CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
LE IE, LA
PIRAINO ANGELO, DI
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3812/2022 depositato il 23/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Amm. Giudiziaria - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - Corso Umberto I 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 dicembre 2022 la società Ricorrente_1 srl, in amministrazione giudiziaria, in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante, e dei due amministratori giudiziari, premetteva che con decreto del 5 gennaio 2008 emesso nel procedimento recante il n. 275/2007 R.M.P., successivamente riunito al procedimento n. 192/2013, nei confronti di AN ST AN e altri, il
Tribunale di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, aveva disposto il sequestro dell'intero capitale sociale, di tutti i beni immobili e mobili registrati e del complesso aziendale sociale.
Esponeva che con avviso di accertamento n. 38, notificato il 14 giugno 2022, il Comune di Carini aveva accertato il presunto omesso versamento dell'imposta IMU per l'anno d'imposta 2019, per complessivi
€ 14.291,00, liquidando interessi per euro 70,56 e irrogando sanzioni per euro 4.287,30 in relazione all'immobile sito in Carini, Indirizzo_1, identificato in catasto al Dati Catastali_1, oggetto del provvedimento di sequestro.
Evidenziava che per il precedente anno d'imposta 2014, la società aveva impugnato analogo avviso di accertamento emesso dal Comune di Carini dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo che, con sentenza n. 2144/11/2020 del 10 luglio 2020, depositata il 2 settembre 2020, aveva accolto il ricorso osservando che “dal 1/1/2014 non va pagata l'imposta in oggetto per i beni sottoposti a sequestro.
Invero l'art. 51 del Dlgs 159/2011 (sostituito dall'art. 1 co. 189 lett. D legge 228/2012), che prevede il regime fiscale dei beni sequestrati e confiscati, al comma 3 bis prevede espressamente che 'gli immobili sono esenti da imposte tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimento di sequestro e di confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione'”.
Deduceva, dunque, l'illegittimità della pretesa avanzata dall'Ufficio impositore, per mancanza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo, atteso che i beni immobili delle società sottoposte a misure di prevenzione non sono soggetti al pagamento dei tributi comunali, come previsto dalla legge di stabilità
2012, all'art. 1 comma 189 lett. d n. 2 che aveva aggiunto il comma 3 bis all'art. 51 del decreto legge
159/2011, poi modificato con l'art. 32 del Dlgs 175/2014 (“durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”). Richiamava la nuova formulazione dell'art. 51 che definisce in maniera analitica e puntuale quale sia il perimetro applicativo della norma, stabilendo che oggetto di
“sospensione del versamento” sono esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso di un bene immobile. Deduceva, conseguentemente, che, considerato che il sequestro è stato disposto nell'anno 2008, da quella data la società non era tenuta a pagare il tributo comunale richiesto dal Comune di Carini, potendo solo in seguito alla revoca del provvedimento cautelare provvedere alla liquidazione dell'imposta comunale dovuta per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, rivolgendo la richiesta al soggetto cui i beni saranno stati restituiti.
Lamentava, poi, in subordine, l'omessa applicazione del cumulo giuridico nel calcolo delle sanzioni.
Con memoria in data 11 aprile 2025, la società ricorrente deduceva che con sentenza della Corte di
Appello di Palermo n. 98/23 in data 8 maggio/26 giugno 2023, irrevocabile il 20 febbraio 2024, la confisca disposta all'esito del giudizio di primo grado era stata confermata e che, per effetto di tale pronuncia, il capitale della società apparteneva integralmente all'Erario dello Stato. Richiamava, infine, le pronunce di questa Corte e della Corte Tributaria per la Sicilia con le quali erano stati annullati avvisi di accertamento per IMU relativa ad annualità precedenti anche nei confronti di altre società del gruppo.
