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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
R.g. n. 1000048 / 2006
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1000048 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2006 tra
(C.F. in proprio e per conto di Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ) in qualità di eredi del de cuius , in giudizio con l'avv. C.F._2 Per_1
Francesco Milia
Attori
e
(C.F. ) oggi defunto, in giudizio con l'avv. Pier Luigi CP_2 C.F._3
Mulas
Convenuto e attore in riconvenzionale
e
oggi defunta, in giudizio con l'avv. Paolo Putzu CP_3
Convenuta con domanda trasversale
e
(C.F. ) in giudizio con l'avv. Guido Da Tome CP_4 C.F._4
Convenuta con domanda trasversale
e
(C.F. ), oggi defunto, in giudizio con l'avv. Anna P. CP_5 C.F._5
Murrighile
Convenuto con domanda trasversale
e
(C.F. ) in qualità di erede Controparte_6 C.F._6
1 testamentario di , coniuge del defunto , in giudizio con l'avv. Persona_2 Per_1
Valeria Paola Cubeddu
Convenuta con domanda trasversale
e
(C.F. ) in proprio e quale amministratrice di Controparte_7 C.F._7 sostegno di (C.F. ) in qualità di eredi di Controparte_8 C.F._8
, in giudizio con l'avv. Francesco Milia CP_3
Convenuta con domanda trasversale
(C.F. ) e (C.F. CP_9 C.F._9 CP_10
) in qualità di eredi di , in giudizio con l'avv. Stefano C.F._10 CP_3
Abate
Convenuti con domanda trasversale
e
(C.F. ) in qualità di erede di , in CP_11 C.F._11 CP_5 giudizio con gli avv.ti Pietrina Murrighile e Pietro Alessandro Ziri
Convenuta con domanda trasversale
e
(C.F. e (C.F. CP_12 C.F._12 CP_13
), in qualità di eredi di in giudizio con gli avv.ti Fernando C.F._13 ER
Maimone ed Agostinangelo Demartis
Convenuti con domanda trasversale
e
(C.F. , (C.F. CP_14 C.F._14 CP_15
) ed (C.F. ) in qualità di eredi di C.F._15 Per_1 C.F._16
, in giudizio con l'avv. Salvatore Rino Seu CP_2
Convenuti e attori in riconvenzionale
OGGETTO: Impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI: all'udienza del 03/07/2024 i procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, hanno rassegnato le conclusioni nei seguenti termini: per ed : “Voglia l''Ill.mo Tribunale adito, ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza eccezion e deduzione respinta, così giudicare: 1) previa individuazione e valutazione dell'asse ereditario di , determinare la quota legittima spettante ad Per_1 Parte_1
e ad;
e conseguentemente 2) ridurre la donazione in data 18.9.1985 atto
[...] CP_1 dott. Notaro rep. 61985 racc 8341 registrato a Tempio il 2.10.1985 effettuata Persona_4
a favore di assegnando ad ed la quota legittima _1 Parte_1 CP_1
2 loro spettante sul terreno oggetto di donazione;
3) condannare il Sig. al _1 pagamento dei frutti civili, relativi alla quota di legittima spettante agli attori, maturati dalla data di apertura della successione al saldo;
4) con vittoria di spese diritti e onorari” (vd. conclusioni in calce ad atto di citazione) per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni CP_4 più utile declaratoria del caso e di legge, A) accertata e dichiarata la quota di riserva dell'intero asse ereditario di ad essa pertoccante mediante il calcolo della disponibile e la Per_1 susseguente riduzione della donazione in data 18/09/1985, dottor Notaio, rep 61985 racc Per_4
8341 registrato a Tempio Pausania il 02/10/1985 a favore di , assegnare alla _1 stessa la quota di legittima lei spettante sul terreno oggetto della sopracitata CP_4 donazione;
B) condannare al pagamento dei frutti relativi alla quota di legittima CP_2 spettante ad maturati dalla data di apertura della successione al saldo;
C) con vittoria CP_4 di spese diritti onorari;
(vd. conclusioni in calce a comparsa di costituzione e risposta). per : “1) ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_6 deduzione respinta;
2) previa individuazione e valutazione dell'asse ereditario di , Per_1 determinare la quota di legittima spettante ad ogni erede e, conseguentemente, 3) ridurre la donazione effettuata in data 19 settembre 1985, atto rogato dal Dott. notaio, Persona_4 repertorio 61985, raccolta 8341, registrato in Tempio il 2 ottobre 1985, effettuata in favore di
[...]
, assegnando a (c.f. ), nata a [...]_6 C.F._6
Ittireddu il 20 marzo 1961, la quota di legittima spettante sui beni oggetto della donazione;
4) condannare il Sig. al pagamento dei frutti relativi alla quota di legittima spettante _1 alla maturati dalla data di apertura della successione al saldo;
5) con Controparte_6 vittoria di spese, diritti ed onorari” ( vd. conclusioni in calce a note conclusionali del 16/01/2025). per , in proprio e quale amministratrice di sostegno di Controparte_7 [...]
, e (eredi di ): CP_8 CP_9 CP_10 CP_3
“Voglia l'adito Tribunale adversiis reiectis, 4) Previo accertamento e valutazione del patrimonio costituente l'asse ereditario del sig. , determinare la quota di legittima spettante a Per_1 [...]
; 5) Previo accertamento, per quanto in espositiva, dell'avvenuta lesione della quota di CP_3 legittima spettante alla sig.ra , ridurre la donazione in data 18.09.1985 dott. CP_3
Notaro rep. 61985, e per l'effetto assegnare all'esponente la quota di legittima Persona_4 alla stessa spettante;
6) Condannare altresì il sig. al pagamento dei frutti, _1 maturati sulla quota di legittima di spettanza dell'esponente da calcolarsi dalla data di apertura della successione e maturandi fino all'effettivo saldo. 7) In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.” (vd. conclusioni in calce a comparsa di costituzione a seguito di riassunzione depositata il
09.11.2010 e comparsa conclusionale del 26/01/2025). per (erede di): “Voglia il Tribunale adito, respinta CP_11 CP_5 ogni contraria istanza ed eccezione, A) previa determinazione e valutazione dell'asse ereditario di
, nato ad [...] l'[...] e deceduto in Olbia il 18/11/2001, determinare il valore Per_1 della quota di legittima spettante ad e conseguentemente ridurre la donazione del CP_5
3 18/09/1985, Rep. 61985 racc. 8341, rogata dal dott. registrate a Tempio P. il Persona_4
02/10/1985, in favore di , ed assegnando ad ( erede _1 CP_5 CP_11 la quota di riserva spettante sul terreno oggetto di donazione;
B) condannare al _1 pagamento dei frutti riguardanti la quota di riserva spettante all'esponente maturati dall'apertura della successione e, in subordine, dalla data della domanda. C) Vittoria di spese diritti ed onorari di causa.” (vd. conclusioni in calce a comparsa di costituzione e risposta CP_5 richiamata dalle conclusioni rassegnate da in comparsa di costituzione del CP_11
09/03/2015 e come richiamate in atti il 18/05/2023 per l'udienza del 24/05/2023 e per l'udienza del
13/09/2023). per e (eredi di : “A) previa CP_12 CP_13 ER determinazione e valutazione dell'asse ereditario di , nato ad [...] l'[...] e Per_1 deceduto in Olbia il 18/11/2001, determinare il valore della quota di legittima spettante ad
[...]
e conseguentemente ridurre la donazione del 18/09/1985, Rep. 61985 racc. 8341, rogata CP_5 dal dott. registrate a Tempio P. il 02/10/1985, in favore di , Persona_4 _1 ed assegnando ad ( eredi ed ) la quota di riserva spettante ER CP_12 CP_13 sul terreno oggetto di donazione, deducendo dalla stessa quanto ricevuto con donazione del 1999 dal fratello , sottraendo dal valore della stessa quanto eseguito prima e dopo la _1 citata donazione. B) condannare al pagamento dei frutti riguardanti la quota di _1 riserva spettante all'esponente maturati dall'apertura della successione e, in subordine, dalla presente domanda giudiziale. C) vittoria di spese diritti onorari di causa” (vd. conclusioni in calce a comparsa di costituzione di richiamate nella comparsa di costituzione di ER CP_12
ed del 09/03/2021).
[...] CP_13 per , ed (eredi di CP_14 CP_15 Per_1 [...]
): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, CP_2 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
Rigettare le avverse domande;
Nel Merito e in via riconvenzionale: previa determinazione e valutazione dell'asse ereditario del Sig. , Per_1 valutazione e determinazione da eseguirsi considerando gli atti di liberalità eseguiti dal De Cuius
(doc. n.1 e n.2), nonché, i vincoli pregiudizievoli esistenti sul fondo donato al Sig. , _1 determinare la quota legittima spettante a ciascun erede, con ulteriore assegnazione della residua quota al Sig ( agli eredi); Sempre in via riconvenzionale, condannare gli eredi _1 [...]
, ; , , , e Parte_1 CP_1 CP_3 CP_4 CP_5 ER [...]
, in solido tra loro, a rifondere e risarcire il Sig. (gli eredi) dalle spese CP_6 _1 dallo stesso sostenute per migliorare il fondo in oggetto, previa valutazione delle opere eseguite da quest'ultimo nel fondo stesso;
con vittoria diritti ed onorari” (vd. conclusioni in calce a comparsa di costituzione e risposta di del 21/02/2007 richiamate dalle comparse _1 conclusionali degli eredi del 17/01/2025).
4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 09/11/2006, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio ,
[...] CP_1 CP_3 [...]
, , , e CP_4 CP_5 _1 ER Controparte_6
, chiedendo, nelle conclusioni, l'assegnazione della quota di legittima loro spettante
[...] previa riduzione della donazione effettuata in data 18/9/1985 da , loro genitore Per_1 deceduto, a favore del di lui figlio e la condanna del convenuto al pagamento _1 dei frutti relativi alla quota di legittima loro spettante, dalla data di apertura della successione al saldo. Con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha, per quanto qui di interesse, dedotto che:
- in data 19/11/2001 era deceduto in Golfo CI , lasciando come propri successori Per_1 legittimi i figli , , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
, , , e la coniuge CP_3 CP_4 CP_5 ER [...]
oggi deceduta;
Per_2
- al momento di procedere alla successione ex lege gli odierni attori scoprivano che il de cuius in vita aveva donato, con atto pubblico del 18/09/1985 rogato dal dott. Notaio- Rep. 61985- Per_4 racc. 8341 e registrato a Tempio il 2/10/1985, ad un terreno agricolo sito in CP_2
Comune di Golfo CI, Comune censuario di Olbia, distinto al catasto terreni alla partita numero
6762, foglio 6 part. 24, 32 e 51 in loc. Rudalza, della superficie di ettari 30.38.46 con annessa casa colonica composta di quattro vani ubicati su un piano terra ed un primo piano;
- gli attori lamentavano una lesione del loro diritto in quanto legittimari siccome aveva Per_1 disposto, a titolo di liberalità, della quota ereditaria di riserva loro destinata per legge intaccandola con la predetta disposizione a titolo gratuito;
- vani erano stati i tentativi di definire bonariamente la conseguente controversia sorta tra le parti oggi in causa.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio mediante deposito _1 in data 15/2/2007 di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, contestando le argomentazioni e le deduzioni della parte attrice e chiedendo, previa valutazione dell'asse ereditario del genitore , l'assegnazione a ciascuna delle parti della quota di legittima Per_1 spettante per legge. Ha formulato, quindi, domanda riconvenzionale per miglioramenti apportati al terreno per cui è causa.
In particolare, a sostegno delle indicate conclusioni, il convenuto deduceva che:
- la donazione rogata dal dott. Notaio il 18/09/1985- Rep. 61985- racc. 8341 eseguita dal Per_4 defunto in favore del figlio risultava essere sottoposta a vincoli Per_1 _1
e limitazioni quali 1) il fondo era soggetto al vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3/6/1940 n.
