, che il disinteresse del padre non costituisce un pregiudizio tale da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale -come richiesto dalla ricorrente – atteso che la contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento della condotta pregiudizievole del genitore verso il minore, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi concreti per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale che devono risultare da fatti obbiettivi o quantomeno da indizi gravi, precisi e concordanti allo stato non dedotti né provati, se non limitatamente alla intervenuta condanna per maltrattamenti del resistente verso la ricorrente e non verso le minori (la seconda figlia all'epoca non era neanche nata), pertanto, valutati i progressi della madre in termini di capacità genitoriale ma ritenendo necessario la prosecuzione del percorso di supporto intrapreso, affida le figlie minori al SS, le minori vivranno con la madre presso la quale restano collocate, autorizza il SS ad intraprendere ogni azione ritenuta idonea a supportare la madre e le minori e ad intraprendere progetti di supporto come quello di una famiglia affidataria di supporto.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlie, qualora il padre dovesse far rientro in Italia e richiedere di vedere le figlie, si incarica sin d'ora il SS di provvedere alla calendarizzazione degli incontri da effettuarsi in modalità protetta con facoltà di interromperli se disturbanti o di liberalizzarli. Tale regolamentazione rispecchia l'interesse delle minori a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento delle figlie, si deve preliminarmente rilevare come alcuna allegazione venga mossa in atti in merito alla capacità reddituale e lavorativa di come alcuna documentazione venga depositata in atti, Persona_3 come il resistente risulti irreperibile, come la ricorrente abbia intrapreso con profitto un percorso per l'indipendenza economica, pertanto, il collegio, valutati gli atti e documenti di causa nonché il contegno processuale delle parti, risultando pacifico, in assenza di contraddittorio sul punto -stante la contumacia del resistente- che la ricorrente ha un'occupazione e si sta impegnando per raggiungere l'indipendenza economica, che le è stata assegnata una casa popolare;
valutata la capacità lavorativa delle parti entrambe giovani, risulta equo onerare il dell'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento delle figlie e , versando alla madre la somma mensile di euro 400,00 Per_1 Per_2
3 (ovvero € 200 per figlia) da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Ferma la vigilanza del SS incaricato sul nucleo e la prosecuzione del progetto in corso;
2. Autorizza il SS ad intraprendere ogni azione ritenuta idonea a supportare la madre e le minori e ad intraprendere progetti di supporto;
3. Dispone l'affidamento delle minori e al SS;
Per_1 Per_2
4. Le figlie minori rimarranno collocate presso la madre con la quale hanno sempre convissuto e dalla quale, in ragione della ancora tenera età, necessitano di essere quotidianamente seguite ed accudite;
5. Dispone che il padre – qualora dovesse rientrare in Italia e richiedere di vedere le figlie - veda e in modalità protetta secondo il calendario che verrà disposto dal SS;
Per_1 Per_2
6. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e versando alla madre la Per_1 Per_2 somma mensile di euro 400,00 (ovvero € 200 per ciascuna figlia) da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna,
7. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
8. Condanna alla refusione a favore della ricorrente , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in Euro 2.700 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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