Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 3
La ritardata trasmissione al tribunale del riesame del verbale dell'interrogatorio reso dalla persona sottoposta alle indagini non determina l'inefficacia del provvedimento coercitivo, in quanto detto verbale non può essere considerato come elemento sopravvenuto ad essa favorevole, non portando per sua natura costantemente elementi a supporto della difesa.
Ai fini dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per l'emissione di una misura cautelare non è necessaria la trasmissione del verbale previsto dall'art. 268, comma primo, cod. proc. pen., ma è sufficiente la trasmissione, con la richiesta del P.M., di una sommaria trascrizione del contenuto di esse o di un riferimento riassuntivo, come i cd. brogliacci di ascolto.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato incontra il preciso limite testuale posto dall'art. 606, lett. e)- cod. proc. pen., con la conseguenza che eventuali vizi argomentativi non possono essere derivati ne' da diversa valutazione del compendio indiziario, ne' dal richiamo del contenuto di atti di indagine. (Fattispecie in tema di ricorso avente ad oggetto richiesta di sindacato sulla valutazione del contenuto di conversazioni telefoniche, utilizzate per un provvedimento di coercizione personale).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 28/4/1999
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Paolo BARDOVAGNI " N. 3289
3. Dott. Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Emilio GIRONI " N. 2948/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da OL Vasil, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 23/12/1998;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. GERACI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Alfredo GAITO
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. - rigettava la richiesta di riesame avanzata dal LO avverso quella del G.I.P., che il 10/12/1998 gli applicava la misura della custodia cautelare in carcere, siccome indagato per i delitti previsti dagli artt. 74 e 73 d.p.R. n.309/1990. In relazione alle questioni preliminari formulate dal LO, osservava il Tribunale che era infondata quella concernente la non riproponibilità dell'ordinanza custodiale riesaminata, dal momento che quella precedentemente adottata nei confronti di costui era stata annullata dal Tribunale del riesame per carenze della motivazione, ovvero per una ragione formale che non poneva le basi di un ne bis in idem.
Altrettanto doveva dirsi per la lamentata notificazione al LO dell'ordinanza cautelare in lingua italiana - da lui non conosciuta - e solo il giorno successivo nella lingua madre, dal momento che l'interrogatorio di garanzia (avvenuto con la presenza di un interprete e del difensore italiano) non aveva per ciò solo pregiudicato il diritto di difesa;
e comunque gli artt. 94 c.l. bis disp.att. e 143 c.p.p. non lasciavano intendere l'esistenza di un obbligo di traduzione, dovendo il direttore dell'istituto penitenziario sovrintendere alla esatta comprensione del contenuto dell'atto, da parte della persona destinataria.
Per il resto: le lamentate carenze motivazionali dell'ordinanza del G.I.P. erano irrilevanti, competendo al Tribunale del riesame un ampio potere di integrazione;
le altre irregolarità che non inficiavano l'ordinanza custodiale esulavano dall'ambito cognitivo del Tribunale;
non sussisteva l'obbligo di un deposito di tutte le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche eseguite, essendosene il G.I.P. servito solo in parte;
mentre l'attribuzione del compito di tradurle, non era di spettanza del Tribunale.
Ciò premesso, riteneva il giudice a quo che sussistesse un valido quadro di gravità indiziaria circa l'esistenza di una vasta e articolata organizzazione dedita al narcotraffico, localizzata operativamente oltre Adriatico e che fruiva della copertura apparentemente lecita fornita dal LO che, per la sua attività ufficiale di import-export si valeva di svariati mezzi di trasporto, con i quali erano state fatte entrare in Italia notevoli quantità di droga. Tale commercio - reso possibile anche dalle complicità e connivenze delle autorità albanesi - dopo aver saturato il mercato pugliese, si era esteso ad altre regioni, ove spacciatori locali costituivano il termine del traffico.
