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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.198/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 198/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 20/11/2024
d a
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. Ruggeri Pietro e dell'avv. Costa Controparte_1
Querela di falso Eugenio
Codice: P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
distrettuale dello Stato di Brescia
APPELLATA
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1854/2022
pubblicata in data 26 luglio 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“1) Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata, dichiarare la falsità ideologica della relata di notifica del
21.12.2018 dell'avviso avviso di accertamento n°T9F03B403982/2018,
datato 12 dicembre 2018, accertando che l'attività che il messo comunale
attesta aver eseguito e direttamente percepito in merito alla presunta notifica
dell'avviso di accertamento n°T9F03B403982/2018 in realtà non è mai stata
eseguita.
In via istruttoria:
2) Ammettersi prova testimoniale del dott. allora Testimone_1
consulente fiscale della Ouli srl, sui seguenti capitolati di prova preceduti
dalla locuzione ''Vero che'':
1. La società Ouli srl in data 21.12.2018 aveva la sede legale presso il suo
studio professionale posto in via San Giovanni Bosco n.50 in Bergamo;
2. Durante la gestione fiscale della società Ouli srl ha ricevuto sempre e
regolarmente tutte le notifiche e/o avvisi relativi alla suddetta società;
3. In data 21.12.2018 alcun messo comunale si è recato presso la sede della
società Ouli srl, in via San Giovanni Bosco n. 50 in Bergamo, per notificare
l'avviso di accertamento n°T9F03B403982/2018.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
2 Dell'appellata
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa valutazione delle deduzioni svolte
in via istruttoria, ritenere e dichiarare infondato il proposto gravame e,
conseguentemente, rigettarlo. Spese rifuse”.
Del Procuratore Generale
“interviene nel procedimento, di cui è stato posto a conoscenza attraverso la
trasmissione degli atti, qui pervenuti in data 23.6.23, e, richiamando anche
quanto evidenziato dalla nella comparsa di risposta, Controparte_2
chiede il rigetto dell'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha rigettato la querela di falso proposta da avverso la relata di notifica dell'avviso di Controparte_1
accertamento n. n°T9F03B403982/2018, datato 12 dicembre 2018 ed ha condannato la società attrice al pagamento delle spese.
1.1. Tre sono i profili in relazione ai quali è stata dedotta la falsità:
l'ufficiale Giudiziario non si sarebbe recato in Via San Giovanni Bosco a
Bergamo non rinvenendo ivi alcuna sede legale, né alcun rappresentante,
ovvero incaricato alla ricezione delle notifiche i quanto tali circostanze risulterebbero smentite dalla documentazione prodotta ed in particolare della visura storica della società e dal registro del depositario contabile;
non avrebbe effettuato alcuna ricerca poiché non corrisponde al vero che
3 nello stesso Comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente,
atteso che: a) la sede della società era presente, all'epoca della presunta notifica, in Bergamo alla via San Giovanni Bosco n. 50; b) il rappresentante legale della società, sig. , sempre all'epoca della notifica era Persona_1
residente in [...]; c) presso la sede legale della società in Bergamo alla Via San Giovanni Bosco n. 50, vi è lo studio professionale dell'allora consulente fiscale dott. il Testimone_1
quale alla data di notifica era anche depositario delle scritture contabili e presso il quale sono sempre state regolarmente notificate tutte le precedenti comunicazioni e notifiche;
lo stesso non avrebbe provveduto al deposito dell'avviso di accertamento in busta sigillata, presso la casa comunale di Bergamo e all'affissione in busta sigillata, atteso che nonostante espressa contestazione, sul punto, nel ricorso introduttivo presso la Commissione Provinciale di Mantova, non è stata prodotta alcuna relata né tantomeno alcuna documentazione giustificativa.
1.2. Il Tribunale ha innanzi tutto ritenuto la sussistenza in capo all'attrice dell'interesse ad agire in quanto <
Corte di Cassazione il procedimento R.G.N. 27490/2021, così come allegato da parte attrice, e che l'esito del presente giudizio potrebbe assumere importanza ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 600/73, atteso che l'avviso di accertamento n. T9F03B403982/2018 - al quale la relata di notifica impugnata si riferisce - è stato emesso per l'anno d'imposta 2013>>.
