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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1735/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 20.10.2021 al n. 1735 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1178/2021 del 20.09.2021 promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Bragoni ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del medesimo difensore come da mandato allegato;
Email_1
- appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Castelfranco di Sotto (PI), Piazza XX Settembre
n. 11, presso e nello studio dell'avv. Daniele D'Ignazi che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellata -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Giovanni Biagi ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo difensore in Lucca, viale Castracani n. 243, come da mandato allegato;
- appellata –
e
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 Controparte_4 tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Viale F. Redi n. 23, presso e nello studio dell'avv. Francesca Barbolini che la rappresenta e difende, con l'avv. Leonardo
Pasquali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da mandato allegato;
- appellata/appellante incidentale – avente ad oggetto: azione risarcimento del danno. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
[...]
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma, totale o parziale, Parte_1
della sentenza appellata n.1178/'21 pronunciata dal Tribunale di Pisa in data 20 settembre 2021, in accoglimento dei motivi di appello, nel merito, contraris reiectis, in via principale: respingere la domanda attrice oggi appellata Controparte_5
e di manleva come formulata dalla convenuta ed appellata, (nuova CP_3
denominazione di , nei confronti della in quanto CP_4 Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
in subordine: respingere la domanda di manleva come formulata d (gi o, in denegata ipotesi, contenerla nei CP_3 CP_4
limiti del giusto e della effettiva responsabilità attribuibile alla appellante con conseguente diversa regolamentazione o minore quantificazione delle spese di lite rispetto a come liquidate in primo grado. Conseguentemente condannare la medesima in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire CP_3
l'importo provvisoriamente pagato e per compulsum dall'appellante principale
[...]
pari ad €.6.434,35 Parte_1
(seimilaquattrocentotrentaquattro/35), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, salva la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in relazione all'accoglimento dell'appello. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese generali,
IVA e CNPA, sia del primo che del presente grado del giudizio, nonché delle spese e compensi dei procedimenti di mediazione”; per “Voglia Controparte_5
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, confermare integralmente la sentenza N.1178/2021 emessa dal Tribunale di Pisa, pubblicata in data 20.09.2021, nel
Giudizio Civile rubricato al N. 4501/2014 R.G., rigettando integralmente l'impugnazione promossa dall nonché Parte_1
l'impugnazione promossa d poiché ambedue infondate in fatto ed CP_3
in diritto come esposto in parte narrativa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alla vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio”; per “Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello rigettare il CP_2
ricorso promosso dall e per l'effetto Parte_1 Parte_1
2 confermando la decisione n. 1178/2021 emessa Dal Tribunale di Pisa il 20.9.2021 nella parte relativa al rigetto della domanda di manleva promossa nei confronti della
Con Vittoria di spese di lite”; per (già CP_2 Controparte_3 CP_4
: “in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1178/2021
[...]
emessa dal Tribunale di Pisa, per tutti i motivi espressi in premessa;
1) nel merito: rigettare l'appello promosso dalla in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, nella parte in cui chiede in riforma della sentenza n. 1178/2021 di “respingere la domanda di manleva come formulata dall o, in denegata ipotesi, contenerla nei limiti del giusto e della Controparte_4
effettiva responsabilità attribuibile alla terza chiamata con conseguente diversa regolamentazione o minore quantificazione delle spese di lite rispetto a come liquidate in primo grado”, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni meglio indicate in narrativa;
2) nel merito ed in accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado n. 1178/2021 del Tribunale di Pisa nella parte in cui condanna la convenut a pagare all'attric titolo CP_4 CP_6
di risarcimento del danno la somma di € 12.000,00, ovvero 3) in subordine: riformare la sentenza di primo grado n. 1178/2021 del Tribunale di Pisa nella parte in cui respinge la domanda di manleva della convenuta verso la terza chiamat CP_2
4) in via riconvenzionale: condannare le controparti alla restituzione di tutte le
[...]
somme a loro versate dall in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, in conseguenza della sentenza n. 1178/2021 del Tribunale di Pisa, oltre interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente versate sino all'effettiva restituzione;
5) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio,
15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa come per legge”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora in poi solo “ ) conveniva Parte_3 CP_1
in giudizio oggi dinanzi al Tribunale di Pisa per Controparte_4 Controparte_3
sentirla condannare al risarcimento del danno subito a seguito del ritardo della
3 ricezione della lettera raccomandata contenente l'invito a partecipare alla gara d'appalto indetta dal per il servizio di assistenza e Controparte_7
sorveglianza sugli scuolabus per il biennio scolastico 2013-2014 e 2014-2015.
I.
1. In particolare, esponeva che il plico, contenente l'invito del CP_1
era stato consegnato all'allora in data 28.6.2013 con termine per CP_7 CP_4
presentare l'offerta per la gara fissato al 10.7.2013. La raccomandata era stata ricevuta da solo in data 26.9.2013, dal servizio di tracciamento della spedizione CP_1
risultava solo un tentativo di consegna con relativo avviso di giacenza in data
11.7.2013, in ogni caso tardivo rispetto al termine per partecipare. La società attrice era risultata vincitrice della medesima gara nel precedente biennio 2011-2012 e 2012-
2013 e, considerate le condizioni offerte dall'impresa risultata aggiudicatrice che contenevano importo maggiore rispetto al costo orario di quest'ultima CP_1
avrebbe potuto ottenere la riconferma dell'appalto, valutato sulla base dell'offerta più vantaggiosa. Dunque, chiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale – trattandosi di un contratto a favore di terzo – o extracontrattuale a fronte della condotta colposa della società di servizi postali per la lesione del diritto di alla riconferma CP_1
dell'appalto, oppure la perdita di chance derivante dal comportamento della convenuta. La colpa della società convenuta doveva altresì rinvenirsi nella “Carta della
Qualità dei servizi ”, in cui l'obiettivo di consegna di una raccomandata per CP_3
destinazioni in Comuni diversi da quello in cui avviene l'accettazione risultava di “un giorno di accettazione + 4 giorni lavorativi”, quale livello minimo di garanzia della prestazione. Quindi, quantificava il danno subito in € 18.513,96= quale lucro cessante sulla base dei ricavi del servizio e i costi del personale impiegato;
qualora fosse stata invece riconosciuta la perdita di chance il quantum non poteva corrispondere all'utile in caso di aggiudicazione, ma ad una minor somma, proporzionalmente ridotta secondo le concrete possibilità di vittoria, senz'altro consistenti nel caso di specie.
I.
2. Si costituiva che contestava in fatto e in diritto quanto dedotto CP_4
da controparte. In particolare, sosteneva non le fosse imputabile alcuna responsabilità,
atteso che il aveva affidato l'invio della raccomandata a – CP_7 CP_2
4 titolare di specifica licenza e autorizzazione – società distinta che utilizzava il marchio in ragione di un contratto di affiliazione commerciale tra le due società, CP_3
che comunque restavano soggetti distinti ed autonomi. Evidenziava che le società
affiliate avevano il compito di occuparsi dello smistamento e del recapito CP_3
della corrispondenza all'interno della provincia di competenza;
qualora si fosse trattato di una consegna al di fuori dell'area di competenza, la corrispondenza era identificata con un numero ai fini del tracciamento, quindi, consegnata per il recapito alla società affiliata competente. Nel caso di specie, il Comune di in data CP_7
28.06.2013 aveva affidato il plico all'Agenzia Lucca 1, ossia che in data CP_2
01.07.2013 lo inviava a centro logistico di smaltimento, che a sua volta il CP_4
giorno dopo, 02.07.2013, lo inoltrava all'Agenzia Pisa 1 competente, ossia
[...]
Parte (d'ora in poi solo “ ). e il Parte_2 CP_4
non avevano stipulato alcun accordo, pertanto, non poteva parlarsi di CP_7
responsabilità contrattuale, né di responsabilità aquiliana, atteso che la medesima società – quale anello intermedio – aveva svolto la propria attività logistica in un solo giorno, quindi, non le si poteva ascrivere alcuna condotta colposa. Chiedeva
Parte autorizzarsi la chiamata in causa di e al fine di essere tenuta indenne CP_2
in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
I.
3. Autorizzata la chiamata di terzi richiesta da parte convenuta, si costituivano
Parte e Da un lato, la prima società si limitava a condividere quanto CP_2
dedotto ed eccepito da sia in punto di fatto che in punto di diritto, CP_4
precisando che il plico le era stato consegnato dal in data 28.06.2013 alle ore CP_7
18,12, quindi, lavorato il giorno successivo e consegnato al centro di smistamento in data 01.07.2013, compiendo l'attività di propria competenza in un tempo irrisorio.
Contestava altresì la qualificazione giuridica del rapporto in oggetto, nonché l'assenza di alcuna prova circa la responsabilità dedotta dall'attrice, e infine la quantificazione
Parte del danno. Dall'altro lato, contestava tutto quanto dedotto da parte attrice, nonché di conseguenza la domanda di manleva formulata da . In primo CP_4
luogo, confermava la ricostruzione dei fatti così come prospettata da : in CP_4
5 data 02.07.2013 le era stato consegnato il plico e in data 11.7.2013 aveva fatto un tentativo di consegna, non andato a buon fine, lasciando l'avviso di giacenza. In data
25.9.2013 era tentata una seconda consegna, anch'essa non andata a buon fine per l'assenza del destinatario, il quale il giorno successivo si recava al punto posta a ritirare la raccomandata. Quanto alla Carta dei servizi di citata da parte attrice, i CP_3
giorni indicati per la consegna erano meri obiettivi e non anche garanzia della prestazione nei tempi previsti, potendo la consegna intervenire anche in data successiva. In ogni caso, considerato il giorno in cui la raccomandata era pervenuta alla società competente – 02.07.2013 – e i quattro giorni indicati come obiettivo, più quello dell'accettazione, considerati altresì i giorni non lavorativi di 06-07.07.2013, il ritardo rispetto all'obiettivo era di appena 5 giorni, tale da non potersi considerare un inadempimento. Invero, la responsabilità del ritardo rispetto al termine di presentazione dell'offerta per partecipare alla gara doveva attribuirsi al che CP_7
aveva provveduto all'invio solo in data 28.6.2013. Contestava altresì la richiesta di risarcimento e la quantificazione a titolo di lucro cessante, in quanto l'eventuale inadempimento non poteva direttamente rapportarsi alla perdita del risultato utile, potendosi solo ammettere un'eventuale perdita di chance di partecipare alla gara, la cui quantificazione doveva determinarsi solo mediante una valutazione equitativa rispetto alla possibilità persa. In ogni caso, il danno doveva limitarsi alla prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c. secondo le circostanze conosciute o conoscibili al debitore.
Pertanto, il quantum richiesto era senza dubbio eccessivo rispetto al costo della raccomandata, al ritardo contenuto della consegna, alle cause concorrenti dedotte e alle circostanze relative alla gara non conosciute da parte della società competente alla consegna della raccomandata. Quanto alla chiamata in garanzia da parte di
, sottolineava che, in ipotesi di condanna, trattandosi di responsabilità di CP_4
cui al contratto di affiliazione commerciale il rimborso doveva essere contenuto nei limiti della prevedibilità e secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
I.