La posizione del LO era chiarita dalle intercettazioni di conversazioni tenute dal coindagato (e cognato del LO) EC, dalle quali emergevano i contatti di questi al fine di agevolare spedizioni dall'Albania all'Italia, con un linguaggio criptico che evidentemente non aveva nulla a che fare con il lecito commercio apparentemente svolto dal LO. Di agevole interpretazione in tal senso era, in via esemplificativa, una telefonata nella quale la moglie del EC asseriva che questi e il LO (inteso come "V) lavoravano con la "farina" e ne avevano portato cinquanta chili;
mentre analogo riferimento avevano le telefonate in cui si parlava della disponibilità di denaro a seguito della vendita di roba portata con il peschereccio.
E significative erano, a tale proposito, le ammonizioni alla cautela nel linguaggio e nei riferimenti, che caratterizzavano numerose telefonate. Il LO, poi, era stato controllato mentre si recava presso l'abitazione di persona agli arresti domiciliari e fratello di un capo della Sacra Corona Unita.
Era quindi evidente che, dietro la copertura di una lecita attività commerciale, l'indagato partecipava con ruolo rilevante ad una organizzazione dedita al narcotraffico.
In punto di esigenze cautelari, riteneva il Tribunale che ricorresse quella prevista dall'art. 274 lett. c) c.p.p., in relazione alla frequentazione di ambiente ove il crimine era diffuso, alla gravità dei fatti esaminati, che avevano netta prevalenza sulla formale incensuratezza dell'indagato, così intimamente coinvolto con la criminalità internazionale grazie anche alle sue personali relazioni. Dal crimine egli traeva la sua ricchezza e da esso solo il provvedimento coercitivo lo aveva momentaneamente distolto. Appariva allora evidente che, nel recuperato stato di libertà, egli avrebbe potuto riprendere la propria attività illecita nonché darsi alla fuga verso il proprio paese, agevolmente raggiungibile e non regolato da un attendibile assetto normativo.
Anche gli arresti domiciliari si palesavano inadeguati a fronteggiare tali esigenze, non essendo ostativi al tipo di crimine commesso dal LO.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione, con distinti atti impugnativi, sia l'indagato che il suo difensore.
Il LO denunciava:
- con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in punto di reiterazione della misura coercitiva. Il Tribunale aveva scambiato le ragioni formali che determinano l'inefficacia dell'atto e che non ne impediscono la replica, con la categoria delle inesistenti nullità formali, contrapposte a non si sa bene quali nullità sostanziali. Ed erroneamente aveva escluso l'operatività del principio del ne bis in idem. Nel caso di specie, la seconda ordinanza del G.I.P. era una riproduzione della prima;
l'accertato vizio della motivazione avrebbe legittimato il P.M. ad impugnare l'ordinanza di annullamento in sede di riesame, non già a chiedere ed ottenere altra ed egualmente argomentata misura. Il mancato esperimento del ricorso aveva determinato il formarsi di un giudicato cautelare endoprocessuale, contrariamente a quanto opinato nell'ordinanza impugnata. E d'altra parte, la motivazione è condizione normativa della legittimità dell'atto, anche per la rilevanza costituzionale della tutela della libertà personale. Per cui, la sua carenza è vizio originario e insanabile, incidente sulla validità del provvedimento e il Tribunale del riesame non poteva disinteressarsi della precedente vicenda processuale;
- con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di mancata traduzione in lingua albanese dell'ordinanza custodiale, come era invece diritto del LO, che non conosce la lingua italiana. Palese era dunque la violazione del diritto di difesa, cui la stessa Corte Costituzionale aveva attribuito specifica tutela;
- con il terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, relativamente al contenuto argomentativo dell'ordinanza impugnata. Particolarmente carente era l'indicazione degli elementi (oggettivi e soggettivi) costituenti la contestata associazione criminosa e la sua estensione cronologica, mutata rispetto al primo provvedimento restrittivo. Nè tale difetto poteva essere surrogato da una motivazione del giudice del riesame, giacché il relativo potere presuppone sempre che il G.I.P. abbia conferito un assetto argomentativo alla sua ordinanza. E d'altra parte, neppure il Tribunale aveva dato adeguata risposta alle numerose censure formulate con la richiesta di riesame;
- con il quarto motivo, in punto di gravi indizi di colpevolezza. Nessuno dei coindagati aveva chiamato il LO in correità; del tutto inconsistente era il rapporto di appostamento della polizia, peraltro travisato dal Tribunale;
i dati accusatori valutati afferivano alla persona del cognato del LO e non a quest'ultimo;
- con il quinto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di mancata valutazione degli elementi a difesa dell'indagato e delle argomentazioni da questi addotte a propria discolpa;
- con il sesto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari.