Con controdeduzioni depositate il giorno 8 maggio 2025, si costituiva il comune di Carini, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2 ottobre 2025, sentite le parti comparse, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come noto, il principio della “sospensione” del versamento di imposte e tributi, tra i quali l'IMU - sequestro il cui presupposto impositivo consiste nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi - durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca fino all'assegnazione dei beni, è entrato in vigore dal giorno 1 gennaio 2014, come disposto dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. sulla semplificazione fiscale n. 175/2014. Tale disposizione, in particolare, ha modificato il citato comma 3 bis dell'art 51 del
Codice Antimafia al fine di delimitare l'ambito applicativo del regime fiscale e degli oneri economici dei beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva, definendo in maniera analitica e puntuale il perimetro applicativo della norma e limitandolo alle sole tasse, imposte e tributi che avessero come presupposto il diritto di proprietà o il possesso di un bene immobile. Nel caso di specie, dunque, il versamento dell'IMU 2014 doveva considerarsi sospeso. Vero è che la Circolare n. 31/E-2014 dell'Agenzia delle Entrate evidenzia che essendo la sospensione limitata al versamento, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all'amministratore giudiziario, l'obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva. Ma ciò non impedisce di considerare comunque illegittimo l'avviso di accertamento emesso dal Comune, posto che tale avviso, lungi dal rimproverare all'amministrazione giudiziaria una eventuale omessa, infedele denuncia (per un ipotetico mancato adempimento di un obbligo dichiarativo da parte dell'amministratore giudiziario), è stato emesso per omesso o parziale versamento dell'imposta, altresì indicando l'importo totale da versare (comprensivo di interessi e sanzioni), senza alcun riferimento alla sospensione del versamento.
Il Comune ha, dunque, contestato all'amministrazione un mancato pagamento in realtà insussistente e ha sostanzialmente intimato un pagamento non dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni ingiustificati.
Ritiene questa Corte che le spese del giudizio possano essere compensate in considerazione della complessità della questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese tra le parti.
Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025
Il DI Il Presidente IE TA TO AN
Il
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
LE IE, LA
PIRAINO ANGELO, DI
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3812/2022 depositato il 23/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Amm. Giudiziaria - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - Corso Umberto I 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 dicembre 2022 la società Ricorrente_1 srl, in amministrazione giudiziaria, in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante, e dei due amministratori giudiziari, premetteva che con decreto del 5 gennaio 2008 emesso nel procedimento recante il n. 275/2007 R.M.P., successivamente riunito al procedimento n. 192/2013, nei confronti di AN ST AN e altri, il
Tribunale di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, aveva disposto il sequestro dell'intero capitale sociale, di tutti i beni immobili e mobili registrati e del complesso aziendale sociale.
Esponeva che con avviso di accertamento n. 38, notificato il 14 giugno 2022, il Comune di Carini aveva accertato il presunto omesso versamento dell'imposta IMU per l'anno d'imposta 2019, per complessivi
€ 14.291,00, liquidando interessi per euro 70,56 e irrogando sanzioni per euro 4.287,30 in relazione all'immobile sito in Carini, Indirizzo_1, identificato in catasto al Dati Catastali_1, oggetto del provvedimento di sequestro.
Evidenziava che per il precedente anno d'imposta 2014, la società aveva impugnato analogo avviso di accertamento emesso dal Comune di Carini dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo che, con sentenza n. 2144/11/2020 del 10 luglio 2020, depositata il 2 settembre 2020, aveva accolto il ricorso osservando che “dal 1/1/2014 non va pagata l'imposta in oggetto per i beni sottoposti a sequestro.
Invero l'art. 51 del Dlgs 159/2011 (sostituito dall'art. 1 co. 189 lett. D legge 228/2012), che prevede il regime fiscale dei beni sequestrati e confiscati, al comma 3 bis prevede espressamente che 'gli immobili sono esenti da imposte tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimento di sequestro e di confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione'”.
