Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di riesame, costituisce causa di nullità dell'ordinanza di applicazione di miusra cautelare personale il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza di riesame ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare dedotta per mancato rilascio delle copie dei supporti magnetici, in considerazione del fatto che, nonostante l'avvenuto deposito del materiale da parte del P.M., la difesa aveva - per libera scelta e senza aver diligentemente aperto, per una verifica, il plico pervenuto - rinunciato al detto esame, a causa della indicazione riportata sul pacco di un numero di utenza diverso da quello di interesse, essendo, invece, risultato che tale discrepanza era frutto di un mero errore materiale di trascrizione sul plico che, in realtà, conteneva effettivamente i supporti relativi alle conversazioni richieste) (conf., Sez. 2, n. 54722 dell'1/12/2016, dep. 2017).
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- 1. Ascolto delle intercettazioni va richiesto nell'istanza di riesame (Cass. 33968/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 settembre 2021
La difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con l'istanza di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all'impugnazione cautelare. La richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame. La difesa dell'indagato, infatti, fin dal momento …
Leggi di più… - 2. Costituisce causa di nullità dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l’ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l’accesso…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 luglio 2020
(Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Catanzaro accoglieva il riesame proposto da un indagato avverso una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che a sua volta aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui all'art. 110 c.p. e art. 73 T.U. stup.. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Ricorreva in Cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge (artt. 268, 293 e 178 c.p.p.) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si osservava a tal proposito come il Tribunale del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2016, n. 54721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54721 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
547 2 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. N. 2176 s Franco Fiandanese sez. CC-01/12/2016 Geppino Rago Luigi Agostinacchio R.G.N. 33610/2016 Ignazio Pardo Fabio Di Pisa -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA AN MY, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza in data 29/07/2016, del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo dichiararsi l' inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori dell' indagato, avv. Ivano Chiesa ed avv. Paola Verga, i quali hanno chiesto l' accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data in data 29/07/2016, il Tribunale di Milano confermava l'ordinanza con la quale, in data 24/06/2016, il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale aveva applicato a AN MY LA la misura della custodia cautelare in carcere perché 1 де indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione di oggetti e pietre preziose, monete, orologi di prestigiosi marchi e beni di valore (capo a) nonché per il reato di concorso in ricettazione continuata contestato sub e), annullando la misura, per carenza di gravità indiziaria, relativamente al reato contestato sub b).
2. Avverso la suddetta ordinanza l' indagato propone ricorso per cassazione, deducendo: -violazione ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, 191, 364 e 365 cod. proc. pen. Assume il ricorrente che poiché il decreto di perquisizione eseguito nei suoi confronti in data 03/02/2016 era affetto da nullità in quanto egli aveva nominato in precedenza un difensore di fiducia mentre nel decreto di perquisizione era stato indicato il difensore d' ufficio, la relativa prova era inutilizzabile, con conseguente venir meno dell' unico indizio a carico di esso ricorrente;
- violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 lett. c) in relazione agli artt. 268 primo comma cod. proc. pen. ed art. 89 disp. att. cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che l' ingiustificato ed immotivato diniego da parte del Pubblico Ministero di accesso alle registrazioni delle comunicazioni o conversazioni intercettate, i cui risultati erano stati utilizzati nell' ordinanza impugnata, avevano viziato il provvedimento in ragione della palese violazione del diritto di difesa e che erano del tutto erronee le argomentazioni del Tribunale del riesame che aveva disatteso l' eccezione di nullità in questione;
violazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro indiziario idoneo a comprovare un sodalizio criminoso anche a lui riferibile;
- violazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all' art. 309 comma quinto cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che l' omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame delle bobine di registrazione, precedentemente negate alla difesa, dei brogliacci e di ogni altra f documentazione di cui all'art. 291 cod. proc. pen., provvedimento impugnato aveva comportato la perdita di efficacia in ragione della nullità assoluta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va respinto in quanto privo di fondamento.
2. Deve essere disatteso il primo motivo di censura dovendosi in questa sede dare continuità all' orientamento, cui si è conformato il giudice del riesame, secondo cui la nullità dell'atto di ricerca della prova non si propaga al sequestro, nè tampoco ne comporta l'inutilizzabilità (Sez. 5, 26 maggio 1998, n. 3287, Brescia, massima n. 212031; Sez. 6, 22 maggio 1995, n. 2001, Mazzanti, massima n. 202589 e Sez. 5, 27 novembre 1995, n. 2793, Melillo, massima n. 203594: (Sez. 1, n. 23674 del 10/05/2011 - dep. 13/06/2011, Gentile, Rv. 25042801); vedi anche Sez. 2, n. 31225 del 25/06/2014 - dep. 16/07/2014, Mykhailo, Rv. 26003301. 2 фе 3. Parimenti infondate sono le censure, formulate con il secondo ed il quarto motivo, fra loro connessi, tutte afferenti l' asserita violazione del diritto di difesa dell' indagato, causa di nullità della misura.