1.3. Ha ritenuto indimostrato che quanto riportato nella relata di notifica e
4 l'attestazione di deposito dell'avviso di ricevimento presso la casa comunale siano falsi sulla base delle seguenti considerazioni:
all'indirizzo del contribuente indicato nella visura non vi è alcun cartello,
insegna o segno identificativo esterno della società, la quale non risulta avere neppure il nome sul citofono: chiunque si rechi presso detto indirizzo, infatti,
trova esclusivamente il nome del professionista Dott. Testimone_1
- dalla visura camerale non risultava che la sede legale della società
coincidesse con lo studio del professionista a ciò non equivalendo la comunicazione che le scritture contabili fossero presso il commercialista né
rilevando che altre precedenti notifiche siano invece andate a buon fine;
il messo non era tenuto a contattare il commercialista che non risultava destinatario della notificazione e quindi da tale circostanza non può ricavarsi che egli non si sia in realtà recato nel luogo dove doveva essere effettuata la notificazione;
la questione inerente la correttezza dell'operato del e della effettuazione delle dovute ricerche ai fini della notificazione attiene alla validità della notificazione non alla corrispondenza tra quanto da egli dichiarato nell'avviso di accertamento e la verità dei fatti;
i vizi della notificazione devono essere fatti valere dinanzi alla Commissione Tributaria competente sulla pretesa fiscale;
risulta l'apposito timbro di pubblicazione nell'albo pretorio informatico, non
è stata fornita la prova del mancato rinvenimento della busta presso la casa comunale, né sono state formulate apposite istanze istruttorie sul punto.
5 2. Ha proposto appello la OULI S.r.l. sulla base di due motivi.
3.Si è costituita l' che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_2
4.Alla udienza del 20 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta che vi sia stata da parte del
Tribunale la errata valutazione delle istanze istruttorie.
Deduce che la relata di notificazione è priva di ogni indicazione da cui si possa ricavare che siano state fatte le necessarie verifiche e ricerche prima di attestare la irreperibilità assoluta, ai sensi dell'art. 69 lettera e) D.P.R. n.
600/1973.
Evidenzia che l'agente notificatore non ha dato atto delle ricerche eseguite e del soggetto da cui avrebbe acquisito le informazioni e si è limitato con formula generica ad attestare che “… non vi è abitazione, ufficio o azienda
del contribuente …” mentre avrebbe dovuto suonare al citofono ed assumere informazioni per accertare che presso la sede della società si trovava il professionista depositario delle scritture contabili e presso il quale si erano perfezionate le precedenti notifiche.
Inoltre, se il messo comunale avesse svolto effettivamente le verifiche avrebbe accertato che il legale rappresentante della società risiede in
Bergamo.
6 2.Con il secondo motivo l'appellante lamenta la omessa ammissione della prova testimoniale articolata sia nell'atto di citazione sia nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cod.proc.civ. e che avrebbe potuto fornire un contributo decisivo ai fini della dimostrazione che i fatti allegati si fossero effettivamente svolti così come essa sostiene e cioè che il messo comunale non si è mai recato presso la sede della società, in Bergamo, via
San Giovanni Bosco n. 50).
3. L'appello è infondato.
3.1. Come già chiaramente evidenziato dal Tribunale nella sentenza impugnata, nella querela di falso può discutersi si discute della falsità
ideologica di quanto attestato nella relazione di notificazione e non già della validità.
La relazione di notificazione indica il numero dell'atto notificato
(T9FD03B403982, la data (21 dicembre 2018) l'ora (9.32) ed il luogo dell'adempimento (Bergamo via San Giovanni Bosco n. 50), e quindi riporta la dicitura prestampata in cui si legge “poiché nello stesso Comune non v'è
abitazione, ufficio o azienda del contribuente …”.
