Sentenza 18 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2003, n. 4634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4634 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/12/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1436
3. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 030399/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP LE N. IL 07/08/1973;
avverso SENTENZA del 28/05/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. De Sandro Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Luigi GRECO;
Con sentenza 28 maggio 2003 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di quella città di condanna di CE DR per il reato di cui all'art. 464 c.p. per aver fatto uso di marca da bollo per la patente per l'anno 1996 contraffatta.
Ha proposto ricorso per Cassazione il CE lamentando violazione dell'art. 2, comma 2, c.p. perché la legislazione extrapenale non richiede più l'applicazione della marca da bollo sulla patente. Secondo il ricorrente l'art. 2, comma 2, c.p. fa riferimento a qualsiasi norma successiva che abbia incidenza sulla precedente incriminazione e che concorra quindi alla definizione degli elementi strutturali e circostanziali del reato, a nulla rilevando che sia norma extrapenale, purché abbia efficacia integratrice della fattispecie criminosa.
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte ha infatti ritenuto che in tema di falsità in valori di bollo, la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice solo per quanto riguarda la individuazione dei valori suddetti e non anche i casi in cui ne è richiesto l'uso; ne consegue che la modifica o la abrogazione di norme che disciplinano tali casi, non incidendo sulla struttura essenziale del reato ma comportando soltanto una variazione del contenuto del precetto, non configura successione di leggi penali nel tempo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 c.p.. Ciò in fattispecie relativa all'uso di bollo contraffatto di tassa di concessione governativa per la patente, la cui apposizione sul documento di guida non è più richiesta dalla legge (Cass. pen., Sez. 5^, 03/03/2002, n. 18068, Versace D., Riv. Pen., 2003, 165).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004