3.1. Occorre premettere che AN MY LA il giorno 15/07/2016 ha avanzato presso il Tribunale di Milano istanza di riesame avverso la suindicata ordinanza, quindi, in data 18/07/2016, facendo seguito ad analoga richiesta già presentata il 14/07/2016, ha formulato istanza al P.M. per il rilascio delle copie delle bobine di registrazione e dei tabulati relativi alla misura cautelare emessa nei confronti. Fissata l' udienza del 26/07/2016 innanzi al Tribunale del riesame e disposto un rinvio, stante il mancato deposito dei supporti magnetici, a seguito della produzione in data 27/07/2016 delle scatole contenenti le bobine delle intercettazioni, su espressa sollecitazione del Tribunale investito direttamente della questione, la difesa del predetto indagato, in ragione della circostanza che le bobine originali di tutte le intercettazioni erano state depositate "senza alcuna nota di trasmissione" e che "le indicazioni contenute in alcun buste non corrispondevano al contenuto delle bobine", lo stesso giorno dichiarava, con dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere, che intendeva rinunziare a visionare gli altri cd, formulando il giorno 28/07/2007 istanza al fine di ottenere "copia delle conversazioni relative al proprio assistito contenute nei 107 supporti magnetici depositati", con onere della cancelleria di estrarre tali conversazioni, richiesta respinta in quanto ritenuta, correttamente, irrituale dal Presidente della sezione del riesame.
3.2. Il Tribunale, nella ordinanza impugnata, nel disattendere le eccezioni di nullità formulate dal LA quanto alla mancata trasmissione delle intercettazioni e del materiale connesso, ha evidenziato che: la difesa dell' indagato non aveva precisato nelle richieste formulate all' ufficio del P.M. in data 14 e 18 Luglio 2016 che intendeva avanzare istanza di riesame, con la conseguenza che, secondo quanto stabilito pacificamente dalla Corte di Cassazione, non vi era alcun obbligo, da parte del P.M., di provvedere alla tempestiva trasmissione dei chiesti supporti informatici;
nel verbale redatto presso la cancelleria il difensore del ricorrente aveva rinunziato a visionare i plichi per via di una discrepanza, essendo risultato, all' apertura del plico contenente il supporto magnetico relativo alla utenza 334-2563783 indicata nell' etichetta apposta su tale plico come in uso a LA MY, all' interno di tale plico, che la copertina del cd contenente le registrazioni indicava un altro numero con prefisso 340 e finale 004 e il supporto magnetico era privo di segni distintivi;
era emerso, in effetti, che la discrepanza lamentata era frutto di un errore materiale nel numero dell' etichetta apposto sul plico, posto che da tutte le conversazioni, così come indicate nell' ordinanza cautelare e nei decreti di autorizzazione alle intercettazioni, si desumeva che l'utenza in uso al LA era quella indicata sulla copertina del cd, ovvero quella con prefisso 340 e finale 004 e che a fronte di tale dato "peraltro noto a tutte le difese degli indagati", i suddetti difensori non avevano proceduto, per loro libera scelta, all' ascolto del supporto né il difensore del LA aveva chiesto copia dello stesso;
non poteva desumersi che non erano stati trasmessi i supporti relativi alle 3 conversazioni intercettate su tale utenza, sicchè da quanto emergeva dal verbale in atti era sempre stata una libera scelta del difensore quella di non avere aperto i plichi, non potendosi affermare l' esistenza di altre discrepanze nè la mancanza dei supporti relativi alle conversazioni di interesse dei suddetti difensori.
4. Così sintetizzati i termini della vicenda e prima di esaminare le specifiche censure proposte dalla difesa del ricorrente va, in primo luogo, sottolineato che le disposizioni dettate in materia di riesame delle misure cautelari personali cercano un adeguato contemperamento tra il diritto del soggetto privato della libertà ad un celere controllo sulla legalità della detenzione, così come consacrato dall'art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dall'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e il diritto ad una difesa effettiva. Per tale ragione da un lato è previsto un termine assai breve entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva e dall' altro è garantito all'imputato e al suo difensore dalla possibilità di fruire del tempo necessario ad un'adeguata analisi del materiale trasmesso ex art. 309 comma 5 cod. proc. pen., nonché sufficiente ad una compiuta predisposizione della linea difensiva.