Deduceva, dunque, l'illegittimità della pretesa avanzata dall'Ufficio impositore, per mancanza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo, atteso che i beni immobili delle società sottoposte a misure di prevenzione non sono soggetti al pagamento dei tributi comunali, come previsto dalla legge di stabilità
2012, all'art. 1 comma 189 lett. d n. 2 che aveva aggiunto il comma 3 bis all'art. 51 del decreto legge
159/2011, poi modificato con l'art. 32 del Dlgs 175/2014 (“durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”). Richiamava la nuova formulazione dell'art. 51 che definisce in maniera analitica e puntuale quale sia il perimetro applicativo della norma, stabilendo che oggetto di
“sospensione del versamento” sono esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso di un bene immobile. Deduceva, conseguentemente, che, considerato che il sequestro è stato disposto nell'anno 2008, da quella data la società non era tenuta a pagare il tributo comunale richiesto dal Comune di Carini, potendo solo in seguito alla revoca del provvedimento cautelare provvedere alla liquidazione dell'imposta comunale dovuta per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, rivolgendo la richiesta al soggetto cui i beni saranno stati restituiti.
Lamentava, poi, in subordine, l'omessa applicazione del cumulo giuridico nel calcolo delle sanzioni.
Con memoria in data 11 aprile 2025, la società ricorrente deduceva che con sentenza della Corte di
Appello di Palermo n. 98/23 in data 8 maggio/26 giugno 2023, irrevocabile il 20 febbraio 2024, la confisca disposta all'esito del giudizio di primo grado era stata confermata e che, per effetto di tale pronuncia, il capitale della società apparteneva integralmente all'Erario dello Stato. Richiamava, infine, le pronunce di questa Corte e della Corte Tributaria per la Sicilia con le quali erano stati annullati avvisi di accertamento per IMU relativa ad annualità precedenti anche nei confronti di altre società del gruppo.
Con controdeduzioni depositate il giorno 8 maggio 2025, si costituiva il comune di Carini, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2 ottobre 2025, sentite le parti comparse, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come noto, il principio della “sospensione” del versamento di imposte e tributi, tra i quali l'IMU - sequestro il cui presupposto impositivo consiste nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi - durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca fino all'assegnazione dei beni, è entrato in vigore dal giorno 1 gennaio 2014, come disposto dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. sulla semplificazione fiscale n. 175/2014. Tale disposizione, in particolare, ha modificato il citato comma 3 bis dell'art 51 del
Codice Antimafia al fine di delimitare l'ambito applicativo del regime fiscale e degli oneri economici dei beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva, definendo in maniera analitica e puntuale il perimetro applicativo della norma e limitandolo alle sole tasse, imposte e tributi che avessero come presupposto il diritto di proprietà o il possesso di un bene immobile. Nel caso di specie, dunque, il versamento dell'IMU 2014 doveva considerarsi sospeso. Vero è che la Circolare n. 31/E-2014 dell'Agenzia delle Entrate evidenzia che essendo la sospensione limitata al versamento, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all'amministratore giudiziario, l'obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva. Ma ciò non impedisce di considerare comunque illegittimo l'avviso di accertamento emesso dal Comune, posto che tale avviso, lungi dal rimproverare all'amministrazione giudiziaria una eventuale omessa, infedele denuncia (per un ipotetico mancato adempimento di un obbligo dichiarativo da parte dell'amministratore giudiziario), è stato emesso per omesso o parziale versamento dell'imposta, altresì indicando l'importo totale da versare (comprensivo di interessi e sanzioni), senza alcun riferimento alla sospensione del versamento.
Il Comune ha, dunque, contestato all'amministrazione un mancato pagamento in realtà insussistente e ha sostanzialmente intimato un pagamento non dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni ingiustificati.
Ritiene questa Corte che le spese del giudizio possano essere compensate in considerazione della complessità della questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese tra le parti.
Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025
Il DI Il Presidente IE TA TO AN
Il