Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7819
CASS
Sentenza 8 giugno 2001

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Il potere di risolvere il contratto di lavoro subordinato per il caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali deriva al datore di lavoro direttamente dalla legge ( art. 3 della legge n. 604 del 1966), e non necessita, per il suo legittimo esercizio, di una dettagliata previsione, nel contratto collettivo o nel regolamento disciplinare predisposto dal datore di lavoro, di ogni possibile ipotesi di comportamento illecito integrante il suddetto requisito, spettando al giudice di verificare, ove si contesti la giustificatezza del recesso, se gli episodi addebitati integrino l'indicata fattispecie legale. Pertanto, anche se non specificamente previste dalla normativa negoziale, costituiscono ragione di valida intimazione del recesso del datore di lavoro le gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quei doveri, cioè, che sorreggono la stessa esistenza del rapporto, quali sono i doveri imposti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ., e, specificamente, quelli derivanti dalle direttive aziendali.( Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di secondo grado che, in riforma di quella pretorile, aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato da un istituto di credito al vicedirettore di una propria filiale, cui erano state contestate la irregolarità di operazioni personalmente compiute, costituente violazione di norme procedurali interne alla banca, nonché la omessa informazione agli organi ispettivi delle gravissime irregolarità poste in essere dal direttore della filiale e note al dipendente licenziato, comportamento, quest'ultimo, costituente, secondo la valutazione del tribunale, condivisa dalla S.C., violazione del codice civile e della deontologia professionale).

Rientra nei combinati obblighi di diligenza, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ., e di fedeltà, ai sensi dell'art. 2105 cod. civ., di un dipendente dotato di particolari responsabilità nella scala gerarchica (nella specie, vicedirettore della filiale di una banca), allertare il datore di lavoro, in persona degli ulteriori superiori gerarchici o degli organi ispettivi, delle gravi irregolarità commesse dal suo immediato superiore gerarchico. L'inosservanza di tale obbligo può costituire di per sè, secondo la gravità del caso, soggetta alla valutazione del giudice del merito, anche giustificato motivo soggettivo o giusta causa di licenziamento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7819
Data del deposito : 8 giugno 2001

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