3.2. Va ricordato che le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull'avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c.
e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
3.4. La circostanza per cui il messo notificatore non si sarebbe recato sul
7 posto, con conseguente falsità di tale attestazione, è stata esclusa dal
Tribunale sulla base dell'accertamento dell'assenza, presso il luogo ove avrebbe dovuto trovarsi la sede legale, di alcuna insegna o segno identificativo della società e della sua denominazione sul citofono nonché
della mancanza di indicazioni in visura e di elementi sul posto atti a correlare il nome del professionista (mero depositario delle scritture contabili della società ed in relazione al quale non era stata formulata richiesta ex art. 60
atta a renderlo destinatario delle notificazioni) con la sede della società della stessa. Al riguardo l'appellante si è limitato a sostenere che “sarebbe stato
sufficiente suonare al citofono o assumere informazioni in loco per accertare
che presso la sede legale della società si trovasse lo studio professionale
dell'allora consulente fiscale dott. , e ad articolare Testimone_1
capitoli di prova in contrasto con le risultanze della visura camerale (cap. 1),
generici e irrilevanti (capp. 2 e 3), comunque formulati in modo tale da non contrastare con l'assenza di elementi identificativi esterni relativi alla società
e tali da ricollegarla al professionista che ivi aveva il suo studio e che viene indicato quale teste.
3.5. In tal modo, però, viene riproposto il tema della necessità delle ricerche che devono precedere l'attestazione d'irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 lettera e) D.P.R. n. 600/1973, su cui si diffonde il motivo in esame.
La cd. irreperibilità assoluta del destinatario che consente il compimento della notificazione ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n.
8 dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e,
quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è
indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento.
La doglianza dell'appellante è che il messo notificatore si è limitato a sottoscrivere il modello prestampato della relazione di notificazione che riporta la generica dicitura “poiché nello stesso Comune non v'è abitazione,
ufficio o azienda del contribuente …” e che ha omesso di compiere le dovute ricerche e di assumere le necessarie informazioni, omettendo, comunque di dare atto del compimento di tali attività e del loro esito.
Tuttavia, è evidente che la questione posta attiene alla validità del procedimento di notificazione ai sensi della predetta normativa e va esaminata (e lo è già stata) nella sede giurisdizionale in cui è impugnato l'atto di accertamento. Infatti, nella stessa prospettiva dell'appellante mancano attestazioni del pubblico ufficiale notificatore conformi a quanto previsto dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 che possano essere impugnate mediante querela di falso (Cass. 781/2025, 14658/2024).
4. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4.1. valore indeterminabile Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento
9 valore indeterminabile complessità media) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da OULI -S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale
di Bergamo n. 1854/2022 pubblicata in data 26 luglio 2022;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.198/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 198/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 20/11/2024
d a
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. Ruggeri Pietro e dell'avv. Costa Controparte_1
Querela di falso Eugenio
Codice: P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
distrettuale dello Stato di Brescia
APPELLATA
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1854/2022
pubblicata in data 26 luglio 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“1) Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata, dichiarare la falsità ideologica della relata di notifica del
21.12.2018 dell'avviso avviso di accertamento n°T9F03B403982/2018,
datato 12 dicembre 2018, accertando che l'attività che il messo comunale
attesta aver eseguito e direttamente percepito in merito alla presunta notifica
dell'avviso di accertamento n°T9F03B403982/2018 in realtà non è mai stata
eseguita.
In via istruttoria:
2) Ammettersi prova testimoniale del dott. allora Testimone_1
consulente fiscale della Ouli srl, sui seguenti capitolati di prova preceduti
dalla locuzione ''Vero che'':
1. La società Ouli srl in data 21.12.2018 aveva la sede legale presso il suo
studio professionale posto in via San Giovanni Bosco n.50 in Bergamo;
2. Durante la gestione fiscale della società Ouli srl ha ricevuto sempre e
regolarmente tutte le notifiche e/o avvisi relativi alla suddetta società;
3. In data 21.12.2018 alcun messo comunale si è recato presso la sede della
società Ouli srl, in via San Giovanni Bosco n. 50 in Bergamo, per notificare
l'avviso di accertamento n°T9F03B403982/2018.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
2 Dell'appellata
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa valutazione delle deduzioni svolte
in via istruttoria, ritenere e dichiarare infondato il proposto gravame e,
conseguentemente, rigettarlo. Spese rifuse”.
Del Procuratore Generale
“interviene nel procedimento, di cui è stato posto a conoscenza attraverso la
trasmissione degli atti, qui pervenuti in data 23.6.23, e, richiamando anche
quanto evidenziato dalla nella comparsa di risposta, Controparte_2
chiede il rigetto dell'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha rigettato la querela di falso proposta da avverso la relata di notifica dell'avviso di Controparte_1
accertamento n. n°T9F03B403982/2018, datato 12 dicembre 2018 ed ha condannato la società attrice al pagamento delle spese.