4.1. Il punto di equilibrio di queste due esigenze contrapposte è identificato dal nuovo art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen, che in presenza di «giustificati motivi», lasciati alla valutazione esclusiva dell'indagato-imputato, consente la possibilità di differire l'udienza di discussione.
5. Premesso che le censure di cui al proposto ricorso, sul punto, sono del tutto generiche rispetto alle puntuali e condivisibili argomentazioni del Tribunale sui profili in questione, deve, invero, osservarsi che il LA non può lamentare la violazione del suo diritto di difesa, fonte della eccepita nullità della misura, in quanto lo stesso, secondo quanto appresso chiarito, non si è attivato diligentemente e tempestivamente per l'esame del materiale posto a fondamento della misura cautelare de qua dal momento che: a) dopo avere formulato il 15/07/2016 richiesta di riesame ha depositato una istanza al Pubblico Ministero (identica ad altra già presentata in precedenza) solamente il 18 luglio senza specificare, peraltro, che l' accesso era finalizzato al detto riesame. A tal proposito va condiviso il principio, citato nella ordinanza impugnata, secondo cui in tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni о comunicazioni intercettate, sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti "brogliacci" di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere tempestivamente solo quando difensore specifica che l'accesso è 4 te finalizzato alla presentazione di un'istanza di riesame (vedi Sez. 4, n. 24866 del 28/05/2015 - dep. 12/06/2015, Palma, Rv. 26372901); b) non ha avanzato alcuna richiesta di differimento dell' udienza di discussione ex art. 309 cit. come era in suo potere e come sarebbe stato logico fare vista la notevole mole delle intercettazioni;
c) a fronte del deposito della documentazione in data 27/07/2016, dopo che era stato disposto un rinvio dal Tribunale del Riesame proprio a fini di difesa, non ha provveduto ad attivarsi adeguatamente e con la solerzia resa indispensabile della tempistica che caratterizza il giudizio cautelare - pena l' inefficacia della misura - per visionare il materiale inviato dalla Procura, anzi manifestando, a fronte di un mero errore materiale di trascrizione, la volontà di rinunziare al compiuto esame dei plichi inviati dalla Procura, elemento questo ritenuto assai rilevante dal Tribunale in sede di riesame, con un ragionamento che non risulta in alcun modo inficiato dalle censure di parte ricorrente. Invero ben avrebbe potuto il difensore dell' indagato, lo stesso giorno 27 luglio, iniziare la consultazione ed estrarre le necessarie copie, salvo poi richiedere, nel caso di accertata oggettiva impossibilità di completare la propria attività nell' arco di due giorni, un rinvio, sia pure brevissimo, dell' udienza del procedimento del riesame fissata per il successivo 29 luglio, sicchè, specie a fronte di detta "rinunzia" non può oggi lamentare una lesione del diritto di difesa fonte di una nullità processuale. Peraltro il diritto a far valere eventuali rilievi difensivi, in termini di rilevanza probatoria o indiziaria, scaturenti dall'ascolto delle registrazioni, non rimane, in tal caso, in alcun modo precluso all'indagato, poiché tali rilievi possono, comunque essere dallo stesso fatti valere successivamente, una volta ottenuta la copia della traccia fonica richiesta.
6. Né la lesione del diritto di difesa e la conseguente nullità possono discendere, ovviamente, dal fatto che, come lamentato, il materiale era stato depositato dalla Procura "senza alcuna nota di trasmissione", adempimento questo non previsto dalle disposizioni vigenti, e ciò specie ove si ponga mente alla circostanza che il diritto di difesa, sia pure inviolabile, va inevitabilmente conciliato con le rigide cadenze del procedimento del riesame fissate dall' art. 309 cit.
7. Il provvedimento appare immune da censure anche nella parte in cui ha disatteso la doglianza relativa alla asserita mancata trasmissione di taluni atti non potendosi ravvisare la lamentata nullità sulla scorta del richiamato principio secondo cui in tema di riesame, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi del comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen., i brogliacci relativi alla conversazioni intercettate e i tabulati telefonici, quando il G.i.p., ai fini dell'applicazione della misura, abbia avuto la disponibilità delle sole informative di Polizia giudiziaria nelle quali si fa riferimento a tali atti e queste siano state tempestivamente inviate al tribunale della libertà. (Sez. 2, n. 21822 del 26/02/2014 - dep. 28/05/2014, Sciolto, 5 фе Rv. 25984401), con la precisazione che in data 27/07/2016 il materiale di supporto della misura è stato inviato e posto nella disponibilità della difesa nei limiti in cui ciò era possibile, tenuto conto dell' approssimarsi della scadenza dei termini di cui al citato art. 309. 8. Occorre, peraltro, considerare che il Giudice per le indagini preliminari ben può porre a fondamento del provvedimento di applicazione della misura cautelare il contenuto delle intercettazioni telefoniche, anche se compendiate in brogliacci", ovvero riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte o sommariamente trascritte con semplici riferimenti riassuntivi (cfr. Sez. IV, 26 maggio 2004, n. 39469; Sez. VI, 28 marzo 2002, n. 20715/2003; Sez. VI, 3 marzo 2000, n. 1106; Sez. I, 28 aprile 1999, n. 3289; Sez. VI, 18 marzo 1998, n. 985; Sez. VI, 16 maggio 1997, n. 1972); e l'omesso deposito del "brogliaccio" non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni (Sez. VI, 26 novembre 2009, n. 49541; Sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 16890), vedi anche Cass. 20300/2010: nella specie, sono stati puntualmente richiamati i contenuti delle intercettazioni, ritenuti rilevanti ai fini che occupano, altrettanto puntualmente esaminati e delibati nella loro valenza indiziante ai fini della emissione del provvedimento cautelare.
9. Deve, infine, precisarsi che sebbene, indubbiamente, la parte ha diritto di ottenere la copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive e che, ove questi non vengano rilasciati, si verifica un'ipotesi di nullità (SSUU 20300/2010 rv 246907), perché si dichiari tale nullità è indispensabile che l'eccezione risulti adeguatamente dimostrata, nella sua esatta portata, con assoluta certezza e la parte comprovi di avere operato con la necessaria diligenza, non essendo ipotizzabile che possa venire accolta sulla base della semplice allegazione circa meri errori, ritardi ovvero incompletezze nella trasmissione del materiale di supporto al provvedimento cautelare, eccezione che, nella fattispecie in esame, non può dirsi adeguatamente comprovata, specie in ragione della circostanza che la parte, di fatto, ha manifestato la volontà di rinunziare all' esame del materiale suindicato. 10. Privo di fondamento è anche il terzo motivo con il quale si nega la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al reato di associazione a delinquere contestato al LA. Va preliminarmente rilevato che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei 6 fe gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto. (Sez. 3, n. 840 del -17/12/2015 dep. 12/01/2016, Tinnirello, Rv. 26564501). 10.1. Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6^, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). 10.2. Nella fattispecie in esame, secondo quanto anche evidenziato dal Tribunale e sulla scorta di quanto si evince dall' ordinanza custodiale, il Giudice per le indagini preliminari non si è limitato ad una apodittica ed immotivata adesione alla richieste del P.M. ovvero alle risultanze delle indagini, ma ha sottoposto a vaglio critico il materiale probatorio della pubblica accusa, desumendo, univocamente, un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto: dall'analisi di una serie di intercettazioni telefoniche dal contenuto "criptico" coinvolgenti altri soggetti del sodalizio individuate come fortemente sintomatiche della appartenenza del - ricorrente alla associazione a delinquere contestata -, dai servizi di O.P.G. e dai sequestri di numerosi gioielli e preziosi nei confronti sia dell' odierno imputato che di altri coindagati, dovendosi precisare che la difesa del ricorrente non ha fornito alcuna diversa chiave interpretativa rispetto al contenuto delle citate intercettazioni. 10.3. Del resto, come detto, il giudice può certamente valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. 10.4. Deve, ancora, osservarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). 11. Il superiore grave quadro indiziario chiaro ed univoco specie in considerazione della molteplicità di frenetici contatti telefonici fra i soggetti indagati e della rilevante quantità di preziosi e beni di valore posti sotto sequestro, molti dei quali nella disponibilità del LA- non risulta, conclusivamente, per nulla inficiato dalle censure formulate dal ricorrente basate su contestazioni del tutto generiche, rispetto al complessivo impianto indiziario che, viceversa, risulta avere trovato, come detto, una serie di significativi riscontri. 12. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 ter. disp. comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 1 Dicembre 2016 II consigliere estensore II presidente Fabio Di Pisa Franco Fiandanese FolFab Dine Franco fandamy DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 23 DIC. 2016. IL CANCELLI MOPEAS Daniele Colepinte 8