1078; 2) il fondo non poteva essere alienato tranne che ad ERSAT o a coltivatori diretti o ad altri
5 manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare avesse una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quello occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo;
3) in caso di vendita questa non avrebbe potuto essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; 4) il proprietario, qualora intendesse alienare il predetto bene, doveva comunicarne il prezzo all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale, entro due mesi dalla comunicazione, avrebbe potuto procedere alla rideterminazione del prezzo del fondo stesso tenendo conto delle opere di trasformazione eseguite dall'ente nel fondo;
5) l'ERSAT che aveva disposto l'assegnazione e/o i coltivatori diretti, proprietari dei fondi confinanti, avevano diritto ad essere preferiti nell'acquisto, a parità di condizioni;
6) per tutta la durata trentennale di assegnazione del fondo erano nulli gli atti che avessero per effetto la variazione dell'originaria dimensione del fondo;
erano inoltre nulli gli atti di affitto o comunque di cessione totale o parziale del fondo tranne quelle autorizzati dall'ente stesso a favore dei coltivatori diretti;
7) nel caso di omessa notifica ai soggetti aventi diritto di prelazione questi avrebbero potuto riscattare il fondo medesimo dall'acquirente e dai successivi aventi causa nel termine di 5 anni dalla vendita;
- i suddetti vincoli diminuivano sensibilmente il valore commerciale dell'anzidetto terreno, per cui, il convenuto chiedeva che, nella valutazione dell'asse ereditario, si tenesse necessariamente conto delle limitazioni imposte al fondo oggetto di donazione;
- la prefata donazione non era stata l'unica liberalità eseguita da;
difatti, il de cuius, Per_1 con atto di donazione del 09/12/1984 rep. 11410, registrato in tempio il 21/12/1984 n. 3736, rogato dal dott. notaio, aveva donato al figlio un terreno sito in Golfo CI Per_5 CP_5
(Comune censuario di Olbia) loc. Rudalza, censito in catasto terreni Comune di Olbia, partita 6762, foglio 6, mappali 51/ b (104) e 24/b (105);
- pertanto, al momento della divisione al fine dell'assegnazione delle quote, era necessario tener conto anche di quanto assegnato al coerede;
CP_5
- l'odierno convenuto, con atto del 02/08/1999 Rep 30.608 rogato dal dott. Notaio, aveva Per_6 provveduto a donare al proprio fratello la casa colonica con annesso cortile distinta al ER
NCEU alla partita 1014563, foglio 6, mappale 202;
- di conseguenza, anche in questo caso, nel procedere alla valutazione e formazione delle quote occorreva considerare quanto già assegnato ad;
CP_5
- non corrispondeva al vero che vi siano erano tentativi di bonario componimento della controversia;
- solo l'odierno convenuto e attore in riconvenzionale aveva intrapreso attività volta a regolarizzare l'intervenuta successione incaricando, all'uopo, un tecnico, nello specifico il Geom. , al CP_17 fine di predisporre un piano di divisione;
- fin dal 1985 , a seguito del su indicato atto di donazione, era stato immesso _1 nel possesso del terreno in parola a lui donato;
- da allora, l'odierno convenuto aveva provveduto al miglioramento del fondo, alla ordinaria pulizia ed allo spietramento dello stesso, nonchè alla realizzazione di una sala di mungitura con annessa
6 stalla, alla costruzione di alcuni pozzi, alla sistemazione di un argine del fiume al fine di renderlo più sicuro e prevenire le esondazioni nella stagione invernale e, in ultimo, alla integrale recinzione del terreno;
- il costo di tali migliorie era sempre stato sostenuto da;
_1
Si sono costituiti ritualmente in giudizio tutti gli eredi di regolarmente citati, Per_1 formulando a loro volta domande trasversali nei confronti del convenuto (e, dopo _1 la sua morte, nei confronti di , di e di ), sub CP_14 CP_18 Per_1 specie di richiesta di riduzione della donazione fatta dal de cuius in favore di Per_1 _1
, di assegnazione a ciascuno di essi della rispettiva quota di legittima e di condanna
[...] dell'anzidetto convenuto al pagamento dei frutti sulle rispettive quote. _1
Il giudizio è stato interrotto in data 20/05/2008, ai sensi dell'art. 300 e segg. c.p.c., per l'avvenuto decesso dell'unico difensore della parte costituita . _1
Con ricorso del 17/07/2008 parte attrice ha riassunto il processo manifestando interesse alla sua prosecuzione.
All'udienza del 12/11/2009 il Giudice designato ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c. in seguito al decesso di . CP_3
In data 21/04/2010 è stata chiesta da e da la Parte_1 CP_1 riassunzione del presente giudizio, avendo essi interesse alla prosecuzione dello stesso.
Si costituivano in giudizio, a mezzo di comparsa di costituzione in riassunzione, tutte le già citate parti in causa, nonché (in proprio e quale amministratrice di Controparte_7 sostegno di ), e quali eredi Controparte_8 CP_9 CP_10 testamentari della defunta , i quali facevano proprie tutte le eccezioni, difese, CP_3 deduzioni, prove e conclusioni fino ad allora svolte da quest'ultima.
A seguito del decesso di , il giudizio veniva nuovamente interrotto e poi CP_5 riassunto dalle parti attrici interessate alla sua prosecuzione.
Con comparsa di costituzione e di intervento in prosecuzione di giudizio si costituiva
[...]
in qualità di figlia ed erede legittima di facendo integrale riferimento CP_11 CP_5 al tenore letterale dell'espositiva e delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del proprio dante causa nonché a tutti gli atti successivi dallo stesso depositati in atti.
All'udienza del 10/03/2021 il difensore del convenuto ava atto del decesso del ER proprio assistito avvenuto in data 21/01/2021. Inoltre, faceva presente di essersi costituito telematicamente con trasmissione della comparsa di costituzione del 9/03/2021, per gli eredi legittimi coniuge, in proprio e quale unico genitore del figlio minore CP_12 [...]
. CP_13
All'udienza del 24/05/2023 si dava atto dell'avvenuto decesso del convenuto _1
.
[...]
Il Giudice, con ordinanza del 01/01/2024 dichiarava l'interruzione del processo.
Parte attrice con ricorso del 10/01/2024 richiedeva, ai sensi dell'art. 303 cpc, la riassunzione del processo interrotto e, successivamente, il Giudice adito fissava l'udienza per la prosecuzione del
7 processo.
Essendo succeduti al defunto la moglie e i figli _1 CP_14 [...]
ed , questi si sono costituiti in giudizio contestando l'avversa CP_18 Per_1 domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermando integralmente le conclusioni e la domanda riconvenzionale spiegata in comparsa di costituzione e risposta;
hanno ribadito, quindi, tutte le difese ed eccezioni formulate in atti nonché le istanze istruttorie già indicate e ammesse dal
Giudice.
Con comparsa conclusionale del 17/1/2025 gli eredi di ( _1 CP_14
, ED ) hanno sollevato le seguenti eccezioni:
[...] CP_18 Per_1
l'improcedibilità della divisione delle quote ereditarie e la nullità dell'azione a causa di abusi edilizi esistenti su immobili ricadenti all'interno di alcune di esse;
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e ER CP_3 Controparte_6 in quanto tardivamente formulate e in relazione a quest'ultima, introduttiva di un petitum
[...] ulteriore e più ampio;
l'improcedibilità dell'azione di divisione e assegnazione avendo la domanda di frazionamento e divisione un petitum e una causa petendi diversi e non essendo stata specificamente formulata dalle parti quella di frazionamento.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti, prove testimoniali e CTU al fine di determinare il valore dell'asse ereditario e conseguentemente quello della quota di legittima spettante a ciascun erede.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2024 sulle conclusioni formulate dalle parti come da udienze cartolari del 24/05/2024 e del 13/09/2023 e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Osserva il Giudicante come in via preliminare vadano analizzate le eccezioni, rilevabili d'ufficio o su istanza di parte in ogni stato e grado del giudizio, sollevate in comparsa conclusionale dai convenuti , ed , subentrati nel processo in CP_14 CP_15 Per_1 qualità di eredi del defunto . _1
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda di divisione delle quote ereditarie e la nullità dell'azione a causa di abusi edilizi ricadenti su immobili all'interno di alcune di esse (terreni donati ai coeredi defunti ed ed al ER CP_5 convenuto ). _1
Difatti, rileva questo Giudice che, seppur vero che la legge vigente vieta lo scioglimento di comunione (e la divisione giudiziale) di un immobile abusivo, non sanato o non sanabile, è altrettanto evidente che la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Civ. n. 25021 /19) precisa che “la nullità prevista dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 (ora art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per
i negozi aventi ad oggetto immobili privi di concessione edificatoria (compresi quelli di
"scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti") deve ritenersi limitata ai soli atti "tra vivi" e non riguarda, invece, gli atti "mortis causa" e quelli non autonomi
8 rispetto ad essi, tra ì quali deve ritenersi compresa la divisione ereditaria quale atto conclusivo della vicenda successoria” (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 630 del
17/01/2003; Cass., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010)
Inoltre, le prescrizioni dettate dalla legge n. 47/85 e dal successivo DPR 380/2001 attengono al fatto che il giudice non possa disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto esclusivamente fabbricati.
Ebbene, il CTU incaricato non ha proposto l'assegnazione di immobili gravati da abusi nel progetto di divisione/assegnazione, bensì di quote aventi ad oggetto terreni.
Peraltro, l'anzidetta equa ripartizione del patrimonio ereditario non è stata contestata, anzi risulta essere stata accettata da tutte le parti in causa, compreso il dante causa degli eredi CP_14
e .
[...] CP_15 Per_1
Gli edifici in parola sono infatti pacificamente rimasti di proprietà esclusiva dei tre donatari autori delle anzidette irregolarità edilizie ( 9/12/1984 Notaio CP_5 Per_5 _1
18/9/1985 notaio 2/8/1999 notaio e non saranno oggetto di
[...] Per_4 ER Per_6 divisione e/o assegnazione a terze persone.
Vieppiù, fermo restando che, come detto sopra, non è questo il caso, si aggiunga che anche nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi fossero stati edifici abusivi, ogni coerede avrebbe avuto diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c., comma 1, “di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” con la logica conseguenza che il realizzare abusi edilizi o irregolarità urbanistiche non potrebbe in nessun caso paralizzare la procedura di divisione ereditaria apportando un beneficio al soggetto che ha commesso l'illecito in parola ed uno svantaggio agli eredi lesi nelle quota di legittima.
Quanto all'eccezione sulla tardività della costituzione dei convenuti Controparte_6
, ed e sulla decadenza dei termini della
[...] CP_3 ER riconvenzionale trasversale, valga quanto in appresso.
Com'è noto, al quarto comma dell'art. 168 bis c.p.c. viene previsto il differimento ad altra udienza immediatamente successiva qualora il giudice designato non tenga udienza nel giorno indicato nell'atto introduttivo, mentre nel comma successivo (abrogato) il rinvio d'ufficio si presentava come discrezionale e soggettivo nel senso che doveva essere il giudice istruttore a disporlo per amministrare razionalmente il carico di lavoro e acquisire una adeguata conoscenza dei termini della controversia. In caso di rinvio ai sensi del quarto comma art.168 bis c.p.c. la costituzione del convenuto deve in ogni caso essersi perfezionata per riferimento alla data indicata dall'attore nell'atto di citazione. Tuttavia, il termine previsto dall'art.166 c.p.c. non è perentorio, potendo il convenuto costituirsi fino all'udienza di precisazioni conclusioni (art. 189 c.p.c.), fermo restando che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
Orbene, nel caso di specie, l'udienza indicata in atto di citazione al 20/03/2007 è stata rinviata d'ufficio al giorno 06/04/2007 ai sensi del comma 4 dell'art. 168 bis c.p.c. È, pertanto, acclarato che i sopracitati convenuti costituendosi rispettivamente il 16/03/2007 ( CP_6
9 , il 23/03/2007 ( e il 06/04/2007 ( non abbiano rispettato il CP_6 CP_3 ER termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata dall'attore nella citazione che implicherebbe, tra le altre, la decadenza nel poter proporre eventuali domande riconvenzionali (ordinarie o trasversali).
Appare appena il caso di ricordare che la giurisprudenza maggioritaria (ordinanza della
Sesta Sezione della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2022, pubblicata il 23 marzo 2022) ritiene che la domanda riconvenzionale cd. trasversale sia quella domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, statuendo che la stessa è assoggettata alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto” (con ciò intendendosi quella formulata dal convenuto nei confronti dell'attore), con conseguente inapplicabilità dell'art. 269 c.p.c. per l'evidente ragione che non può configurarsi una
“chiamata in causa” nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio.
