Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 3289
CASS
Sentenza 28 aprile 1999

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La ritardata trasmissione al tribunale del riesame del verbale dell'interrogatorio reso dalla persona sottoposta alle indagini non determina l'inefficacia del provvedimento coercitivo, in quanto detto verbale non può essere considerato come elemento sopravvenuto ad essa favorevole, non portando per sua natura costantemente elementi a supporto della difesa.

Ai fini dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per l'emissione di una misura cautelare non è necessaria la trasmissione del verbale previsto dall'art. 268, comma primo, cod. proc. pen., ma è sufficiente la trasmissione, con la richiesta del P.M., di una sommaria trascrizione del contenuto di esse o di un riferimento riassuntivo, come i cd. brogliacci di ascolto.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato incontra il preciso limite testuale posto dall'art. 606, lett. e)- cod. proc. pen., con la conseguenza che eventuali vizi argomentativi non possono essere derivati ne' da diversa valutazione del compendio indiziario, ne' dal richiamo del contenuto di atti di indagine. (Fattispecie in tema di ricorso avente ad oggetto richiesta di sindacato sulla valutazione del contenuto di conversazioni telefoniche, utilizzate per un provvedimento di coercizione personale).

Commentario1

  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 3289
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3289
Data del deposito : 28 aprile 1999

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