1.1. Tre sono i profili in relazione ai quali è stata dedotta la falsità:
l'ufficiale Giudiziario non si sarebbe recato in Via San Giovanni Bosco a
Bergamo non rinvenendo ivi alcuna sede legale, né alcun rappresentante,
ovvero incaricato alla ricezione delle notifiche i quanto tali circostanze risulterebbero smentite dalla documentazione prodotta ed in particolare della visura storica della società e dal registro del depositario contabile;
non avrebbe effettuato alcuna ricerca poiché non corrisponde al vero che
3 nello stesso Comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente,
atteso che: a) la sede della società era presente, all'epoca della presunta notifica, in Bergamo alla via San Giovanni Bosco n. 50; b) il rappresentante legale della società, sig. , sempre all'epoca della notifica era Persona_1
residente in [...]; c) presso la sede legale della società in Bergamo alla Via San Giovanni Bosco n. 50, vi è lo studio professionale dell'allora consulente fiscale dott. il Testimone_1
quale alla data di notifica era anche depositario delle scritture contabili e presso il quale sono sempre state regolarmente notificate tutte le precedenti comunicazioni e notifiche;
lo stesso non avrebbe provveduto al deposito dell'avviso di accertamento in busta sigillata, presso la casa comunale di Bergamo e all'affissione in busta sigillata, atteso che nonostante espressa contestazione, sul punto, nel ricorso introduttivo presso la Commissione Provinciale di Mantova, non è stata prodotta alcuna relata né tantomeno alcuna documentazione giustificativa.
1.2. Il Tribunale ha innanzi tutto ritenuto la sussistenza in capo all'attrice dell'interesse ad agire in quanto <
Corte di Cassazione il procedimento R.G.N. 27490/2021, così come allegato da parte attrice, e che l'esito del presente giudizio potrebbe assumere importanza ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 600/73, atteso che l'avviso di accertamento n. T9F03B403982/2018 - al quale la relata di notifica impugnata si riferisce - è stato emesso per l'anno d'imposta 2013>>.
1.3. Ha ritenuto indimostrato che quanto riportato nella relata di notifica e
4 l'attestazione di deposito dell'avviso di ricevimento presso la casa comunale siano falsi sulla base delle seguenti considerazioni:
all'indirizzo del contribuente indicato nella visura non vi è alcun cartello,
insegna o segno identificativo esterno della società, la quale non risulta avere neppure il nome sul citofono: chiunque si rechi presso detto indirizzo, infatti,
trova esclusivamente il nome del professionista Dott. Testimone_1
- dalla visura camerale non risultava che la sede legale della società
coincidesse con lo studio del professionista a ciò non equivalendo la comunicazione che le scritture contabili fossero presso il commercialista né
rilevando che altre precedenti notifiche siano invece andate a buon fine;
il messo non era tenuto a contattare il commercialista che non risultava destinatario della notificazione e quindi da tale circostanza non può ricavarsi che egli non si sia in realtà recato nel luogo dove doveva essere effettuata la notificazione;
la questione inerente la correttezza dell'operato del e della effettuazione delle dovute ricerche ai fini della notificazione attiene alla validità della notificazione non alla corrispondenza tra quanto da egli dichiarato nell'avviso di accertamento e la verità dei fatti;
i vizi della notificazione devono essere fatti valere dinanzi alla Commissione Tributaria competente sulla pretesa fiscale;
risulta l'apposito timbro di pubblicazione nell'albo pretorio informatico, non
è stata fornita la prova del mancato rinvenimento della busta presso la casa comunale, né sono state formulate apposite istanze istruttorie sul punto.
5 2. Ha proposto appello la OULI S.r.l. sulla base di due motivi.
3.Si è costituita l' che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_2
4.Alla udienza del 20 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta che vi sia stata da parte del
Tribunale la errata valutazione delle istanze istruttorie.
Deduce che la relata di notificazione è priva di ogni indicazione da cui si possa ricavare che siano state fatte le necessarie verifiche e ricerche prima di attestare la irreperibilità assoluta, ai sensi dell'art. 69 lettera e) D.P.R. n.
600/1973.