A ciò si aggiunga però che se la domanda riconvenzionale cd. trasversale, per via del silenzio legislativo, va equiparata in via analogica a quella in senso stretto, deve necessariamente averne gli stessi presupposti e le stesse caratteristiche, ossia deve ampliare il thema decidendum inserendo elementi ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'attore o dagli altri convenuti.
Detto ciò, va rilevato che, nello specifico caso delle convenute Controparte_6
ed , non è stata proposta alcuna domanda nuova che abbia
[...] CP_3 ampliato l'originario oggetto del giudizio siccome le due parti in causa hanno perfettamente aderito alla domanda formulata dagli attori (individuazione e valutazione dell'asse ereditario di Per_1
(…) determinare la quota legittima spettante(…) ridurre la donazione in data 18.9.1985 atto dott.
Notaio (…) condannare il Sig. al pagamento dei frutti civili Persona_4 _1
(…)) nonché a quanto richiesto nel merito ed in via riconvenzionale dal defunto , _1
(“determinare la quota legittima spettante a ciascun erede”), essendosi chiaramente costituite successivamente ad attore e convenuto in riconvenzionale ed avendo preso visione degli atti depositati.
Ne consegue che le richieste avanzate da e da Controparte_6 [...]
non possano considerarsi riconvenzionali trasversali e che quindi il tardivo deposito CP_3 delle rispettive comparse di costituzione non implichi le decadenze previste dall'art.167 c.p.c. (non essendo stata proposta alcuna riconvenzionale), né ulteriore conseguenza alcuna, atteso che è risaputo che il convenuto possa costituirsi fino all'udienza di precisazione conclusioni ai sensi dell'art.189 c.p.c.
Va, dunque, rigettata la prefata eccezione avanzata dagli eredi di nei _1 confronti delle suddette convenute.
Per contro, va invece accolta l'anzidetta eccezione nei riguardi del convenuto ER siccome lo stesso si è discostato dalle domande formulate dagli attori avanzando l'ulteriore richiesta, a seguito di assegnazione della quota di riserva spettante, di sottrazione delle spese sostenute per le opere eseguite dal defunto (ampliamenti e nuove costruzioni) al valore ER di quanto ricevuto dallo stesso in donazione dal fratello . _1
10 Ebbene, tale domanda nuova può considerarsi riconvenzionale trasversale tale da soggiacere alle preclusioni previste dall'art. 167 c.p.c.
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto al quale sono succeduti gli eredi ed , ER CP_12 CP_13 al fine di ottenere la sottrazione delle spese sostenute per le migliorie apportate alla casa colonica ricevuta in donazione dal fratello dal valore della quota di riserva spettante, _1 essendosi tardivamente costituito alla prima udienza e, dunque, senza il rispetto del termine di venti giorni di cui all' art. 167 c.p.c..
Il CTU nominato dal Giudice, nella consulenza tecnica redatta e depositata agli atti, ha appurato e quantificato le opere eseguite dal defunto (ampliamenti e nuove costruzioni) ER sottraendole dal valore di quanto ricevuto in donazione dal fratello e ha stabilito _1 che il valore dell'immobile (fabbricato e terreno) oggetto di liberalità fosse minore rispetto al valore della spettante quota di legittima. Quindi ha prospettato la necessità di procedere o ad conguaglio in denaro oppure, in alternativa, all'assegnazione di un lotto di terreno di pari valore che è stato individuato per ragioni di opportunità ed equità in un appezzamento confinante.
Tuttavia, stante quanto sopra precisato in termini di decadenza della domanda riconvenzionale formulata dal citato convenuto, non si potrà procedere, in sede di assegnazione della quota di terreno spettante, né al prospettato conguaglio in denaro né tantomeno all'assegnazione di un ulteriore appezzamento contiguo al lotto conferito.
Veniamo ora all'esame dell'eccezione di improcedibilità dell'azione di divisione ed assegnazione avanzata dai convenuti eredi siccome, in seguito all'ipotesi di Per_7 divisione prospettata dal CTU, nessuna delle parti, in sede di precisazione conclusioni, ha domandato di procedere al frazionamento – accatastamento e alla successiva assegnazione condivisa e/o a sorte.
Sul punto occorre chiarire che l'accatastamento del frazionamento e la divisione
(contrattuale o per sentenza) sono due operazioni diverse ed autonome;
infatti, l'effetto derivante dall'attribuzione specifica di una singola parte di un bene ad un singolo soggetto (con conseguente scioglimento della comunione) deriva solo dalla divisione e non deriva dall'accatastamento del frazionamento dell'immobile comune, il quale non estingue la comunione.
Detto ciò, si rende necessario valutare se la domanda di divisione contiene anche la domanda di adeguamento della situazione catastale e quindi la richiesta di frazionamento è implicita in quella di divisione, oppure se occorra espressamente indicare due domante specifiche, una relativa alla divisione e l'altra relativa all'accatastamento del frazionamento susseguente alla divisione.
Con sentenza n. 30073/17 la Cassazione ha stabilito che la domanda di frazionamento catastale di un immobile sia cosa diversa, per “petitum” e “causa petendi”, da quella di divisione dell'immobile stesso, avendo la prima ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale, mentre la seconda ha ad oggetto lo scioglimento della comunione.
11 Di conseguenza, in mancanza di una espressa domanda delle parti per procedere al frazionamento / accatastamento, il giudice non deve procedere su questi elementi atteso che, in caso contrario, incorrerebbe nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato).
Ciò nonostante, ritiene questo Giudice che la prefata eccezione non sia suscettibile di accoglimento in quanto la mancata richiesta di frazionamento (effettuata dalle parti tardivamente e solo nel testo delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e non opportunamente nelle conclusioni) comporta solo la necessità per le parti in causa di instaurare un nuovo giudizio in cui presentare domanda di frazionamento ed accatastamento con spese a carico della massa e assegnazione a sorteggio delle porzioni di terreno di valore equipollente a cui far seguire la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, così da poter ottenere l'assegnazione materiale delle quote.
Ad ogni buon conto ciò non esime il Giudicante dal pronunciarsi sulla divisione e sull'assegnazione delle quote di legittima spettanti a ciascun beneficiario così come elaborata dal
CTU incaricato.
Peraltro, tale richiesta di determinazione delle quote di legittima spettanti a ciascun erede è stata sostenuta dal defunto convenuto (vd. comparsa di costituzione depositata _1 il 21/02/2007) ed è stata dallo stesso sempre ribadita sia al momento della costituzione del nuovo procuratore, sia nelle ulteriori costituzioni dopo le varie riassunzioni del processo;
dette conclusioni sono state anche confermate dagli eredi universali di (vd. comparsa di _1 costituzione del 25/06/2024 e udienza del 03/07/2024).
Nel merito, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la domanda formulata dagli attori e, alla quale hanno aderito gli altri coeredi legittimari, sia fondata e debba essere accolta.
Com'è noto la successione dei legittimari è quella in favore di alcune categorie di successibili legittimari o riservatari o successori necessari ai quali la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio indipendentemente dalle disposizioni del testatore.
Il fondamento della successione dei legittimari va cercato nella difesa del superiore interesse della famiglia siccome si vuole assicurare ai più stretti congiunti, tassativamente indicati, una porzione del patrimonio ereditario cosiddetta legittima o riserva dopo la morte del titolare.
L'istituto della legittima, quindi, opera necessariamente a favore del nucleo familiare inteso in senso rigoroso e stretto. Ai sensi dell'art. 536 c.c, i soggetti legittimari sono, pertanto, il coniuge,
i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti.
Orbene, quando vi sono dei legittimari si distinguono nel patrimonio ereditario due parti: la quota disponibile della quale il testatore è libero di disporre e la quota di legittima o riserva della quale il testatore non può disporre perché spettante per legge ai legittimari.
Si ha pertanto lesione di legittima quando la quota ad essa relativa resta intaccata da parte del titolare del patrimonio per effetto di atti di disposizione inter vivos oppure mortis causa.
Il legittimario, leso nel suo diritto di legittima per non avere ricevuto nulla o per aver ricevuto solo in parte la quota dei beni ereditari ad esso riservata, può tutelarsi esperendo l'azione di
12 riduzione (artt. 533-564 c.c.), al fine di rendere inefficaci gli atti di disposizione lesivi compiuti dal defunto.
Prodromica all'azione di riduzione è la cd. riunione fittizia ex art. 556 c.c, la quale consente di calcolare la quota del patrimonio della quale il de cuius poteva disporre (cd. quota disponibile) e la quota riservata ai legittimari (cd. quota di legittima o di riserva), verificando conseguentemente l'eventuale sussistenza della lesione di legittima o la sua entità. Si tratta in concreto di un'operazione matematica con la quale si riuniscono, appunto fittiziamente, tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, sottraendo i debiti e sommando le donazioni, al fine di determinare il valore netto dell'asse sul quale computare la quota disponibile e, simmetricamente, quella spettante ai legittimari (Cass.12919/12).
Più precisamente, le singole operazioni coinvolte nella riunione fittizia sono:
a) la formazione della massa ereditaria, calcolando il cd. relictum, cioè la consistenza dei beni al momento della morte;
b) la detrazione dei debiti ereditari, comprendenti i debiti propri del defunto e quelli che sorgono in conseguenza della sua morte (spese funebri, spese per effettuare l'inventario e così via) – il risultato costituisce il valore netto del patrimonio ereditario;
c) la riunione fittizia, consistente nell'aggiungere al valore dell'operazione precedente il valore dei beni elargiti dal de cuius con atti di disposizione inter vivos a titolo gratuito, calcolando il valore per gli immobili al tempo dell'apertura della successione ex art.749 Cc;
d) il calcolo della disponibile e della legittima: sull'asse così determinato (relictum – debiti + donatum) si determinano le quote della disponibile e della legittima;
e) imputazione delle liberalità, fatte dal defunto al legittimario che agisce in riduzione senza dispensa dall'imputazione ai sensi dell'art.564, c. 2 c.c.
Orbene, rileva il Giudicante come, nel caso di specie, per quanto esposto dalle parti in causa, il de cuius abbia lasciato a succedergli per legge la coniuge e sette figli ed abbia Per_1 effettuato due atti di donazione aventi ad oggetto i terreni indicati in espositiva in favore di solo due di essi, nello specifico, in favore di (notaio 9/12/1984) e di CP_5 Per_5 _1
(notaio 18/9/1985), il quale, a sua volta, donava al fratello germano un Per_4 ER fabbricato (casa colonica) con donazione del 02/08/1999 notaio Per_6
Per l'effetto, considerato che il de cuius non ha lasciato altri beni rispetto a Per_1 quelli di cui alle predette donazioni e che il valore dei beni donati ai suddetti convenuti supera senza dubbio alcuno il valore della quota disponibile, emerge con certezza che gli atti a titolo gratuito per cui è causa, posti in essere dal defunto, abbiano leso in concreto le quote riservate agli altri eredi legittimari, attesa l'illegittima estromissione degli stessi dall'asse ereditario del padre.
Ebbene, le risultanze dell'espletata consulenza tecnica, congruamente e logicamente motivate e le cui conclusioni ritiene questo Giudice di fare proprie, depongono senza alcun dubbio per la lesione della quota di legittima di ciascun beneficiario e per la conseguente riduzione delle liberalità disposte dal de cuius in vita a vantaggio solo di alcuni specifici legittimari secondo i criteri di cui agli art. 559 e560 c.c. sino alla reintegra delle quote di rispettiva spettanza come quantificate
13 in perizia.
All'uopo, il CTU nominato ha provveduto a redigere un'ipotesi di frazionamento delle quote spettanti a ciascun erede legittimo (vd. p.291 CTU), la cui quantificazione non è mai stata contestata dalle parti in giudizio, senza tuttavia provvedere all'identificazione dei lotti da assegnare a ciascuno degli eredi.
Stante il decesso in corso di causa di alcuni dei legittimari la relativa quota spettante a ciascuno dei figli di è stata assegnata conseguentemente agli eredi universali di questi Per_1 ultimi regolarmente costituitisi in giudizio.