4. La causa era istruita documentalmente e mediante prova testimoniale,
nonché mediante richiesta di esibizione al Comune ai sensi dell'art. 210 c.p.c., quindi,
6 trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pisa così statuiva: “…1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la convenut a pagare all'attrice a titolo di risarcimento del danno la CP_4
somma di € 12.000,00; 2) in accoglimento della domanda convenuta verso la terza chiamata condanna la terza chiamata a Parte_2
tenere indenn di quanto da questa pagato per risarcimento del danno;
CP_4
3) respinge la domanda di manleva della convenuta verso la terza chiamat CP_2
[... e condann al pagamento delle spese legali a favore d CP_4 CP_2
[... che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap se dovuti come per legge;
4) condann CP_4 Parte_2
in solido tra loro al pagamento delle legali a favore di
[...] [...]
che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, CP_5
iva e cap se dovuti come per legge;
5) condann Parte_2
l pagamento delle spese legali a favore d che liquida in € 4.835,00
[...] CP_4
per compensi …”. In motivazione, osservava il Tribunale quanto segue: “…Dai documenti versati in causa risulta che i aveva depositato Controparte_7
al la posta, tra cui l'invio diretto ad il giorno Controparte_8 CP_1
28.06.2013 alle ore 11,45, lavorata nello stesso giorno alle ore 18,12 (cfr. distinta di presa in carico posta) e che il primo tentativo di recapito veniva effettuato il giorno
11.07.2013 alle ore 12,50 (cfr. ricevuta di recapito) cioè il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla gara di appalto (10.07.2013
h 13,00). I termini osservati dal tra la data di invio e la data per la CP_7
presentazione delle offerte (13 giorni) sono rispettosi del termine minimo individuato dal d.gls 163/2006 per il tipo di procedura scelta (10 giorni) la cui congruità è stata dimostrata dalla presentazione di 4 offerte delle ditte invitate alla procedura (cfr. risposta del all'istanza in autotutela d doc. 10 attore). Quindi, in CP_7 CP_1
buona sostanza, erano stati impiegati 14 giorni per il primo tentativo di consegna del
7 plico o comunque 12 giorni, non computando i giorni festivi del 29 e 30 giugno, quando il tempo di consegna in comuni diversi da quello di accettazione nella Carta dei Serviz viene indicato in 4 giorni lavorativi più il giorno di accettazione. CP_3
Si tratta di ritardo nell'adempimento rilevante ai fini della responsabilità ex art. 1218 cc.- La materia è regolata dal d.lgs 261/99 e ss. modif. (attuazione della direttiva
97/67/CE) che liberalizza e disciplina l'offerta al pubblico di servizi postali;
l'art. 19, comma 2, d.lgs 261/99 (responsabilità) stabilisce che “per gli operatori diversi dal fornitore del servizio universale si applicano le norme di diritto civile”, nell'allegato individua le norme di qualità per la posta transfrontaliera comunitaria nella forbice della durata media, per l'85% e il 97% degli invii, in 3 o 5 giorni più il giorno di deposito (cfr. anche la Carta di Qualità del servizio pubblico postale, DM Ministero delle Comunicazioni 26.02.2004). Le norme di diritto civile che vengono in rilievo per la determinazione della responsabilità degli operatori diversi dal fornitore del servizio universale sono gli articoli del codice civile che disciplinano la responsabilità contrattuale, non solo quando l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto ma anche nelle ipotesi in cui dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente: art. 1173 cc “le obbligazioni derivano … o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico” quando la prestazione sia suscettibile di valutazione economica e corrisponda a un interesse giuridicamente apprezzabile del creditore;
qualificata anche come obbligazione da
'contatto sociale' questa responsabilità presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto o di una determinata cerchia di soggetti;
da ciò consegue, in base al riparto dell'onere della prova nel caso di inadempimento contrattuale, che il gestore
è responsabile del mancato recapito della corrispondenza, nei termini previsti, a meno che non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a esso non imputabile. Parte convenuta si è spesa nell'articolare difese sulle caratteristiche delle affiliazioni in franchising delle diverse società che partecipano ai servizi del marchio e sulla reciproca autonomia CP_3
8 Parte imprenditoriale. Ma il contratto di affiliazion (doc.10 terza chiamat CP_3
prevede all'art. 10 (attività di recapito per cont “10.1 … l'affiliato si obbliga CP_4
a effettuare in nome e per conto d e nell'interesse della clientela d CP_4 CP_4
e/o degli altri affiliati alla rete Sailpost servizi di recapito nella zona di competenza specifica … 10.2 nell'espletamento della attività di cui all'art.10.1 l'affiliato agirà sempre in qualità di “incaricato” d … art.24 (accertamento della regolarità CP_4
dei servizi di recapito svolti in nome e per conto d e/o di altri affiliati alla CP_4
sua rete) …24.3 l'affiliato sarà responsabile di tutti i danni che a possano CP_4
derivare direttamente o indirettamente (ad es. richieste di risarcimento da parte della clientela di da difetti e/o ritardi nell'esecuzione da parte dell'affiliato dei CP_4
servizi di recapito di cui all'art.10”. Quindi l'attività di recapito in comuni diversi dalle zone di competenza territoriale delle agenzie affiliate che abbiano ritirato la posta viene svolta, in base alle normali regole del contratto di mandato, in nome e per conto di secondo gli standard di servizio da questa contrattualmente stabiliti e CP_4
l'affiliato inadempiente risponde dei danni vers non ha offerto CP_4 Parte_2
la prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile e rimane responsabile per il danno derivante da ritardato adempimento. Vanno disattese Parte le difese articolate da circa la conoscenza di fatto da parte della CP_1
dell'invito alla gara: anche ammettendo tale conoscenza di fatto, questa non
[...]
avrebbe consentito una regolare partecipazione alla gara che, trattandosi di procedimento amministrativo, deve svolgersi attraverso una serie consequenziale di atti per potersi concludere con un provvedimento (assegnazione dell'appalto) legittimamente assunto. Non vi è dubbio che la cooperativa attrice abbia sofferto un danno dal mancato recapito dell'invito alla procedura della gara di appalto: le probabilità di ottenere un nuovo affidamento sono state specificamente indicate nel fatto di aver già ottenuto tale incarico per il biennio precedente 2011-2013 (ribasso d'asta 24% somma complessiva dell'affidamento € 60.800,00), dall'avere già pronta l'offerta, con la stessa marginalità sul costo orario del personale, anche per il bando per cui è causa (cfr. dichiarazioni rese dal test responsabile commerciale di Tes_1
9 , dalla circostanza che il servizio è stato affidato ad altra cooperativa (doc. 7 CP_1
attore) con un costo orario maggiore di quello indicato d nella precedente CP_1
gara e che avrebbe potuto essere riproposto, pur tenendo conto dell'aumento previsto nel 2013 dalle tabelle ministeriali, con ragionevole certezza di vincere l'appalto che aveva come criterio di aggiudicazione l'offerta più vantaggiosa. Le elencate circostanze fanno ritenere la chance persa d di vincere la gara di appalto concreta ed CP_1
effettiva e integrante un danno risarcibile. Ai fini della liquidazione del danno va osservato che la componente del danno emergente non è stata provata: infatti tale posta sarebbe da individuarsi nella percentuale di costi fissi della struttura societaria in ipotesi “coperti” dal ricavo dello specifico servizio, non essendo stati prodotti bilanci di esercizio d non è possibile procedere al calcolo. Ai fini della prova della CP_1
componente di lucro cessante, parte attrice ha prodotto il bando di gara e il capitolato di appalto di ambedue le gare, le fatture di vendita emesse nei confronti de
[...]
nell'esecuzione del servizio appaltato nel biennio 2011-2013 e le Controparte_7
buste paga dei mesi di dicembre e gennaio di due operai di 1° e 2° livello per il calcolo dei costi;
dal momento che il servizio consisteva nell'accompagnamento e sorveglianza degli alunni della scuola dell'infanzia sugli scuolabus, gli unici costi variabili che vengono in rilievo sono i costi per personale e quelli per la sicurezza;
per il biennio
2013-2015 il bando di gara prevedeva un importo a base d'asta del servizio pari a €
20,00 e un monte ore annuo presunto di 2690 (5.380 per il biennio) per un totale annuo di € 43.800,00 (€ 107.600,00 per il biennio); l'offerta d avrebbe previsto CP_1
un'offerta con ribasso del 24% (cfr. dichiarazioni del teste quindi Tes_1
prevedendo un ricavo di € 15,20 per ora lavorata;
la perizia di parte prodotta dall'attrice ha calcolato il costo orario lordo per il 2013 in € 12,92/h; pertanto può calcolarsi che s si fosse aggiudicata l'appalto avrebbe ottenuto un ricavo di € CP_1
81.776,00 (5.380 ore x € 15,20) sostenendo costi per € 69.509,60 (5.380 ore x € 12,92) ai quali aggiungere gli oneri per la sicurezza indicati nella perizia in € 232,00, per un importo totale di € 69.741,60; il margine operativo lordo (ricavi meno costi) sarebbe stato pari a € 12.034,40; la differenza con l'importo indicato in perizia e richiesto nella
10 domanda attrice sta nell'aver il perito moltiplicato la cifra indicata come reddito normalizzato storico mensile medio per 24 mesi non lavorati anziché 20 (€ 648,248 x
20 = € 12.964,96), come in effetti risulta anche dalle fatture di vendita che nei mesi estivi di luglio e agosto non venivano emesse (si presume per sospensione del servizio durante la chiusura estiva delle scuole). Conclusivamente, può dichiararsi che la società attrice ha diritto a essere risarcita del danno subito per l'inadempimento della convenut e della terza chiamat nelle loro rispettive qualità CP_4 Parte_1
di mandante e mandataria, per l'obbligazione di recapito della posta raccomandata tra province diverse avvenuta con colpevole ritardo, danno consistente nella perdita della chance di partecipare alla gara di appalto - per la quale l'attrice aveva fondate aspettative di assegnazione del servizio - e pertanto a essere risarcita del lucro cessante presuntivamente pari a € 12.000,00. La terza chiamata titolare CP_2
dell'agenzia alla quale è stata consegnata la posta per la spedizione, non ha svolto attività che abbiano rilievo causale nella produzione del danno: ha ricevuto la corrispondenza il giorno venerdì 28 giugno e l'ha inviata allo smistamento il giorno 1° luglio;
quindi la chiamata in causa era superflua. Le spese processuali, regolate secondo il principio di causalità, seguono la soccombenza…”.
III. L'appello. In questa sede, impugnava la sentenza in epigrafe T&T; si costituivano le altre società e svolgeva, altresì, appello incidentale. CP_4
III.
1. In particolare, l'appellante principale T&T deduceva i seguenti specifici motivi d'appello: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art.1218 cc, anche in relazione all'art.1176 cc, nonché falsa applicazione dell'art.19 D.legs. 22/7/1999, n.261 e dell'Allegato a detto d.legs.; inoltre, erroneo richiamo e falsa applicazione del
D.M.26/2/2004. Insussistenza dell'inadempimento denunciato: premesso l'erroneo calcolo del Giudice di prime cure nei giorni di ritardo della consegna, che escludeva solo due giorni lavorativi e non quattro nel periodo temporale di riferimento, secondo
T&T era del tutto errato anche il richiamo fatto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 261/99, che riguardava il servizio di posta transfrontaliera comunitaria, e a quella del D.M. n.
74/2004 relativo alla garanzia della qualità del solo servizio pubblico postale, che nulla
11 aveva a che vedere con la Carta dei Servizi di a cui doveva farsi riferimento CP_3
per valutare la diligenza richiesta società privata. Inoltre, la Carta dei Servizi riportava come meri obiettivi i giorni indicati da e non un'obbligazione assunta dal CP_1
gestore del servizio;
l'elenco riportato indicativo di un disservizio indicava come ritardo il recapito eccedente il decimo giorno lavorativo successivo alla spedizione;
considerati correttamente i giorni non lavorativi, dal 28.6.2013 all'11.7.2013 la raccomandata era stata recapitata in nove giorni dal giorno della spedizione. Pertanto,
non sussisteva alcun inadempimento, ma solo un ritardo rientrante nei margini di tollerabilità e prevedibilità come indicato dalla Carta Servizi SAILPOST e in linea con la diligenza ex art. 1176 c.c.; 2) Illogicità e contraddittorietà della motivazione: violazione e falsa applicazione dell'art.1223 cc anche in relazione all'art. 40 c.p.;
inesistenza di nesso causale tra inadempimento e danno, insussistenza di conseguenza diretta tra ritardo ed asserito danno. 2.1) Violazione dell'art.1227 cc: non debenza del risarcimento, potendo i danni essere evitati dal creditore usando la ordinaria diligenza;
in subordine sussistenza di concorso del fatto colposo del creditore con conseguente diminuzione del risarcimento. 2.2) Violazione e falsa applicazione dell'art.1225 cc;
necessaria limitazione del danno nei limiti della prevedibilità: dalle testimonianze assunte in primo grado emergeva che era presumibile ritenere che avesse CP_1
avuto di fatto conoscenza dell'invito a partecipare alla gara prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, considerato anche quanto esposto dalla medesima nell'istanza di auto-tutela presentata in data 15.07.2013. Pertanto,
aveva la possibilità di partecipare alla procedura, o almeno la possibilità di CP_1
informarsi tempestivamente presso la stazione appaltante circa le modalità per la formulazione dell'offerta, tale omissione esclude il risarcimento ai sensi dell'art. 1227/2 c.c. o comunque ne diminuisce il quantum richiesto. In ogni caso, il quantum avrebbe dovuto essere contenuto nei limiti di prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c., non essendo mai stato noto al debitore che la raccomandata inviata dal era CP_7
funzionale a consentire la formulazione di offerta per cottimo fiduciario, gravata da ristretti termini di decadenza per la partecipazione. Sul punto, nulla aveva CP_1
12 dimostrato in termini di prevedibilità del danno;
3) Ingiusta ed abnorme liquidazione del danno;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
insussistenza di prova;
violazione e falsa applicazione dell'art.1226 cc.: dal quadro probatorio non risultava dimostrata la possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di inoltre, CP_1
la motivazione di cui alla sentenza appariva contraddittoria, atteso che, dopo aver affermato la liquidazione del danno a titolo di perdita di chance il Giudice di prime cure aveva utilizzato il criterio liquidativo del danno patrimoniale futuro, relativo al diritto già entrato nella disponibilità del danneggiato e non la probabilità concreta di conseguire l'utile, da liquidare secondo valutazione equitativa. In ogni caso, il calcolo svolto dal Tribunale era erroneo in quanto basato sulla perizia di parte rispetto al costo del personale e agli oneri di sicurezza in assenza di alcuna documentazione a supporto della consulenza, e comunque parametrando il danno all'utile lordo, invece che al netto delle imposte;
4) Ingiustizia ed erroneità della condanna pronunciata nei confronti di a mantenere indenne di tutto il danno da Parte_1 CP_4
risarcire come giudizialmente quantificato;
violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1371 cc in riferimento agli art.24.3, 10.1 e 10.2, nonché 11 e 12 del contratto di affiliazione come concluso tra e secondo CP_4 Parte_1
Parte gli artt. 11 e 12 del contratto di affiliazione, non poteva ritenersi tenuta a rimborsare a una somma maggiore del diritto al rimborso previsto nella CP_4
Carta dei Servizi di € 50,00=, atteso che il richiamo operato dal Giudice di CP_3
Parte prime cure rispetto alla disciplina relativa alla responsabilità di dei danni derivati a secondo mandato non poteva applicarsi al caso della posta viaggiante, CP_4
che aveva una sua propria e specifica disciplina, soprattutto per gli obblighi risarcitori a carico dell'affiliato incaricato del recapito nella sua zona di competenza, di cui alle citate clausole ex artt. 11 e 12 della Carta, che derogavano alla generale disciplina prevista dall'art. 24 citato;
5) Violazione e falsa applicazione dell'art.92 cpc in relazione all'art.5,3°comma DM n.55/2014: in caso di accoglimento dell'appello in punto di quantificazione del danno, Parte appellante chiedeva la riforma delle spese
13 di lite secondo lo scaglione di valore del quantum giudizialmente accertato. Chiedeva infine disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Parte III.
2. Si costituiva , già , che contestava l'appello di CP_3 CP_4
nella sola parte in cui, rispetto alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti da in primo grado, deduceva la limitazione al quantum oggetto di rimborso CP_3
in applicazione delle clausole contrattuali artt. 11 e 12 del contratto di affiliazione, invero non applicabili al caso di specie in quanto riguardanti il diverso caso in cui l'affiliante era obbligato ad indennizzare secondo i prefissati importi CP_3
quando la missiva gli fosse stata affidata dalla stessa . A sua volta proponeva CP_3
appello incidentale avverso la sentenza, lamentando nello specifico i seguenti motivi:
1) Mancanza di un nesso causale tra la condotta della il danno che Controparte_4
avrebbe subito la d erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1703 e CP_6
ss. del c.c. dell'art. 1218 c.c. e 2043 c.c.: il Giudice di prime cure errava nel ritenere in base al contratto di affiliazione l'esistenza di un mandato tra e gli affiliati, CP_3
in ogni caso questi ultimi non si erano in alcun modo obbligati nei confronti di al massimo nei confronti del solo mittente il CP_1 Controparte_7
pertanto, non era ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale nei confronti di
Né potevano inquadrarsi i fatti dedotti in una responsabilità aquiliana, in CP_1
assenza di prova dell'elemento soggettivo in capo a , nonché del nesso di CP_3
causalità tra la condotta della medesima e l'evento di danno dedotto. In subordine,
chiedeva riformarsi la sentenza nella parte in cui il Tribunale rigettava la domanda di manleva nei confronti di 2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. CP_2
1223 e 1225 c.c. e dei limiti di indennizzo previsti in materia di consegna postale privata: secondo la Carta dei Servizi Postali il risarcimento del danno in CP_3
caso di ritardo o mancata consegna era limitato a un importo forfettario,
conformemente a quanto stabilito dalla Delibera dell'AGCOM n.184/13/CONS,
nonché all'art. 1225 c.c. in punto di prevedibilità del danno. Atteso che, nel caso di specie, non era rinvenibile alcun ritardo nella consegna, avvenuta entro i 10 giorni previsti dalla Carta dei Servizi, ossia il termine massimo oltre il quale spettava
14 l'importo predeterminato rispetto al servizio scelto, chiedeva accertarsi CP_3
l'insussistenza del diritto al risarcimento secondo la richiamata disciplina;
3) Erronea
e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. in relazione agli artt. 1703 e ss. del c.c. in relazione all'interpretazione del contratto di affiliazione commerciale stipulato tra la
Parte e la nel contratto di affiliazione le Parti si Parte_1 Controparte_4
impegnano reciprocamente secondo non un rapporto di mandato, bensì di franchising, contratto tipizzato dal legislatore con la l. n. 129/2004, secondo cui il franchisee
(affiliato) è colui che ha il diritto di vendere i beni del franchisor ) e di CP_3
utilizzare il suo marchio ed esporre la sua insegna. Dunque, la clausola del contratto di affiliazione citata dal Giudice di prime cure secondo cui l'affiliato si obbliga ad agire in nome e per conto della doveva intendersi come il franchisee che, a CP_4
fronte dei vantaggi commerciali derivanti dall'affiliazione, aveva l'obbligo dietro corrispettivo di consegnare i plichi postali ove richiesto dagli altri affiliati alla rete di franchising, rispetto a tutto il territorio nazionale. Infine, qualora si fosse voluto ammettere la sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. nulla poteva imputarsi a , che il giorno successivo alla ricezione CP_3
Parte della missiva aveva provveduto già a trasmetterla a 4) Violazione o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.: ai sensi dell'art. 1227 c.c., la conoscenza dell'esistenza di un nuovo bando da parte di risultava dirimente ai fini dell'incidenza CP_1
causale della condotta inerte della medesima rispetto all'aggiudicazione del bando. Di
tale indagine il Giudice di prime cure non teneva conto nella sentenza impugnata, in particolare se la mera attesa di – pacificamente a conoscenza dell'indizione CP_1
di un nuovo bando di gara – potesse rivelarsi causalmente rilevante rispetto all'esclusione o diminuzione di responsabilità del debitore;
5) Circa l'illogicità della condanna di e la contestuale mancata condanna della Controparte_4 CP_2
cui peraltro è stata chiamata a rifondere le spese legali: del tutto
[...] CP_4
illogica la motivazione adottata dal Giudice di prime cure nel ritenere esente da responsabilità – peraltro, unico soggetto che aveva concluso un contratto CP_2
di spedizione postale con il Comune – in ragione del breve tempo in cui aveva inviato
15 la raccomandata a ai fini della spedizione fuori Comune, atteso che il CP_3
medesimo ragionamento non era stato adottato rispetto alla condotta di , CP_3
ritenuta responsabile nonostante avesse provveduto già il giorno seguente a
Parte trasmettere il plico a Inoltre, il Tribunale provvedeva a condannare CP_3
al pagamento delle spese di lite sostenute da per la chiamata in causa, senza CP_2
tener conto che quest'ultima era l'unico soggetto effettivamente stipulante un contratto di spedizione con il pertanto, la chiamata in causa da parte di CP_7
era necessaria ai fini della ricostruzione dei fatti. Infine, chiedeva disporsi CP_3
la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
III.
3. Si costituiva che contestava tutto quanto dedotto da CP_1
controparte, riportandosi alle difese svolte in primo grado, nonché le motivazioni di
Parte cui alla sentenza impugnata e chiedendo rigettarsi sia l'appello principale di che
Parte l'appello incidentale di . In particolare, precisava che nulla aveva CP_3
provato rispetto a un'impossibilità della prestazione alla medesima non imputabile,
pertanto, era responsabile dell'inadempimento – sufficientemente provato – nella consegna della corrispondenza, agendo altresì in nome e per conto di come CP_3
da contratto di affiliazione. Inoltre, la ragionevole certezza di vincere la gara d'appalto
– secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, come dimostrato documentalmente e dalle testimonianze – determinava l'insorgere del danno da perdita di chance per responsabilità contrattuale, correttamente qualificato e quantificato dal Giudice di
Parte prime cure. Al contrario, il tentativo di consegna in data 11.7.2013 da parte di non risultava dalla medesima dimostrato, tentativo che in ogni caso risultava avvenuto oltre il decimo giorno lavorativo dall'accettazione, tale da integrare il disservizio previsto dalla Carta dei Servizi . Infatti, il sabato doveva considerarsi come CP_3
giorno lavorativo, atteso che l'Agenzia Pisa 1 (T&T) risultava aperta il sabato mattina,
come da documento allegato. Sull'appello incidentale di deduceva la CP_3
correttezza della motivazione del primo giudice, avendo essa argomentato ed interpretato correttamente il contratto di affiliazione che legava CP_3
Parte quest'ultima alle due società terze chiamate e CP_2
16 III.
4. Si costituiva infine che si limitava a riportare i fatti di causa CP_2
come accertati nella sentenza di primo grado, in cui risultava che la comparente aveva impiegato un tempo esiguo e conforme agli obblighi di cui alla Carta dei Servizi per svolgere l'attività ad essa assegnata. Quanto all'autonomia gestionale all'interno della quale operano le singole affiliate non poteva esserle imputata alcuna responsabilità,
non trattandosi del soggetto competente per territorio. Richiamando comunque le difese svolte in primo grado, chiedeva rigettarsi l'appello principale, nonché la conferma della statuizione di rigetto della domanda di manleva formulata nei suoi confronti da parte di . CP_3
III.
5. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Il merito. L'appello principale e l'appello incidentale sono fondati e devono, pertanto, essere accolti.
IV.
1. Devono in primo luogo trattarsi congiuntamente il primo motivo dell'appello principale e il secondo motivo dell'appello incidentale, in quanto entrambi riguardanti l'insussistenza dell'inadempimento dedotto da CP_1
Premessa necessaria è l'inquadramento della fattispecie concreta nella disciplina eventualmente applicabile rispetto alla responsabilità delle diverse società che svolgono il servizio postale. Atteso che, per giurisprudenza costante, il gestore del servizio postale risponde di responsabilità contrattuale, sia nei confronti del mittente,
che nei confronti del destinatario, trovando la sua fonte in un contratto a favore di terzo (cfr. ex multis, Cassazione civile, Sezione VI-3, Ordinanza 26.01.2022 n. 2261;
Cass. civ., sez. III, sent. n. 25828/2022), la fattispecie in oggetto segue le regole generali ex art. 1218 c.c. secondo cui il creditore deve provare solo la fonte del rapporto obbligatorio e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o la causa di impossibilità a lui non imputabile. Alla
Parte luce di quanto sopra, deve esaminarsi il primo motivo dell'appello principale di circa la denunciata insussistenza di un inadempimento da parte delle società incaricate
17 della consegna della raccomandata spedita dal Comune ad contenente CP_1
l'invito a partecipare alla procedura negoziata. Il primo tentativo di consegna della raccomandata in data 11.07.2013 e il conseguente rilascio dell'avviso di giacenza da parte dell'agente postale risultano sufficientemente dimostrati, come risulta da tutti i documenti di tracciabilità della spedizione allegati, anche dalla stessa (doc. CP_1
1, fasc. T&T; doc. 6, fasc. doc. 6, fasc. ; doc. 2, fasc. , CP_1 CP_3 CP_2
dalla cartolina di ricevimento esibita dal Comune in primo grado ai sensi dell'art. 210
c.p.c. – in cui l'agente postale attestava il tentativo di consegna non andato a buon fine per assenza del destinatario – nonché dalle testimonianze rese all'udienza del
17.1.2019 da parte dello stesso agente postale e del titolare dell'attività che si occupava di prendere in carico le giacenze segnalate dal primo. In particolare, quest'ultimo,
soggetto terzo e del tutto estraneo alla vicenda, dichiarava rispetto ai documenti nn. 9
e 9-bis depositati da T&T: “…questo è il documento che io redigo di tutte le spedizioni: io segno sia le giacenze, come presa in carico, sia lo scarico, quando il cliente ritira la corrispondenza in giacenza. Se il cliente non la ritira, io la mando indietro all'agenzia di competenza. In pratica questo è un documento di carico e scarico, io consegno copia del documento al postino, al momento della presa in carico, che la riporta all'agenzia; quando il cliente viene a ritirare, lui firma per ricevuta di ritorno e per noi e io Parte comunque invio la copia all'agenzia. Tutto è tracciato…”. L'attività con il cliente consiste in quella di un punto posta per i plichi in giacenza;
infatti il medesimo
Parte testimone precisava che: “…i postini dell quando hanno finito il giro sulle zone di competenza lasciano a me le giacenze e i destinatari, avvertiti della giacenza, vengono a ritirare da me la corrispondenza…”. Quanto all'agente postale che si è occupato del primo tentativo di consegna, anch'esso soggetto terzo rispetto alla
Parte vicenda in quanto dichiarava di non essere più dipendente di il medesimo così precisava: “…confermo che consegnai la raccomandata preso il punto Sail Post di per la giacenza. Ricordo bene la vicenda di , ricordo di Persona_1 CP_1
avere suonato e di avere lasciato l'avviso in cassetta, non aprì nessuno, non ricordo esattamente dove è collocata la cassetta postale, ma è esterna, la ricordo bene perché
18 era piena, esplodeva, come se ci facessero un passaggio ogni tanto tempo;
e alla fine del giro della mattina, portavo già al punto posta le giacenze del mattino e poi facevo la stessa cosa dopo il giro della sera…”. A fronte di tale complessivo apporto probatorio, la circostanza, poi, che il dipendente di responsabile CP_1
dell'ufficio commerciale, abbia dichiarato di non aver trovato l'avviso di giacenza non può – in sé – ritenersi dirimente. A ciò si aggiunga che deve ulteriormente ritenersi provata, come da documentazione di monitoraggio (doc. n. 6, la giacenza CP_1
del plico presso l' alla data del 11.07.2013 da cui dipende l'operatività della CP_8
presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. rispetto agli atti unilaterali recettizi come l'invito a partecipare alla procedura negoziata (sul punto, Cassazione
civile, Sezione II, 03/11/2016 n. 22311; id., Sezione Lavoro, Ordinanza n. 23589 del
28/09/2018). A tale data deve pertanto farsi riferimento al fine di valutare il ritardo maturato nella consegna rispetto all'obbligazione assunta dal gestore privato del servizio postale nei confronti degli utenti. Tanto premesso, la Carta dei Servizi
differenzia gli impegni assunti nel rapporto con gli utenti. Infatti, gli CP_3
obiettivi di qualità e di consegna indicati nella Carta dei Servizi non possono ritenersi quali obblighi vincolanti nei confronti del mittente e del destinatario, dovendosi piuttosto considerare gli stessi quali aspettative per il servizio usufruito – nel caso di specie la raccomandata semplice – considerata anche la descrizione degli stessi nella
Carta che si riferisce a percentuali di invii consegnati, misurazione dei tempi e un monitoraggio quotidiano dei tempi di consegna nella rete : “…Gli obiettivi CP_3
di consegna si riferiscono al servizio di recapito effettuato nell'area di copertura e sono espressi in termini di percentuali degli invii recapitati al destinatario CP_3
entro il tempo indicato: giorno di accettazione + numero di giorni lavorativi previsti per il recapito. Per giorno di accettazione si intende il giorno lavorativo (entro le ore
13:00) in cui avviene presso il Cliente il ritiro della corrispondenza da parte di addetti della Rete Postale , in busta cartacea chiusa, completa di indirizzo e CP_3
mittente. Il rispetto dei tempi di consegna è subordinato in ogni caso alla corretta e completa indicazione dei dati di indirizzo riportati sulla spedizione da parte del
19 mittente, dalle condizioni di accesso alla cassetta postale del destinatario e da una valida indicazione del nome del destinatario sulla stessa cassetta postale. La misurazione dei tempi di consegna viene effettuata dall'azienda su base semestrale, con riferimento alla posta tracciata. ha attivato un ufficio di controllo CP_4
qualità, che effettua un monitoraggio quotidiano dei tempi di recapito delle spedizioni in transito sull'intera ret;
dispone inoltre di una struttura operativa che CP_3
svolge una attività programmata di verifica sulle sed della conformità dei CP_3
servizi alle procedure definite e comunicate alla rete…”. Rispetto a tali standard qualitativi di recapito deve ritenersi operante una sola responsabilità interna tra gli affiliati e l'affiliante, come prevista dall'allegato H del contratto di affiliazione
Parte stipulato da e (allora ), a tutela del marchio e CP_3 CP_4
dell'immagine: “…SANZIONE RELATIVA AL MANCATO ADEGUAMENTO AGLI
STANDARDS OPERATIVI E QUALITATIVI INDICATI DA ”. Al CP_9
contrario l'obbligazione di risultato che e i soggetti affiliati si assumono nei CP_3
rapporti con i terzi deve riferirsi ai ritardi costituiti da tempi di consegna superiori a dieci giorni lavorativi, circostanza che – difatti – nella stessa Carta è CP_3
definita come “disservizio”. Nel caso di specie, dal conteggio dei giorni intercorsi tra l'invio da parte del della raccomandata (28.6.2013) e il tentativo di consegna CP_7
presso la sede di (11.7.2013), ai fini di un corretto adempimento dei tempi CP_1
di consegna, deve senza dubbio estromettersi, oltre al giorno dell'accettazione, anche le domeniche e i sabati quali giorni non lavorativi. Rispetto al sabato come giorno non
Parte lavorativo, dirimente sul punto il contratto di affiliazione stipulato da e che, nel riportare gli obiettivi di consegna come standards di qualità del CP_3
marchio a seconda del servizio richiesto, così precisa a pag. 5: “…i giorni si intendono sempre come giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì compresi (con esclusione quindi di ogni sabato, di ogni domenica)…”. Pertanto, esclusi i seguenti giorni 28.6.2013
(giorno di accettazione dell'invio), 29-30.6.2013 (sabato e domenica), e 6-7 luglio
(sabato e domenica), il tentativo di consegna della raccomandata risulta esser stato effettuato il nono giorno lavorativo successivo alla spedizione. In conclusione, nessun
20 inadempimento, cioè nessun “disservizio”, può imputarsi né a né ai suoi CP_3
Parte affiliati e atteso il rispetto delle obbligazioni assunte come da Carta CP_2
dei Servizi relativamente ai tempi di consegna. CP_3
IV.
2. L'accoglimento del primo motivo d'appello e del secondo motivo dell'appello incidentale comportano il rigetto della domanda risarcitoria formulata da nei confronti di con conseguente assorbimento della domanda CP_1 CP_3
di manleva, subordinatamente proposta da quest'ultima, originaria convenuta nei
Parte confronti delle terze chiamate in primo grado, e CP_2
V. Le spese di lite. Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per questa Corte d'Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite (cfr., fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, 16.05.2006 n. 11491). Dunque, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di nei CP_1
Parte confronti di anche quale chiamante e delle terze chiamate e CP_3
non potendosi ritenere l'iniziativa della chiamante – alla stregua dei fatti CP_2
e della documentazione nonché dei rapporti tra le medesime – manifestamente infondata o palesemente arbitraria, tale cioè da concretare un esercizio abusivo del diritto di difesa (sul punto, cfr., fra le altre, Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza
n. 31889 del 06/12/2019). Dette spese sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e ss. mm., secondo il valore effettivo della domanda (€ 12.000,00=)
con parametro compreso tra minimo e medio per il giudizio di primo grado e ancorate al parametro minimo, esclusa la fase istruttoria sostanzialmente non tenutasi, rispetto al solo giudizio di appello.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti nella presente causa introdotta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
21 tempore, nei confronti di e di e Parte_3 CP_2
(già , ciascuna in persona del rispettivo legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, quest'ultima anche appellante incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1178/2021 del 20.09.2021, in sua riforma, così
provvede:
1) accoglie entrambi gli appelli, principale e incidentale, e, per l'effetto, respinge la domanda proposta da nei confronti di , Parte_3 CP_3
ritenuta così assorbita la domanda di manleva subordinatamente formulata dalla convenuta con condanna delle Parti, a ciò tenute, alla restituzione Controparte_3
di quanto eventualmente percepito in virtù della sentenza di primo grado a titolo di condanna principale e di manleva;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_3 CP_3
e ei compensi di
[...] Parte_1 CP_2
causa, che sono liquidati in complessivi € 3.000,00= ciascuno, oltre accessori dovuti per legge, per il primo grado, ed in complessivi € 2.000,00= ciascuno, oltre accessori dovuti per legge, per il secondo grado, come in parte motiva;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 03.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 20.10.2021 al n. 1735 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1178/2021 del 20.09.2021 promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Bragoni ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del medesimo difensore come da mandato allegato;
Email_1
- appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Castelfranco di Sotto (PI), Piazza XX Settembre
n. 11, presso e nello studio dell'avv. Daniele D'Ignazi che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellata -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Giovanni Biagi ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo difensore in Lucca, viale Castracani n. 243, come da mandato allegato;
- appellata –
e
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 Controparte_4 tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Viale F. Redi n. 23, presso e nello studio dell'avv. Francesca Barbolini che la rappresenta e difende, con l'avv. Leonardo
Pasquali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da mandato allegato;
- appellata/appellante incidentale – avente ad oggetto: azione risarcimento del danno. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
[...]
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma, totale o parziale, Parte_1
della sentenza appellata n.1178/'21 pronunciata dal Tribunale di Pisa in data 20 settembre 2021, in accoglimento dei motivi di appello, nel merito, contraris reiectis, in via principale: respingere la domanda attrice oggi appellata Controparte_5
e di manleva come formulata dalla convenuta ed appellata, (nuova CP_3
denominazione di , nei confronti della in quanto CP_4 Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
in subordine: respingere la domanda di manleva come formulata d (gi o, in denegata ipotesi, contenerla nei CP_3 CP_4
limiti del giusto e della effettiva responsabilità attribuibile alla appellante con conseguente diversa regolamentazione o minore quantificazione delle spese di lite rispetto a come liquidate in primo grado. Conseguentemente condannare la medesima in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire CP_3
l'importo provvisoriamente pagato e per compulsum dall'appellante principale
[...]
pari ad €.6.434,35 Parte_1
(seimilaquattrocentotrentaquattro/35), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, salva la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in relazione all'accoglimento dell'appello. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese generali,
IVA e CNPA, sia del primo che del presente grado del giudizio, nonché delle spese e compensi dei procedimenti di mediazione”; per “Voglia Controparte_5
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, confermare integralmente la sentenza N.1178/2021 emessa dal Tribunale di Pisa, pubblicata in data 20.09.2021, nel
Giudizio Civile rubricato al N. 4501/2014 R.G., rigettando integralmente l'impugnazione promossa dall nonché Parte_1
l'impugnazione promossa d poiché ambedue infondate in fatto ed CP_3
in diritto come esposto in parte narrativa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alla vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio”; per “Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello rigettare il CP_2
ricorso promosso dall e per l'effetto Parte_1 Parte_1
2 confermando la decisione n. 1178/2021 emessa Dal Tribunale di Pisa il 20.9.2021 nella parte relativa al rigetto della domanda di manleva promossa nei confronti della
Con Vittoria di spese di lite”; per (già CP_2 Controparte_3 CP_4
: “in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1178/2021
[...]
emessa dal Tribunale di Pisa, per tutti i motivi espressi in premessa;
1) nel merito: rigettare l'appello promosso dalla in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, nella parte in cui chiede in riforma della sentenza n. 1178/2021 di “respingere la domanda di manleva come formulata dall o, in denegata ipotesi, contenerla nei limiti del giusto e della Controparte_4
effettiva responsabilità attribuibile alla terza chiamata con conseguente diversa regolamentazione o minore quantificazione delle spese di lite rispetto a come liquidate in primo grado”, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni meglio indicate in narrativa;
2) nel merito ed in accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado n. 1178/2021 del Tribunale di Pisa nella parte in cui condanna la convenut a pagare all'attric titolo CP_4 CP_6
di risarcimento del danno la somma di € 12.000,00, ovvero 3) in subordine: riformare la sentenza di primo grado n. 1178/2021 del Tribunale di Pisa nella parte in cui respinge la domanda di manleva della convenuta verso la terza chiamat CP_2
4) in via riconvenzionale: condannare le controparti alla restituzione di tutte le
[...]
somme a loro versate dall in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, in conseguenza della sentenza n. 1178/2021 del Tribunale di Pisa, oltre interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente versate sino all'effettiva restituzione;
5) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio,
15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa come per legge”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora in poi solo “ ) conveniva Parte_3 CP_1
in giudizio oggi dinanzi al Tribunale di Pisa per Controparte_4 Controparte_3
sentirla condannare al risarcimento del danno subito a seguito del ritardo della
3 ricezione della lettera raccomandata contenente l'invito a partecipare alla gara d'appalto indetta dal per il servizio di assistenza e Controparte_7
sorveglianza sugli scuolabus per il biennio scolastico 2013-2014 e 2014-2015.
I.
1. In particolare, esponeva che il plico, contenente l'invito del CP_1
era stato consegnato all'allora in data 28.6.2013 con termine per CP_7 CP_4
presentare l'offerta per la gara fissato al 10.7.2013. La raccomandata era stata ricevuta da solo in data 26.9.2013, dal servizio di tracciamento della spedizione CP_1
risultava solo un tentativo di consegna con relativo avviso di giacenza in data
11.7.2013, in ogni caso tardivo rispetto al termine per partecipare. La società attrice era risultata vincitrice della medesima gara nel precedente biennio 2011-2012 e 2012-
2013 e, considerate le condizioni offerte dall'impresa risultata aggiudicatrice che contenevano importo maggiore rispetto al costo orario di quest'ultima CP_1
avrebbe potuto ottenere la riconferma dell'appalto, valutato sulla base dell'offerta più vantaggiosa. Dunque, chiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale – trattandosi di un contratto a favore di terzo – o extracontrattuale a fronte della condotta colposa della società di servizi postali per la lesione del diritto di alla riconferma CP_1
dell'appalto, oppure la perdita di chance derivante dal comportamento della convenuta. La colpa della società convenuta doveva altresì rinvenirsi nella “Carta della
Qualità dei servizi ”, in cui l'obiettivo di consegna di una raccomandata per CP_3
destinazioni in Comuni diversi da quello in cui avviene l'accettazione risultava di “un giorno di accettazione + 4 giorni lavorativi”, quale livello minimo di garanzia della prestazione. Quindi, quantificava il danno subito in € 18.513,96= quale lucro cessante sulla base dei ricavi del servizio e i costi del personale impiegato;
qualora fosse stata invece riconosciuta la perdita di chance il quantum non poteva corrispondere all'utile in caso di aggiudicazione, ma ad una minor somma, proporzionalmente ridotta secondo le concrete possibilità di vittoria, senz'altro consistenti nel caso di specie.
I.
2. Si costituiva che contestava in fatto e in diritto quanto dedotto CP_4
da controparte. In particolare, sosteneva non le fosse imputabile alcuna responsabilità,
atteso che il aveva affidato l'invio della raccomandata a – CP_7 CP_2
4 titolare di specifica licenza e autorizzazione – società distinta che utilizzava il marchio in ragione di un contratto di affiliazione commerciale tra le due società, CP_3
che comunque restavano soggetti distinti ed autonomi. Evidenziava che le società
affiliate avevano il compito di occuparsi dello smistamento e del recapito CP_3
della corrispondenza all'interno della provincia di competenza;
qualora si fosse trattato di una consegna al di fuori dell'area di competenza, la corrispondenza era identificata con un numero ai fini del tracciamento, quindi, consegnata per il recapito alla società affiliata competente. Nel caso di specie, il Comune di in data CP_7
28.06.2013 aveva affidato il plico all'Agenzia Lucca 1, ossia che in data CP_2
01.07.2013 lo inviava a centro logistico di smaltimento, che a sua volta il CP_4
giorno dopo, 02.07.2013, lo inoltrava all'Agenzia Pisa 1 competente, ossia
[...]
Parte (d'ora in poi solo “ ). e il Parte_2 CP_4
non avevano stipulato alcun accordo, pertanto, non poteva parlarsi di CP_7
responsabilità contrattuale, né di responsabilità aquiliana, atteso che la medesima società – quale anello intermedio – aveva svolto la propria attività logistica in un solo giorno, quindi, non le si poteva ascrivere alcuna condotta colposa. Chiedeva
Parte autorizzarsi la chiamata in causa di e al fine di essere tenuta indenne CP_2
in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
I.
3. Autorizzata la chiamata di terzi richiesta da parte convenuta, si costituivano
Parte e Da un lato, la prima società si limitava a condividere quanto CP_2
dedotto ed eccepito da sia in punto di fatto che in punto di diritto, CP_4
precisando che il plico le era stato consegnato dal in data 28.06.2013 alle ore CP_7
18,12, quindi, lavorato il giorno successivo e consegnato al centro di smistamento in data 01.07.2013, compiendo l'attività di propria competenza in un tempo irrisorio.
Contestava altresì la qualificazione giuridica del rapporto in oggetto, nonché l'assenza di alcuna prova circa la responsabilità dedotta dall'attrice, e infine la quantificazione
Parte del danno. Dall'altro lato, contestava tutto quanto dedotto da parte attrice, nonché di conseguenza la domanda di manleva formulata da . In primo CP_4
luogo, confermava la ricostruzione dei fatti così come prospettata da : in CP_4
5 data 02.07.2013 le era stato consegnato il plico e in data 11.7.2013 aveva fatto un tentativo di consegna, non andato a buon fine, lasciando l'avviso di giacenza. In data
25.9.2013 era tentata una seconda consegna, anch'essa non andata a buon fine per l'assenza del destinatario, il quale il giorno successivo si recava al punto posta a ritirare la raccomandata. Quanto alla Carta dei servizi di citata da parte attrice, i CP_3
giorni indicati per la consegna erano meri obiettivi e non anche garanzia della prestazione nei tempi previsti, potendo la consegna intervenire anche in data successiva. In ogni caso, considerato il giorno in cui la raccomandata era pervenuta alla società competente – 02.07.2013 – e i quattro giorni indicati come obiettivo, più quello dell'accettazione, considerati altresì i giorni non lavorativi di 06-07.07.2013, il ritardo rispetto all'obiettivo era di appena 5 giorni, tale da non potersi considerare un inadempimento. Invero, la responsabilità del ritardo rispetto al termine di presentazione dell'offerta per partecipare alla gara doveva attribuirsi al che CP_7
aveva provveduto all'invio solo in data 28.6.2013. Contestava altresì la richiesta di risarcimento e la quantificazione a titolo di lucro cessante, in quanto l'eventuale inadempimento non poteva direttamente rapportarsi alla perdita del risultato utile, potendosi solo ammettere un'eventuale perdita di chance di partecipare alla gara, la cui quantificazione doveva determinarsi solo mediante una valutazione equitativa rispetto alla possibilità persa. In ogni caso, il danno doveva limitarsi alla prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c. secondo le circostanze conosciute o conoscibili al debitore.
Pertanto, il quantum richiesto era senza dubbio eccessivo rispetto al costo della raccomandata, al ritardo contenuto della consegna, alle cause concorrenti dedotte e alle circostanze relative alla gara non conosciute da parte della società competente alla consegna della raccomandata. Quanto alla chiamata in garanzia da parte di
, sottolineava che, in ipotesi di condanna, trattandosi di responsabilità di CP_4
cui al contratto di affiliazione commerciale il rimborso doveva essere contenuto nei limiti della prevedibilità e secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
I.
4. La causa era istruita documentalmente e mediante prova testimoniale,
nonché mediante richiesta di esibizione al Comune ai sensi dell'art. 210 c.p.c., quindi,
6 trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pisa così statuiva: “…1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la convenut a pagare all'attrice a titolo di risarcimento del danno la CP_4
somma di € 12.000,00; 2) in accoglimento della domanda convenuta verso la terza chiamata condanna la terza chiamata a Parte_2
tenere indenn di quanto da questa pagato per risarcimento del danno;
CP_4
3) respinge la domanda di manleva della convenuta verso la terza chiamat CP_2
[... e condann al pagamento delle spese legali a favore d CP_4 CP_2
[... che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap se dovuti come per legge;
4) condann CP_4 Parte_2
in solido tra loro al pagamento delle legali a favore di
[...] [...]
che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, CP_5
iva e cap se dovuti come per legge;
5) condann Parte_2
l pagamento delle spese legali a favore d che liquida in € 4.835,00
[...] CP_4
per compensi …”. In motivazione, osservava il Tribunale quanto segue: “…Dai documenti versati in causa risulta che i aveva depositato Controparte_7
al la posta, tra cui l'invio diretto ad il giorno Controparte_8 CP_1
28.06.2013 alle ore 11,45, lavorata nello stesso giorno alle ore 18,12 (cfr. distinta di presa in carico posta) e che il primo tentativo di recapito veniva effettuato il giorno
11.07.2013 alle ore 12,50 (cfr. ricevuta di recapito) cioè il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla gara di appalto (10.07.2013
h 13,00). I termini osservati dal tra la data di invio e la data per la CP_7
presentazione delle offerte (13 giorni) sono rispettosi del termine minimo individuato dal d.gls 163/2006 per il tipo di procedura scelta (10 giorni) la cui congruità è stata dimostrata dalla presentazione di 4 offerte delle ditte invitate alla procedura (cfr. risposta del all'istanza in autotutela d doc. 10 attore). Quindi, in CP_7 CP_1
buona sostanza, erano stati impiegati 14 giorni per il primo tentativo di consegna del
7 plico o comunque 12 giorni, non computando i giorni festivi del 29 e 30 giugno, quando il tempo di consegna in comuni diversi da quello di accettazione nella Carta dei Serviz viene indicato in 4 giorni lavorativi più il giorno di accettazione. CP_3
Si tratta di ritardo nell'adempimento rilevante ai fini della responsabilità ex art. 1218 cc.- La materia è regolata dal d.lgs 261/99 e ss. modif. (attuazione della direttiva
97/67/CE) che liberalizza e disciplina l'offerta al pubblico di servizi postali;
l'art. 19, comma 2, d.lgs 261/99 (responsabilità) stabilisce che “per gli operatori diversi dal fornitore del servizio universale si applicano le norme di diritto civile”, nell'allegato individua le norme di qualità per la posta transfrontaliera comunitaria nella forbice della durata media, per l'85% e il 97% degli invii, in 3 o 5 giorni più il giorno di deposito (cfr. anche la Carta di Qualità del servizio pubblico postale, DM Ministero delle Comunicazioni 26.02.2004). Le norme di diritto civile che vengono in rilievo per la determinazione della responsabilità degli operatori diversi dal fornitore del servizio universale sono gli articoli del codice civile che disciplinano la responsabilità contrattuale, non solo quando l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto ma anche nelle ipotesi in cui dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente: art. 1173 cc “le obbligazioni derivano … o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico” quando la prestazione sia suscettibile di valutazione economica e corrisponda a un interesse giuridicamente apprezzabile del creditore;
qualificata anche come obbligazione da
'contatto sociale' questa responsabilità presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto o di una determinata cerchia di soggetti;
da ciò consegue, in base al riparto dell'onere della prova nel caso di inadempimento contrattuale, che il gestore
è responsabile del mancato recapito della corrispondenza, nei termini previsti, a meno che non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a esso non imputabile. Parte convenuta si è spesa nell'articolare difese sulle caratteristiche delle affiliazioni in franchising delle diverse società che partecipano ai servizi del marchio e sulla reciproca autonomia CP_3
8 Parte imprenditoriale. Ma il contratto di affiliazion (doc.10 terza chiamat CP_3
prevede all'art. 10 (attività di recapito per cont “10.1 … l'affiliato si obbliga CP_4
a effettuare in nome e per conto d e nell'interesse della clientela d CP_4 CP_4
e/o degli altri affiliati alla rete Sailpost servizi di recapito nella zona di competenza specifica … 10.2 nell'espletamento della attività di cui all'art.10.1 l'affiliato agirà sempre in qualità di “incaricato” d … art.24 (accertamento della regolarità CP_4
dei servizi di recapito svolti in nome e per conto d e/o di altri affiliati alla CP_4
sua rete) …24.3 l'affiliato sarà responsabile di tutti i danni che a possano CP_4
derivare direttamente o indirettamente (ad es. richieste di risarcimento da parte della clientela di da difetti e/o ritardi nell'esecuzione da parte dell'affiliato dei CP_4
servizi di recapito di cui all'art.10”. Quindi l'attività di recapito in comuni diversi dalle zone di competenza territoriale delle agenzie affiliate che abbiano ritirato la posta viene svolta, in base alle normali regole del contratto di mandato, in nome e per conto di secondo gli standard di servizio da questa contrattualmente stabiliti e CP_4
l'affiliato inadempiente risponde dei danni vers non ha offerto CP_4 Parte_2
la prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile e rimane responsabile per il danno derivante da ritardato adempimento. Vanno disattese Parte le difese articolate da circa la conoscenza di fatto da parte della CP_1
dell'invito alla gara: anche ammettendo tale conoscenza di fatto, questa non
[...]
avrebbe consentito una regolare partecipazione alla gara che, trattandosi di procedimento amministrativo, deve svolgersi attraverso una serie consequenziale di atti per potersi concludere con un provvedimento (assegnazione dell'appalto) legittimamente assunto. Non vi è dubbio che la cooperativa attrice abbia sofferto un danno dal mancato recapito dell'invito alla procedura della gara di appalto: le probabilità di ottenere un nuovo affidamento sono state specificamente indicate nel fatto di aver già ottenuto tale incarico per il biennio precedente 2011-2013 (ribasso d'asta 24% somma complessiva dell'affidamento € 60.800,00), dall'avere già pronta l'offerta, con la stessa marginalità sul costo orario del personale, anche per il bando per cui è causa (cfr. dichiarazioni rese dal test responsabile commerciale di Tes_1
9 , dalla circostanza che il servizio è stato affidato ad altra cooperativa (doc. 7 CP_1
attore) con un costo orario maggiore di quello indicato d nella precedente CP_1
gara e che avrebbe potuto essere riproposto, pur tenendo conto dell'aumento previsto nel 2013 dalle tabelle ministeriali, con ragionevole certezza di vincere l'appalto che aveva come criterio di aggiudicazione l'offerta più vantaggiosa. Le elencate circostanze fanno ritenere la chance persa d di vincere la gara di appalto concreta ed CP_1
effettiva e integrante un danno risarcibile. Ai fini della liquidazione del danno va osservato che la componente del danno emergente non è stata provata: infatti tale posta sarebbe da individuarsi nella percentuale di costi fissi della struttura societaria in ipotesi “coperti” dal ricavo dello specifico servizio, non essendo stati prodotti bilanci di esercizio d non è possibile procedere al calcolo. Ai fini della prova della CP_1
componente di lucro cessante, parte attrice ha prodotto il bando di gara e il capitolato di appalto di ambedue le gare, le fatture di vendita emesse nei confronti de
[...]
nell'esecuzione del servizio appaltato nel biennio 2011-2013 e le Controparte_7
buste paga dei mesi di dicembre e gennaio di due operai di 1° e 2° livello per il calcolo dei costi;
dal momento che il servizio consisteva nell'accompagnamento e sorveglianza degli alunni della scuola dell'infanzia sugli scuolabus, gli unici costi variabili che vengono in rilievo sono i costi per personale e quelli per la sicurezza;
per il biennio
2013-2015 il bando di gara prevedeva un importo a base d'asta del servizio pari a €
20,00 e un monte ore annuo presunto di 2690 (5.380 per il biennio) per un totale annuo di € 43.800,00 (€ 107.600,00 per il biennio); l'offerta d avrebbe previsto CP_1
un'offerta con ribasso del 24% (cfr. dichiarazioni del teste quindi Tes_1
prevedendo un ricavo di € 15,20 per ora lavorata;
la perizia di parte prodotta dall'attrice ha calcolato il costo orario lordo per il 2013 in € 12,92/h; pertanto può calcolarsi che s si fosse aggiudicata l'appalto avrebbe ottenuto un ricavo di € CP_1
81.776,00 (5.380 ore x € 15,20) sostenendo costi per € 69.509,60 (5.380 ore x € 12,92) ai quali aggiungere gli oneri per la sicurezza indicati nella perizia in € 232,00, per un importo totale di € 69.741,60; il margine operativo lordo (ricavi meno costi) sarebbe stato pari a € 12.034,40; la differenza con l'importo indicato in perizia e richiesto nella
10 domanda attrice sta nell'aver il perito moltiplicato la cifra indicata come reddito normalizzato storico mensile medio per 24 mesi non lavorati anziché 20 (€ 648,248 x
20 = € 12.964,96), come in effetti risulta anche dalle fatture di vendita che nei mesi estivi di luglio e agosto non venivano emesse (si presume per sospensione del servizio durante la chiusura estiva delle scuole). Conclusivamente, può dichiararsi che la società attrice ha diritto a essere risarcita del danno subito per l'inadempimento della convenut e della terza chiamat nelle loro rispettive qualità CP_4 Parte_1
di mandante e mandataria, per l'obbligazione di recapito della posta raccomandata tra province diverse avvenuta con colpevole ritardo, danno consistente nella perdita della chance di partecipare alla gara di appalto - per la quale l'attrice aveva fondate aspettative di assegnazione del servizio - e pertanto a essere risarcita del lucro cessante presuntivamente pari a € 12.000,00. La terza chiamata titolare CP_2
dell'agenzia alla quale è stata consegnata la posta per la spedizione, non ha svolto attività che abbiano rilievo causale nella produzione del danno: ha ricevuto la corrispondenza il giorno venerdì 28 giugno e l'ha inviata allo smistamento il giorno 1° luglio;
quindi la chiamata in causa era superflua. Le spese processuali, regolate secondo il principio di causalità, seguono la soccombenza…”.
III. L'appello. In questa sede, impugnava la sentenza in epigrafe T&T; si costituivano le altre società e svolgeva, altresì, appello incidentale. CP_4
III.
1. In particolare, l'appellante principale T&T deduceva i seguenti specifici motivi d'appello: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art.1218 cc, anche in relazione all'art.1176 cc, nonché falsa applicazione dell'art.19 D.legs. 22/7/1999, n.261 e dell'Allegato a detto d.legs.; inoltre, erroneo richiamo e falsa applicazione del
D.M.26/2/2004. Insussistenza dell'inadempimento denunciato: premesso l'erroneo calcolo del Giudice di prime cure nei giorni di ritardo della consegna, che escludeva solo due giorni lavorativi e non quattro nel periodo temporale di riferimento, secondo
T&T era del tutto errato anche il richiamo fatto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 261/99, che riguardava il servizio di posta transfrontaliera comunitaria, e a quella del D.M. n.
74/2004 relativo alla garanzia della qualità del solo servizio pubblico postale, che nulla
11 aveva a che vedere con la Carta dei Servizi di a cui doveva farsi riferimento CP_3
per valutare la diligenza richiesta società privata. Inoltre, la Carta dei Servizi riportava come meri obiettivi i giorni indicati da e non un'obbligazione assunta dal CP_1
gestore del servizio;
l'elenco riportato indicativo di un disservizio indicava come ritardo il recapito eccedente il decimo giorno lavorativo successivo alla spedizione;
considerati correttamente i giorni non lavorativi, dal 28.6.2013 all'11.7.2013 la raccomandata era stata recapitata in nove giorni dal giorno della spedizione. Pertanto,
non sussisteva alcun inadempimento, ma solo un ritardo rientrante nei margini di tollerabilità e prevedibilità come indicato dalla Carta Servizi SAILPOST e in linea con la diligenza ex art. 1176 c.c.; 2) Illogicità e contraddittorietà della motivazione: violazione e falsa applicazione dell'art.1223 cc anche in relazione all'art. 40 c.p.;
inesistenza di nesso causale tra inadempimento e danno, insussistenza di conseguenza diretta tra ritardo ed asserito danno. 2.1) Violazione dell'art.1227 cc: non debenza del risarcimento, potendo i danni essere evitati dal creditore usando la ordinaria diligenza;
in subordine sussistenza di concorso del fatto colposo del creditore con conseguente diminuzione del risarcimento. 2.2) Violazione e falsa applicazione dell'art.1225 cc;
necessaria limitazione del danno nei limiti della prevedibilità: dalle testimonianze assunte in primo grado emergeva che era presumibile ritenere che avesse CP_1
avuto di fatto conoscenza dell'invito a partecipare alla gara prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, considerato anche quanto esposto dalla medesima nell'istanza di auto-tutela presentata in data 15.07.2013. Pertanto,
aveva la possibilità di partecipare alla procedura, o almeno la possibilità di CP_1
informarsi tempestivamente presso la stazione appaltante circa le modalità per la formulazione dell'offerta, tale omissione esclude il risarcimento ai sensi dell'art. 1227/2 c.c. o comunque ne diminuisce il quantum richiesto. In ogni caso, il quantum avrebbe dovuto essere contenuto nei limiti di prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c., non essendo mai stato noto al debitore che la raccomandata inviata dal era CP_7
funzionale a consentire la formulazione di offerta per cottimo fiduciario, gravata da ristretti termini di decadenza per la partecipazione. Sul punto, nulla aveva CP_1
12 dimostrato in termini di prevedibilità del danno;
3) Ingiusta ed abnorme liquidazione del danno;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
insussistenza di prova;
violazione e falsa applicazione dell'art.1226 cc.: dal quadro probatorio non risultava dimostrata la possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di inoltre, CP_1
la motivazione di cui alla sentenza appariva contraddittoria, atteso che, dopo aver affermato la liquidazione del danno a titolo di perdita di chance il Giudice di prime cure aveva utilizzato il criterio liquidativo del danno patrimoniale futuro, relativo al diritto già entrato nella disponibilità del danneggiato e non la probabilità concreta di conseguire l'utile, da liquidare secondo valutazione equitativa. In ogni caso, il calcolo svolto dal Tribunale era erroneo in quanto basato sulla perizia di parte rispetto al costo del personale e agli oneri di sicurezza in assenza di alcuna documentazione a supporto della consulenza, e comunque parametrando il danno all'utile lordo, invece che al netto delle imposte;
4) Ingiustizia ed erroneità della condanna pronunciata nei confronti di a mantenere indenne di tutto il danno da Parte_1 CP_4
risarcire come giudizialmente quantificato;
violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1371 cc in riferimento agli art.24.3, 10.1 e 10.2, nonché 11 e 12 del contratto di affiliazione come concluso tra e secondo CP_4 Parte_1
Parte gli artt. 11 e 12 del contratto di affiliazione, non poteva ritenersi tenuta a rimborsare a una somma maggiore del diritto al rimborso previsto nella CP_4
Carta dei Servizi di € 50,00=, atteso che il richiamo operato dal Giudice di CP_3
Parte prime cure rispetto alla disciplina relativa alla responsabilità di dei danni derivati a secondo mandato non poteva applicarsi al caso della posta viaggiante, CP_4
che aveva una sua propria e specifica disciplina, soprattutto per gli obblighi risarcitori a carico dell'affiliato incaricato del recapito nella sua zona di competenza, di cui alle citate clausole ex artt. 11 e 12 della Carta, che derogavano alla generale disciplina prevista dall'art. 24 citato;
5) Violazione e falsa applicazione dell'art.92 cpc in relazione all'art.5,3°comma DM n.55/2014: in caso di accoglimento dell'appello in punto di quantificazione del danno, Parte appellante chiedeva la riforma delle spese
13 di lite secondo lo scaglione di valore del quantum giudizialmente accertato. Chiedeva infine disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Parte III.
2. Si costituiva , già , che contestava l'appello di CP_3 CP_4
nella sola parte in cui, rispetto alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti da in primo grado, deduceva la limitazione al quantum oggetto di rimborso CP_3
in applicazione delle clausole contrattuali artt. 11 e 12 del contratto di affiliazione, invero non applicabili al caso di specie in quanto riguardanti il diverso caso in cui l'affiliante era obbligato ad indennizzare secondo i prefissati importi CP_3
quando la missiva gli fosse stata affidata dalla stessa . A sua volta proponeva CP_3
appello incidentale avverso la sentenza, lamentando nello specifico i seguenti motivi:
1) Mancanza di un nesso causale tra la condotta della il danno che Controparte_4
avrebbe subito la d erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1703 e CP_6
ss. del c.c. dell'art. 1218 c.c. e 2043 c.c.: il Giudice di prime cure errava nel ritenere in base al contratto di affiliazione l'esistenza di un mandato tra e gli affiliati, CP_3
in ogni caso questi ultimi non si erano in alcun modo obbligati nei confronti di al massimo nei confronti del solo mittente il CP_1 Controparte_7
pertanto, non era ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale nei confronti di
Né potevano inquadrarsi i fatti dedotti in una responsabilità aquiliana, in CP_1
assenza di prova dell'elemento soggettivo in capo a , nonché del nesso di CP_3
causalità tra la condotta della medesima e l'evento di danno dedotto. In subordine,
chiedeva riformarsi la sentenza nella parte in cui il Tribunale rigettava la domanda di manleva nei confronti di 2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. CP_2
1223 e 1225 c.c. e dei limiti di indennizzo previsti in materia di consegna postale privata: secondo la Carta dei Servizi Postali il risarcimento del danno in CP_3
caso di ritardo o mancata consegna era limitato a un importo forfettario,
conformemente a quanto stabilito dalla Delibera dell'AGCOM n.184/13/CONS,
nonché all'art. 1225 c.c. in punto di prevedibilità del danno. Atteso che, nel caso di specie, non era rinvenibile alcun ritardo nella consegna, avvenuta entro i 10 giorni previsti dalla Carta dei Servizi, ossia il termine massimo oltre il quale spettava
14 l'importo predeterminato rispetto al servizio scelto, chiedeva accertarsi CP_3
l'insussistenza del diritto al risarcimento secondo la richiamata disciplina;
3) Erronea
e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. in relazione agli artt. 1703 e ss. del c.c. in relazione all'interpretazione del contratto di affiliazione commerciale stipulato tra la
Parte e la nel contratto di affiliazione le Parti si Parte_1 Controparte_4
impegnano reciprocamente secondo non un rapporto di mandato, bensì di franchising, contratto tipizzato dal legislatore con la l. n. 129/2004, secondo cui il franchisee
(affiliato) è colui che ha il diritto di vendere i beni del franchisor ) e di CP_3
utilizzare il suo marchio ed esporre la sua insegna. Dunque, la clausola del contratto di affiliazione citata dal Giudice di prime cure secondo cui l'affiliato si obbliga ad agire in nome e per conto della doveva intendersi come il franchisee che, a CP_4
fronte dei vantaggi commerciali derivanti dall'affiliazione, aveva l'obbligo dietro corrispettivo di consegnare i plichi postali ove richiesto dagli altri affiliati alla rete di franchising, rispetto a tutto il territorio nazionale. Infine, qualora si fosse voluto ammettere la sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. nulla poteva imputarsi a , che il giorno successivo alla ricezione CP_3
Parte della missiva aveva provveduto già a trasmetterla a 4) Violazione o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.: ai sensi dell'art. 1227 c.c., la conoscenza dell'esistenza di un nuovo bando da parte di risultava dirimente ai fini dell'incidenza CP_1
causale della condotta inerte della medesima rispetto all'aggiudicazione del bando. Di
tale indagine il Giudice di prime cure non teneva conto nella sentenza impugnata, in particolare se la mera attesa di – pacificamente a conoscenza dell'indizione CP_1
di un nuovo bando di gara – potesse rivelarsi causalmente rilevante rispetto all'esclusione o diminuzione di responsabilità del debitore;
5) Circa l'illogicità della condanna di e la contestuale mancata condanna della Controparte_4 CP_2
cui peraltro è stata chiamata a rifondere le spese legali: del tutto
[...] CP_4
illogica la motivazione adottata dal Giudice di prime cure nel ritenere esente da responsabilità – peraltro, unico soggetto che aveva concluso un contratto CP_2
di spedizione postale con il Comune – in ragione del breve tempo in cui aveva inviato
15 la raccomandata a ai fini della spedizione fuori Comune, atteso che il CP_3
medesimo ragionamento non era stato adottato rispetto alla condotta di , CP_3
ritenuta responsabile nonostante avesse provveduto già il giorno seguente a
Parte trasmettere il plico a Inoltre, il Tribunale provvedeva a condannare CP_3
al pagamento delle spese di lite sostenute da per la chiamata in causa, senza CP_2
tener conto che quest'ultima era l'unico soggetto effettivamente stipulante un contratto di spedizione con il pertanto, la chiamata in causa da parte di CP_7
era necessaria ai fini della ricostruzione dei fatti. Infine, chiedeva disporsi CP_3
la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
III.
3. Si costituiva che contestava tutto quanto dedotto da CP_1
controparte, riportandosi alle difese svolte in primo grado, nonché le motivazioni di
Parte cui alla sentenza impugnata e chiedendo rigettarsi sia l'appello principale di che
Parte l'appello incidentale di . In particolare, precisava che nulla aveva CP_3
provato rispetto a un'impossibilità della prestazione alla medesima non imputabile,
pertanto, era responsabile dell'inadempimento – sufficientemente provato – nella consegna della corrispondenza, agendo altresì in nome e per conto di come CP_3
da contratto di affiliazione. Inoltre, la ragionevole certezza di vincere la gara d'appalto
– secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, come dimostrato documentalmente e dalle testimonianze – determinava l'insorgere del danno da perdita di chance per responsabilità contrattuale, correttamente qualificato e quantificato dal Giudice di
Parte prime cure. Al contrario, il tentativo di consegna in data 11.7.2013 da parte di non risultava dalla medesima dimostrato, tentativo che in ogni caso risultava avvenuto oltre il decimo giorno lavorativo dall'accettazione, tale da integrare il disservizio previsto dalla Carta dei Servizi . Infatti, il sabato doveva considerarsi come CP_3
giorno lavorativo, atteso che l'Agenzia Pisa 1 (T&T) risultava aperta il sabato mattina,
come da documento allegato. Sull'appello incidentale di deduceva la CP_3
correttezza della motivazione del primo giudice, avendo essa argomentato ed interpretato correttamente il contratto di affiliazione che legava CP_3
Parte quest'ultima alle due società terze chiamate e CP_2
16 III.
4. Si costituiva infine che si limitava a riportare i fatti di causa CP_2
come accertati nella sentenza di primo grado, in cui risultava che la comparente aveva impiegato un tempo esiguo e conforme agli obblighi di cui alla Carta dei Servizi per svolgere l'attività ad essa assegnata. Quanto all'autonomia gestionale all'interno della quale operano le singole affiliate non poteva esserle imputata alcuna responsabilità,
non trattandosi del soggetto competente per territorio. Richiamando comunque le difese svolte in primo grado, chiedeva rigettarsi l'appello principale, nonché la conferma della statuizione di rigetto della domanda di manleva formulata nei suoi confronti da parte di . CP_3
III.
5. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Il merito. L'appello principale e l'appello incidentale sono fondati e devono, pertanto, essere accolti.
IV.
1. Devono in primo luogo trattarsi congiuntamente il primo motivo dell'appello principale e il secondo motivo dell'appello incidentale, in quanto entrambi riguardanti l'insussistenza dell'inadempimento dedotto da CP_1
Premessa necessaria è l'inquadramento della fattispecie concreta nella disciplina eventualmente applicabile rispetto alla responsabilità delle diverse società che svolgono il servizio postale. Atteso che, per giurisprudenza costante, il gestore del servizio postale risponde di responsabilità contrattuale, sia nei confronti del mittente,
che nei confronti del destinatario, trovando la sua fonte in un contratto a favore di terzo (cfr. ex multis, Cassazione civile, Sezione VI-3, Ordinanza 26.01.2022 n. 2261;
Cass. civ., sez. III, sent. n. 25828/2022), la fattispecie in oggetto segue le regole generali ex art. 1218 c.c. secondo cui il creditore deve provare solo la fonte del rapporto obbligatorio e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o la causa di impossibilità a lui non imputabile. Alla
Parte luce di quanto sopra, deve esaminarsi il primo motivo dell'appello principale di circa la denunciata insussistenza di un inadempimento da parte delle società incaricate
17 della consegna della raccomandata spedita dal Comune ad contenente CP_1
l'invito a partecipare alla procedura negoziata. Il primo tentativo di consegna della raccomandata in data 11.07.2013 e il conseguente rilascio dell'avviso di giacenza da parte dell'agente postale risultano sufficientemente dimostrati, come risulta da tutti i documenti di tracciabilità della spedizione allegati, anche dalla stessa (doc. CP_1
1, fasc. T&T; doc. 6, fasc. doc. 6, fasc. ; doc. 2, fasc. , CP_1 CP_3 CP_2
dalla cartolina di ricevimento esibita dal Comune in primo grado ai sensi dell'art. 210
c.p.c. – in cui l'agente postale attestava il tentativo di consegna non andato a buon fine per assenza del destinatario – nonché dalle testimonianze rese all'udienza del
17.1.2019 da parte dello stesso agente postale e del titolare dell'attività che si occupava di prendere in carico le giacenze segnalate dal primo. In particolare, quest'ultimo,
soggetto terzo e del tutto estraneo alla vicenda, dichiarava rispetto ai documenti nn. 9
e 9-bis depositati da T&T: “…questo è il documento che io redigo di tutte le spedizioni: io segno sia le giacenze, come presa in carico, sia lo scarico, quando il cliente ritira la corrispondenza in giacenza. Se il cliente non la ritira, io la mando indietro all'agenzia di competenza. In pratica questo è un documento di carico e scarico, io consegno copia del documento al postino, al momento della presa in carico, che la riporta all'agenzia; quando il cliente viene a ritirare, lui firma per ricevuta di ritorno e per noi e io Parte comunque invio la copia all'agenzia. Tutto è tracciato…”. L'attività con il cliente consiste in quella di un punto posta per i plichi in giacenza;
infatti il medesimo
Parte testimone precisava che: “…i postini dell quando hanno finito il giro sulle zone di competenza lasciano a me le giacenze e i destinatari, avvertiti della giacenza, vengono a ritirare da me la corrispondenza…”. Quanto all'agente postale che si è occupato del primo tentativo di consegna, anch'esso soggetto terzo rispetto alla
Parte vicenda in quanto dichiarava di non essere più dipendente di il medesimo così precisava: “…confermo che consegnai la raccomandata preso il punto Sail Post di per la giacenza. Ricordo bene la vicenda di , ricordo di Persona_1 CP_1
avere suonato e di avere lasciato l'avviso in cassetta, non aprì nessuno, non ricordo esattamente dove è collocata la cassetta postale, ma è esterna, la ricordo bene perché
18 era piena, esplodeva, come se ci facessero un passaggio ogni tanto tempo;
e alla fine del giro della mattina, portavo già al punto posta le giacenze del mattino e poi facevo la stessa cosa dopo il giro della sera…”. A fronte di tale complessivo apporto probatorio, la circostanza, poi, che il dipendente di responsabile CP_1
dell'ufficio commerciale, abbia dichiarato di non aver trovato l'avviso di giacenza non può – in sé – ritenersi dirimente. A ciò si aggiunga che deve ulteriormente ritenersi provata, come da documentazione di monitoraggio (doc. n. 6, la giacenza CP_1
del plico presso l' alla data del 11.07.2013 da cui dipende l'operatività della CP_8
presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. rispetto agli atti unilaterali recettizi come l'invito a partecipare alla procedura negoziata (sul punto, Cassazione
civile, Sezione II, 03/11/2016 n. 22311; id., Sezione Lavoro, Ordinanza n. 23589 del
28/09/2018). A tale data deve pertanto farsi riferimento al fine di valutare il ritardo maturato nella consegna rispetto all'obbligazione assunta dal gestore privato del servizio postale nei confronti degli utenti. Tanto premesso, la Carta dei Servizi
differenzia gli impegni assunti nel rapporto con gli utenti. Infatti, gli CP_3
obiettivi di qualità e di consegna indicati nella Carta dei Servizi non possono ritenersi quali obblighi vincolanti nei confronti del mittente e del destinatario, dovendosi piuttosto considerare gli stessi quali aspettative per il servizio usufruito – nel caso di specie la raccomandata semplice – considerata anche la descrizione degli stessi nella
Carta che si riferisce a percentuali di invii consegnati, misurazione dei tempi e un monitoraggio quotidiano dei tempi di consegna nella rete : “…Gli obiettivi CP_3
di consegna si riferiscono al servizio di recapito effettuato nell'area di copertura e sono espressi in termini di percentuali degli invii recapitati al destinatario CP_3
entro il tempo indicato: giorno di accettazione + numero di giorni lavorativi previsti per il recapito. Per giorno di accettazione si intende il giorno lavorativo (entro le ore
13:00) in cui avviene presso il Cliente il ritiro della corrispondenza da parte di addetti della Rete Postale , in busta cartacea chiusa, completa di indirizzo e CP_3
mittente. Il rispetto dei tempi di consegna è subordinato in ogni caso alla corretta e completa indicazione dei dati di indirizzo riportati sulla spedizione da parte del
19 mittente, dalle condizioni di accesso alla cassetta postale del destinatario e da una valida indicazione del nome del destinatario sulla stessa cassetta postale. La misurazione dei tempi di consegna viene effettuata dall'azienda su base semestrale, con riferimento alla posta tracciata. ha attivato un ufficio di controllo CP_4
qualità, che effettua un monitoraggio quotidiano dei tempi di recapito delle spedizioni in transito sull'intera ret;
dispone inoltre di una struttura operativa che CP_3
svolge una attività programmata di verifica sulle sed della conformità dei CP_3
servizi alle procedure definite e comunicate alla rete…”. Rispetto a tali standard qualitativi di recapito deve ritenersi operante una sola responsabilità interna tra gli affiliati e l'affiliante, come prevista dall'allegato H del contratto di affiliazione
Parte stipulato da e (allora ), a tutela del marchio e CP_3 CP_4
dell'immagine: “…SANZIONE RELATIVA AL MANCATO ADEGUAMENTO AGLI
STANDARDS OPERATIVI E QUALITATIVI INDICATI DA ”. Al CP_9
contrario l'obbligazione di risultato che e i soggetti affiliati si assumono nei CP_3
rapporti con i terzi deve riferirsi ai ritardi costituiti da tempi di consegna superiori a dieci giorni lavorativi, circostanza che – difatti – nella stessa Carta è CP_3
definita come “disservizio”. Nel caso di specie, dal conteggio dei giorni intercorsi tra l'invio da parte del della raccomandata (28.6.2013) e il tentativo di consegna CP_7
presso la sede di (11.7.2013), ai fini di un corretto adempimento dei tempi CP_1
di consegna, deve senza dubbio estromettersi, oltre al giorno dell'accettazione, anche le domeniche e i sabati quali giorni non lavorativi. Rispetto al sabato come giorno non
Parte lavorativo, dirimente sul punto il contratto di affiliazione stipulato da e che, nel riportare gli obiettivi di consegna come standards di qualità del CP_3
marchio a seconda del servizio richiesto, così precisa a pag. 5: “…i giorni si intendono sempre come giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì compresi (con esclusione quindi di ogni sabato, di ogni domenica)…”. Pertanto, esclusi i seguenti giorni 28.6.2013
(giorno di accettazione dell'invio), 29-30.6.2013 (sabato e domenica), e 6-7 luglio
(sabato e domenica), il tentativo di consegna della raccomandata risulta esser stato effettuato il nono giorno lavorativo successivo alla spedizione. In conclusione, nessun
20 inadempimento, cioè nessun “disservizio”, può imputarsi né a né ai suoi CP_3
Parte affiliati e atteso il rispetto delle obbligazioni assunte come da Carta CP_2
dei Servizi relativamente ai tempi di consegna. CP_3
IV.
2. L'accoglimento del primo motivo d'appello e del secondo motivo dell'appello incidentale comportano il rigetto della domanda risarcitoria formulata da nei confronti di con conseguente assorbimento della domanda CP_1 CP_3
di manleva, subordinatamente proposta da quest'ultima, originaria convenuta nei
Parte confronti delle terze chiamate in primo grado, e CP_2
V. Le spese di lite. Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per questa Corte d'Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite (cfr., fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, 16.05.2006 n. 11491). Dunque, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di nei CP_1
Parte confronti di anche quale chiamante e delle terze chiamate e CP_3
non potendosi ritenere l'iniziativa della chiamante – alla stregua dei fatti CP_2
e della documentazione nonché dei rapporti tra le medesime – manifestamente infondata o palesemente arbitraria, tale cioè da concretare un esercizio abusivo del diritto di difesa (sul punto, cfr., fra le altre, Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza
n. 31889 del 06/12/2019). Dette spese sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e ss. mm., secondo il valore effettivo della domanda (€ 12.000,00=)
con parametro compreso tra minimo e medio per il giudizio di primo grado e ancorate al parametro minimo, esclusa la fase istruttoria sostanzialmente non tenutasi, rispetto al solo giudizio di appello.
-
PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti nella presente causa introdotta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
21 tempore, nei confronti di e di e Parte_3 CP_2
(già , ciascuna in persona del rispettivo legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, quest'ultima anche appellante incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1178/2021 del 20.09.2021, in sua riforma, così
provvede:
1) accoglie entrambi gli appelli, principale e incidentale, e, per l'effetto, respinge la domanda proposta da nei confronti di , Parte_3 CP_3
ritenuta così assorbita la domanda di manleva subordinatamente formulata dalla convenuta con condanna delle Parti, a ciò tenute, alla restituzione Controparte_3
di quanto eventualmente percepito in virtù della sentenza di primo grado a titolo di condanna principale e di manleva;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_3 CP_3
e ei compensi di
[...] Parte_1 CP_2
causa, che sono liquidati in complessivi € 3.000,00= ciascuno, oltre accessori dovuti per legge, per il primo grado, ed in complessivi € 2.000,00= ciascuno, oltre accessori dovuti per legge, per il secondo grado, come in parte motiva;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 03.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
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