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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/05/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1294/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1294/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA NETTI, giusta Parte_1 procura in atti;
appellante contro
(già , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. EMMA LUCERA, giusta procura in atti;
appellata
Controparte_3
appellata contumace avverso la sentenza n. 359/2018, depositata dal Giudice di Pace di Cerignola il 17.7.2018.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 5.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. L'appellante aveva agito in primo grado nei confronti di Parte_1 CP_3
e di per ottenere il risarcimento dei danni,
[...] Controparte_4 quantificati in € 2.219,49, che la propria autovettura (FA Romeo 147 tg CH837KA)
pagina 1 di 5 aveva subito in occasione del sinistro avvenuto a Cerignola il 4.2.2014, intorno alle ore 12:30, con la LA Rover tg. DH738PX di proprietà della , la quale CP_3 effettuava la manovra di retromarcia senza avvedersi della presenza dell'autovettura del che era in sosta sul margine sinistro di via Curiel all'altezza del civico n. Pt_1
30. Nel contraddittorio con la IA, garante della r.c., e della , l'adito CP_3
Giudice di Pace di Cerignola, dopo aver istruito la causa con l'assunzione dei mezzi di prova orale e c.t.u., rigettava la domanda attorea, condannando il al Pt_1 pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Pt_1 A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie della causa da parte del primo Giudice, il quale aveva ritenuto non provata la compatibilità dei danni con il sinistro. Ha concluso, pertanto, perché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata la responsabilità esclusiva della CP_3 nella causazione del sinistro, con condanna di quest'ultima, in solido con la IA (già , al risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2 danni pari a € 952,69, oltre agli accessori e alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ha resistito all'appello che ha chiesto di rigettare Controparte_1 l'impugnazione, siccome infondata in fatto e in diritto;
vinte le spese. Nessuno si è costituito per , nonostante la ritualità della notifica: ne Controparte_3 va dunque dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa è pervenuta all'udienza del 5.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. L'impianto motivazionale della sentenza di primo grado si fonda sulla esclusione della compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro, sostanzialmente sulla scorta di due considerazioni: 1) la mancata rilevazione di un evento “crash” nei tracciati del sistema di rilevamento satellitare Octo Telematics installato sul veicolo LA Rover, di proprietà della;
2) la incompatibilità CP_3 tra la lesione allo spoiler sottoparaurti anteriore dell'FA Romeo e la LA Rover, tenuto conto sia del fatto che il primo si trova a 23 cm. di distanza dal suolo, mentre il punto più basso della parte posteriore della seconda si trova a 38 cm. dal suolo, sia della deformazione e della ubicazione subita dal cofano anteriore del veicolo del
“che lasciano trasparire un urto inferto non da una superficie piatta come Pt_1 quella del paraurti posteriore del EL di parte convenuta, bensì da una superficie accentuatamente convessa”. Ebbene, alla luce del compendio probatorio in atti e, in particolare, delle risultanze della ctu, deve ritenersi che il GdP non ne abbia fatto buon governo.
Invero, va anzitutto osservato che l'an del sinistro è provato dalla deposizione resa dal teste (in relazione al quale non sono emersi concreti sospetti di Testimone_1
pagina 2 di 5 inattendibilità), che ha riferito che si trovava a Cerignola presso la via Curiel quando
“la LA Rover nel fare retromarcia urtava l'FA Romeo” (cfr. verb. ud. 10.6.2016). Dal contenuto della deposizione testimoniale, non smentita da alcuna evidenza probatoria di segno contrario, si evince dunque che il sinistro si è verificato secondo la dinamica descritta in citazione.