Gli argomenti sviluppati dall'ordinanza impugnata non solo riguardavano prevalentemente persona diversa dal LO, ma costituivano mere affermazioni prive di qualunque concretezza, con speciale riferimento all'art. 274 lett. c) c.p.p. Altrettanto doveva dirsi per la scelta della misura applicata, ancorata a mere presunzioni e che aveva ignorato precise argomentazioni difensive, concernenti la mancata contestazione di specifici episodi di spaccio e quindi la compatibilità degli arresti domiciliari;
- con il settimo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di inutilizzabilità degli atti di indagine preliminare.
Il nome del LO non era stato iscritto nel registro delle notizie di reato, nonostante fosse emerso da tempo immemorabile;
tale opinabile scelta del P.M. provocava appunto la inutilizzabilità di atti dei quali non poteva individuarsi la collocazione cronologica rispetto all'obbligo di tale iscrizione. Impropriamente il Tribunale aveva valutato tale aspetto come costituente mera irregolarità o, comunque, nullità non inficiante l'ordinanza coercitiva, anche se illogicamente aveva poi affermato che avrebbe dovuto essere investito il G.I.P.;
- con l'ottavo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di incompleta trasmissione degli atti sui quali si era fondato il provvedimento custodiale, al Tribunale della libertà. Sarebbe stato almeno necessario che fossero state trasmesse le trascrizioni delle telefonate utilizzate dal G.I.P., che invece erano state riportate solo per stralci nella informativa di polizia, cui il Tribunale faceva riferimento e che era stata esaminata dal primo giudice. Ne derivava una palese violazione del diritto di difesa e la nullità dell'ordinanza. La quale, per di più, aveva omesso di pronunciarsi sulla lamentata tardiva (di un giorno, rispetto ai cinque stabiliti dall'art. 309 c. 5 c.p.p.) trasmissione dell'interrogatorio di garanzia.
Con il ricorso sottoscritto dal difensore del LO, premesso che l'accertato vizio della motivazione della prima ordinanza custodiale aveva indotto il Tribunale a ritenere assorbite le doglianze specificamente esposte in punto di indizi, si denunciava la mancata considerazione delle stesse da parte del G.I.P. in sede di seconda ordinanza e del Tribunale in sede di riesame.
Mancava dunque qualunque motivazione relativamente alle discolpe dell'indagato, peraltro specifiche e corredate da indicazioni probatorie. In particolare, l'ordinanza impugnata non chiariva affatto il ruolo del LO nella pretesa associazione criminosa e dava una interpretazione talora capovolta delle conversazioni telefoniche intercettate, in ogni caso attribuendo valenza accusatoria a vaghe affermazioni prevenienti da persona estranea al contesto processuale. Era quindi indubbio che il Tribunale, acriticamente adeguandosi alle argomentazioni del G.I.P., era venuto meno al pressante obbligo argomentativo inconbentegli. Ma una ragione precisa di nullità dell'ordinanza custodiale derivava dalla mancata audizione del difensore dell'indagato, prima della rinnovazione della misura coercitiva, che deve essere necessariamente preceduta da un contraddittorio difensivo. In mancanza di che, si impone la liberazione dell'interessato.
