Sentenza 18 marzo 1998
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la sanzione di inutilizzabilità, stante la regola della tassatività, non può essere allargata sino a comprendere l'inosservanza dell'art. 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non espressamente richiamate dall'art. 271 dello stesso codice. Ne consegue che la predetta sanzione non può trovare applicazione nei casi in cui il P.m. non abbia allegato alla richiesta di misura cautelare i verbali delle operazioni di intercettazione e le registrazioni delle conversazioni nella loro integralità, essendo sufficiente la presentazione di trascrizioni sommarie e di semplici riferimenti riassuntivi, previsti, del resto, dall'art. 268, comma secondo, c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/1998, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 18.3.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 985
3. " NI Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 39469/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IO NT, D'MB AL, D'MB IU, AS PRIMO
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 7 luglio 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa E. Paciotti che ha concluso per il rigetto dei ricorsi con ogni altra conseguenza di legge;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza emessa in data 14 giugno 1997 il G.I.P. del tribunale di Napoli disponeva la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di NT AM, LV D'AM, PP D'AM e IM SA, persone sottoposte ad indagini in relazione ai delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione e cessione continuate di tali sostanze. Sulla istanza di riesame degli indagati, il tribunale di Napoli, con ordinanza deliberata in data 7 luglio 1997 mediante deposito del dispositivo, confermava la custodia cautelare in carcere per NT AM, LV D'AM e PP D'AM la sussistenza die gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di usura, alla stessa contestato, revocando la misura cautelare per detto reato;
sostituiva con gli arresti presso il domicilio la più grave misura disposta per IM SA.
Osservava, in proposito, il tribunale che le indagini di polizia, svolte attraverso numerosi servizi di intercettazioni telefoniche, avevano messo in luce la esistenza di una vasta rete di distribuzione e di spaccio di sostanze stupefacenti, con due principali centri di attività nelle abitazioni di OS Andrea LL e di LE MI e con diramazioni estese nel territorio napoletano e nelle provincie di Benevento, Caserta, Teramo e Latina, che costituivano fonti di approvvigionamento presso le quali gli stessi LL e MI si rifornivano. La individuazione dei personaggi coinvolti e del ruolo di ciascuno di essi nella illecita attività era stata resa possibile - secondo il giudizio del tribunale - dal tenore delle numerosissime telefonate intercettate, alcune delle quali erano di estrema chiarezza e precisione, mentre altre erano improntate ad un linguaggio criptico, peraltro ricorrente e nella sua maggior parte decodificabile sulla base del collegamento tra più conversazioni. Premessa la utilizzabilità delle conversazioni intercettate, comprese quelle c.d. "a cornetta alzata", il giudice di merito, circa la sussistenza del delitto associativo ex art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 - per il quale escludeva, tuttavia, la contestata aggravante dell'essere il sodalizio armato - considerava che il gruppo degli indagati disponeva di strutture proprie predisposte allo scopo, quali i telefoni cellulari e le numerose coperture commerciali;
che la frequenza dei rapporti tra gli indagati dimostrava la stabilità del vincolo associativo, secondo saldi rapporti di scambio;
che risultava una vera e propria rete di ruoli, competenze ed assunzioni di impegni, nel cui generale ambito trovavano collocazione ovvia e scontata i singoli episodi criminosi;
che la stabile partecipazione alla organizzazione era evidenziata dalla esistenza di un comune linguaggio convenzionale, di cui erano padroni gli indagati. Nel suddetto contesto, in virtù di elementi univoci convergenti risultanti sempre dal contenuto delle disposte intercettazioni, il giudice di merito identificava in EL IE il fulcro intorno al quale ruotava la struttura criminosa dedita al traffico illecito di cocaina ed eroina.
Avverso la ordinanza, per il tramite del comune difensore avvocato C. Irace, hanno proposto ricorso per cassazione tutti i ricorrenti per i seguenti motivi:
1. la ordinanza del tribunale, nella sua parte motiva, risulta essere stata emessa oltre il termine di dieci giorni ex art. 309, 10^ comma, c.p.p., onde la inefficacia della misura cautelare;
2. le intercettazioni telefoniche non potevano essere utilizzate, in quanto il P.M. non aveva allegato, al momento della richiesta della misura custodiale ne' successivamente, unitamente ai decreti autorizzativi, anche i verbali e le registrazioni delle conversazioni nella loro integralità;
3. gli indizi di colpevolezza ritenuti a carico di NT AM e LV D'AM erano ambigui e contraddittori, siccome basati esclusivamente sulla allusioni ricavabili dalla documentazione qualificata come intercettazione;
4. il provvedimento impugnato era privo di specificazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il tribunale valutato, per PP D'AM, la incensuratezza, il tempo trascorso dalla commissione dei reati, l'esclusione dell'aggravante della associazione armata e l'assenza di indizi per il delitto di usura;
non avendo lo stesso giudice, quanto ad NT AM e LV D'AM, considerato l'assenza di precedenti penali e la rilevata marginalità della condotta degli stessi.
Con successiva memoria ex art. 311, 4^ comma, c.p.p., ad ulteriore argomentazione della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, la difesa dei ricorrenti denuncia che i decreti autorizzativi risultano del tutto privi di motivazione - ovvero ne presentano una meramente apparente oppure "per relationem" - e che sul punto la ordinanza impugnata ha omesso di compiere ogni doverosa indagine.
I ricorsi non sono fondati e debbono, perciò, essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento.
Il primo motivo di impugnazione - che, ancorché attinente alla perdita di efficacia della misura cautelare, deve, tuttavia, essere ritenuto ammissibile in questa sede di impugnazione del provvedimento emesso a seguito di istanza di riesame, avendo a riguardo questo giudice di legittimità ravvisato, con sentenza delle Sezioni Unite, 3 luglio 1996, n. 7, Moni, rv. 205.255, che la questione di inefficacia della misura stessa viene attratta dal ricorso per cassazione, che prospetti la suddetta questione unitamente ad altre, relative alla legittimità del provvedimento genetico della misura e in rapporto al procedimento di riesame - non è fondato, in quanto la suddetta pronuncia n. 7 del 1996 delle Sezioni Unite ha anche stabilito che la disposizione del decimo comma dell'art. 309 c.p.p., circa la inefficacia della misura coercitiva quando la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'effetto caducatorio automatico, che entro il decimo giorno il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta stessa ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo, mediante il quale si rende certo, per gli interessati, che la decisione è intervenuta nel termine, potendo la motivazione seguire, siccome nella specie è avvenuto, nel termine ordinatorio del procedimento camerale, di cui all'art. 128 c.p.p. Circa la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, la argomentazione addotta con la memoria ex art. 311, 4^ comma, c.p.p. - attinente la pretesa carenza di motivazione dei decreti autorizzativi sotto il profilo della omissione, da parte del giudice di merito, del doveroso obbligo della verifica officiosa di detto requisito - è manifestamente infondata, giacché, per non avendo nessuno dei ricorrenti prospettato con la istanza di riesame la violazione della norma di cui all'art. 267, 2^ comma, c.p.p., la verifica positiva della avvenuta motivazione dei decreti tutti risulta compiuta dal tribunale del riesame, che di essa dà atto espressamente nella ordinanza impugnata, laddove precisa (pag. 6 del provvedimento) che i decreti autorizzativi regolarmente trasmessi "risultano formalmente legittimi e sostanzialmente giustificati", nulla in più dovendosi aggiungere in difetto di espressa e puntuale censura formulata con la istanza di riesame.
Infondata è anche la censura relativa alla inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni per non avere il P.M. allegato i verbali e le registrazioni delle conversazioni nella loro integralità.
La questione proposta dai ricorrenti era divenuta di rilevante attualità dopo che questa Suprema Corte (Cass. pen. Sez. Un., 27 marzo 1996, ric. Monteleone) aveva stabilito che la inutilizzabilità suddetta assume rilievo anche nel procedimento cautelare, poiché la sanzione processuale colpisce i risultati viziati del mezzo di ricerca della prova in quanto tali, in qualunque sede si intenda impiegarli, con la conseguenza che il pubblico ministero, al momento della richiesta della misura cautelare, ha l'obbligo, verso il giudice per le indagini preliminari, di allegare i decreti autorizzativi.
Sulla scorta di tale indirizzo interpretativo la dottrina e talune sentenze anche di questa Corte avevano ritenuto che il medesimo regime di inutilizzabilità dovesse derivare, nella materia cautelare, anche in caso di omessa allegazione dei verbali di esecuzione delle operazioni e della relativa registrazione e detta soluzione - senza, peraltro, alcun espresso riferimento all'art. 89 disp. att. del c.p.p. - veniva adottata nella considerazioni essenziale che solo l'intero testo della comunicazione intercettata può dare di essa l'esatto significato, mentre un testo parziale potrebbe deformarne il senso, motivo questo, per altro verso, per il quale era stato previsto che il c.d. "brogliaccio di ascolto", pur essendo parte del verbale, non doveva essere esibito al giudice, che deve ascoltare la completa registrazione e non la interpretazione riassuntiva, che ne abbia dato la polizia giudiziaria. È stato, però, osservato in senso contrario (Cass. pen., Sez. VI, 4 marzo 199 7, n. 7 Pacini Battaglia) - ed a tale soluzione diversa occorre aderire - che un più approfondito esame della decisione delle Sezioni Unite, di cui innanzi, conduce a ritenere che il regime di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni prive della allegazione dei decreti di autorizzazione non può automaticamente essere esteso alla ipotesi di omessa allegazione dei verbali che non presentano la totalità dei requisiti previsti dall'art. 89 delle norme di attuazione del c.p.p..
La suddetta interpretazione veniva ricavata, da un lato, dal richiamo al dettato costituzionale, che stabilisce la limitazione dell'inviolabilità e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazioni solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, e, dall'altro lato, dalla precisazione, contenuta nella medesima sentenza, secondo cui "la richiesta di una misura cautelare non deve essere preceduta dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 268 c.p.p., che rientra nella procedura finalizzata alle successive operazioni di stralcio eventuale e di trascrizione, da effettuarsi in contraddittorio delle parti ai fini dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento, come tale del tutto distinta dalla procedura incidentale de libertate, ove non di deposito (nella segreteria del P.M.) è a parlarsi, ma di allegazione di atti posti a fondamento della richiesta misura (da trasmettere al giudice per le indagini preliminari ed al tribunale della libertà)", per cui un deposito si rende incompatibile con l'urgenza che caratterizza le misure cautelari e potrebbe addirittura non essere possibile per la persistenza della attività di intercettazione al momento in cui quelle esigenze insorgono.
A ribadire il suddetto indirizzo interpretativo interveniva altra sentenza di questa Suprema Corte nel massimo suo consesso (Cass. pen., Sez. Un. 20 novembre 1996, dep. il 5 marzo 1997, n. 21, Glicora ed altri), che richiamando la distinzione già posta tra deposito ed allegazione, precisava che "trattasi, perciò, di incombenti a finalità diverse, con scansioni temporali non coincidenti (l'epoca del deposito, invero, prescinde del tutto da quella di celebrazione del procedimento cautelare di regola anteriore) e con oggetti non necessariamente coincidenti (il deposito riflette tutto il materiale relativo alle operazioni: decreti, verbali, mastri registrati;
nel mentre la allegazione ai fini cautelari può riguardare solamente le trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni o gli appunti raccolti durante le intercettazioni)".
Resta, perciò, in tal modo ulteriormente confermato quanto questo giudice di legittimità aveva già stabilito nel senso che il pubblico ministero non è tenuto ad esibire tale documentazione, ancorché gli elementi a sostegno della sua richiesta emergano dalle intercettazioni, ben potendo il medesimo presentare trascrizioni sommarie e semplici riferimenti riassuntivi, nel resto espressamente previsti dall'art. 268, 2^ comma, c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, 17 giugno 1993, Bongioli, m. CED 194.94 7; Id., Sez. I, 10 agosto 1995, Calabrese, n. CED 202.91 5), il tutto nella riaffermazione del principio che, in tema di intercettazioni, stante la regola della tassatività, la sanzione di inutilizzabilità non può essere allargata sino a comprendere l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. del c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, 26 ottobre 1993, Carapucchi, m. CED 198.560). La ritenuta possibilità di limitata "discovery" nel procedimento cautelare quanto alla non obbligatoria allegazione della documentazione delle disposte intercettazioni nella loro integralità comporta, di conseguenza, la infondatezza del terzo motivo di impugnazione, circa la ambiguità e la contraddittorietà dei gravi indizi di colpevolezza asseritamente basati su mezzi non utilizzabili, dovendosi constatare che detti indizi ben possono essere fondati esclusivamente sul risultato delle autorizzate intercettazioni, quando, come nella specie, il linguaggio usato, la logica connessione delle comunicazioni e l'univo significato di esse, in conformità alle parole convenzionali usate, costituiscono elementi di prova di alta probabilità della partecipazione dei ricorrenti al sodalizio criminale ed alla attività di commercio delle sostanze stupefacenti.
In ordine, infine, al quarto motivo di impugnazione, circa la sussistenza delle esigenze cautelari - premesso che queste sono state individuate in quelle di natura socialpreventiva ex art. 274, lett. c), c.p.p. - rileva questo giudice di legittimità che la prospettata censura del vizio di motivazione, relativamente alle posizioni di PP e LV D'AM e di NT AM, è essa pure infondata, giacché la pericolosità dei suddetti, ricorrenti è stata complessivamente desunta non solo dalle specifiche modalità e circostanze dell'azione, ma anche da altri elementi diversi, quali, in particolare, la attuale concreta adesione al programma criminale per la D'AM e l'AM; i numerosissimi precedenti penali per lo stesso AM;
il mantenimento, di parte dei suddetti, dei collegamenti con gli altri associati, non essendo risultato interrotto il vincolo associativo.
La asserita necessità di mantenere per gli stessi la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in carcere quale provvedimento proporzionato alla gravità dei fatti ed alle riconosciute esigenze cautelari soddisfa, altresì, l'onere motivazionale di adeguatezza della misura medesima, laddove si consideri che il diverso trattamento riservato a IM SA con gli arresti domiciliari ha trovato esclusiva giustificazione nelle gravi condizioni di salute dello stesso.
Poiché del presente provvedimento non deriva la liberazione dei ricorrenti, la cancelleria dovrà adempiere alla statuizione di cui all'art. 94, 1 ter disp. att. del c.p.p..
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter disp. att. del c.p.p..
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998