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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10829 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Gallo Accursio) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Bagnasco Controparte_1
Fernando)
resistente
Oggetto: opposizione avviso di addebito
A seguito dell'udienza di trattazione scritta dell'08/07/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 59620210000386066000, notificato in data 03/11/2021.
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 3.246,60 oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 24/11/2021, il ricorrente in epigrafe, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620210000386066000, notificato in data 03/11/2021, intimante il pagamento della complessiva somma di euro 22.188,37 relativamente a contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo da 07/2015 a 05/2020, oltre conseguenti somme aggiuntive, come accertato dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 000521099/DDL del
10/02/2016 - concludendo per l'annullamento dell' atto impugnato.
In particolare, deduceva di avere avuto notificato l'avviso di addebito opposto, quale atto successivo al verbale di accertamento e notificazione sopra citato, eccependo, a sostegno delle proprie pretese, il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo, quanto alla presunta carenza di motivazione dell'avviso di addebito impugnato, la tardività di tale doglianza e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28/04/2023, l chiedeva che venisse riunito al presente CP_1
giudizio quello di opposizione a decreto ingiuntivo portante r.g. 3961/2022; quindi il
Giudice, ritenuti sussistenti obiettivi elementi di connessione e pregiudizialità
necessaria (quanto al titolo e in parte all'oggetto) con il giudizio portante r.g. n.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3961/2022, con provvedimento del 19/05/2023 ne disponeva la riunione al presente giudizio.
Successivamente, avendo rilevato che la trattazione unitaria dei due procedimenti rendeva più gravosa la prosecuzione del giudizio, il Giudice, con provvedimento del
25/07/2024, ne ha disposto, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., la separazione.
Assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, la stessa, disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
***
Preliminarmente, va rilevato che il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria configura un'opposizione agli atti esecutivi, da far valere nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.).
Orbene, il vizio lamentato risulta tardivamente proposto, perché l'opposizione è
stata proposta in data 24/11/2021, dunque oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento
(avvenuta in data 03/11/2021).
***
Passando all'esame nel merito delle domande attoree, deve premettersi che i crediti contributivi azionati dall mediante l'avviso di addebito opposto, traggono CP_1
origine da un accertamento ispettivo le cui risultanze sono compendiate nel verbale
CP_ ispettivo unico di accertamento e notificazione NIU 2020003759 – Prot.
5500.27/10/2020.0936034 del 27/10/2020, notificato in data 27/10/2020.
All'esito di tale accesso, dall'esame delle dichiarazioni rese dagli interessati e dall'esame della documentazione di lavoro prodotta, gli Ispettori hanno riscontrato:
- 1) retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista in base al
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro C.C.P.L. per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di
Palermo, contratto collettivo integrativo del C.C.N.L. edilizia;
- 2) mancato accantonamento presso la per riposi annui, ferie e Parte_2
gratifica natalizia dell'elemento variabile della retribuzione;
- 3) violazione art. 29 Decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla Legge n.
341/1995, avendo il ricorrente registrato, con riferimento ai lavoratori e , giornate di assenza ingiustificata, Persona_1 Persona_2
senza erogazione di alcuna retribuzione e senza versamento di contributi previdenziali;
- 5) la sussistenza della responsabilità solidale in materia di appalto, di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, in capo alla “
[...]
per le inadempienze poste in essere dalla ditta Parte_3
individuale del ricorrente.
Sulla scorta di tali irregolarità, l ha provveduto al recupero dei Controparte_2
benefici contributivi indebitamente fruiti dalla società (cfr. punto 4 verbale di accertamento unico e notificazione opposto).
Infine, addebita i contributi previdenziali complessivamente evasi dalla ditta ricorrente, con riferimento alle posizioni dei lavoratori interessati, nel periodo dal
01/07/2015 al 30/06/2020, come da prospetto di regolarizzazione contributiva in esso allegato (cfr. all. 1 ricorso).