Con motivo nuovo di ricorso, tempestivamente presentato, il difensore del LO, richiamandosi all'ottavo motivo della impugnazione da quest'ultimo personalmente proposta, eccepiva la irritualità (con inutilizzabilità conseguente) delle intercettazioni telefoniche, per la impossibilità di verificarne la legittimità, a seguito del mancato invio del relativo materiale cartolare. Analogamente per la mancata nomina di un interprete traduttore, illogicamente ritenuta irrilevante ai fini qui prospettati dall'ordinanza impugnata. Mentre legittimando l'utilizzazione parziale degli atti d'indagine preliminare, i giudici del riesame erano incorsi in un tipico travisamento delle risultanze processuali e quindi in ulteriore vizio argomentativi.
Si insisteva, dunque, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è infondato.
La dedotta violazione del cosiddetto giudicato cautelare è un vero e proprio travisamento della situazione processuale considerata, del resto immediatamente smascherato dalla intrinseca illogicità dell'assunto difensivo: se la prima ordinanza applicativa della custodia cautelare era stata annullata in sede di riesame per mancanza del requisito della motivazione della seconda ordinanza potesse essere pedissequamente ripetitiva della prima. Ed infatti, il Tribunale del riesame (con il provvedimento 9/2/1998) preso atto che il G.I.P., a seguito dell'udienza di convalida del fermo operato nei confronti del LO, applicò a quest'ultimo la misura custodiale, riservandosi la motivazione del provvedimento adottato - che venne poi in effetti depositata il 30/11/1998 - il 27/11/1998, annullò questa decisione appunto perché carente della parte argomentativi, giustamente considerata come requisito imprescindibile e contestuale di legittimità della misura, che non poteva essere differito ad altra decisione, della quale veniva addirittura profilata la giuridica inesistenza. Quindi, l'annullamento concerneva un'ordinanza, che ripristinava la misura annullata, poteva benissimo contenere una parte motiva che in effetti ricalcasse quella tardivamente ed inutiliter data dal G.I.P., non essendosi formato, al riguardo, alcun giudicato cautelare.
Neppure è condivisibile la tesi che illegittimamente la seconda ordinanza custodiale fosse stata emessa, senza il previo interrogatorio dell'indagato, come richiederebbe l'art. 301 c.p.p., in una con la previa audizione del difensore, imposta dalla sentenza 8/6/1994 n. 219 della Corte Costituzionale: è invero pacifico che simile iter debba osservarsi solo quando il P.M. richieda al G.I.P. la rinnovazione di una misura cautelare disposta per esigenze probatorie (Sez. III, 30/5/1997, n. 2255) - ipotesi che non ricorre, come è evidente da quanto sopra premesso in narrativa, nella fattispecie. Mentre una inefficacia della seconda misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p. - avanzata dal difensore nel corso della odierna discussione del ricorso - è insussistente, in quanto la norma la ricollega al mancato esperimento dell'interrogatorio di garanzia, che invece nel caso in esame ebbe regolamento luogo in occasione del primo provvedimento custodiale, con la conseguenza che nessun altro analogo adempimento doveva avere luogo nella seconda occasione. Infondato è il secondo motivo di ricorso. L'art. 143 c.p.p. riconosce alla persona che non intenda la lingua italiana, il diritto alla assistenza dell'interprete; l'ordinanza impugnata dà atto - ne' il ricorrente lo nega - che tale ausilio fu apprestato per il LO in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p.; non solo, ma il giorno successivo alla notificazione del provvedimento cautelare, gliene fu fornita copia tradotta nella sua lingua. Appare dunque insussistente qualunque violazione del diritto di difesa;
in ogni caso, anche contrariamente opinandosi e ravvisandosi quindi una nullità (come pare sostenersi dal LO) si trarrebbe di vizio che, non rientrando nella previsione degli artt. 178 e 179 c.p.p., avrebbe carattere relativo, restando sanato se non eccepito tempestivamente e cioè subito prima del compimento dell'atto (ovvero l'interrogatorio: cfr. Sez. I, 2/11/1995, n. 1326, per l'affermazione del principio di carattere generale, sia pure applicato a diversa fattispecie). Di tale tempestiva eccezione non è stata offerta prova del ricorrente.
Con il settimo ed ottavo motivo di ricorso (integrati dai motivi nuovi ritualmente presentati) il LO prospetta una ragione di inefficacia della misura ed una attinente alla utilizzabilità di atti d'indagine preliminare, che costituiscono un prius logico rispetto alle censure sulla gravità indiziaria e le esigenze cautelari;
debbono dunque essere qui previamente trattate. L'inefficacia della misura come conseguenza del ritardato (di un giorno) invio del verbale dell'interrogatorio reso dal ricorrente non è condivisibile;
pacificamente la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che tale Corte si è orientata nel senso di ritenere che tale atto del procedimento non può considerarsi, di per sè, elemento favorevole sopravvenuto, non portando per sua natura costantemente elementi a supporto della difesa (cfr. Sez. I, 4/4/1997, n. 1270); ne' il ricorrente si è dato carico di indicarne in qualche modo il concreto contenuto, cosicché la doglianza assumesse il dovuto rilievo. Conseguentemente, l'eccepita inefficacia della misura non sussiste.
Altrettanto va detto per la lamentata trasmissione del compendio cartolare afferente alle intercettazioni telefoniche;
censura mossa sotto il duplice profilo della inefficacia della misura e della inutilizzabilità delle relative resultanze, ai fini della configurabilità del quadro di gravità indiziaria. È principio ormai consolidato che il primo effetto si verifica solo allorché non tutti gli atti che il P.M. inviò al G.I.P., siano poi trasmessi al giudice del riesame (Sez. Un. 20/11/1996, n. 21); questo non è il caso esaminato, giacché l'ordinanza afferma e il ricorrente non nega che in entrambe le istanze del procedimento de libertate la documentazione esaminata sia stata identica. Infatti, venne trasmessa al G.I.P. prima e al Tribunale poi una informativa di polizia che recava le principali resultanze delle intercettazioni;
una sorta di brogliaccio che è costantemente ritenuto necessario e sufficiente ai fini della misura, che trova sua base giustificativa anche in sommarie trascrizioni o riferimenti riassuntivi (cfr. Sez. VI, 16/12/1997, n. 5146). Ne consegue anche la legittimità dell'utilizzazione di tali dati, in sede di applicazione del provvedimento coercitivo. Ancora un profilo di inutilizzabilità è prospettato nell'ottavo motivo, laddove si lamenta la tardiva (o, addirittura, mancata) iscrizione del nome del LO nel registro delle notizie di reato, a norma dell'art. 335 c.p.p.; può convenirsi con il ricorrente che, in rapporto alle disposizioni dell'art. 407 c.p.p., la motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha liquidato l'esplicita censura - in termini di mera irregolarità o di nullità qui non rilevante - sia tutt'altro che soddisfacente sul piano giuridico. E tuttavia, poiché la tardiva iscrizione determina inutilizzabilità degli atti dopo la scadenza del termine, che però - secondo la prevalente giurisprudenza - decorre non dal giorno in cui l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire, ma da quello in cui è effettivamente avvenuta:
cfr.in tal senso Sez. VI, 24/10/1997, n. 1442, che fa salva responsabilità disciplinare del P.M., una censura sul punto deve assumere concretezza e non semplicemente forma assertiva e in parte dubitativa, come nel caso in esame. Giacché, se è vero che, in ragione della tipologia degli addebiti (che rientrano fra quelli previsti dall'art. 407 c. 2 lett. a) c.p.p.) l'iscrizione può essere segregata e non comunicata all'interessato che ne faccia richiesta, tale regime viene ovviamente meno dopo la cosiddetta "discovery" che segue alla emissione e alla notificazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare;
in tale momento, invero, il giudice deve svelare all'indagato gli elementi d'accusa e quindi cade il segreto sulla iscrizione in parola. Conseguentemente, l'indagato che lamenti la tardiva o mancata iscrizione ex art. 335 c.p.p. ha, dopo lo svelamento della sua qualità di indagato conseguente al provvedimento coercitivo, l'onere di documentare con certificazione le circostanze dedotte. Nella specie, ciò non è avvenuto;
ne' questa Corte ha alcuna possibilità istituzionale di svolgere accertamenti al riguardo. Da ultimo, e sempre in tema di pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, è chiaro che ne è stata disposta ed eseguita la traduzione, dal momento che l'ordinanza impugnata fa richiamo a frasi volte in italiano;
appare quindi infondata la peraltro generica doglianza sul punto, non evidenziandosi alcuna irregolarità della relativa procedura. Venendo ora all'esame delle censure mosse - con il terzo e quarto motivo del ricorso sottoscritto dal LO, nonché con l'impugnazione del suo difensore - a proposito del ritenuto quadro di gravità indiziaria, deve intanto rilevarsi che la lamentata omessa valutazione - da parte del G.I.P. che pronunciò la seconda ordinanza custodiale e del Tribunale in sede di riesame - degli argomenti difensivi sviluppati in sede di riesame della prima ordinanza, non ha ragione d'essere, stante il suo annullamento. Quanto alle censure mosse in questa sede, varrà anzitutto ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione, incontra il preciso limite testuale posto dall'art. 606 lett. e) c.p.p., con la conseguenza che eventuali vizi argomentativi non possono essere derivati ne' da diversa valutazione del compendio indiziario, ne' dal richiamo del contenuto di atti di indagine;
ciò chiarito, è chiaro che questa Corte non ha alcun sindacato da svolgere sulla valutazione del contenuto delle cennate conversazioni telefoniche, dalle quali - ma non solo: sia il G.I.P. che il Tribunale (al quale viene unanimemente riconosciuta la facoltà di integrare la motivazione del provvedimento riesaminato:
cfr. Sez. VI, 20/1/1997, n. 193) hanno infatti sintetizzato le resultanze investigative mediante le quali è stato coerentemente ritenuto che esistesse una articolata organizzazione dedita al narcotraffico, tra l'Albania e l'Italia, poggiante anche su complicità e connivenze di ambienti politico-amministrativi stranieri ed italiani - è stato dedotto logicamente il coinvolgimento del LO. A niente rileva che gli interlocutori fossero diversi dall'indagato ricorrente, visto che era della sua persona, del suo ruolo e del tipo di attività svolta che costoro trattavano. E poiché questa Corte non può inoltrarsi nella disamina della consistenza degli indizi valutati nella sede di merito, dovrà limitarsi a constatare che la motivazione sul punto non presta il fianco alle censure mosse, neppure sotto il profilo della presa in considerazione degli argomenti a discolpa: il Tribunale ha ritenuto, senza incorrere in evidenti vizi logico-argomentativi, che le attività con le quali il ricorrente intende coonestare il proprio ruolo - ovvero l'onesto commercio della birra - altro non fossero, in sostanza e principalmente, che la copertura di ben più lucrose, ma illecite, intraprese;
in nessun altro modo si spiega il chiaro riferimento telefonico al trasporto di cinquanta chili di "farina", operazione per la quale si utilizzava addirittura un peschereccio. Il quadro indiziario appare dunque correttamente argomentato. E quanto alle esigenze cautelari, appare infondata l'affermazione che i rilievi del Tribunale pecchino di concretezza l'ordinanza impugnata, invero, valorizza particolarmente la circostanza che l'illecito traffico avvenga in forma organizzata e associata, con la conseguente ben nota rete di interessi, protezioni e sviluppi operativi, a fronteggiare i quali del tutto logicamente è stato affermato che sia necessaria la custodia carceraria (in riferimento all'art. 274 lett. c) c.p.p.) e che una più mite misura non possa costituire valido argine alla reiterazione di analoghe violazioni, facilitate proprio dalla non sgominata rete associativa supportata anche all'estero, ma con evidenti e logiche ramificazioni nazionali.
Il ricorso va dunque rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del provvedimento sia comunicata, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 c.
1. bis dispo.att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999