Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 2
Il potere di risolvere il contratto di lavoro subordinato per il caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali deriva al datore di lavoro direttamente dalla legge ( art. 3 della legge n. 604 del 1966), e non necessita, per il suo legittimo esercizio, di una dettagliata previsione, nel contratto collettivo o nel regolamento disciplinare predisposto dal datore di lavoro, di ogni possibile ipotesi di comportamento illecito integrante il suddetto requisito, spettando al giudice di verificare, ove si contesti la giustificatezza del recesso, se gli episodi addebitati integrino l'indicata fattispecie legale. Pertanto, anche se non specificamente previste dalla normativa negoziale, costituiscono ragione di valida intimazione del recesso del datore di lavoro le gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quei doveri, cioè, che sorreggono la stessa esistenza del rapporto, quali sono i doveri imposti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ., e, specificamente, quelli derivanti dalle direttive aziendali.( Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di secondo grado che, in riforma di quella pretorile, aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato da un istituto di credito al vicedirettore di una propria filiale, cui erano state contestate la irregolarità di operazioni personalmente compiute, costituente violazione di norme procedurali interne alla banca, nonché la omessa informazione agli organi ispettivi delle gravissime irregolarità poste in essere dal direttore della filiale e note al dipendente licenziato, comportamento, quest'ultimo, costituente, secondo la valutazione del tribunale, condivisa dalla S.C., violazione del codice civile e della deontologia professionale).
Rientra nei combinati obblighi di diligenza, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ., e di fedeltà, ai sensi dell'art. 2105 cod. civ., di un dipendente dotato di particolari responsabilità nella scala gerarchica (nella specie, vicedirettore della filiale di una banca), allertare il datore di lavoro, in persona degli ulteriori superiori gerarchici o degli organi ispettivi, delle gravi irregolarità commesse dal suo immediato superiore gerarchico. L'inosservanza di tale obbligo può costituire di per sè, secondo la gravità del caso, soggetta alla valutazione del giudice del merito, anche giustificato motivo soggettivo o giusta causa di licenziamento.
Commentari • 2
- 1. Licenziamento per fatti non indicati dal regolamento aziendaleAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 luglio 2023
- 2. Lavoratore gioca a solitario: licenziamento legittimo (Cass. 13266/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7819 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE BR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTEBELLO 109, presso lo studio dell'avvocato GERMANO TOMMASO STUDIO FELICI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO LABATE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CREDITO EMILIANO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato CAVASOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGLIOLA IOTTI, GIANNETTO CAVASOLA, PIETRO CAVASOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1637/99 del Tribunale di TARANTO, depositata il 24/11/99 R.G.N. 717/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato GERMANO;
udito l'Avvocato IOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 28 ottobre/24 novembre 1999, il Tribunale di Taranto, in riforma della sentenza pretorile, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato dal ED EM s.p.a. a AN RI;
ha respinto l'appello incidentale, con cui la AN aveva chiesto la condanna del datore di lavoro a pagare il risarcimento dei danni in un numero di mensilità superiore alle cinque liquidate dal Pretore. Il Tribunale ha rilevato che la AN aveva contestato alla propria dipendente due tipologie di mancanze: a) irregolarità di operazioni personalmente eseguite;
b) omessa informazione agli organi ispettivi delle gravissime irregolarità poste in essere dal direttore della filiale di Martina Franca, di cui ella era vicedirettore, irregolarità che, per essere poste in atto, necessitavano della cooperazione dei dipendenti, e perciò note in filiale. Ha ritenuto provate le operazioni irregolari personalmente attuate, e ritenuto censurabile il comportamento omissivo, in quanto rientra negli obblighi di fedeltà di un dipendente con le responsabilità della AN attivarsi per allertare il datore di lavoro delle gravi irregolarità esistenti in filiale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AN, con quattro motivi.
La banca intimata, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2697 cod. civ., 115 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 51 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sotto diversi profili.
Ricordato l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui la gravità dei fatti addebitati al lavoratore deve essere valutata in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale, imputa alla sentenza impugnata di avere omesso qualsiasi motivazione sul rapporto di proporzionalità tra mancanze e sanzione, nonché sull'elemento psicologico, cosi incorrendo nell'errore di diritto denunciato, in quanto ha deciso la controversia in base alla sola materialità della condotta disciplinarmente valutabile.
Sotto altro profilo, lamenta che la banca prima, ed il Tribunale poi, non abbiano indicato quale avrebbe dovuto essere la concreta e prestabilita regola di condotta che la AN avrebbe dovuto seguire obbligatoriamente per non incorrere nelle irregolarità imputatele. Infine contesta che ella fosse a conoscenza delle malefatte del direttore della filiale.
Il motivo, nelle sue varie articolazioni, non è fondato. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il licenziamento per giusta causa può considerarsi legittimo soltanto se, valutata in concreto ogni circostanza, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la mancanza del lavoratore si presenti di tale gravità da fare venir meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti nel rapporto di lavoro e da rendere ogni altra sanzione inidonea a tutelare l'interesse del datore di lavoro;
il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione (ex plurimis, tra le più recenti, Cass 4 aprile 2000 n. 4138). L'elemento fiduciario è poi particolarmente importante nel lavoro bancario, anche per la delicatezza di tale lavoro nei confronti della clientela, sicché il suo venir meno può costituire giusta causa di licenziamento anche nell'ipotesi, ad es., che le operazioni irregolarmente compiute non comportino un lucro patrimoniale per il lavoratore (Cass. 20 gennaio 1994 n. 497). La sentenza impugnata non è venuta meno ai principi esposti. Dopo avere analiticamente indicato, a pagg. 4 e 5, le prove delle contestazioni sub a), e cioè delle irregolarità della AN personalmente compiute, ed indicato le ragioni della loro gravità (aver compiuto due operazioni anomale, una in assenza del cliente, l'altra senza la sua autorizzazione scritta), si è soffermato, nelle pagg. 5, 6 e 7, sulle prove e sulle ragioni della gravità della seconda mancanza contestatale.
Con accertamento di fatto a lui rimesso, non censurabile in cassazione se non per vizi di motivazione, non validamente contestato, il Tribunale ha prima di tutto indicato la gravità ("marchianità" cosi si esprime la sentenza impugnata) del comportamento del direttore della filiale: farsi consegnare dai cassieri denaro proveniente da operazioni della clientela, con accredito sul suo conto corrente personale, accredito sullo stesso conto di spese notarili inesistenti, nonché ingentissimo quantitativo di titoli non contabilizzati, conservati in un cassetto del direttore, concludendo che nella filiale vi era una attività abnorme e generalizzata, percebile in maniera diffusa da parte degli addetti alla filiale.
Circa l'elemento psicologico, sulla cui necessità di motivazione la ricorrente insiste, questo è ovviamente insito nelle irregolarità personalmente compiute, delle quali ella era consapevole, mentre per le altre la sentenza impugnata compiutamente motiva che i comportamenti del direttore non potevano essere sconosciuti al più stretto collaboratore del suo autore, in quanto la AN era investita di funzioni vicarie e di corresponsabilità nella gestione. La resistente aggiunge, non contraddetta, che due cassieri, resisi conto della gravità della situazione, si premunivano, a scanso di proprie responsabilità, pretendendo l'ordine scritto del direttore o della sua vice per le operazioni loro richieste che apparivano irregolari;
e che il ED EM (acquirente della banca locale, nella cui gestione le irregolarità erano iniziate) aveva ordinato un'ispezione, nel corso della quale le irregolarità erano emerse, a seguito di segnalazione di dipendenti della filiale diversi dalla AN.
Quanto alla predeterminazione della condotta disciplinarmente imputabile, su cui la ricorrente ritorna anche con il terzo motivo, le mancanze della prime specie costituiscono inosservanza di elementari e fondamentali procedure bancarie, mentre per quelle della seconda la sentenza impugnata enuncia il principio che il ruolo ricoperto dalla odierna ricorrente le imponeva una particolare diligenza nella vigilanza sulla regolarità della gestione della filiale, con l'obbligo di riferire agli organi competenti, in ossequio all'obbligo di fedeltà, inteso quale obbligo alla correttezza ed a tenere un leale comportamento verso il datore di lavoro.
Il principio enunciato dal Tribunale è corretto, e va ribadito da questa Suprema Corte, la quale, nell'effettuare giudizi di valore ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme elastiche che indichino solo parametri generali, come l'art. 2104 cod. civ., è giudice dei valori dell'ordinamento (Cass. 18 gennaio
1999 n. 434). L'art. 2104 cod. civ. dispone che il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa.
L'art. 2105 cod. civ. a sua volta enuncia l'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro subordinato, in termini negativi di attività vietate. Ma tale norma è stata interpretata da questa Corte in senso ampio e comprensivo, oltre che delle specifiche previsioni contenute nel testo della disposizione, anche degli obblighi non codificati conseguenti al generale dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 cod. civ. (Cass. 19 febbraio 1991 n. 1747, Cass. 1 giugno 1988 n. 3719, Cass. 17 aprile 1985 n. 2259). Inoltre l'obbligo di fedeltà diventa più intenso man mano che si sale nella scala gerarchica del personale dipendente (Cass. 86-2372). In relazione alla fattispecie sottoposta a giudizio, e sulla base dei precedenti citati, questa Corte deve enunciare l'ulteriore principio di diritto secondo cui "rientra nei combinati obblighi di diligenza, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ., e di fedeltà, ai sensi dell'art. 2105 cod. civ., di un dipendente dotato di particolari responsabilità nella scala gerarchica (nella specie un vice direttore di filiale bancaria) allertare il datore di lavoro, in persona degli ulteriori superiori gerarchici o degli organi ispettivi, delle gravi irregolarità commesse dal suo immediato superiore gerarchico;
l'inosservanza di tale obbligo di diligenza e fedeltà può costituire da sè sola, secondo la gravità del caso, soggetto alla valutazione del giudice del merito, anche giustificato motivo soggettivo o giusta causa di licenziamento". Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), ed erronea valutazione delle prove.
Il motivo è inammissibile, in quanto manca del requisito dell'autosufficienza; infatti esso non indica i vizi del ragionamento della sentenza impugnata nella valutazione delle prove. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300. Anche questo motivo è infondato, perché, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le mancanze contestate sub a) costituiscono violazione di norme procedurali interne alla banca, mentre quella sub b) deriva dal codice civile e dalla deontologia professionale, che non abbisognano di specifica previsione nel codice disciplinare;
sicché cade anche la doglianza, formulata sotto il motivo precedente, che la banca non aveva mai precisato quale avrebbe dovuto essere la concreta e prestabilita regola di condotta che la AN avrebbe dovuto seguire in quella situazione.
Come già statuito da questa Corte, il potere di risolvere il contratto di lavoro subordinato per il caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali deriva al datore di lavoro direttamente dalla legge - art. 3 della legge n. 604 del 1966 - e non necessita, per il suo legittimo esercizio, di una dettagliata previsione, nel contratto collettivo o nel regolamento disciplinare predisposto dal datore di lavoro, di ogni possibile ipotesi di comportamento illecito integrante il suddetto requisito, in quanto sarà il giudice a verificare, ove si contesti la giustificatezza del recesso, se gli episodi di volta in volta addebitati integrino o meno l'indicata fattispecie legale. Pertanto, ove pure non siano specificamente previste dalla normativa negoziale, costituiscono ragione di valida intimazione del recesso le gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quei doveri cioè che sorreggono la stessa esistenza del rapporto, quali sono i doveri imposti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ., e, specificamente, quelli derivanti dalle direttive aziendali (Cass. 5 febbraio 2000 n. 1305). In una fattispecie di licenziamento di soggetto preposto ad una filiale di un istituto di credito, questa Corte ha statuito che le regole di organizzazione aziendale equivalgono, quanto all'onere del lavoratore di conoscerle, alle norme di comune prudenza ed a quelle del codice penale, e quindi, ai fini della legittimità del provvedimento irrogativo di un licenziamento disciplinare, non è necessario indicarle nel codice disciplinare, così come è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di un'esplicita specificazione delle norme violate (Cass. 27 giugno 1998 n. 6382). Il rigetto dei motivi che precedono comporta l'assorbimento del quarto motivo con cui la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 18 Legge 11 maggio 1990, n. 108, censura la sentenza impugnata per non avere esaminato l'appello incidentale con cui si doleva della misura del danno liquidato, limitato a cinque mensilità.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 52.000 oltre Lire quattro milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 20 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001