Orbene, va ricordato che il Supremo Collegio, con orientamento costante, ha statuito che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del
diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di
accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall CP_1
con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia
probatoria” (conf. Cass. 6.9.2012, n. 14965).
CP_ Accertato, quindi, che l'onere probatorio ricade su la ricorrente ha contestato che tale onere sia stato assolto mediante i verbali redatti dagli Ispettori.
A tal proposito, è opportuno ricordare che in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi la Cassazione ha affermato i seguenti principi: “gli stessi fanno piena
prova - fino a querela di falso non proposta nel caso di specie - dei fatti che i funzionari
attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere
senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass.
24.11.2017, n. 28060); - per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017,
n. 20768; Cass. 24461/18).
A quest'ultimo riguardo, il Supremo Collegio ha precisato che: “in materia debba
applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti
ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova
fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere
infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere
ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che
costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto” (Cass.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 20768/17, cit.).”
Il verbale ispettivo costituisce, senza dubbio, materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è
munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. n. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. n. 14965 del 2012 e a Cass. n.
9251 del 2010).
Alla luce di tali invalsi principi, il Giudice deve basare la propria decisione sui fatti direttamente accertati dagli ispettori, sulla documentazione da costoro acquisita ed allegata al verbale, non smentita da alcun elemento di prova in contrario addotto dalla società opponente.
Fatta questa premessa, in ordine alla inadempienza sub 1) (“Retribuzione inferiore a
quella contrattualmente prevista”), si osserva quanto segue.
Pacifica e non contestata appare la natura di impresa edile ed artigiana della Ditta del ricorrente, così come risulta dalla visura camerale prodotta in giudizio (all. 2 ricorso)
e come riconosciuta dagli stessi Ispettori verbalizzanti, i quali hanno specificato che la Ditta individuale di AM NN applica il CCNL per i dipendenti da imprese edili artigiane (cfr. all. 1 ricorso, “Copia verbale ispettivo NIU
2020003759.pdf”, pag. 2).
Ciò nonostante, come risulta dalla documentazione versata in atti (cfr. memoria di
CP_ cost. all. Tabella retributiva 1-4.pdf) i Funzionari dell al fine di CP_1
verificare la correttezza dei livelli retributivi riconosciuti dal ricorrente ai lavoratori,
hanno ritenuto di applicare ai dipendenti della Ditta il contratto collettivo di lavoro previsto per il personale dipendente di imprese del settore edile ed industriale, con la conseguente applicazione delle tabelle retributive “Industria Edili”- pubblicate da
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - e non quelle “ ”. Controparte_3 Controparte_4
Invero, la ha regolarmente applicato ai propri dipendenti la tabella Controparte_5
retributiva allegata al CCPL di categoria Artigiani Edili (cfr. all. 3 ricorso, “Tabella
allegata al CCPL del 1.07.2015.pdf).
In particolare, dalle buste paga prodotte in giudizio, si evince che la Controparte_5
Per_ ha pagato ai lavoratori inquadrati al primo livello ( , e ) la Per_3 Per_1
paga oraria di euro 9,03, mentre ha pagato ai lavoratori inquadrati al secondo livello
( e ) la paga oraria di euro 9,96, così come indicato nelle tabelle Per_4 Per_5
allegate al CCPL imprese edili e artigiane (cfr. all.ti ricorso).
Da ciò discende l'insussistenza della violazione riscontrata e l'illegittimità del verbale ispettivo, sia nella parte in cui viene disposto il recupero dei contributi sull'imponibile dichiarato, sia nella parte in cui viene disposta la decadenza e il conseguente recupero dei benefici contributivi fruibili dalla Ditta.
