Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B . E N e E l , Aula 0 22 35 / 02 a N 1 n O I 8 e Z p 9 1 A - a R 1 T m OGETTO: Sanzioni amministrative 1 S e I - t - Verbane di trasgressione: notificazio G s 4 i E 2 s ne, regolarità R . l IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L a A D e 3 E h 2 c T i . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE f N i E T d S R o E A m SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 7904/99. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron.5412 Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Ud. 12.11.01. Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: NI RO, elettivamente domiciliato in Ro ma, Via Orazio, n. 31, presso l'avv. Costantino Tonelli, unitamente all'avv. Ercole Boccardi del fo ro di Rimini, che lo rappresenta e difende per pro cura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CAPITANERIA DEL PORTO DI RIMINI;
intimata avversO la sentenza del Pretore di Rimini n. 295 pubblicata il 26 marzo 1998; udita la relazione della causa svolta nella 2290 2001 pubblica udienza del 12 novembre 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu ratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha con cluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso con assorbimento degli altri motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 6 settembre 1995 FR Mise- NI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Ri mini la locale Capitaneria di Porto proponendo oppo sizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di £.
6.000.000 per la violazione degli artt. 129/a, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e del l'art. 15/a della legge 14 luglio 1965, n. 965, per essere stato sorpreso mentre praticava la pesca su bacquea in zona riservata ai bagnanti, senza boa di segnalazione e portando fuori dall'acqua il fucile carico. Deduceva l'opponente l'estinzione della vio lazione per mancata tempestiva notifica del verbale di accertamento, la mancata indicazione nel predet- to verbale dell'anno in cui sarebbe stata commessa indicazione delle norme la violazione e l'erronea sanzionatorie. 2 Con sentenza del 25 febbraio 26 marzo 1998 il pretore adito rigettava l'opposizione in base al la considerazione che la mancata indicazione del- l'anno о l'erronea indicazione della data di reda- zione del verbale di accertamento della trasgressio ne non potevano dar luogo all'illegittimità del ver bale con il quale era stata contestata con precisio ne e completezza la condotta in violazione delle norme vigenti e che, in ogni caso, l'autore della trasgressione non avrebbe potuto ignorare la data della sua commissione;
nessun errore, infine, sussi steva con riferimento all'indicazione delle norme violate. m Contro la sentenza ricorre per cassazione con tre motivi FR MiseNI. Non ha presentato difese la Capitaneria di Por to di Rimini. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo viene denunciata la viola zione degli artt. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazio ne all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene che la sentenza impugnata, limitandosi ad affermare la mera irregolarità dei riferimenti tem porali contenuti nel verbale di accertamento della 3 contestata violazione, avrebbe omesso di pronuncia- re su tutte le questioni sollevate dall'opponente il quale aveva preliminarmente eccepito l'estinzio ne della violazione per la mancata notificazione del verbale di accertamento nei termini di legge, non essendogli mai stata consegnata copia del ver bale, e, in subordine la tardività della consegna in quanto il verbale risulta redatto in data 4 lu glio 1994 con riferimento ad una violazione commes- sa il 4 agosto di un anno imprecisato, che non po trebbe coincidere se non con il 1993, il tutto sen- za alcuna giustificazione della condotta dell'Ammi nistrazione e senza alcuna valida motivazione in or dine all'irrilevanza della denunciata carenza dei 3 riferimenti temporali relativi alla contestata vio- lazione. Con il secondo motivo si denuncia la vio lazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. saproc. civ. in quanto il verbale di accertamento rebbe nullo per mancanza della data in cui sarebbe stata commessa la contestata violazione. Motivi di ordine logico inducono ad esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso poiché solo nei confronti di un verbale di accertamento va lido ed efficace può porsi la questione dell'esi- 4 stenza, validità e tempestività della sua notifica- zione. La censura merita accoglimento in quanto il riferimento carente della data dell'avvenuta viola zione - indicata nel verbale redatto il 4 luglio 1994 come "4 agosto" di un anno non specificato non può ritenersi superato con riferimento alla con siderazione che il trasgressore non avrebbe potuto ignorare la data della sua commissione tenuto conto della precisa e completa descrizione della violazio ne a lui ascritta, come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, poiché il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 prescrive che in caso di mancata contestazione immediata deb bano essere notificati all'interessato "gli estre- mi" della violazione, tra i quali riveste carattere essenziale l'indicazione della data in cui essa avvenuta ai fini della verifica del rispetto del termine previsto per la notificazione del relativo verbale al trasgressore in caso di mancata contesta zione immediata. Tale termine dev'essere perciò as solutamente certo e le carenze o imprecisioni conte nute nel verbale di accertamento possono essere con siderate quali mere irregolarità formali del tutto irrilevanti solo se dal contesto del medesimo ver ... bale possano trarsi elementi tali che consentano la precisa e incontestabile identificazione del giorno della violazione contestata, che non può essere per ciò desunto in via presuntiva dalla mera descrizio ne dell'illecito amministrativo e dalla conseguente asserita conoscenza che il trasgressore dovrebbe a- verne. Nella specie la data dell'avvenuta violazione non può assolutamente desumersi dal verbale di ас خل certamento, il cui tenore impedisce verificare la ✓ tempestiva notificazione degli estremi della conte- stata violazione. La ritenuta fondatezza della censura relativa alla mancata indicazione della data della violazio- ne comporta l'accoglimento del secondo motivo di ri corso e la cassazione della sentenza impugnata con assorbimento dell'esame delle ulteriori censure ar- ticolate con il primo ed il terzo motivo, con il quale si denuncia l'omesso esame dell'eccezione relativa all'errata indicazione delle norme viola- te;
non essendo poi necessari ulteriori accertamen- ti di fatto può procedersi alla pronunzia nel meri to con l'accoglimento dell'opposizione proposta dal MiseNI. Motivi di equità connessi con la peculiarità della vicenda che ha dato origine al processo indu- cono a disporre la compensazione totale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione proposta da FR MiseNI contro la Capitaneria del Porto di Rimini. Dispone la compensazione totale delle spese dell'in tero giudizio. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mg. Vitrou losaero IL CANCELLIERE Andrea Bichon il 15 FFM 2002 IL CANCELLERE LLI 9 BO 8 6 E . E le N N a , IO en 1 Z 8 p RA 9 a -1 IST m 1 iste 1 EG - 4 R s 2 al A . D L e E ifich 3 T 2 N ESE . d T o R m A