Sentenza 28 maggio 2015
Massime • 1
In tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti "brogliacci" di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere tempestivamente solo quando il difensore specifica che l'accesso è finalizzato alla presentazione di un'istanza di riesame.
Commentari • 2
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- 2. La Corte di Cassazione e le libertà dei cittadini: le attuali tendenze della giurisprudenza penale di legittimitàSaveria Cusumano · https://www.filodiritto.com/ · 28 novembre 2016
Esercitare liberamente il proprio ingegno, ecco la vera felicità. Aristotele, La politica Premessa Questo scritto analizza gli attuali orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità nel settore penale. Ci interessavano le opinioni di dettaglio ma ancor più la visione generale di cui sono espressione, insomma il modo in cui gli artefici del cosiddetto diritto vivente guardano alle norme ed alla società per la quale sono state concepite. Il nostro scopo finale era di comprendere in che modo i giudici cui spetta l'ultima parola sui processi considerano il proprio ruolo e qual è la parte che si assegnano nel sempre più complesso e movimentato equilibrio tra i poteri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2015, n. 24866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24866 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 28/05/2015
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 866
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 11786/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL CA N. IL 26.03.1985;
Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ DI NAPOLI in data 11 dicembre 2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CIAMPI FRANCESCO Maria;
sentite le conclusioni del PG in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di PO ,confermava l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di PO in data 5 novembre 2014 nei confronti di MA CA con cui era stata applicata al predetto, indagato per il delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per un episodio di cessione di sostanza stupefacente, la misura cautelare della custodia in carcere.
La vicenda processuale scaturiva da attività investigative derivanti da informazioni provenienti da soggetti intranei al sodalizio criminoso o appartenenti ad avverse compagini camorristiche, divenuti, a seguito del loro arresto collaboratori di giustizia nonché da intercettazioni ambientali effettuate nell'autovettura SMART in uso a Correale Giovanni.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il MA lamentando la mancata trasmissione in tempo utile, in supporto magnetico leggibile, degli atti trasmessi a norma dell'art. 291 c.p.p., dal PM con particolare riferimento a tutti i brogliacci relativi alle intercettate conversazioni ambientali richiamate nell'ordinanza di custodia cautelare;
l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per non essere stato fornito tempo idoneo alla preparazione della difesa con violazione altresì dell'art. 6 n. 3 lett. B della CEDU.
Richiede a riguardo sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.p., n. 8, con riferimento all'art. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., n. 3 e art. 117 Cost., nonché trasmissione ex art. 267 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorrente deduce la mancata trasmissione dei brogliacci relativi alle intercettazioni ambientali intercorse tra il 25 aprile ed il 30 aprile 2012 dell'autovettura SMART For Four in uso a Correale Giovaanni, intercettazioni poste a base del quadro indiziario a carico di esso ricorrente. Detta documentazione - come da atto lo stesso provvedimento impugnato, pur risultando ritualmente trasmessa dalla Procura, non erano leggibili ai terminali Front Office a disposizione della difesa. Rappresenta che il difensore aveva richiesto più volte sin dal 6 dicembre 2014 la predetta documentazione, senza ricevere risposta alcuna.
4. Con riferimento alla questione dedotta, occorre ricordare come l'art. 268 c.p.p., comma 4 stabilisca che i verbali e le registrazioni relativi alle operazioni di intercettazione effettuate sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero e che entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. La Corte Costituzionale, con sentenza 10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
5.
2. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che nell'istanza depositata manca ogni riferimento all'urgenza della richiesta ed, in particolare, alla necessità di disporre della documentazione ai fini del procedimento di riesame della misura cautelare. Tale aspetto appare significativo, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la richiesta del difensore intanto determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere tempestivamente, in quanto sia specificato che l'accesso è finalizzato alla presentazione di un'istanza di riesame (Sez. 2^, n. 35692 del 17/4/2013, Conte, Rv. 256461). La richiamata decisione, peraltro, ha ricordato anche che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, La Sala, Rv. 246908) nello stabilire che la richiesta del difensore determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, hanno pure precisato che, al fine di porre il pubblico ministero in grado di adempiere a tale obbligo, è altrettanto necessario che la richiesta del difensore venga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali.
Nella fattispecie, come si è detto, tale esigenza non era specificata ne' nell'istanza ne', tanto meno, nell'email informale inviata al Pubblico Ministero titolare del fascicolo. Non risulta, inoltre, che sia stata fatta presente nel corso del colloquio avvenuto in data 22/8/2014 con il magistrato che sostituiva il Procuratore della Repubblica. Va innanzitutto osservato che le richieste del difensore non è stata presentata con tempestività rispetto alle prospettate esigenze difensive, atteso che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa in data 5 novembre 2014, l'istanza di riesame è stata presentata il successivo 28 novembre, mentre a seguire la rappresentata sequenza degli accadimenti,la prima richiesta è stata formulata il 6 dicembre, 8 giorni dopo, nonostante l'imminenza della camera di consiglio. Va dunque escluso che possa esservi stato un ritardo comunque imputabile all'ufficio del Pubblico Ministero, come sembra adombrare la ricorrente nella descrizione degli eventi effettuata in ricorso ed, anzi, è la richiesta della difesa che non può definirsi tempestiva. In ogni caso, rileva il Collegio che quanto accaduto non ha comunque compromesso l'esercizio del diritto di difesa, come correttamente indicato dai giudici del riesame nell'ordinanza impugnata. Emerge infatti che a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa, il Tribunale disponeva, dopo aver accertato che gli atti trasmessi dalla Procura risultavano leggibili alle ore 15,30 del 9 dicembre, stesso giorno dell'udienza designata, il rinvio della trattazione al successivo 11 dicembre, del che veniva dato regolare avviso al difensore che comunque non compariva all'udienza così come rinviata. La mancata comparizione del difensore, debitamente evidenziata nel provvedimento impugnato rende inammissibili le odierne doglianze, avendo di fatto la difesa fatto acquiescenza al termine così come concesso dal collegio del riesame. Va peraltro osservato che dato il numero certamente non rilevante delle conversazioni intercettate utilizzate, peraltro unitamente ad altri elementi, per l'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare il tempo che il difensore aveva comunque avuto a disposizione prima della nuova udienza di riesame avrebbero comunque consentito di esaminare la documentazione ricevuta e prospettare eventuali osservazioni. Sul punto il ricorso è peraltro ambiguo, perché, nel lamentare la lesione del diritto di difesa, si fa riferimento alla necessità di confrontarsi con l'indagato, necessita in astratto alla ratio delle invocate disposizioni normativa. Del resto la richiesta non poteva che riguardare le registrazioni e le trascrizioni utilizzate ai fini dell'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare, atteso l'inequivoco contenuto della sentenza 336/2008 della Corte Costituzionale, che ad esse fa espresso riferimento e quanto altrettanto chiaramente precisato dalle Sezioni Unite nella menzionata decisione (Il diritto alla acquisizione della copia può concernere solo le intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta della emissione del provvedimento cautelare) In riferimento a queste ultime avuto riguardo al numero e alla durata complessiva delle stesse, il termine a disposizione non può ritenersi in astratto insufficiente per l'esercizio del diritto di difesa, ne' in concreto sono state avanzate specifiche e pertinenti doglianze in senso opposto.
6. Il ricorso va dunque rigettato, siccome infondato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Va inoltre disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2015. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2015