In ordine all'inadempienza sub 2) (“Mancato accantonamento presso la Parte_2
per riposi annui, ferie e gratifica natalizia dell'elemento variabile della retribuzione”),
gli dopo avere consultato il Libro Unico del Lavoro, hanno accertato come CP_6
la ricorrente, in alcuni periodi di paga e con riferimento ai lavoratori , Per_3
Per_
, , e abbia correttamente corrisposto l'elemento Per_1 Per_5 Per_4
variabile della contribuzione, assoggettandolo a contribuzione, senza, tuttavia,
effettuarne il prescritto accantonamento presso la per riposi annui, ferie Parte_2
gratifica natalizia.
Come precisato, all'udienza del 13/05/2025, dal teste Testimone_1
(Funzionario Ispettivo in forza presso la Direzione regionale INPS per la Sicilia), la contestazione riguarda il mancato versamento dei contributi sull'accantonamento alla dell'importo del 23,45% dovuto sull'Elemento Variabile della Parte_2
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Retribuzione.
L'E.V.R. è un istituto contrattuale introdotto dall'Accordo nazionale del 19/04/2010,
quale elemento della retribuzione dipendente dall'andamento congiunturale sia del settore, a livello provinciale, che della specifica impresa.
Esso è un premio, previsto dai contratti collettivi edili, che viene erogato al lavoratore in base al raggiungimento di determinati obiettivi di produttività
dell'azienda.
Orbene, questo premio non rientra nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla , che si riferiscono invece alla Parte_2
retribuzione base e ad altri elementi retributivi contrattualmente previsti.
Invero, la contrattazione collettiva nel settore edile stabilisce che la voce contrattuale dell on è soggetta ad accantonamento alla Cassa Edile. CP_7
In particolare, l'art. 3 del CCNL edile disciplina la base di calcolo per l'accantonamento alla cassa edile, specificando che: a) per gli operai che lavorano ad economia, la base imponibile è formata da: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale;
b)
per gli operai che lavorano a cottimo: paga base di fatto, indennità di contingenza,
indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, utile minimo contrattuale di cottimo, utile medio ed effettivo di cottimo.
Dunque, gli accantonamenti alla competente vengono effettuati sugli Parte_2
emolumenti sopra descritti, tra i quali non figura l CP_7
Inoltre - come evidenziato dal ricorrente - è stato più volte ribadito in sede di accordi contrattuali intercorsi tra parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative che “la voce E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal c.c.n.l., ivi
compreso il trattamento di fine rapporto e non è computabile nemmeno ai fini dei
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro versamenti ed accantonamenti dovuti alla ” (cfr. Circolare ANCE di Vicenza Parte_2
relativa all'accordo contrattuale del 27/06/2012, all. 28 ricorso).
Pertanto, si ritiene insussistente la violazione riscontrata e illegittimo il recupero dei contributi sull'imponibile non dichiarato.
In ordine all'inadempienza sub 3) (“Violazione art. 29 Decreto-legge n. 244/1995,
convertito dalla Legge n. 341/1995”), i Funzionari dell hanno contestato al CP_1
ricorrente il mancato pagamento della retribuzione e del relativo versamento contributivo al dipendente (per la giornata lavorativa dell' Persona_2
11/03/2016) e al dipendente (per le giornate lavorative dell' Persona_1
11/03/2016 e del 03/11/2017), sostenendo che, dall'esame del LUL, in tali giornate i detti dipendenti sarebbero stati assenti ingiustificati. Pertanto, avrebbe dovuto versare, per le predette giornate, la contribuzione sulla c.d. “retribuzione virtuale”.
È opportuna una preliminare descrizione del quadro normativo, legale e contrattuale, di riferimento.
CP_ Le aziende edili, nel determinare la retribuzione imponibile da denunciare all devono tenere conto delle seguenti disposizioni di legge e contrattuali:
- art. 1 comma 1 della Legge 389/1989, ai sensi del quale la retribuzione su
CP_ cui calcolare i contributi da denunciare all non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati con le OO.SS. più rappresentative
(oppure integrativi locali, aziendali o individuali se migliorativi) per le prestazioni lavorative effettuate;
- art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito con Legge 08/08/1995 n.