Evidenzia che l'agente notificatore non ha dato atto delle ricerche eseguite e del soggetto da cui avrebbe acquisito le informazioni e si è limitato con formula generica ad attestare che “… non vi è abitazione, ufficio o azienda
del contribuente …” mentre avrebbe dovuto suonare al citofono ed assumere informazioni per accertare che presso la sede della società si trovava il professionista depositario delle scritture contabili e presso il quale si erano perfezionate le precedenti notifiche.
Inoltre, se il messo comunale avesse svolto effettivamente le verifiche avrebbe accertato che il legale rappresentante della società risiede in
Bergamo.
6 2.Con il secondo motivo l'appellante lamenta la omessa ammissione della prova testimoniale articolata sia nell'atto di citazione sia nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cod.proc.civ. e che avrebbe potuto fornire un contributo decisivo ai fini della dimostrazione che i fatti allegati si fossero effettivamente svolti così come essa sostiene e cioè che il messo comunale non si è mai recato presso la sede della società, in Bergamo, via
San Giovanni Bosco n. 50).
3. L'appello è infondato.
3.1. Come già chiaramente evidenziato dal Tribunale nella sentenza impugnata, nella querela di falso può discutersi si discute della falsità
ideologica di quanto attestato nella relazione di notificazione e non già della validità.
La relazione di notificazione indica il numero dell'atto notificato
(T9FD03B403982, la data (21 dicembre 2018) l'ora (9.32) ed il luogo dell'adempimento (Bergamo via San Giovanni Bosco n. 50), e quindi riporta la dicitura prestampata in cui si legge “poiché nello stesso Comune non v'è
abitazione, ufficio o azienda del contribuente …”.
3.2. Va ricordato che le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull'avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c.
e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
3.4. La circostanza per cui il messo notificatore non si sarebbe recato sul
7 posto, con conseguente falsità di tale attestazione, è stata esclusa dal
Tribunale sulla base dell'accertamento dell'assenza, presso il luogo ove avrebbe dovuto trovarsi la sede legale, di alcuna insegna o segno identificativo della società e della sua denominazione sul citofono nonché
della mancanza di indicazioni in visura e di elementi sul posto atti a correlare il nome del professionista (mero depositario delle scritture contabili della società ed in relazione al quale non era stata formulata richiesta ex art. 60
atta a renderlo destinatario delle notificazioni) con la sede della società della stessa. Al riguardo l'appellante si è limitato a sostenere che “sarebbe stato
sufficiente suonare al citofono o assumere informazioni in loco per accertare
che presso la sede legale della società si trovasse lo studio professionale
dell'allora consulente fiscale dott. , e ad articolare Testimone_1
capitoli di prova in contrasto con le risultanze della visura camerale (cap. 1),
generici e irrilevanti (capp. 2 e 3), comunque formulati in modo tale da non contrastare con l'assenza di elementi identificativi esterni relativi alla società
e tali da ricollegarla al professionista che ivi aveva il suo studio e che viene indicato quale teste.
3.5. In tal modo, però, viene riproposto il tema della necessità delle ricerche che devono precedere l'attestazione d'irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 lettera e) D.P.R. n. 600/1973, su cui si diffonde il motivo in esame.
La cd. irreperibilità assoluta del destinatario che consente il compimento della notificazione ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n.
8 dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e,
quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è
indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento.
La doglianza dell'appellante è che il messo notificatore si è limitato a sottoscrivere il modello prestampato della relazione di notificazione che riporta la generica dicitura “poiché nello stesso Comune non v'è abitazione,
ufficio o azienda del contribuente …” e che ha omesso di compiere le dovute ricerche e di assumere le necessarie informazioni, omettendo, comunque di dare atto del compimento di tali attività e del loro esito.
Tuttavia, è evidente che la questione posta attiene alla validità del procedimento di notificazione ai sensi della predetta normativa e va esaminata (e lo è già stata) nella sede giurisdizionale in cui è impugnato l'atto di accertamento. Infatti, nella stessa prospettiva dell'appellante mancano attestazioni del pubblico ufficiale notificatore conformi a quanto previsto dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 che possano essere impugnate mediante querela di falso (Cass. 781/2025, 14658/2024).
4. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4.1. valore indeterminabile Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento
9 valore indeterminabile complessità media) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da OULI -S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale
di Bergamo n. 1854/2022 pubblicata in data 26 luglio 2022;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale