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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2022/2164
NAZIONALE LUIGIA/COMUNE DI MATINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 25.11.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2164/2022 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049,2051, 2052 cc e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 c.f. C.F. 1
IA in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attrice
E
Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Giovanna Vitali, elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è infondata e viene pertanto rigettata per quanto di ragione.
La fattispecie dedotta in causa va ricondotta a quella disciplinata dall'art.2051 c.c., come richiesto dagli attori ed affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.15383/06, a seguito della quale risulta per lo più abbandonato, anche dalla giurisprudenza di merito, il precedente orientamento.
I profili di detto istituto sono stati delineati nella nota sentenza Cass. N. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito, (cfr Cass. n.
2563/07 e Cass. 25243/06; nello stesso senso cfr Cass. 2430/04; Cass. n. 2075/02; Cass.
n.584/01).
La responsabilità del custode è, peraltro, esclusa "allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno". "Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ."( v. Cass.
584/01).
Quanto detto si riflette in punto di onere probatorio attribuendo al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Poiché anche il comportamento colposo del danneggiato rileva sotto il profilo eziologico, non si tratta tuttavia di eccezione in senso proprio, ma di semplice difesa che compete al custode sollevare mediante la mera allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda il concorso colposo ex art. 1227, I co. c.c. (cfr. Cass. N. 4799/01; Cass.
N. 13403/00; Cass. N. 13460/99).
Nel caso concreto, l'evento per cui è causa si è verificato in data 09.01.2017, nel centro abitato del Comune di CP_1, in una circostanza alquanto eccezionale e imprevedibile per il territorio salentino. Nei giorni dal 06 al 10 gennaio 2017, tutto il Salento, infatti, veniva colpito da una imprevedibile quantità di neve, tale da bloccarne l'intera circolazione. La situazione era così eccezionale per tutta la Puglia che con Decreto del
Presidente della Giunta della CP_2 n. 4/2017 veniva dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio regionale in relazione alle conseguenze delle recenti condizioni metereologiche sfavorevoli.
Tale fenomeno, così eccezionale e imprevedibile per il territorio, non può che essere equiparabile al caso fortuito.
Si richiama, sul punto, quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5422/2021 in cui si sono delineati i requisiti necessari affinché un evento atmosferico possa essere qualificato quale caso fortuito. La Suprema Corte individua, da un lato, l'imprevedibilità dell'evento e, dall'altro, la sua eccezionalità. Fornisce, peraltro, il significato, l'interpretazione che a tali requisiti va data, precisando che per imprevedibilità deve intendersi quella obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre per eccezionalità si deve intendere quella sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere, per l'appunto, quell'evento un'eccezione.
Nel provvedimento innanzi enunciato, infatti, si legge: "Questa Corte ha più volte chiarito che, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art.
e della 2051 C.C., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis,
Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856). Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass.
n. 2482/2018, cit.). 11.1. In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, "va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento", mentre l'eccezionalità è da
"identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale". "In tale ottica, dunque, l'accertamento del
"fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia" (Cass. n. 2482 del 2018, cit.: Cass. n. 30521/2019)." (cfr. sent.).
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere su un caso sovrapponibile a quello per cui è causa, con la sentenza n. 5622/2016 ha escluso che il CP_1 proprietario della strada, possa essere chiamato a risarcire i danni subiti da una donna caduta rovinosamente a terra a causa della superficie ghiacciata sul manto stradale, così precisando: "non era possibile per il CP_1 porre in essere un'attività così imponente come quella che sarebbe stata necessaria per liberare da neve e ghiaccio l'intero territorio comunale, in considerazione dell'eccezionalità degli eventi atmosferici che si erano determinati" e sancendo il seguente principio di diritto "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode."
Non v'è dubbio che una nevicata dell'entità di quella verificatasi nel gennaio del 2017 sia da considerarsi un evento imprevedibile e del tutto eccezionale per il Salento, come anche documentato dalle testate giornalistiche locali nonché dai siti web di meteorologia e dai dati statistici dagli stessi riportati (cfr. allegati 2 e 3 fascicolo di parte convenuta), in cui l'evento viene descritto come "uno degli episodi invernali più significativi degli ultimi decenni",
Controparte_1 non poteva certamente prevedere il manifestarsi dell'evento meteorologico di cui ai fatti di causa, né tantomeno di quella che sarebbe stata la sua portata, un evento che, come innanzi detto, veniva dichiarato eccezionale per l'intera
CP_2
Ne consegue che, trattandosi di caso fortuito, il CP_1 convenuto va esonerato da responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa.
Le spese processuali stante il verificarsi dell'evento e la giurisprudenza formatasi in materia sono interamente compensate.
Le spese di ctu vengono poste a carico dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così da Parte_1
provvede:
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
2) Compensa interamente le spese del giudizio;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di ctu come liquidate.