341, ai sensi del quale per le aziende del settore edile vi è l'obbligo di calcolare la contribuzione previdenziale su una retribuzione minima (retribuzione virtuale) non inferiore a quella che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal
CCNL e dai contratti integrativi territoriali, con esclusione delle assenze per malattia,
infortuni, scioperi, sospensione o riduzione di attività per intervento della CIGS, altri eventi indennizzati per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento alle casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con Decreto
del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette.
Tale normativa, dunque, impone che le aziende nel settore dell'edilizia, in relazione a ciascun lavoratore subordinato impiegato, calcolino la contribuzione dovuta con riferimento ad un numero di ore normale pari a 40 settimanali, salvo le ipotesi di esclusione espressamente previste.
L'art. 29 citato ha una marcata finalità antielusiva, in quanto, specie nel settore dell'edilizia, sospensioni simulate del rapporto lavorativo erano volte a pregiudicare le ragioni dell'Ente previdenziale.
In tale prospettiva, si è posta la questione se le cause di sospensione del rapporto esonerate dall'imposizione sulla base della contribuzione virtuale, così
come individuate dal legislatore, siano da intendere come tassative o siano suscettibili di estensione analogica.
La Suprema Corte, evidenziando la ratio antielusiva della norma, ha ritenuto di stretta interpretazione tali cause, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del 26/04/2018, Cass. n. 4690
del 18/02/2019).
Ove, dunque, gli Enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa edile differenze contributive sulla retribuzione virtuale ai sensi dell'art. 29 D.L.
23/06/1995 n. 244 convertito con Legge 08/08/1995 n. 341, anche con riferimento
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra indicato (Cass. civ., sez. lav.,
15/12/2008, n. 29324).
Quanto detto comporta che, all'interno del rapporto di lavoro, l'orario settimanale denunciato ai fini contributivi per ciascun dipendente di qualsiasi qualifica deve corrispondere a quello previsto dalla contrattazione collettiva ed ogni sua eventuale decurtazione in termini di ore o giornate deve trovare giustificazione in una delle causali individuate dalla legge e riscontro nella documentazione aziendale di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame della copia delle lettere di licenziamento prodotte in giudizio dal ricorrente, sottoscritte per accettazione dai dipendenti (cfr. all. 29
ricorso, “Copia lettera di licenziamento sig. ; all. nota di accompagnamento al Per_1
Per_ deposito del 17/09/2024, “Licenziamento ”) si evince che il dipendente
[...]
è stato licenziato, per fine fase lavorativa, con decorrenza dall'11/03/2016, Per_2
così come il dipendente . Persona_1
Per_ Invero, tale circostanza è stata confermata da , il quale, escusso all'udienza del
14/01/2025 ha riferito: “Ricordo che all'incirca in data 16/03/2016 fui licenziato
come da lettera di licenziamento che mi viene mostrata e che riconosco non ricordo se
la lettera mi fu consegnata a mano recandomi a lavoro. Ricordo che era finito il
cantiere e quindi fui licenziato. Da allora non ho più lavorato per la ditta . CP_5
Nello stesso senso, sebbene meno circostanziate, le dichiarazioni rese alla stessa udienza dal teste (cfr. dichiarazioni verbale udienza 11/04/2025) Per_1
Pertanto, l'assenza dei lavoratori non era ingiustificata, bensì dovuta alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In ordine all'inadempienza sub 5) (Responsabilità solidale in materia di appalto, di cui
all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, in capo alla “ Parte_3
- 11 - Tribunale di Palermo sez.
[...] [...]
per le inadempienze poste in essere dalla ditta individuale del Parte_4
ricorrente), vale osservare che parte resistente, su cui ricadeva l'onere probatorio,
nulla ha dedotto o allegato in ordine all'asserita retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista e ai criteri di calcolo applicati per la quantificazione dell'importo richiesto.
Pertanto, l'opposizione va accolta e l'avviso di addebito va annullato con le conseguenti statuizioni anche sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
◊
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 29.07.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10829 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Gallo Accursio) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Bagnasco Controparte_1
Fernando)
resistente
Oggetto: opposizione avviso di addebito
A seguito dell'udienza di trattazione scritta dell'08/07/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 59620210000386066000, notificato in data 03/11/2021.
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 3.246,60 oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 24/11/2021, il ricorrente in epigrafe, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620210000386066000, notificato in data 03/11/2021, intimante il pagamento della complessiva somma di euro 22.188,37 relativamente a contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo da 07/2015 a 05/2020, oltre conseguenti somme aggiuntive, come accertato dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 000521099/DDL del
10/02/2016 - concludendo per l'annullamento dell' atto impugnato.
In particolare, deduceva di avere avuto notificato l'avviso di addebito opposto, quale atto successivo al verbale di accertamento e notificazione sopra citato, eccependo, a sostegno delle proprie pretese, il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo, quanto alla presunta carenza di motivazione dell'avviso di addebito impugnato, la tardività di tale doglianza e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28/04/2023, l chiedeva che venisse riunito al presente CP_1
giudizio quello di opposizione a decreto ingiuntivo portante r.g. 3961/2022; quindi il
Giudice, ritenuti sussistenti obiettivi elementi di connessione e pregiudizialità
necessaria (quanto al titolo e in parte all'oggetto) con il giudizio portante r.g. n.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3961/2022, con provvedimento del 19/05/2023 ne disponeva la riunione al presente giudizio.
Successivamente, avendo rilevato che la trattazione unitaria dei due procedimenti rendeva più gravosa la prosecuzione del giudizio, il Giudice, con provvedimento del
25/07/2024, ne ha disposto, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., la separazione.
Assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, la stessa, disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
***
Preliminarmente, va rilevato che il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria configura un'opposizione agli atti esecutivi, da far valere nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.).
Orbene, il vizio lamentato risulta tardivamente proposto, perché l'opposizione è
stata proposta in data 24/11/2021, dunque oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento
(avvenuta in data 03/11/2021).
***
Passando all'esame nel merito delle domande attoree, deve premettersi che i crediti contributivi azionati dall mediante l'avviso di addebito opposto, traggono CP_1
origine da un accertamento ispettivo le cui risultanze sono compendiate nel verbale
CP_ ispettivo unico di accertamento e notificazione NIU 2020003759 – Prot.
5500.27/10/2020.0936034 del 27/10/2020, notificato in data 27/10/2020.
All'esito di tale accesso, dall'esame delle dichiarazioni rese dagli interessati e dall'esame della documentazione di lavoro prodotta, gli Ispettori hanno riscontrato:
- 1) retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista in base al
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro C.C.P.L. per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di
Palermo, contratto collettivo integrativo del C.C.N.L. edilizia;
- 2) mancato accantonamento presso la per riposi annui, ferie e Parte_2
gratifica natalizia dell'elemento variabile della retribuzione;
- 3) violazione art. 29 Decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla Legge n.
341/1995, avendo il ricorrente registrato, con riferimento ai lavoratori e , giornate di assenza ingiustificata, Persona_1 Persona_2
senza erogazione di alcuna retribuzione e senza versamento di contributi previdenziali;
- 5) la sussistenza della responsabilità solidale in materia di appalto, di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, in capo alla “
[...]
per le inadempienze poste in essere dalla ditta Parte_3
individuale del ricorrente.
Sulla scorta di tali irregolarità, l ha provveduto al recupero dei Controparte_2
benefici contributivi indebitamente fruiti dalla società (cfr. punto 4 verbale di accertamento unico e notificazione opposto).
Infine, addebita i contributi previdenziali complessivamente evasi dalla ditta ricorrente, con riferimento alle posizioni dei lavoratori interessati, nel periodo dal
01/07/2015 al 30/06/2020, come da prospetto di regolarizzazione contributiva in esso allegato (cfr. all. 1 ricorso).
Orbene, va ricordato che il Supremo Collegio, con orientamento costante, ha statuito che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del
diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di
accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall CP_1
con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia
probatoria” (conf. Cass. 6.9.2012, n. 14965).
CP_ Accertato, quindi, che l'onere probatorio ricade su la ricorrente ha contestato che tale onere sia stato assolto mediante i verbali redatti dagli Ispettori.
A tal proposito, è opportuno ricordare che in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi la Cassazione ha affermato i seguenti principi: “gli stessi fanno piena
prova - fino a querela di falso non proposta nel caso di specie - dei fatti che i funzionari
attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere
senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass.
24.11.2017, n. 28060); - per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017,
n. 20768; Cass. 24461/18).
A quest'ultimo riguardo, il Supremo Collegio ha precisato che: “in materia debba
applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti
ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova
fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere
infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere
ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che
costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto” (Cass.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 20768/17, cit.).”
Il verbale ispettivo costituisce, senza dubbio, materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è
munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. n. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. n. 14965 del 2012 e a Cass. n.
9251 del 2010).
Alla luce di tali invalsi principi, il Giudice deve basare la propria decisione sui fatti direttamente accertati dagli ispettori, sulla documentazione da costoro acquisita ed allegata al verbale, non smentita da alcun elemento di prova in contrario addotto dalla società opponente.
Fatta questa premessa, in ordine alla inadempienza sub 1) (“Retribuzione inferiore a
quella contrattualmente prevista”), si osserva quanto segue.
Pacifica e non contestata appare la natura di impresa edile ed artigiana della Ditta del ricorrente, così come risulta dalla visura camerale prodotta in giudizio (all. 2 ricorso)
e come riconosciuta dagli stessi Ispettori verbalizzanti, i quali hanno specificato che la Ditta individuale di AM NN applica il CCNL per i dipendenti da imprese edili artigiane (cfr. all. 1 ricorso, “Copia verbale ispettivo NIU
2020003759.pdf”, pag. 2).
Ciò nonostante, come risulta dalla documentazione versata in atti (cfr. memoria di
CP_ cost. all. Tabella retributiva 1-4.pdf) i Funzionari dell al fine di CP_1
verificare la correttezza dei livelli retributivi riconosciuti dal ricorrente ai lavoratori,
hanno ritenuto di applicare ai dipendenti della Ditta il contratto collettivo di lavoro previsto per il personale dipendente di imprese del settore edile ed industriale, con la conseguente applicazione delle tabelle retributive “Industria Edili”- pubblicate da
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - e non quelle “ ”. Controparte_3 Controparte_4
Invero, la ha regolarmente applicato ai propri dipendenti la tabella Controparte_5
retributiva allegata al CCPL di categoria Artigiani Edili (cfr. all. 3 ricorso, “Tabella
allegata al CCPL del 1.07.2015.pdf).
In particolare, dalle buste paga prodotte in giudizio, si evince che la Controparte_5
Per_ ha pagato ai lavoratori inquadrati al primo livello ( , e ) la Per_3 Per_1
paga oraria di euro 9,03, mentre ha pagato ai lavoratori inquadrati al secondo livello
( e ) la paga oraria di euro 9,96, così come indicato nelle tabelle Per_4 Per_5
allegate al CCPL imprese edili e artigiane (cfr. all.ti ricorso).
Da ciò discende l'insussistenza della violazione riscontrata e l'illegittimità del verbale ispettivo, sia nella parte in cui viene disposto il recupero dei contributi sull'imponibile dichiarato, sia nella parte in cui viene disposta la decadenza e il conseguente recupero dei benefici contributivi fruibili dalla Ditta.
In ordine all'inadempienza sub 2) (“Mancato accantonamento presso la Parte_2
per riposi annui, ferie e gratifica natalizia dell'elemento variabile della retribuzione”),
gli dopo avere consultato il Libro Unico del Lavoro, hanno accertato come CP_6
la ricorrente, in alcuni periodi di paga e con riferimento ai lavoratori , Per_3
Per_
, , e abbia correttamente corrisposto l'elemento Per_1 Per_5 Per_4
variabile della contribuzione, assoggettandolo a contribuzione, senza, tuttavia,
effettuarne il prescritto accantonamento presso la per riposi annui, ferie Parte_2
gratifica natalizia.
Come precisato, all'udienza del 13/05/2025, dal teste Testimone_1
(Funzionario Ispettivo in forza presso la Direzione regionale INPS per la Sicilia), la contestazione riguarda il mancato versamento dei contributi sull'accantonamento alla dell'importo del 23,45% dovuto sull'Elemento Variabile della Parte_2
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Retribuzione.
L'E.V.R. è un istituto contrattuale introdotto dall'Accordo nazionale del 19/04/2010,
quale elemento della retribuzione dipendente dall'andamento congiunturale sia del settore, a livello provinciale, che della specifica impresa.
Esso è un premio, previsto dai contratti collettivi edili, che viene erogato al lavoratore in base al raggiungimento di determinati obiettivi di produttività
dell'azienda.
Orbene, questo premio non rientra nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla , che si riferiscono invece alla Parte_2
retribuzione base e ad altri elementi retributivi contrattualmente previsti.
Invero, la contrattazione collettiva nel settore edile stabilisce che la voce contrattuale dell on è soggetta ad accantonamento alla Cassa Edile. CP_7
In particolare, l'art. 3 del CCNL edile disciplina la base di calcolo per l'accantonamento alla cassa edile, specificando che: a) per gli operai che lavorano ad economia, la base imponibile è formata da: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale;
b)
per gli operai che lavorano a cottimo: paga base di fatto, indennità di contingenza,
indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, utile minimo contrattuale di cottimo, utile medio ed effettivo di cottimo.
Dunque, gli accantonamenti alla competente vengono effettuati sugli Parte_2
emolumenti sopra descritti, tra i quali non figura l CP_7
Inoltre - come evidenziato dal ricorrente - è stato più volte ribadito in sede di accordi contrattuali intercorsi tra parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative che “la voce E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal c.c.n.l., ivi
compreso il trattamento di fine rapporto e non è computabile nemmeno ai fini dei
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro versamenti ed accantonamenti dovuti alla ” (cfr. Circolare ANCE di Vicenza Parte_2
relativa all'accordo contrattuale del 27/06/2012, all. 28 ricorso).
Pertanto, si ritiene insussistente la violazione riscontrata e illegittimo il recupero dei contributi sull'imponibile non dichiarato.
In ordine all'inadempienza sub 3) (“Violazione art. 29 Decreto-legge n. 244/1995,
convertito dalla Legge n. 341/1995”), i Funzionari dell hanno contestato al CP_1
ricorrente il mancato pagamento della retribuzione e del relativo versamento contributivo al dipendente (per la giornata lavorativa dell' Persona_2
11/03/2016) e al dipendente (per le giornate lavorative dell' Persona_1
11/03/2016 e del 03/11/2017), sostenendo che, dall'esame del LUL, in tali giornate i detti dipendenti sarebbero stati assenti ingiustificati. Pertanto, avrebbe dovuto versare, per le predette giornate, la contribuzione sulla c.d. “retribuzione virtuale”.
È opportuna una preliminare descrizione del quadro normativo, legale e contrattuale, di riferimento.
CP_ Le aziende edili, nel determinare la retribuzione imponibile da denunciare all devono tenere conto delle seguenti disposizioni di legge e contrattuali:
- art. 1 comma 1 della Legge 389/1989, ai sensi del quale la retribuzione su
CP_ cui calcolare i contributi da denunciare all non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati con le OO.SS. più rappresentative
(oppure integrativi locali, aziendali o individuali se migliorativi) per le prestazioni lavorative effettuate;
- art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito con Legge 08/08/1995 n.
341, ai sensi del quale per le aziende del settore edile vi è l'obbligo di calcolare la contribuzione previdenziale su una retribuzione minima (retribuzione virtuale) non inferiore a quella che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal
CCNL e dai contratti integrativi territoriali, con esclusione delle assenze per malattia,
infortuni, scioperi, sospensione o riduzione di attività per intervento della CIGS, altri eventi indennizzati per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento alle casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con Decreto
del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette.
Tale normativa, dunque, impone che le aziende nel settore dell'edilizia, in relazione a ciascun lavoratore subordinato impiegato, calcolino la contribuzione dovuta con riferimento ad un numero di ore normale pari a 40 settimanali, salvo le ipotesi di esclusione espressamente previste.
L'art. 29 citato ha una marcata finalità antielusiva, in quanto, specie nel settore dell'edilizia, sospensioni simulate del rapporto lavorativo erano volte a pregiudicare le ragioni dell'Ente previdenziale.
In tale prospettiva, si è posta la questione se le cause di sospensione del rapporto esonerate dall'imposizione sulla base della contribuzione virtuale, così
come individuate dal legislatore, siano da intendere come tassative o siano suscettibili di estensione analogica.
La Suprema Corte, evidenziando la ratio antielusiva della norma, ha ritenuto di stretta interpretazione tali cause, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del 26/04/2018, Cass. n. 4690
del 18/02/2019).
Ove, dunque, gli Enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa edile differenze contributive sulla retribuzione virtuale ai sensi dell'art. 29 D.L.
23/06/1995 n. 244 convertito con Legge 08/08/1995 n. 341, anche con riferimento
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra indicato (Cass. civ., sez. lav.,
15/12/2008, n. 29324).
Quanto detto comporta che, all'interno del rapporto di lavoro, l'orario settimanale denunciato ai fini contributivi per ciascun dipendente di qualsiasi qualifica deve corrispondere a quello previsto dalla contrattazione collettiva ed ogni sua eventuale decurtazione in termini di ore o giornate deve trovare giustificazione in una delle causali individuate dalla legge e riscontro nella documentazione aziendale di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame della copia delle lettere di licenziamento prodotte in giudizio dal ricorrente, sottoscritte per accettazione dai dipendenti (cfr. all. 29
ricorso, “Copia lettera di licenziamento sig. ; all. nota di accompagnamento al Per_1
Per_ deposito del 17/09/2024, “Licenziamento ”) si evince che il dipendente
[...]
è stato licenziato, per fine fase lavorativa, con decorrenza dall'11/03/2016, Per_2
così come il dipendente . Persona_1
Per_ Invero, tale circostanza è stata confermata da , il quale, escusso all'udienza del
14/01/2025 ha riferito: “Ricordo che all'incirca in data 16/03/2016 fui licenziato
come da lettera di licenziamento che mi viene mostrata e che riconosco non ricordo se
la lettera mi fu consegnata a mano recandomi a lavoro. Ricordo che era finito il
cantiere e quindi fui licenziato. Da allora non ho più lavorato per la ditta . CP_5
Nello stesso senso, sebbene meno circostanziate, le dichiarazioni rese alla stessa udienza dal teste (cfr. dichiarazioni verbale udienza 11/04/2025) Per_1
Pertanto, l'assenza dei lavoratori non era ingiustificata, bensì dovuta alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In ordine all'inadempienza sub 5) (Responsabilità solidale in materia di appalto, di cui
all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, in capo alla “ Parte_3
- 11 - Tribunale di Palermo sez.
[...] [...]
per le inadempienze poste in essere dalla ditta individuale del Parte_4
ricorrente), vale osservare che parte resistente, su cui ricadeva l'onere probatorio,
nulla ha dedotto o allegato in ordine all'asserita retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista e ai criteri di calcolo applicati per la quantificazione dell'importo richiesto.
Pertanto, l'opposizione va accolta e l'avviso di addebito va annullato con le conseguenti statuizioni anche sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
◊
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 29.07.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro