Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2016, n. 54721
CASS
Sentenza 1 dicembre 2016

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In tema di riesame, costituisce causa di nullità dell'ordinanza di applicazione di miusra cautelare personale il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza di riesame ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare dedotta per mancato rilascio delle copie dei supporti magnetici, in considerazione del fatto che, nonostante l'avvenuto deposito del materiale da parte del P.M., la difesa aveva - per libera scelta e senza aver diligentemente aperto, per una verifica, il plico pervenuto - rinunciato al detto esame, a causa della indicazione riportata sul pacco di un numero di utenza diverso da quello di interesse, essendo, invece, risultato che tale discrepanza era frutto di un mero errore materiale di trascrizione sul plico che, in realtà, conteneva effettivamente i supporti relativi alle conversazioni richieste) (conf., Sez. 2, n. 54722 dell'1/12/2016, dep. 2017).

Commentari2

  • 1Ascolto delle intercettazioni va richiesto nell'istanza di riesame (Cass. 33968/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 settembre 2021

    La difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con l'istanza di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all'impugnazione cautelare. La richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame. La difesa dell'indagato, infatti, fin dal momento …

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  • 2Costituisce causa di nullità dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l’ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l’accesso…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 luglio 2020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2016, n. 54721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54721
Data del deposito : 1 dicembre 2016

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