Il tema del nesso di causalità tra il sinistro dedotto e i danni risarcibili è stato poi convincentemente acclarato dalla c.t.u. esperita in primo grado, la quale, in forza di un'attenta e completa disamina degli elementi di indagine a disposizione, è pervenuta, all'esito di un'accurata illustrazione del percorso logico volto alla individuazione dei danni effettivamente ricollegabili all'evento, alla conclusione che:
- “la dinamica è risultata compatibile geometricamente e tecnicamente con i danni riportati dal veicolo urtato e, precisamente, l'ammaccatura concentrata sul cofano anteriore (elemento debole rispetto al telaio, in quanto costituito da soli fogli di lamiera) e relativa fessurazione/rottura del proiettore sinistro dell'FA Romeo 147… in tali condizioni dinamiche la sezione posteriore della LA Rover ha danneggiato la sezione anteriore sinistra del veicolo FA
Romeo rendendo spiegabili i danni al cofano anteriore nella parte centrale e al proiettore sinistro;
- le stesse abrasioni sul cofano del veicolo FA Romeo 147 evidenziano una discrezionalità parallela all'asse longitudinale del veicolo FA Romeo e, quindi, compatibili con la dinamica del sinistro;
- non v'è corrispondenza tecnica tra i due veicoli solo al paraurti anteriore dell'FA Romeo 147 (misurazioni altimetriche), mentre rientrano nella geometria/tecnica altimetrica, e quindi compatibili, i danni rilevati sul frontale dell'FA Romeo deformati dal paraurti posteriore della LA Rover
EL in manovra di retromarcia”. Ne discende che la valutazione di difetto totale della prova in ordine ai danni eziologicamente ricollegabili al sinistro, compiuta dal primo Giudice, risulta smentita dalle illustrate risultanze che, a ben vedere, escludono soltanto la compatibilità dell'urto con i danni presenti sul paraurti anteriore mentre la accertano in relazione a quelli riportati sul cofano e sul proiettore sinistro.
Pertanto il GdP, anziché rigettare integralmente la domanda, avrebbe dovuto più correttamente accoglierla limitatamente ai danni ritenuti compatibili dal c.t.u. con la dinamica del sinistro.
Neppure appaiono condivisibili le considerazioni svolte dal primo Giudice laddove ha ritenuto che la compatibilità riscontrata dal c.t.u. sia soltanto “generica” e, dunque, astrattamente sussistente anche con altri veicoli. Ed infatti quanto affermato dal GdP non tiene conto della circostanza che la verifica della compatibilità dei danni è stata effettuata dal c.t.u. non in via astratta e ipotetica ma sulla scorta di misurazioni e accertamenti relativi proprio ai veicoli coinvolti nel sinistro de quo, analizzando cioè
pagina 3 di 5 le caratteristiche altimetriche e tecniche del veicolo LA Rover EL e dell'autovettura FA Romeo. Anche le considerazioni svolte dal primo Giudice in merito alla deformazione e alla ubicazione subita dal cofano anteriore non sono supportate da alcun concreto elemento di prova idoneo a superare l'accertamento tecnico svolto dal ctu, che ha finanche definito “sfacciata” la compatibilità tra il sinistro e i danni accertati. Inoltre, non vale a escludere il nesso eziologico la mancata rilevazione dell'evento
“crash” dal dispositivo installato sul veicolo della . CP_3
In proposito, va anzitutto osservato che ai sensi dell'art. 145 bis d.lgs. 209/2005
“quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
L'art. 145 bis d.lgs. 209/2005 è entrato in vigore a far data dal 29 agosto 2017 mentre, nel caso di specie, il sinistro si è verificato in data 4.2.2014.
Orbene, come si evince da un'attenta lettura della novella, essa prende in considerazione anche l'ipotesi in cui il dispositivo risulti già installato sul veicolo alla data di entrata in vigore della disposizione (“fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”), ma – trattandosi di norma a carattere sostanziale che incide sulla valenza probatoria da attribuire ad un certo dispositivo – la detta norma si applica nei soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente al momento di entrata in vigore della disposizione.
Conseguentemente, nel caso di specie, in cui il sinistro si è verificato prima dell'entrata in vigore dell'art. 145 bis, alle risultanze della scatola non potrà attribuirsi efficacia di prova legale in relazione ai fatti a cui esse si riferiscono, bensì valenza di presunzioni semplici (cfr. Trib. Napoli, 28/05/2021).
Ciò posto, il valore probatorio presuntivo delle risultanze del dispositivo può dirsi superato: 1) dalla deposizione resa dal teste, che ha dichiarato di aver personalmente assistito al sinistro nel luogo e nel tempo indicati dall'odierno appellante;
2) dalla dubbia attendibilità dei tracciati del sistema di rilevamento satellitare, atteso che nell'estratto depositato dalla IA appellata risulta la presenza dell'autoveicolo LA Rover alle ore 12:46:11 in via Curiel, mentre in quello trasmesso al c.t.u. da
Octo Telematics Italia, alla medesima ora, risulta la presenza del veicolo LA Rover in via Galileo Pallotta, ubicata a brevissima distanza dalla via Curiel;
3) dalla ragionevole circostanza che l'urto, considerata la dinamica del sinistro e le sue conseguenze, sia stato di lieve entità o, comunque, di dimensioni tali da non essere registrato dal sistema: d'altronde, lo stesso c.t.u., con puntuale ed esaustivo approfondimento e con dovizia di argomentazione, ha chiarito che “negli urti di bassa entità, tipo urti diretti, striscianti, inclinati e obliqui, con piccole ammaccature di pagina 4 di 5 pochi cm, rottura verso proiettore, leggere deformazioni delle traverse etc…, il dispositivo non è in grado di rilevare l'evento di crash perché la decelerazione subita dal mezzo è certamente modesta e inferiore alla soglia minima di attivazione”. Pertanto, la domanda del danneggiato deve essere accolta nei sopra evidenziati limiti del danno di cui è provata la compatibilità col sinistro dedotto;
ne consegue che gli appellati devono essere condannati in solido tra loro al pagamento della somma di €
862,77 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, da ritenersi, per regola interpretativa generale, inclusi nella richiesta di risarcimento del danno da fatto illecito (ex multis, Cass. n. 18243/2015). Non può invece riconoscersi alcunché a titolo di Iva, trattandosi di un costo che può essere rimborsato solo a fronte di un pagamento fatturato provato in via documentale.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) degli appellati che, pertanto, vanno condannati in solido – alla luce del principio dell'interesse comune alla causa ricavabile dall'art. 97 c.p.c. – alla rifusione di quelle sostenute dall'odierno appellante.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del decisum i parametri medi ed esclusa, quanto al presente grado di giudizio, la fase istruttoria siccome non tenutasi.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal Giudice di Pace di Cerignola con separato decreto, sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, CONDANNA gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 862,77 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
b) CONDANNA gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente in € 216,50 per esborsi e € 808,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) PONE le spese della c.t.u., come liquidate dal Giudice di Pace di Cerignola con separato decreto, definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
Foggia, 6.5.2025 Il Giudice
Antonella Cea
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1294/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA NETTI, giusta Parte_1 procura in atti;
appellante contro
(già , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. EMMA LUCERA, giusta procura in atti;
appellata
Controparte_3
appellata contumace avverso la sentenza n. 359/2018, depositata dal Giudice di Pace di Cerignola il 17.7.2018.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 5.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. L'appellante aveva agito in primo grado nei confronti di Parte_1 CP_3
e di per ottenere il risarcimento dei danni,
[...] Controparte_4 quantificati in € 2.219,49, che la propria autovettura (FA Romeo 147 tg CH837KA)
pagina 1 di 5 aveva subito in occasione del sinistro avvenuto a Cerignola il 4.2.2014, intorno alle ore 12:30, con la LA Rover tg. DH738PX di proprietà della , la quale CP_3 effettuava la manovra di retromarcia senza avvedersi della presenza dell'autovettura del che era in sosta sul margine sinistro di via Curiel all'altezza del civico n. Pt_1
30. Nel contraddittorio con la IA, garante della r.c., e della , l'adito CP_3
Giudice di Pace di Cerignola, dopo aver istruito la causa con l'assunzione dei mezzi di prova orale e c.t.u., rigettava la domanda attorea, condannando il al Pt_1 pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Pt_1 A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie della causa da parte del primo Giudice, il quale aveva ritenuto non provata la compatibilità dei danni con il sinistro. Ha concluso, pertanto, perché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata la responsabilità esclusiva della CP_3 nella causazione del sinistro, con condanna di quest'ultima, in solido con la IA (già , al risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2 danni pari a € 952,69, oltre agli accessori e alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ha resistito all'appello che ha chiesto di rigettare Controparte_1 l'impugnazione, siccome infondata in fatto e in diritto;
vinte le spese. Nessuno si è costituito per , nonostante la ritualità della notifica: ne Controparte_3 va dunque dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa è pervenuta all'udienza del 5.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. L'impianto motivazionale della sentenza di primo grado si fonda sulla esclusione della compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro, sostanzialmente sulla scorta di due considerazioni: 1) la mancata rilevazione di un evento “crash” nei tracciati del sistema di rilevamento satellitare Octo Telematics installato sul veicolo LA Rover, di proprietà della;
2) la incompatibilità CP_3 tra la lesione allo spoiler sottoparaurti anteriore dell'FA Romeo e la LA Rover, tenuto conto sia del fatto che il primo si trova a 23 cm. di distanza dal suolo, mentre il punto più basso della parte posteriore della seconda si trova a 38 cm. dal suolo, sia della deformazione e della ubicazione subita dal cofano anteriore del veicolo del
“che lasciano trasparire un urto inferto non da una superficie piatta come Pt_1 quella del paraurti posteriore del EL di parte convenuta, bensì da una superficie accentuatamente convessa”. Ebbene, alla luce del compendio probatorio in atti e, in particolare, delle risultanze della ctu, deve ritenersi che il GdP non ne abbia fatto buon governo.
Invero, va anzitutto osservato che l'an del sinistro è provato dalla deposizione resa dal teste (in relazione al quale non sono emersi concreti sospetti di Testimone_1
pagina 2 di 5 inattendibilità), che ha riferito che si trovava a Cerignola presso la via Curiel quando
“la LA Rover nel fare retromarcia urtava l'FA Romeo” (cfr. verb. ud. 10.6.2016). Dal contenuto della deposizione testimoniale, non smentita da alcuna evidenza probatoria di segno contrario, si evince dunque che il sinistro si è verificato secondo la dinamica descritta in citazione.
Il tema del nesso di causalità tra il sinistro dedotto e i danni risarcibili è stato poi convincentemente acclarato dalla c.t.u. esperita in primo grado, la quale, in forza di un'attenta e completa disamina degli elementi di indagine a disposizione, è pervenuta, all'esito di un'accurata illustrazione del percorso logico volto alla individuazione dei danni effettivamente ricollegabili all'evento, alla conclusione che:
- “la dinamica è risultata compatibile geometricamente e tecnicamente con i danni riportati dal veicolo urtato e, precisamente, l'ammaccatura concentrata sul cofano anteriore (elemento debole rispetto al telaio, in quanto costituito da soli fogli di lamiera) e relativa fessurazione/rottura del proiettore sinistro dell'FA Romeo 147… in tali condizioni dinamiche la sezione posteriore della LA Rover ha danneggiato la sezione anteriore sinistra del veicolo FA
Romeo rendendo spiegabili i danni al cofano anteriore nella parte centrale e al proiettore sinistro;
- le stesse abrasioni sul cofano del veicolo FA Romeo 147 evidenziano una discrezionalità parallela all'asse longitudinale del veicolo FA Romeo e, quindi, compatibili con la dinamica del sinistro;
- non v'è corrispondenza tecnica tra i due veicoli solo al paraurti anteriore dell'FA Romeo 147 (misurazioni altimetriche), mentre rientrano nella geometria/tecnica altimetrica, e quindi compatibili, i danni rilevati sul frontale dell'FA Romeo deformati dal paraurti posteriore della LA Rover
EL in manovra di retromarcia”. Ne discende che la valutazione di difetto totale della prova in ordine ai danni eziologicamente ricollegabili al sinistro, compiuta dal primo Giudice, risulta smentita dalle illustrate risultanze che, a ben vedere, escludono soltanto la compatibilità dell'urto con i danni presenti sul paraurti anteriore mentre la accertano in relazione a quelli riportati sul cofano e sul proiettore sinistro.
Pertanto il GdP, anziché rigettare integralmente la domanda, avrebbe dovuto più correttamente accoglierla limitatamente ai danni ritenuti compatibili dal c.t.u. con la dinamica del sinistro.
Neppure appaiono condivisibili le considerazioni svolte dal primo Giudice laddove ha ritenuto che la compatibilità riscontrata dal c.t.u. sia soltanto “generica” e, dunque, astrattamente sussistente anche con altri veicoli. Ed infatti quanto affermato dal GdP non tiene conto della circostanza che la verifica della compatibilità dei danni è stata effettuata dal c.t.u. non in via astratta e ipotetica ma sulla scorta di misurazioni e accertamenti relativi proprio ai veicoli coinvolti nel sinistro de quo, analizzando cioè
pagina 3 di 5 le caratteristiche altimetriche e tecniche del veicolo LA Rover EL e dell'autovettura FA Romeo. Anche le considerazioni svolte dal primo Giudice in merito alla deformazione e alla ubicazione subita dal cofano anteriore non sono supportate da alcun concreto elemento di prova idoneo a superare l'accertamento tecnico svolto dal ctu, che ha finanche definito “sfacciata” la compatibilità tra il sinistro e i danni accertati. Inoltre, non vale a escludere il nesso eziologico la mancata rilevazione dell'evento
“crash” dal dispositivo installato sul veicolo della . CP_3
In proposito, va anzitutto osservato che ai sensi dell'art. 145 bis d.lgs. 209/2005
“quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
L'art. 145 bis d.lgs. 209/2005 è entrato in vigore a far data dal 29 agosto 2017 mentre, nel caso di specie, il sinistro si è verificato in data 4.2.2014.
Orbene, come si evince da un'attenta lettura della novella, essa prende in considerazione anche l'ipotesi in cui il dispositivo risulti già installato sul veicolo alla data di entrata in vigore della disposizione (“fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”), ma – trattandosi di norma a carattere sostanziale che incide sulla valenza probatoria da attribuire ad un certo dispositivo – la detta norma si applica nei soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente al momento di entrata in vigore della disposizione.
Conseguentemente, nel caso di specie, in cui il sinistro si è verificato prima dell'entrata in vigore dell'art. 145 bis, alle risultanze della scatola non potrà attribuirsi efficacia di prova legale in relazione ai fatti a cui esse si riferiscono, bensì valenza di presunzioni semplici (cfr. Trib. Napoli, 28/05/2021).
Ciò posto, il valore probatorio presuntivo delle risultanze del dispositivo può dirsi superato: 1) dalla deposizione resa dal teste, che ha dichiarato di aver personalmente assistito al sinistro nel luogo e nel tempo indicati dall'odierno appellante;
2) dalla dubbia attendibilità dei tracciati del sistema di rilevamento satellitare, atteso che nell'estratto depositato dalla IA appellata risulta la presenza dell'autoveicolo LA Rover alle ore 12:46:11 in via Curiel, mentre in quello trasmesso al c.t.u. da
Octo Telematics Italia, alla medesima ora, risulta la presenza del veicolo LA Rover in via Galileo Pallotta, ubicata a brevissima distanza dalla via Curiel;
3) dalla ragionevole circostanza che l'urto, considerata la dinamica del sinistro e le sue conseguenze, sia stato di lieve entità o, comunque, di dimensioni tali da non essere registrato dal sistema: d'altronde, lo stesso c.t.u., con puntuale ed esaustivo approfondimento e con dovizia di argomentazione, ha chiarito che “negli urti di bassa entità, tipo urti diretti, striscianti, inclinati e obliqui, con piccole ammaccature di pagina 4 di 5 pochi cm, rottura verso proiettore, leggere deformazioni delle traverse etc…, il dispositivo non è in grado di rilevare l'evento di crash perché la decelerazione subita dal mezzo è certamente modesta e inferiore alla soglia minima di attivazione”. Pertanto, la domanda del danneggiato deve essere accolta nei sopra evidenziati limiti del danno di cui è provata la compatibilità col sinistro dedotto;
ne consegue che gli appellati devono essere condannati in solido tra loro al pagamento della somma di €
862,77 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, da ritenersi, per regola interpretativa generale, inclusi nella richiesta di risarcimento del danno da fatto illecito (ex multis, Cass. n. 18243/2015). Non può invece riconoscersi alcunché a titolo di Iva, trattandosi di un costo che può essere rimborsato solo a fronte di un pagamento fatturato provato in via documentale.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) degli appellati che, pertanto, vanno condannati in solido – alla luce del principio dell'interesse comune alla causa ricavabile dall'art. 97 c.p.c. – alla rifusione di quelle sostenute dall'odierno appellante.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del decisum i parametri medi ed esclusa, quanto al presente grado di giudizio, la fase istruttoria siccome non tenutasi.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal Giudice di Pace di Cerignola con separato decreto, sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, CONDANNA gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 862,77 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
b) CONDANNA gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente in € 216,50 per esborsi e € 808,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) PONE le spese della c.t.u., come liquidate dal Giudice di Pace di Cerignola con separato decreto, definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
Foggia, 6.5.2025 Il Giudice
Antonella Cea
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