In conclusione, accertato e dichiarato che la consistenza dell'asse ereditario di
[...]
al momento dell'apertura della successione era pari ad €. 638.076,60 ed il valore attuale Per_1 del compendio immobiliare è pari ad € 957.114,90 escludendo dai valori riportati quelli degli immobili realizzati dai singoli e tutte le migliorie riscontrate, il Giudice ha valutato che le donazioni oggetto di causa poste in essere da in favore dei figli (notaio Per_1 _1 Per_4
18/9/1985) ed (notaio 9/12/1984) abbiano leso la quota riservata agli altri CP_5 Per_5 eredi legittimari e, in luogo di questi ultimi, ai loro eredi legittimi, causando agli stessi un evidente pregiudizio. Per tale motivo si ritiene che di esse debba disporsi la riduzione sino alla reintegra della predetta quota di legittima di ciascun erede legittimario, da effettuarsi secondo quanto stabilito dal
CTU il quale ha predisposto un'ipotesi di frazionamento (pag. 291 della CTU) che prevede l'assegnazione delle seguenti quote o, meglio, di superfici di terreno (tenendo conto anche della successiva donazione effettuata da in favore del fratello germano in _1 ER data 2 agosto 1999, notaio Rep. 30608, relativa al Foglio 6, mappale 202 Sub 4, fabbricato, Per_6 di cui alla domanda riconvenzionale dispiegata da ): _1
(erede di beneficiario della donazione del 9.12.1984) mq. CP_11 CP_5
11.256,00, area che comprendeva gli immobili;
+ 1 (eredi di beneficiario della donazione di del CP_12 ER _1
2.8.1999) mq 8.970,44 area che comprendeva gli immobili;
+ 2 (eredi di mq. 27.333,75; CP_8 CP_3
+ 2 (eredi di mq. 81.428,24 area che comprendeva gli CP_14 _1 immobili;
mq. 27.333,75; CP_1
mq. 27.333,75; CP_4
mq. 27.333,75. Parte_1
Si precisa che dalla valutazione prospettata e correttamente motivata dal Consulente tecnico d'ufficio e dalle cui conclusioni, lo si ribadisce, il Giudicante non ritiene di doversi discostare e che sarà quindi posta a base della decisione assunta in questa sede, va espunto il conguaglio a favore di che il CTU pareggiava mediante l'assegnazione al prefato avente diritto (e ai di lui ER eredi ed ) di maggiori quote di terreno per quanto esposto in CP_12 CP_13 narrativa.
Inoltre, in accoglimento della domanda di parte attrice e delle domande trasversali formulate
14 dagli altri convenuti lesi nei confronti di e, a seguito del suo decesso, dei di lui _1 eredi ed , questi ultimi devono essere condannati al CP_14 CP_18 Per_1 pagamento dei frutti riguardanti la quota di riserva spettante ai primi, maturati a seguito del loro possesso e della gestione e/o sfruttamento delle quote di spettanza degli altri legittimi eredi, dall'introduzione della domanda giudiziale alla pronuncia della sentenza e non, come richiesto, dall'apertura della successione.
Difatti, sul punto la Cassazione è granitica nel ritenere che: “i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti”(Cassazione Civile, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4709 del
21/02/2020).
Non è suscettibile di accoglimento, invece, la domanda diretta ad ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria siccome tardiva, perché non proposta dalle parti in causa in sede di precisazione conclusioni (ma inserita esclusivamente nella parte espositiva delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
Per contro, si ritiene destituita da ogni fondamento la richiesta avanzata dal convenuto
[...]
circa la valutazione dei vincoli pregiudizievoli esistenti sul fondo donato allo stesso _1 che avrebbero reso inalienabile per un certo periodo il lotto di terreno o che, in ogni caso, avrebbero diminuito il valore della donazione effettuata in suo favore.
Difatti, tutti i vincoli derivanti dalla legge e gravanti sui terreni assegnati dall'Ersat, così come elencati da in comparsa di costituzione con riconvenzionale, avevano _1 durata trentennale e decorrevano dalla data di assegnazione;
poiché l'assegnazione del terreno per cui causa, al de cuius , è avvenuta nel 1966, come da atto di donazione impugnato, non Per_1
v'è chi non veda come tutti i vincoli siano decaduti nel 1996 e, pertanto, fossero già inesistenti sia al momento dell'apertura della successione ( ossia nell'anno 2001) sia alla data di incardinamento della presente causa (anno 2006).
In ultimo si respinge anche la richiesta proposta in via riconvenzionale sempre (da
[...]
e, dopo la sua morte) dagli eredi ed di _1 CP_14 CP_18 Per_1 condanna degli altri eredi, in solido tra loro, a rifondere e risarcire gli stessi dalle spese sostenute per migliorare il fondo oggetto di donazione.
Orbene, il CTU, nell'effettuare una previa valutazione delle opere eseguite dall'anzidetto convenuto nel fondo in parola, ha dichiarato che, quanto alla casa colonica asseritamente costruita a spese dello stesso e donata al fratello germano non è stata fornita la prova della ER realizzazione dell'opera atteso che non vi è stata produzione di fatture, ricevute o documentazione contabile (p. 43 perizia); circa, invece, gli altri presunti miglioramenti effettuati neanche le prove testimoniali assunte hanno dato conferma dell'esistenza o della realizzazione dei medesimi: i testi escussi hanno, perlopiù, testimoniato di non essere a conoscenza di eventuali migliorie apportate dal
15 convenuto oppure hanno reso deposizioni vaghe ed imprecise.
In ultimo, è doveroso prendere atto di quanto riferito dal CTU il quale ha precisato che tutte Contr le eventuali migliorie realizzate dal beneficiario ricadrebbero comunque nella _1 parte di terreno che rimarrà in proprietà degli eredi del convenuto.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio, alla luce di quanto appena osservato, ritiene questo Giudice che gli eredi di , ossia , _1 CP_14 [...]
e - siccome soccombenti nei confronti degli attori CP_18 Per_1 Parte_1
ed e degli altri coeredi convenuti costituiti
[...] CP_1 Controparte_7 in proprio e come amministratore di sostegno di , Controparte_8 CP_10
e (eredi di ),
[...] CP_9 CP_3 Controparte_6
, , (erede di ),
[...] CP_4 CP_11 CP_5 CP_12
ed (eredi di , che a loro volta hanno formulato domande
[...] CP_13 ER trasversali nei confronti dei primi - debbano essere condannati in solido al rimborso nei confronti degli stessi delle spese del giudizio nella misura di cui in dispositivo, liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le fasi effettivamente svolte per lo scaglione di valore indeterminabile- complessità bassa.
Tuttavia, si ritiene equo e di giustizia applicare i valori minimi nella liquidazione delle spese eseguita in favore:
1) di , dato il limitato impegno defensionale richiesto ed espletato nelle CP_4 varie fasi del giudizio;
2) di (erede di ) in quanto, essendo il proprio dante causa CP_11 CP_5 beneficiario di altro terreno [sito in Golfo CI - Comune censuario di Olbia - loc. Rudalza, censito in catasto terreni Comune di Olbia, partita 6762, foglio 6, mappali 51/ b (104) e 24/b (105)] oggetto di donazione del 09/12/1984 (rep. 11410, registrato in tempio il 21/12/1984 n. 3736, rogato dal dott. notaio), è acclarato che lo stesso abbia subito una lesione della quota di legittima Per_5 inferiore rispetto agli altri coeredi;
3) di ed (eredi di , in quanto, avendo il CP_12 CP_13 ER rispettivo dante causa, a sua volta, ricevuto in donazione dal proprio fratello la _1 casa colonica con annesso cortile distinta al NCEU alla partita 1014563, foglio 6, mappale 202 (atto del 02/08/1999 Rep 30.608 rogato dal dott. Notaio), hanno subito una lesione della quota di Per_6 legittima inferiore rispetto agli altri coeredi. Inoltre, si ritiene di dover applicare una riduzione delle spese pari al 30% stante la soccombenza di in ordine alla inammissibilità della domanda ER riconvenzionale trasversale formulata.
Nella liquidazione delle spese di giudizio in favore delle altre parti (attori _1
ed , convenuti con domanda trasversale NZ ,
[...] CP_1 CP_7
, , - eredi di Controparte_8 CP_10 CP_9 [...]
- e ) si ritiene congruo applicare i valori medi. CP_3 Controparte_6
Si pongono definitivamente a carico di tutte le parti in causa le spese di CTU.
16
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta, così provvede:
DICHIARA aperta la successione di , nato in [...] il [...] e deceduto il Per_1
19/11/2001 in Golfo CI;
ACCERTA E DICHIARA che la consistenza dell'asse ereditario di al momento Per_1 dell'apertura della successione era pari ad €. 638.076,60 ed il valore attuale del compendio immobiliare è pari ad € 957.114,90, escludendo dai valori riportati quelli degli immobili realizzati dai singoli e tutte le migliorie riscontrate.
ACCERTA E DICHIARA che la donazione posta in essere da con atto pubblico del Per_1
18/09/1985 (rogato dal dott. Notaio- Rep. 61985- racc. 8341 e registrato a Tempio il Per_4
2/10/1985, avente ad oggetto un terreno agricolo sito in Comune di Golfo CI, Comune censuario di Olbia, distinto al catasto terreni alla partita numero 6762, foglio 6 part. 24, 32 e 51 in loc. Rudalza, della superficie di ettari 30.38.46 con annessa casa colonica composta di quattro vani ubicati su un piano terra ed un primo piano) ha leso la quota riservata agli eredi legittimari indicati in intestazione e, in luogo di alcuni di essi, deceduti in corso di causa, ai loro eredi legittimi e, per l'effetto,
DISPONE la riduzione del suddetto atto a titolo gratuito sino alla reintegra delle quote di riserva spettanti agli eredi legittimari e/o ai loro rispettivi successori, da effettuarsi secondo quanto stabilito dal CTU in perizia;
DISPONE l'assegnazione a ciascuna delle parti in causa della propria quota o meglio superfice di terreno spettante per legge così come da ipotesi di frazionamento elaborata in perizia dal Consulente tecnico (tenendo conto anche della successiva donazione effettuata da in favore _1 del fratello germano in data 2 agosto 1999, notaio Rep. 30608, relativa al ER Per_6
Foglio 6, mappale 202 Sub 4, fabbricato, ed espungendo dal calcolo il conguaglio esperito a favore di e di seguito riportate: ER
(erede di beneficiario della donazione del 9.12.1984) mq. CP_11 CP_5
11.256,00, area che comprendeva gli immobili;
+ 1 (eredi di beneficiario della donazione di del CP_12 ER _1
2.8.1999) mq 8.970,44 area che comprendeva gli immobili;
+ 2 (eredi di mq. 27.333,75; CP_8 CP_3
+ 2 (eredi di mq. 81.428,24 area che comprendeva gli CP_14 _1 immobili;
mq. 27.333,75; CP_1
mq. 27.333,75; CP_4
mq. 27.333,75. Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposte da al quale sono ER succeduti gli eredi legittimi ed . CP_12 CP_13 Contr CO (e i di lui eredi , e _1 CP_14 CP_15
17 ) al pagamento dei frutti riguardanti la quota di riserva spettante agli altri coeredi Per_1 dall'apertura della domanda giudiziale alla pronuncia della sentenza.
RESPINGE la domanda degli attori e dei convenuti con domanda trasversale diretta ad ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria relativi ai frutti inerenti alla quota di legittima, siccome tardiva.
RIGETTA la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto e dai _1 suoi eredi legittimi , ed circa la condanna CP_14 CP_18 Per_1 degli altri eredi, in solido tra loro, a rifondere e a risarcire lo stesso convenuto dalle spese sostenute per migliorare il fondo oggetto di donazione.
CO i convenuti , ed , nella loro CP_14 CP_18 Per_1 qualità di eredi di ed in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del _1 presente giudizio che si quantificano:
- quanto alle parti attrici ed , in € 7.616,00 per compenso Parte_1 CP_1 professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto ai convenuti con domanda trasversale e Controparte_7 CP_8
in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e
[...] oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto ai convenuti con domanda trasversale e , in € CP_10 CP_9
7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto alla convenuta con domanda trasversale , in € 3.809,00 per CP_4 compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto alla convenuta con domanda trasversale , nella qualità di erede di CP_11 [...]
, in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e CP_5 oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto ai convenuti con domanda trasversale e , nella CP_12 CP_13 qualità di eredi di in € 2.666,30 per compenso professionale, oltre spese generali nella ER misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto alla convenuta con domanda trasversale , in € Controparte_6
7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
RIGETTA ogni ulteriore domanda e/o istanza.
PONE definitivamente a carico di tutte le parti in causa le spese della CTU.
Così deciso in Tempio Pausania, 08/03/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
R.g. n. 1000048 / 2006
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1000048 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2006 tra
(C.F. in proprio e per conto di Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ) in qualità di eredi del de cuius , in giudizio con l'avv. C.F._2 Per_1
Francesco Milia
Attori
e
(C.F. ) oggi defunto, in giudizio con l'avv. Pier Luigi CP_2 C.F._3
Mulas
Convenuto e attore in riconvenzionale
e
oggi defunta, in giudizio con l'avv. Paolo Putzu CP_3
Convenuta con domanda trasversale
e
(C.F. ) in giudizio con l'avv. Guido Da Tome CP_4 C.F._4
Convenuta con domanda trasversale
e
(C.F. ), oggi defunto, in giudizio con l'avv. Anna P. CP_5 C.F._5
Murrighile
Convenuto con domanda trasversale
e
(C.F. ) in qualità di erede Controparte_6 C.F._6
1 testamentario di , coniuge del defunto , in giudizio con l'avv. Persona_2 Per_1
Valeria Paola Cubeddu
Convenuta con domanda trasversale
e
(C.F. ) in proprio e quale amministratrice di Controparte_7 C.F._7 sostegno di (C.F. ) in qualità di eredi di Controparte_8 C.F._8
, in giudizio con l'avv. Francesco Milia CP_3
Convenuta con domanda trasversale
(C.F. ) e (C.F. CP_9 C.F._9 CP_10
) in qualità di eredi di , in giudizio con l'avv. Stefano C.F._10 CP_3
Abate
Convenuti con domanda trasversale
e
(C.F. ) in qualità di erede di , in CP_11 C.F._11 CP_5 giudizio con gli avv.ti Pietrina Murrighile e Pietro Alessandro Ziri
Convenuta con domanda trasversale
e
(C.F. e (C.F. CP_12 C.F._12 CP_13
), in qualità di eredi di in giudizio con gli avv.ti Fernando C.F._13 ER
Maimone ed Agostinangelo Demartis
Convenuti con domanda trasversale
e
(C.F. , (C.F. CP_14 C.F._14 CP_15
) ed (C.F. ) in qualità di eredi di C.F._15 Per_1 C.F._16
, in giudizio con l'avv. Salvatore Rino Seu CP_2
Convenuti e attori in riconvenzionale
OGGETTO: Impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI: all'udienza del 03/07/2024 i procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, hanno rassegnato le conclusioni nei seguenti termini: per ed : “Voglia l''Ill.mo Tribunale adito, ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza eccezion e deduzione respinta, così giudicare: 1) previa individuazione e valutazione dell'asse ereditario di , determinare la quota legittima spettante ad Per_1 Parte_1
e ad;
e conseguentemente 2) ridurre la donazione in data 18.9.1985 atto
[...] CP_1 dott. Notaro rep. 61985 racc 8341 registrato a Tempio il 2.10.1985 effettuata Persona_4
a favore di assegnando ad ed la quota legittima _1 Parte_1 CP_1
2 loro spettante sul terreno oggetto di donazione;
3) condannare il Sig. al _1 pagamento dei frutti civili, relativi alla quota di legittima spettante agli attori, maturati dalla data di apertura della successione al saldo;
4) con vittoria di spese diritti e onorari” (vd. conclusioni in calce ad atto di citazione) per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni CP_4 più utile declaratoria del caso e di legge, A) accertata e dichiarata la quota di riserva dell'intero asse ereditario di ad essa pertoccante mediante il calcolo della disponibile e la Per_1 susseguente riduzione della donazione in data 18/09/1985, dottor Notaio, rep 61985 racc Per_4
8341 registrato a Tempio Pausania il 02/10/1985 a favore di , assegnare alla _1 stessa la quota di legittima lei spettante sul terreno oggetto della sopracitata CP_4 donazione;
B) condannare al pagamento dei frutti relativi alla quota di legittima CP_2 spettante ad maturati dalla data di apertura della successione al saldo;
C) con vittoria CP_4 di spese diritti onorari;
(vd. conclusioni in calce a comparsa di costituzione e risposta). per : “1) ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_6 deduzione respinta;
2) previa individuazione e valutazione dell'asse ereditario di , Per_1 determinare la quota di legittima spettante ad ogni erede e, conseguentemente, 3) ridurre la donazione effettuata in data 19 settembre 1985, atto rogato dal Dott. notaio, Persona_4 repertorio 61985, raccolta 8341, registrato in Tempio il 2 ottobre 1985, effettuata in favore di
[...]
, assegnando a (c.f. ), nata a [...]_6 C.F._6
Ittireddu il 20 marzo 1961, la quota di legittima spettante sui beni oggetto della donazione;
4) condannare il Sig. al pagamento dei frutti relativi alla quota di legittima spettante _1 alla maturati dalla data di apertura della successione al saldo;
5) con Controparte_6 vittoria di spese, diritti ed onorari” ( vd. conclusioni in calce a note conclusionali del 16/01/2025). per , in proprio e quale amministratrice di sostegno di Controparte_7 [...]
, e (eredi di ): CP_8 CP_9 CP_10 CP_3
“Voglia l'adito Tribunale adversiis reiectis, 4) Previo accertamento e valutazione del patrimonio costituente l'asse ereditario del sig. , determinare la quota di legittima spettante a Per_1 [...]
; 5) Previo accertamento, per quanto in espositiva, dell'avvenuta lesione della quota di CP_3 legittima spettante alla sig.ra , ridurre la donazione in data 18.09.1985 dott. CP_3
Notaro rep. 61985, e per l'effetto assegnare all'esponente la quota di legittima Persona_4 alla stessa spettante;
6) Condannare altresì il sig. al pagamento dei frutti, _1 maturati sulla quota di legittima di spettanza dell'esponente da calcolarsi dalla data di apertura della successione e maturandi fino all'effettivo saldo. 7) In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.” (vd. conclusioni in calce a comparsa di costituzione a seguito di riassunzione depositata il
09.11.2010 e comparsa conclusionale del 26/01/2025). per (erede di): “Voglia il Tribunale adito, respinta CP_11 CP_5 ogni contraria istanza ed eccezione, A) previa determinazione e valutazione dell'asse ereditario di
, nato ad [...] l'[...] e deceduto in Olbia il 18/11/2001, determinare il valore Per_1 della quota di legittima spettante ad e conseguentemente ridurre la donazione del CP_5
3 18/09/1985, Rep. 61985 racc. 8341, rogata dal dott. registrate a Tempio P. il Persona_4
02/10/1985, in favore di , ed assegnando ad ( erede _1 CP_5 CP_11 la quota di riserva spettante sul terreno oggetto di donazione;
B) condannare al _1 pagamento dei frutti riguardanti la quota di riserva spettante all'esponente maturati dall'apertura della successione e, in subordine, dalla data della domanda. C) Vittoria di spese diritti ed onorari di causa.” (vd. conclusioni in calce a comparsa di costituzione e risposta CP_5 richiamata dalle conclusioni rassegnate da in comparsa di costituzione del CP_11
09/03/2015 e come richiamate in atti il 18/05/2023 per l'udienza del 24/05/2023 e per l'udienza del
13/09/2023). per e (eredi di : “A) previa CP_12 CP_13 ER determinazione e valutazione dell'asse ereditario di , nato ad [...] l'[...] e Per_1 deceduto in Olbia il 18/11/2001, determinare il valore della quota di legittima spettante ad
[...]
e conseguentemente ridurre la donazione del 18/09/1985, Rep. 61985 racc. 8341, rogata CP_5 dal dott. registrate a Tempio P. il 02/10/1985, in favore di , Persona_4 _1 ed assegnando ad ( eredi ed ) la quota di riserva spettante ER CP_12 CP_13 sul terreno oggetto di donazione, deducendo dalla stessa quanto ricevuto con donazione del 1999 dal fratello , sottraendo dal valore della stessa quanto eseguito prima e dopo la _1 citata donazione. B) condannare al pagamento dei frutti riguardanti la quota di _1 riserva spettante all'esponente maturati dall'apertura della successione e, in subordine, dalla presente domanda giudiziale. C) vittoria di spese diritti onorari di causa” (vd. conclusioni in calce a comparsa di costituzione di richiamate nella comparsa di costituzione di ER CP_12
ed del 09/03/2021).
[...] CP_13 per , ed (eredi di CP_14 CP_15 Per_1 [...]
): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, CP_2 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
Rigettare le avverse domande;
Nel Merito e in via riconvenzionale: previa determinazione e valutazione dell'asse ereditario del Sig. , Per_1 valutazione e determinazione da eseguirsi considerando gli atti di liberalità eseguiti dal De Cuius
(doc. n.1 e n.2), nonché, i vincoli pregiudizievoli esistenti sul fondo donato al Sig. , _1 determinare la quota legittima spettante a ciascun erede, con ulteriore assegnazione della residua quota al Sig ( agli eredi); Sempre in via riconvenzionale, condannare gli eredi _1 [...]
, ; , , , e Parte_1 CP_1 CP_3 CP_4 CP_5 ER [...]
, in solido tra loro, a rifondere e risarcire il Sig. (gli eredi) dalle spese CP_6 _1 dallo stesso sostenute per migliorare il fondo in oggetto, previa valutazione delle opere eseguite da quest'ultimo nel fondo stesso;
con vittoria diritti ed onorari” (vd. conclusioni in calce a comparsa di costituzione e risposta di del 21/02/2007 richiamate dalle comparse _1 conclusionali degli eredi del 17/01/2025).
4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 09/11/2006, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio ,
[...] CP_1 CP_3 [...]
, , , e CP_4 CP_5 _1 ER Controparte_6
, chiedendo, nelle conclusioni, l'assegnazione della quota di legittima loro spettante
[...] previa riduzione della donazione effettuata in data 18/9/1985 da , loro genitore Per_1 deceduto, a favore del di lui figlio e la condanna del convenuto al pagamento _1 dei frutti relativi alla quota di legittima loro spettante, dalla data di apertura della successione al saldo. Con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha, per quanto qui di interesse, dedotto che:
- in data 19/11/2001 era deceduto in Golfo CI , lasciando come propri successori Per_1 legittimi i figli , , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
, , , e la coniuge CP_3 CP_4 CP_5 ER [...]
oggi deceduta;
Per_2
- al momento di procedere alla successione ex lege gli odierni attori scoprivano che il de cuius in vita aveva donato, con atto pubblico del 18/09/1985 rogato dal dott. Notaio- Rep. 61985- Per_4 racc. 8341 e registrato a Tempio il 2/10/1985, ad un terreno agricolo sito in CP_2
Comune di Golfo CI, Comune censuario di Olbia, distinto al catasto terreni alla partita numero
6762, foglio 6 part. 24, 32 e 51 in loc. Rudalza, della superficie di ettari 30.38.46 con annessa casa colonica composta di quattro vani ubicati su un piano terra ed un primo piano;
- gli attori lamentavano una lesione del loro diritto in quanto legittimari siccome aveva Per_1 disposto, a titolo di liberalità, della quota ereditaria di riserva loro destinata per legge intaccandola con la predetta disposizione a titolo gratuito;
- vani erano stati i tentativi di definire bonariamente la conseguente controversia sorta tra le parti oggi in causa.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio mediante deposito _1 in data 15/2/2007 di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, contestando le argomentazioni e le deduzioni della parte attrice e chiedendo, previa valutazione dell'asse ereditario del genitore , l'assegnazione a ciascuna delle parti della quota di legittima Per_1 spettante per legge. Ha formulato, quindi, domanda riconvenzionale per miglioramenti apportati al terreno per cui è causa.
In particolare, a sostegno delle indicate conclusioni, il convenuto deduceva che:
- la donazione rogata dal dott. Notaio il 18/09/1985- Rep. 61985- racc. 8341 eseguita dal Per_4 defunto in favore del figlio risultava essere sottoposta a vincoli Per_1 _1
e limitazioni quali 1) il fondo era soggetto al vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3/6/1940 n.
1078; 2) il fondo non poteva essere alienato tranne che ad ERSAT o a coltivatori diretti o ad altri
5 manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare avesse una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quello occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo;
3) in caso di vendita questa non avrebbe potuto essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; 4) il proprietario, qualora intendesse alienare il predetto bene, doveva comunicarne il prezzo all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale, entro due mesi dalla comunicazione, avrebbe potuto procedere alla rideterminazione del prezzo del fondo stesso tenendo conto delle opere di trasformazione eseguite dall'ente nel fondo;
5) l'ERSAT che aveva disposto l'assegnazione e/o i coltivatori diretti, proprietari dei fondi confinanti, avevano diritto ad essere preferiti nell'acquisto, a parità di condizioni;
6) per tutta la durata trentennale di assegnazione del fondo erano nulli gli atti che avessero per effetto la variazione dell'originaria dimensione del fondo;
erano inoltre nulli gli atti di affitto o comunque di cessione totale o parziale del fondo tranne quelle autorizzati dall'ente stesso a favore dei coltivatori diretti;
7) nel caso di omessa notifica ai soggetti aventi diritto di prelazione questi avrebbero potuto riscattare il fondo medesimo dall'acquirente e dai successivi aventi causa nel termine di 5 anni dalla vendita;
- i suddetti vincoli diminuivano sensibilmente il valore commerciale dell'anzidetto terreno, per cui, il convenuto chiedeva che, nella valutazione dell'asse ereditario, si tenesse necessariamente conto delle limitazioni imposte al fondo oggetto di donazione;
- la prefata donazione non era stata l'unica liberalità eseguita da;
difatti, il de cuius, Per_1 con atto di donazione del 09/12/1984 rep. 11410, registrato in tempio il 21/12/1984 n. 3736, rogato dal dott. notaio, aveva donato al figlio un terreno sito in Golfo CI Per_5 CP_5
(Comune censuario di Olbia) loc. Rudalza, censito in catasto terreni Comune di Olbia, partita 6762, foglio 6, mappali 51/ b (104) e 24/b (105);
- pertanto, al momento della divisione al fine dell'assegnazione delle quote, era necessario tener conto anche di quanto assegnato al coerede;
CP_5
- l'odierno convenuto, con atto del 02/08/1999 Rep 30.608 rogato dal dott. Notaio, aveva Per_6 provveduto a donare al proprio fratello la casa colonica con annesso cortile distinta al ER
NCEU alla partita 1014563, foglio 6, mappale 202;
- di conseguenza, anche in questo caso, nel procedere alla valutazione e formazione delle quote occorreva considerare quanto già assegnato ad;
CP_5
- non corrispondeva al vero che vi siano erano tentativi di bonario componimento della controversia;
- solo l'odierno convenuto e attore in riconvenzionale aveva intrapreso attività volta a regolarizzare l'intervenuta successione incaricando, all'uopo, un tecnico, nello specifico il Geom. , al CP_17 fine di predisporre un piano di divisione;
- fin dal 1985 , a seguito del su indicato atto di donazione, era stato immesso _1 nel possesso del terreno in parola a lui donato;
- da allora, l'odierno convenuto aveva provveduto al miglioramento del fondo, alla ordinaria pulizia ed allo spietramento dello stesso, nonchè alla realizzazione di una sala di mungitura con annessa
6 stalla, alla costruzione di alcuni pozzi, alla sistemazione di un argine del fiume al fine di renderlo più sicuro e prevenire le esondazioni nella stagione invernale e, in ultimo, alla integrale recinzione del terreno;
- il costo di tali migliorie era sempre stato sostenuto da;
_1
Si sono costituiti ritualmente in giudizio tutti gli eredi di regolarmente citati, Per_1 formulando a loro volta domande trasversali nei confronti del convenuto (e, dopo _1 la sua morte, nei confronti di , di e di ), sub CP_14 CP_18 Per_1 specie di richiesta di riduzione della donazione fatta dal de cuius in favore di Per_1 _1
, di assegnazione a ciascuno di essi della rispettiva quota di legittima e di condanna
[...] dell'anzidetto convenuto al pagamento dei frutti sulle rispettive quote. _1
Il giudizio è stato interrotto in data 20/05/2008, ai sensi dell'art. 300 e segg. c.p.c., per l'avvenuto decesso dell'unico difensore della parte costituita . _1
Con ricorso del 17/07/2008 parte attrice ha riassunto il processo manifestando interesse alla sua prosecuzione.
All'udienza del 12/11/2009 il Giudice designato ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c. in seguito al decesso di . CP_3
In data 21/04/2010 è stata chiesta da e da la Parte_1 CP_1 riassunzione del presente giudizio, avendo essi interesse alla prosecuzione dello stesso.
Si costituivano in giudizio, a mezzo di comparsa di costituzione in riassunzione, tutte le già citate parti in causa, nonché (in proprio e quale amministratrice di Controparte_7 sostegno di ), e quali eredi Controparte_8 CP_9 CP_10 testamentari della defunta , i quali facevano proprie tutte le eccezioni, difese, CP_3 deduzioni, prove e conclusioni fino ad allora svolte da quest'ultima.
A seguito del decesso di , il giudizio veniva nuovamente interrotto e poi CP_5 riassunto dalle parti attrici interessate alla sua prosecuzione.
Con comparsa di costituzione e di intervento in prosecuzione di giudizio si costituiva
[...]
in qualità di figlia ed erede legittima di facendo integrale riferimento CP_11 CP_5 al tenore letterale dell'espositiva e delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del proprio dante causa nonché a tutti gli atti successivi dallo stesso depositati in atti.
All'udienza del 10/03/2021 il difensore del convenuto ava atto del decesso del ER proprio assistito avvenuto in data 21/01/2021. Inoltre, faceva presente di essersi costituito telematicamente con trasmissione della comparsa di costituzione del 9/03/2021, per gli eredi legittimi coniuge, in proprio e quale unico genitore del figlio minore CP_12 [...]
. CP_13
All'udienza del 24/05/2023 si dava atto dell'avvenuto decesso del convenuto _1
.
[...]
Il Giudice, con ordinanza del 01/01/2024 dichiarava l'interruzione del processo.
Parte attrice con ricorso del 10/01/2024 richiedeva, ai sensi dell'art. 303 cpc, la riassunzione del processo interrotto e, successivamente, il Giudice adito fissava l'udienza per la prosecuzione del
7 processo.
Essendo succeduti al defunto la moglie e i figli _1 CP_14 [...]
ed , questi si sono costituiti in giudizio contestando l'avversa CP_18 Per_1 domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermando integralmente le conclusioni e la domanda riconvenzionale spiegata in comparsa di costituzione e risposta;
hanno ribadito, quindi, tutte le difese ed eccezioni formulate in atti nonché le istanze istruttorie già indicate e ammesse dal
Giudice.
Con comparsa conclusionale del 17/1/2025 gli eredi di ( _1 CP_14
, ED ) hanno sollevato le seguenti eccezioni:
[...] CP_18 Per_1
l'improcedibilità della divisione delle quote ereditarie e la nullità dell'azione a causa di abusi edilizi esistenti su immobili ricadenti all'interno di alcune di esse;
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e ER CP_3 Controparte_6 in quanto tardivamente formulate e in relazione a quest'ultima, introduttiva di un petitum
[...] ulteriore e più ampio;
l'improcedibilità dell'azione di divisione e assegnazione avendo la domanda di frazionamento e divisione un petitum e una causa petendi diversi e non essendo stata specificamente formulata dalle parti quella di frazionamento.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti, prove testimoniali e CTU al fine di determinare il valore dell'asse ereditario e conseguentemente quello della quota di legittima spettante a ciascun erede.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2024 sulle conclusioni formulate dalle parti come da udienze cartolari del 24/05/2024 e del 13/09/2023 e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Osserva il Giudicante come in via preliminare vadano analizzate le eccezioni, rilevabili d'ufficio o su istanza di parte in ogni stato e grado del giudizio, sollevate in comparsa conclusionale dai convenuti , ed , subentrati nel processo in CP_14 CP_15 Per_1 qualità di eredi del defunto . _1
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda di divisione delle quote ereditarie e la nullità dell'azione a causa di abusi edilizi ricadenti su immobili all'interno di alcune di esse (terreni donati ai coeredi defunti ed ed al ER CP_5 convenuto ). _1
Difatti, rileva questo Giudice che, seppur vero che la legge vigente vieta lo scioglimento di comunione (e la divisione giudiziale) di un immobile abusivo, non sanato o non sanabile, è altrettanto evidente che la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Civ. n. 25021 /19) precisa che “la nullità prevista dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 (ora art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per
i negozi aventi ad oggetto immobili privi di concessione edificatoria (compresi quelli di
"scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti") deve ritenersi limitata ai soli atti "tra vivi" e non riguarda, invece, gli atti "mortis causa" e quelli non autonomi
8 rispetto ad essi, tra ì quali deve ritenersi compresa la divisione ereditaria quale atto conclusivo della vicenda successoria” (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 630 del
17/01/2003; Cass., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010)
Inoltre, le prescrizioni dettate dalla legge n. 47/85 e dal successivo DPR 380/2001 attengono al fatto che il giudice non possa disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto esclusivamente fabbricati.
Ebbene, il CTU incaricato non ha proposto l'assegnazione di immobili gravati da abusi nel progetto di divisione/assegnazione, bensì di quote aventi ad oggetto terreni.
Peraltro, l'anzidetta equa ripartizione del patrimonio ereditario non è stata contestata, anzi risulta essere stata accettata da tutte le parti in causa, compreso il dante causa degli eredi CP_14
e .
[...] CP_15 Per_1
Gli edifici in parola sono infatti pacificamente rimasti di proprietà esclusiva dei tre donatari autori delle anzidette irregolarità edilizie ( 9/12/1984 Notaio CP_5 Per_5 _1
18/9/1985 notaio 2/8/1999 notaio e non saranno oggetto di
[...] Per_4 ER Per_6 divisione e/o assegnazione a terze persone.
Vieppiù, fermo restando che, come detto sopra, non è questo il caso, si aggiunga che anche nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi fossero stati edifici abusivi, ogni coerede avrebbe avuto diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c., comma 1, “di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” con la logica conseguenza che il realizzare abusi edilizi o irregolarità urbanistiche non potrebbe in nessun caso paralizzare la procedura di divisione ereditaria apportando un beneficio al soggetto che ha commesso l'illecito in parola ed uno svantaggio agli eredi lesi nelle quota di legittima.
Quanto all'eccezione sulla tardività della costituzione dei convenuti Controparte_6
, ed e sulla decadenza dei termini della
[...] CP_3 ER riconvenzionale trasversale, valga quanto in appresso.
Com'è noto, al quarto comma dell'art. 168 bis c.p.c. viene previsto il differimento ad altra udienza immediatamente successiva qualora il giudice designato non tenga udienza nel giorno indicato nell'atto introduttivo, mentre nel comma successivo (abrogato) il rinvio d'ufficio si presentava come discrezionale e soggettivo nel senso che doveva essere il giudice istruttore a disporlo per amministrare razionalmente il carico di lavoro e acquisire una adeguata conoscenza dei termini della controversia. In caso di rinvio ai sensi del quarto comma art.168 bis c.p.c. la costituzione del convenuto deve in ogni caso essersi perfezionata per riferimento alla data indicata dall'attore nell'atto di citazione. Tuttavia, il termine previsto dall'art.166 c.p.c. non è perentorio, potendo il convenuto costituirsi fino all'udienza di precisazioni conclusioni (art. 189 c.p.c.), fermo restando che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
Orbene, nel caso di specie, l'udienza indicata in atto di citazione al 20/03/2007 è stata rinviata d'ufficio al giorno 06/04/2007 ai sensi del comma 4 dell'art. 168 bis c.p.c. È, pertanto, acclarato che i sopracitati convenuti costituendosi rispettivamente il 16/03/2007 ( CP_6
9 , il 23/03/2007 ( e il 06/04/2007 ( non abbiano rispettato il CP_6 CP_3 ER termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata dall'attore nella citazione che implicherebbe, tra le altre, la decadenza nel poter proporre eventuali domande riconvenzionali (ordinarie o trasversali).
Appare appena il caso di ricordare che la giurisprudenza maggioritaria (ordinanza della
Sesta Sezione della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2022, pubblicata il 23 marzo 2022) ritiene che la domanda riconvenzionale cd. trasversale sia quella domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, statuendo che la stessa è assoggettata alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto” (con ciò intendendosi quella formulata dal convenuto nei confronti dell'attore), con conseguente inapplicabilità dell'art. 269 c.p.c. per l'evidente ragione che non può configurarsi una
“chiamata in causa” nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio.
A ciò si aggiunga però che se la domanda riconvenzionale cd. trasversale, per via del silenzio legislativo, va equiparata in via analogica a quella in senso stretto, deve necessariamente averne gli stessi presupposti e le stesse caratteristiche, ossia deve ampliare il thema decidendum inserendo elementi ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'attore o dagli altri convenuti.
Detto ciò, va rilevato che, nello specifico caso delle convenute Controparte_6
ed , non è stata proposta alcuna domanda nuova che abbia
[...] CP_3 ampliato l'originario oggetto del giudizio siccome le due parti in causa hanno perfettamente aderito alla domanda formulata dagli attori (individuazione e valutazione dell'asse ereditario di Per_1
(…) determinare la quota legittima spettante(…) ridurre la donazione in data 18.9.1985 atto dott.
Notaio (…) condannare il Sig. al pagamento dei frutti civili Persona_4 _1
(…)) nonché a quanto richiesto nel merito ed in via riconvenzionale dal defunto , _1
(“determinare la quota legittima spettante a ciascun erede”), essendosi chiaramente costituite successivamente ad attore e convenuto in riconvenzionale ed avendo preso visione degli atti depositati.
Ne consegue che le richieste avanzate da e da Controparte_6 [...]
non possano considerarsi riconvenzionali trasversali e che quindi il tardivo deposito CP_3 delle rispettive comparse di costituzione non implichi le decadenze previste dall'art.167 c.p.c. (non essendo stata proposta alcuna riconvenzionale), né ulteriore conseguenza alcuna, atteso che è risaputo che il convenuto possa costituirsi fino all'udienza di precisazione conclusioni ai sensi dell'art.189 c.p.c.
Va, dunque, rigettata la prefata eccezione avanzata dagli eredi di nei _1 confronti delle suddette convenute.
Per contro, va invece accolta l'anzidetta eccezione nei riguardi del convenuto ER siccome lo stesso si è discostato dalle domande formulate dagli attori avanzando l'ulteriore richiesta, a seguito di assegnazione della quota di riserva spettante, di sottrazione delle spese sostenute per le opere eseguite dal defunto (ampliamenti e nuove costruzioni) al valore ER di quanto ricevuto dallo stesso in donazione dal fratello . _1
10 Ebbene, tale domanda nuova può considerarsi riconvenzionale trasversale tale da soggiacere alle preclusioni previste dall'art. 167 c.p.c.
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto al quale sono succeduti gli eredi ed , ER CP_12 CP_13 al fine di ottenere la sottrazione delle spese sostenute per le migliorie apportate alla casa colonica ricevuta in donazione dal fratello dal valore della quota di riserva spettante, _1 essendosi tardivamente costituito alla prima udienza e, dunque, senza il rispetto del termine di venti giorni di cui all' art. 167 c.p.c..
Il CTU nominato dal Giudice, nella consulenza tecnica redatta e depositata agli atti, ha appurato e quantificato le opere eseguite dal defunto (ampliamenti e nuove costruzioni) ER sottraendole dal valore di quanto ricevuto in donazione dal fratello e ha stabilito _1 che il valore dell'immobile (fabbricato e terreno) oggetto di liberalità fosse minore rispetto al valore della spettante quota di legittima. Quindi ha prospettato la necessità di procedere o ad conguaglio in denaro oppure, in alternativa, all'assegnazione di un lotto di terreno di pari valore che è stato individuato per ragioni di opportunità ed equità in un appezzamento confinante.
Tuttavia, stante quanto sopra precisato in termini di decadenza della domanda riconvenzionale formulata dal citato convenuto, non si potrà procedere, in sede di assegnazione della quota di terreno spettante, né al prospettato conguaglio in denaro né tantomeno all'assegnazione di un ulteriore appezzamento contiguo al lotto conferito.
Veniamo ora all'esame dell'eccezione di improcedibilità dell'azione di divisione ed assegnazione avanzata dai convenuti eredi siccome, in seguito all'ipotesi di Per_7 divisione prospettata dal CTU, nessuna delle parti, in sede di precisazione conclusioni, ha domandato di procedere al frazionamento – accatastamento e alla successiva assegnazione condivisa e/o a sorte.
Sul punto occorre chiarire che l'accatastamento del frazionamento e la divisione
(contrattuale o per sentenza) sono due operazioni diverse ed autonome;
infatti, l'effetto derivante dall'attribuzione specifica di una singola parte di un bene ad un singolo soggetto (con conseguente scioglimento della comunione) deriva solo dalla divisione e non deriva dall'accatastamento del frazionamento dell'immobile comune, il quale non estingue la comunione.
Detto ciò, si rende necessario valutare se la domanda di divisione contiene anche la domanda di adeguamento della situazione catastale e quindi la richiesta di frazionamento è implicita in quella di divisione, oppure se occorra espressamente indicare due domante specifiche, una relativa alla divisione e l'altra relativa all'accatastamento del frazionamento susseguente alla divisione.
Con sentenza n. 30073/17 la Cassazione ha stabilito che la domanda di frazionamento catastale di un immobile sia cosa diversa, per “petitum” e “causa petendi”, da quella di divisione dell'immobile stesso, avendo la prima ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale, mentre la seconda ha ad oggetto lo scioglimento della comunione.
11 Di conseguenza, in mancanza di una espressa domanda delle parti per procedere al frazionamento / accatastamento, il giudice non deve procedere su questi elementi atteso che, in caso contrario, incorrerebbe nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato).
Ciò nonostante, ritiene questo Giudice che la prefata eccezione non sia suscettibile di accoglimento in quanto la mancata richiesta di frazionamento (effettuata dalle parti tardivamente e solo nel testo delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e non opportunamente nelle conclusioni) comporta solo la necessità per le parti in causa di instaurare un nuovo giudizio in cui presentare domanda di frazionamento ed accatastamento con spese a carico della massa e assegnazione a sorteggio delle porzioni di terreno di valore equipollente a cui far seguire la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, così da poter ottenere l'assegnazione materiale delle quote.
Ad ogni buon conto ciò non esime il Giudicante dal pronunciarsi sulla divisione e sull'assegnazione delle quote di legittima spettanti a ciascun beneficiario così come elaborata dal
CTU incaricato.
Peraltro, tale richiesta di determinazione delle quote di legittima spettanti a ciascun erede è stata sostenuta dal defunto convenuto (vd. comparsa di costituzione depositata _1 il 21/02/2007) ed è stata dallo stesso sempre ribadita sia al momento della costituzione del nuovo procuratore, sia nelle ulteriori costituzioni dopo le varie riassunzioni del processo;
dette conclusioni sono state anche confermate dagli eredi universali di (vd. comparsa di _1 costituzione del 25/06/2024 e udienza del 03/07/2024).
Nel merito, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la domanda formulata dagli attori e, alla quale hanno aderito gli altri coeredi legittimari, sia fondata e debba essere accolta.
Com'è noto la successione dei legittimari è quella in favore di alcune categorie di successibili legittimari o riservatari o successori necessari ai quali la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio indipendentemente dalle disposizioni del testatore.
Il fondamento della successione dei legittimari va cercato nella difesa del superiore interesse della famiglia siccome si vuole assicurare ai più stretti congiunti, tassativamente indicati, una porzione del patrimonio ereditario cosiddetta legittima o riserva dopo la morte del titolare.
L'istituto della legittima, quindi, opera necessariamente a favore del nucleo familiare inteso in senso rigoroso e stretto. Ai sensi dell'art. 536 c.c, i soggetti legittimari sono, pertanto, il coniuge,
i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti.
Orbene, quando vi sono dei legittimari si distinguono nel patrimonio ereditario due parti: la quota disponibile della quale il testatore è libero di disporre e la quota di legittima o riserva della quale il testatore non può disporre perché spettante per legge ai legittimari.
Si ha pertanto lesione di legittima quando la quota ad essa relativa resta intaccata da parte del titolare del patrimonio per effetto di atti di disposizione inter vivos oppure mortis causa.
Il legittimario, leso nel suo diritto di legittima per non avere ricevuto nulla o per aver ricevuto solo in parte la quota dei beni ereditari ad esso riservata, può tutelarsi esperendo l'azione di
12 riduzione (artt. 533-564 c.c.), al fine di rendere inefficaci gli atti di disposizione lesivi compiuti dal defunto.
Prodromica all'azione di riduzione è la cd. riunione fittizia ex art. 556 c.c, la quale consente di calcolare la quota del patrimonio della quale il de cuius poteva disporre (cd. quota disponibile) e la quota riservata ai legittimari (cd. quota di legittima o di riserva), verificando conseguentemente l'eventuale sussistenza della lesione di legittima o la sua entità. Si tratta in concreto di un'operazione matematica con la quale si riuniscono, appunto fittiziamente, tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, sottraendo i debiti e sommando le donazioni, al fine di determinare il valore netto dell'asse sul quale computare la quota disponibile e, simmetricamente, quella spettante ai legittimari (Cass.12919/12).
Più precisamente, le singole operazioni coinvolte nella riunione fittizia sono:
a) la formazione della massa ereditaria, calcolando il cd. relictum, cioè la consistenza dei beni al momento della morte;
b) la detrazione dei debiti ereditari, comprendenti i debiti propri del defunto e quelli che sorgono in conseguenza della sua morte (spese funebri, spese per effettuare l'inventario e così via) – il risultato costituisce il valore netto del patrimonio ereditario;
c) la riunione fittizia, consistente nell'aggiungere al valore dell'operazione precedente il valore dei beni elargiti dal de cuius con atti di disposizione inter vivos a titolo gratuito, calcolando il valore per gli immobili al tempo dell'apertura della successione ex art.749 Cc;
d) il calcolo della disponibile e della legittima: sull'asse così determinato (relictum – debiti + donatum) si determinano le quote della disponibile e della legittima;
e) imputazione delle liberalità, fatte dal defunto al legittimario che agisce in riduzione senza dispensa dall'imputazione ai sensi dell'art.564, c. 2 c.c.
Orbene, rileva il Giudicante come, nel caso di specie, per quanto esposto dalle parti in causa, il de cuius abbia lasciato a succedergli per legge la coniuge e sette figli ed abbia Per_1 effettuato due atti di donazione aventi ad oggetto i terreni indicati in espositiva in favore di solo due di essi, nello specifico, in favore di (notaio 9/12/1984) e di CP_5 Per_5 _1
(notaio 18/9/1985), il quale, a sua volta, donava al fratello germano un Per_4 ER fabbricato (casa colonica) con donazione del 02/08/1999 notaio Per_6
Per l'effetto, considerato che il de cuius non ha lasciato altri beni rispetto a Per_1 quelli di cui alle predette donazioni e che il valore dei beni donati ai suddetti convenuti supera senza dubbio alcuno il valore della quota disponibile, emerge con certezza che gli atti a titolo gratuito per cui è causa, posti in essere dal defunto, abbiano leso in concreto le quote riservate agli altri eredi legittimari, attesa l'illegittima estromissione degli stessi dall'asse ereditario del padre.
Ebbene, le risultanze dell'espletata consulenza tecnica, congruamente e logicamente motivate e le cui conclusioni ritiene questo Giudice di fare proprie, depongono senza alcun dubbio per la lesione della quota di legittima di ciascun beneficiario e per la conseguente riduzione delle liberalità disposte dal de cuius in vita a vantaggio solo di alcuni specifici legittimari secondo i criteri di cui agli art. 559 e560 c.c. sino alla reintegra delle quote di rispettiva spettanza come quantificate
13 in perizia.
All'uopo, il CTU nominato ha provveduto a redigere un'ipotesi di frazionamento delle quote spettanti a ciascun erede legittimo (vd. p.291 CTU), la cui quantificazione non è mai stata contestata dalle parti in giudizio, senza tuttavia provvedere all'identificazione dei lotti da assegnare a ciascuno degli eredi.
Stante il decesso in corso di causa di alcuni dei legittimari la relativa quota spettante a ciascuno dei figli di è stata assegnata conseguentemente agli eredi universali di questi Per_1 ultimi regolarmente costituitisi in giudizio.
In conclusione, accertato e dichiarato che la consistenza dell'asse ereditario di
[...]
al momento dell'apertura della successione era pari ad €. 638.076,60 ed il valore attuale Per_1 del compendio immobiliare è pari ad € 957.114,90 escludendo dai valori riportati quelli degli immobili realizzati dai singoli e tutte le migliorie riscontrate, il Giudice ha valutato che le donazioni oggetto di causa poste in essere da in favore dei figli (notaio Per_1 _1 Per_4
18/9/1985) ed (notaio 9/12/1984) abbiano leso la quota riservata agli altri CP_5 Per_5 eredi legittimari e, in luogo di questi ultimi, ai loro eredi legittimi, causando agli stessi un evidente pregiudizio. Per tale motivo si ritiene che di esse debba disporsi la riduzione sino alla reintegra della predetta quota di legittima di ciascun erede legittimario, da effettuarsi secondo quanto stabilito dal
CTU il quale ha predisposto un'ipotesi di frazionamento (pag. 291 della CTU) che prevede l'assegnazione delle seguenti quote o, meglio, di superfici di terreno (tenendo conto anche della successiva donazione effettuata da in favore del fratello germano in _1 ER data 2 agosto 1999, notaio Rep. 30608, relativa al Foglio 6, mappale 202 Sub 4, fabbricato, Per_6 di cui alla domanda riconvenzionale dispiegata da ): _1
(erede di beneficiario della donazione del 9.12.1984) mq. CP_11 CP_5
11.256,00, area che comprendeva gli immobili;
+ 1 (eredi di beneficiario della donazione di del CP_12 ER _1
2.8.1999) mq 8.970,44 area che comprendeva gli immobili;
+ 2 (eredi di mq. 27.333,75; CP_8 CP_3
+ 2 (eredi di mq. 81.428,24 area che comprendeva gli CP_14 _1 immobili;
mq. 27.333,75; CP_1
mq. 27.333,75; CP_4
mq. 27.333,75. Parte_1
Si precisa che dalla valutazione prospettata e correttamente motivata dal Consulente tecnico d'ufficio e dalle cui conclusioni, lo si ribadisce, il Giudicante non ritiene di doversi discostare e che sarà quindi posta a base della decisione assunta in questa sede, va espunto il conguaglio a favore di che il CTU pareggiava mediante l'assegnazione al prefato avente diritto (e ai di lui ER eredi ed ) di maggiori quote di terreno per quanto esposto in CP_12 CP_13 narrativa.
Inoltre, in accoglimento della domanda di parte attrice e delle domande trasversali formulate
14 dagli altri convenuti lesi nei confronti di e, a seguito del suo decesso, dei di lui _1 eredi ed , questi ultimi devono essere condannati al CP_14 CP_18 Per_1 pagamento dei frutti riguardanti la quota di riserva spettante ai primi, maturati a seguito del loro possesso e della gestione e/o sfruttamento delle quote di spettanza degli altri legittimi eredi, dall'introduzione della domanda giudiziale alla pronuncia della sentenza e non, come richiesto, dall'apertura della successione.
Difatti, sul punto la Cassazione è granitica nel ritenere che: “i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti”(Cassazione Civile, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4709 del
21/02/2020).
Non è suscettibile di accoglimento, invece, la domanda diretta ad ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria siccome tardiva, perché non proposta dalle parti in causa in sede di precisazione conclusioni (ma inserita esclusivamente nella parte espositiva delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
Per contro, si ritiene destituita da ogni fondamento la richiesta avanzata dal convenuto
[...]
circa la valutazione dei vincoli pregiudizievoli esistenti sul fondo donato allo stesso _1 che avrebbero reso inalienabile per un certo periodo il lotto di terreno o che, in ogni caso, avrebbero diminuito il valore della donazione effettuata in suo favore.
Difatti, tutti i vincoli derivanti dalla legge e gravanti sui terreni assegnati dall'Ersat, così come elencati da in comparsa di costituzione con riconvenzionale, avevano _1 durata trentennale e decorrevano dalla data di assegnazione;
poiché l'assegnazione del terreno per cui causa, al de cuius , è avvenuta nel 1966, come da atto di donazione impugnato, non Per_1
v'è chi non veda come tutti i vincoli siano decaduti nel 1996 e, pertanto, fossero già inesistenti sia al momento dell'apertura della successione ( ossia nell'anno 2001) sia alla data di incardinamento della presente causa (anno 2006).
In ultimo si respinge anche la richiesta proposta in via riconvenzionale sempre (da
[...]
e, dopo la sua morte) dagli eredi ed di _1 CP_14 CP_18 Per_1 condanna degli altri eredi, in solido tra loro, a rifondere e risarcire gli stessi dalle spese sostenute per migliorare il fondo oggetto di donazione.
Orbene, il CTU, nell'effettuare una previa valutazione delle opere eseguite dall'anzidetto convenuto nel fondo in parola, ha dichiarato che, quanto alla casa colonica asseritamente costruita a spese dello stesso e donata al fratello germano non è stata fornita la prova della ER realizzazione dell'opera atteso che non vi è stata produzione di fatture, ricevute o documentazione contabile (p. 43 perizia); circa, invece, gli altri presunti miglioramenti effettuati neanche le prove testimoniali assunte hanno dato conferma dell'esistenza o della realizzazione dei medesimi: i testi escussi hanno, perlopiù, testimoniato di non essere a conoscenza di eventuali migliorie apportate dal
15 convenuto oppure hanno reso deposizioni vaghe ed imprecise.
In ultimo, è doveroso prendere atto di quanto riferito dal CTU il quale ha precisato che tutte Contr le eventuali migliorie realizzate dal beneficiario ricadrebbero comunque nella _1 parte di terreno che rimarrà in proprietà degli eredi del convenuto.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio, alla luce di quanto appena osservato, ritiene questo Giudice che gli eredi di , ossia , _1 CP_14 [...]
e - siccome soccombenti nei confronti degli attori CP_18 Per_1 Parte_1
ed e degli altri coeredi convenuti costituiti
[...] CP_1 Controparte_7 in proprio e come amministratore di sostegno di , Controparte_8 CP_10
e (eredi di ),
[...] CP_9 CP_3 Controparte_6
, , (erede di ),
[...] CP_4 CP_11 CP_5 CP_12
ed (eredi di , che a loro volta hanno formulato domande
[...] CP_13 ER trasversali nei confronti dei primi - debbano essere condannati in solido al rimborso nei confronti degli stessi delle spese del giudizio nella misura di cui in dispositivo, liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le fasi effettivamente svolte per lo scaglione di valore indeterminabile- complessità bassa.
Tuttavia, si ritiene equo e di giustizia applicare i valori minimi nella liquidazione delle spese eseguita in favore:
1) di , dato il limitato impegno defensionale richiesto ed espletato nelle CP_4 varie fasi del giudizio;
2) di (erede di ) in quanto, essendo il proprio dante causa CP_11 CP_5 beneficiario di altro terreno [sito in Golfo CI - Comune censuario di Olbia - loc. Rudalza, censito in catasto terreni Comune di Olbia, partita 6762, foglio 6, mappali 51/ b (104) e 24/b (105)] oggetto di donazione del 09/12/1984 (rep. 11410, registrato in tempio il 21/12/1984 n. 3736, rogato dal dott. notaio), è acclarato che lo stesso abbia subito una lesione della quota di legittima Per_5 inferiore rispetto agli altri coeredi;
3) di ed (eredi di , in quanto, avendo il CP_12 CP_13 ER rispettivo dante causa, a sua volta, ricevuto in donazione dal proprio fratello la _1 casa colonica con annesso cortile distinta al NCEU alla partita 1014563, foglio 6, mappale 202 (atto del 02/08/1999 Rep 30.608 rogato dal dott. Notaio), hanno subito una lesione della quota di Per_6 legittima inferiore rispetto agli altri coeredi. Inoltre, si ritiene di dover applicare una riduzione delle spese pari al 30% stante la soccombenza di in ordine alla inammissibilità della domanda ER riconvenzionale trasversale formulata.
Nella liquidazione delle spese di giudizio in favore delle altre parti (attori _1
ed , convenuti con domanda trasversale NZ ,
[...] CP_1 CP_7
, , - eredi di Controparte_8 CP_10 CP_9 [...]
- e ) si ritiene congruo applicare i valori medi. CP_3 Controparte_6
Si pongono definitivamente a carico di tutte le parti in causa le spese di CTU.
16
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta, così provvede:
DICHIARA aperta la successione di , nato in [...] il [...] e deceduto il Per_1
19/11/2001 in Golfo CI;
ACCERTA E DICHIARA che la consistenza dell'asse ereditario di al momento Per_1 dell'apertura della successione era pari ad €. 638.076,60 ed il valore attuale del compendio immobiliare è pari ad € 957.114,90, escludendo dai valori riportati quelli degli immobili realizzati dai singoli e tutte le migliorie riscontrate.
ACCERTA E DICHIARA che la donazione posta in essere da con atto pubblico del Per_1
18/09/1985 (rogato dal dott. Notaio- Rep. 61985- racc. 8341 e registrato a Tempio il Per_4
2/10/1985, avente ad oggetto un terreno agricolo sito in Comune di Golfo CI, Comune censuario di Olbia, distinto al catasto terreni alla partita numero 6762, foglio 6 part. 24, 32 e 51 in loc. Rudalza, della superficie di ettari 30.38.46 con annessa casa colonica composta di quattro vani ubicati su un piano terra ed un primo piano) ha leso la quota riservata agli eredi legittimari indicati in intestazione e, in luogo di alcuni di essi, deceduti in corso di causa, ai loro eredi legittimi e, per l'effetto,
DISPONE la riduzione del suddetto atto a titolo gratuito sino alla reintegra delle quote di riserva spettanti agli eredi legittimari e/o ai loro rispettivi successori, da effettuarsi secondo quanto stabilito dal CTU in perizia;
DISPONE l'assegnazione a ciascuna delle parti in causa della propria quota o meglio superfice di terreno spettante per legge così come da ipotesi di frazionamento elaborata in perizia dal Consulente tecnico (tenendo conto anche della successiva donazione effettuata da in favore _1 del fratello germano in data 2 agosto 1999, notaio Rep. 30608, relativa al ER Per_6
Foglio 6, mappale 202 Sub 4, fabbricato, ed espungendo dal calcolo il conguaglio esperito a favore di e di seguito riportate: ER
(erede di beneficiario della donazione del 9.12.1984) mq. CP_11 CP_5
11.256,00, area che comprendeva gli immobili;
+ 1 (eredi di beneficiario della donazione di del CP_12 ER _1
2.8.1999) mq 8.970,44 area che comprendeva gli immobili;
+ 2 (eredi di mq. 27.333,75; CP_8 CP_3
+ 2 (eredi di mq. 81.428,24 area che comprendeva gli CP_14 _1 immobili;
mq. 27.333,75; CP_1
mq. 27.333,75; CP_4
mq. 27.333,75. Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposte da al quale sono ER succeduti gli eredi legittimi ed . CP_12 CP_13 Contr CO (e i di lui eredi , e _1 CP_14 CP_15
17 ) al pagamento dei frutti riguardanti la quota di riserva spettante agli altri coeredi Per_1 dall'apertura della domanda giudiziale alla pronuncia della sentenza.
RESPINGE la domanda degli attori e dei convenuti con domanda trasversale diretta ad ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria relativi ai frutti inerenti alla quota di legittima, siccome tardiva.
RIGETTA la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto e dai _1 suoi eredi legittimi , ed circa la condanna CP_14 CP_18 Per_1 degli altri eredi, in solido tra loro, a rifondere e a risarcire lo stesso convenuto dalle spese sostenute per migliorare il fondo oggetto di donazione.
CO i convenuti , ed , nella loro CP_14 CP_18 Per_1 qualità di eredi di ed in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del _1 presente giudizio che si quantificano:
- quanto alle parti attrici ed , in € 7.616,00 per compenso Parte_1 CP_1 professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto ai convenuti con domanda trasversale e Controparte_7 CP_8
in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e
[...] oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto ai convenuti con domanda trasversale e , in € CP_10 CP_9
7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto alla convenuta con domanda trasversale , in € 3.809,00 per CP_4 compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto alla convenuta con domanda trasversale , nella qualità di erede di CP_11 [...]
, in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e CP_5 oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto ai convenuti con domanda trasversale e , nella CP_12 CP_13 qualità di eredi di in € 2.666,30 per compenso professionale, oltre spese generali nella ER misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- quanto alla convenuta con domanda trasversale , in € Controparte_6
7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
RIGETTA ogni ulteriore domanda e/o istanza.
PONE definitivamente a carico di tutte le parti in causa le spese della CTU.
Così deciso in Tempio Pausania, 08/03/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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