Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
Nel caso in cui il decreto del P.M. contenga l'ordine di perquisizione senza indicare specificamente le cose da sequestrare, l'eventuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove si tratti di perquisizione locale, può essere dedotto come causa di nullità a norma dall'art. 182 cod. proc. pen. prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica effetti sull'autonomo e distinto provvedimento di sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/1998, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 26/05/1998
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " QU PERRONE " N. 3287
3. " Andrea COLONNESE " REGISTRO GENERALE
4. " LO PI " N.7846/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CI NI avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in data 7.1.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
Udito l'Avv. Aldo Regina per il ricorrente;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso di un'indagine avviata a seguito dell'esposto di un dipendente dell'azienda ospedaliera "Di Venere Giovanni XXIII", il quale lamentava che sulla sua busta paga del gennaio 1997 era stata operata una indebita trattenuta in favore del sindacato U.S.P.P.I., benché non avesse firmato alcuna delega che l'autorizzasse, il P.M. presso la Pretura Circondariale di Bari, all'esito delle prime indagini espletate attraverso l'audizione della parte offesa e l'acquisizione presso l'ente ospedaliero della documentazione relativa alle deleghe con le quali venivano autorizzate le ritenute sindacali, disponeva la perquisizione della sede del sopra indicato sindacato con conseguente sequestro delle deleghe ivi rinvenute. La perquisizione dava esito positivo, essendo state rinvenute e sequestrate n. 1031 deleghe, n. 36 deleghe doppie e n. 5 disdette di delega, tutte recanti la firma del lavoratore, ma prive della data di sottoscrizione.
Con decreto in data 1.12.1997, il pubblico ministero convalidava la perquisizione e il sequestro in questione. A seguito di richiesta riesame di CI NI, segretario regionale dell'U.S.P.P.I., il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza in data 7.1.1998, confermava l'impugnato decreto di convalida del sequestro. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il CI, il quale deduce violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 247, 253, 257, 352 e 355 c.p.p. e agli artt. 485, 486 e 640 c.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove il Tribunale ha ritenuto non riesaminabile il decreto nella parte in cui veniva esteso anche alla perquisizione, osservando che il decreto in questione neppure aveva indicato una fattispecie criminosa definita, limitandosi a richiamare una presunta indebita ritenuta sindacale, non riconducibile ad alcuna ipotesi di reato, non riportando neppure i motivi per i quali era stato disposto l'atto d'indagine. Assume, inoltre, che dovevano essere prese in considerazione anche le autonome doglianze addotte in ordine ai decreti di convalida dei sequestri, anch'essi viziati dall'assoluto difetto dell'enunciazione dei fatti per i quali si procedeva, osservando che nei provvedimenti impugnati il pubblico ministero si era limitato ad ipotizzare condotte di falso e truffa, peraltro diverse dalla indebita ritenuta sindacale indicata nel decreto di perquisizione.
Contesta, infine, la configurabilità nella specie dei reati di truffa e falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Quando il provvedimento di perquisizione ha natura complessa, in quanto indica anche le cose da sequestrare, l'eventuale vizio di motivazione riguarda anche il sequestro, e può essere fatto valere con l'impugnazione ex art. 257 c.p.p., ossia con il riesame. Invece, nel caso in cui il decreto del pubblico ministero contenga, come nella fattispecie in esame, l'ordine di perquisizione senza indicare specificamente le cose da sequestrare, l'impugnazione suddetta può essere proposta solo contro il decreto di convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 252 c.p.p. L'eventuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove sì tratti di perquisizione locale, può essere dedotto come causa di nullità a norma dell'art. 182 c.p.p. prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica effetti sull'autonomo e distinto provvedimento di sequestro (cfr. Cass. Sez. V, 27.12.1995, Melillo). Il decreto di convalida del sequestro in questione deve ritenersi legittimo, in quanto la pertinenza delle cose sequestrate e cioè le deleghe prive della data di sottoscrizione in relazione alle quali il denunciante assume addirittura di non averle mai sottoscritte agli ipotizzati reati di truffa e falso è "in re ipsa", costituendo le stesse, quanto meno rispetto al reato di falso, corpo di reato.
Il problema costituito dalla procedibilità a querela dei reati ipotizzati, proposto in sede di riesame e nuovamente sollevato nell'odierna discussione, non risulta dedotto nei motivi di ricorso e comunque implica un accertamento di fatto che sfugge al controllo di legittimità di questa Corte.
Ciò premesso il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 26 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1998