Così deciso in Lecce il 25 novembre 2025
II G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta
NAZIONALE LUIGIA/COMUNE DI MATINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 25.11.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2164/2022 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049,2051, 2052 cc e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 c.f. C.F. 1
IA in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attrice
E
Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Giovanna Vitali, elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è infondata e viene pertanto rigettata per quanto di ragione.
La fattispecie dedotta in causa va ricondotta a quella disciplinata dall'art.2051 c.c., come richiesto dagli attori ed affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.15383/06, a seguito della quale risulta per lo più abbandonato, anche dalla giurisprudenza di merito, il precedente orientamento.
I profili di detto istituto sono stati delineati nella nota sentenza Cass. N. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito, (cfr Cass. n.
2563/07 e Cass. 25243/06; nello stesso senso cfr Cass. 2430/04; Cass. n. 2075/02; Cass.
n.584/01).
La responsabilità del custode è, peraltro, esclusa "allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno". "Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ."( v. Cass.
584/01).
Quanto detto si riflette in punto di onere probatorio attribuendo al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Poiché anche il comportamento colposo del danneggiato rileva sotto il profilo eziologico, non si tratta tuttavia di eccezione in senso proprio, ma di semplice difesa che compete al custode sollevare mediante la mera allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda il concorso colposo ex art. 1227, I co. c.c. (cfr. Cass. N. 4799/01; Cass.
N. 13403/00; Cass. N. 13460/99).
Nel caso concreto, l'evento per cui è causa si è verificato in data 09.01.2017, nel centro abitato del Comune di CP_1, in una circostanza alquanto eccezionale e imprevedibile per il territorio salentino. Nei giorni dal 06 al 10 gennaio 2017, tutto il Salento, infatti, veniva colpito da una imprevedibile quantità di neve, tale da bloccarne l'intera circolazione. La situazione era così eccezionale per tutta la Puglia che con Decreto del
Presidente della Giunta della CP_2 n. 4/2017 veniva dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio regionale in relazione alle conseguenze delle recenti condizioni metereologiche sfavorevoli.
Tale fenomeno, così eccezionale e imprevedibile per il territorio, non può che essere equiparabile al caso fortuito.
Si richiama, sul punto, quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5422/2021 in cui si sono delineati i requisiti necessari affinché un evento atmosferico possa essere qualificato quale caso fortuito. La Suprema Corte individua, da un lato, l'imprevedibilità dell'evento e, dall'altro, la sua eccezionalità. Fornisce, peraltro, il significato, l'interpretazione che a tali requisiti va data, precisando che per imprevedibilità deve intendersi quella obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre per eccezionalità si deve intendere quella sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere, per l'appunto, quell'evento un'eccezione.
Nel provvedimento innanzi enunciato, infatti, si legge: "Questa Corte ha più volte chiarito che, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art.
e della 2051 C.C., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis,
Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856). Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass.
n. 2482/2018, cit.). 11.1. In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, "va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento", mentre l'eccezionalità è da
"identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale". "In tale ottica, dunque, l'accertamento del
"fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia" (Cass. n. 2482 del 2018, cit.: Cass. n. 30521/2019)." (cfr. sent.).
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere su un caso sovrapponibile a quello per cui è causa, con la sentenza n. 5622/2016 ha escluso che il CP_1 proprietario della strada, possa essere chiamato a risarcire i danni subiti da una donna caduta rovinosamente a terra a causa della superficie ghiacciata sul manto stradale, così precisando: "non era possibile per il CP_1 porre in essere un'attività così imponente come quella che sarebbe stata necessaria per liberare da neve e ghiaccio l'intero territorio comunale, in considerazione dell'eccezionalità degli eventi atmosferici che si erano determinati" e sancendo il seguente principio di diritto "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode."
Non v'è dubbio che una nevicata dell'entità di quella verificatasi nel gennaio del 2017 sia da considerarsi un evento imprevedibile e del tutto eccezionale per il Salento, come anche documentato dalle testate giornalistiche locali nonché dai siti web di meteorologia e dai dati statistici dagli stessi riportati (cfr. allegati 2 e 3 fascicolo di parte convenuta), in cui l'evento viene descritto come "uno degli episodi invernali più significativi degli ultimi decenni",
Controparte_1 non poteva certamente prevedere il manifestarsi dell'evento meteorologico di cui ai fatti di causa, né tantomeno di quella che sarebbe stata la sua portata, un evento che, come innanzi detto, veniva dichiarato eccezionale per l'intera
CP_2
Ne consegue che, trattandosi di caso fortuito, il CP_1 convenuto va esonerato da responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa.
Le spese processuali stante il verificarsi dell'evento e la giurisprudenza formatasi in materia sono interamente compensate.
Le spese di ctu vengono poste a carico dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così da Parte_1
provvede:
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
2) Compensa interamente le spese del giudizio;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di ctu come liquidate.
Così deciso in Lecce il 25 novembre 2025
II G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta