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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 383/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore BLASI LUCA MARIA, Giudice LEONE PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 136/2023 depositato il 10/01/2023
proposto da
Ag.entrate - IS - Latina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Latina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 - 02955200593
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 720/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200014930963000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 s.r.l. ricorre contro cartella di pagamento n. 057 2020 0014930963 recante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute ai fini IVA relative all'anno d'imposta 2018, liquidate dalla stessa società e successivamente non versate sostenendo delle eccezioni di carattere formale: 1) violazione dell'art. 6, comma 1 e 5, della Legge n. 212/2000 non avendo l'Ufficio inviato la comunicazione di irregolarità non permettendo, in questo modo, la definizione in via agevolata delle sanzioni;
2) inesistenza della notifica relativa alla cartella avvenuta da indirizzo non presente nei registri pubblici;
3) sproporzione dei compensi di riscossione;
4) eccezione di nullità della cartella per inesistenza del soggetto destinatario. La Commissione tributaria provinciale di LATINA ha accolto il ricorso ritenendo l'irregolarità dell'invio della notifica della cartella effettuata a mezzo PEC dall'indirizzo Email_4, non iscritto nei registri pubblici escludendo, inoltre, la possibilità che si potesse essere verificata una sanatoria della notifica della cartella a seguito dell'impugnazione di parte, ai sensi dell'art. 156 del c.p.c. nonché l'omissione della notifica di una preventiva comunicazione di irregolarità prima di procedere ad iscrizione a ruolo non consentendo quindi al contribuente una definizione bonaria del dovuto. Propone appello l'ADER sostenendo la regolarità della notifica anche se effettuata da indirizzo PEC non iscritti nei registri INI Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione provinciale di Latina sostenendo ultrapetizione nella sentenza impugnata. Non costituita nel giudizio di appello la Resistente_2 srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha ritenuto irregolare la notifica effettuata per quanto disposto dall'art. 26 del D.p.r. n. 602 del 1973 e dall'art. 16 ter del D.L. n. 179/2012. L'articolo 26 del D.p.r. n. 602/1973 prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. La norma fa, dunque, riferimento esclusivamente all'indirizzo del destinatario, nessuna regolamentazione relativa all'indirizzo che deve essere utilizzato dall'Agente di IS per le proprie notifiche a mezzo PEC. La dedotta violazione dell'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 ravvisata dalla Commissione è quindi, evidentemente, non sussistente come si desume dalla lettura della norma. Lo stesso art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 non appare essere in prima battuta applicabile all'ambito della riscossione tributaria, come emerge da una lettura della norma che non sia indebitamente estensiva: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” A bene vedere la stessa norma, anzi, si riferisce specificatamente all'art. 6 bis del D.lgs n. 82 del 2005 che ha per oggetto: “l'indice nazionale delle imprese e dei professionisti”, ed all'art. 6 quater del D.lgs n. 82 del 2005 che ha per oggetto: “l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”, mentre non è citato proprio l'articolo 6 ter del D.lgs n. 82 del 2005 che riguarda “l'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.” L'unico obbligo che emerge con chiarezza dalle norme citate dalla Commissione Tributaria è che la notifica a mezzo PEC (della cartella) debba essere effettuata ad un indirizzo del contribuente che sia presente nei pubblici registri, al fine di permetterne l'effettiva conoscenza;
circostanza quest'ultima non contestata dalla società ricorrente. Nessuna delle norme citate, invece, impone l'utilizzo di una specifica casella per l'Agente della IS. Va detto, ad ogni modo, come l'invio di un documento da parte dell'Agenzia delle AT IS sia facilmente identificabile dal dominio utilizzato: @pec.agenziariscossione.gov.it, dominio che è presente nei pubblici registri indice IPA detenuti presso l'AGID. Per verificare la validità dell'indirizzo del notificatore tra quelli ricompresi nell'elenco I.P.A è sufficiente fare riferimento al DOMINIO e non già all'intero indirizzo PEC, che è suscettibile di variazione in base all'Ufficio dell'Ente che concretamente ha effettuato la notifica. Nell'indirizzo di posta elettronica la parte successiva alla @ (nell'uso comune chiocciola) identifica il server corrispondente all'ENTE PUBBLICO titolare della PEC, nella prima parte dell'indirizzo vi è, invece, il “nome-utente”, che nel caso di specie, identifica l'Ufficio interno all'Ente da cui è effettivamente partito l'invio della notifica. La presenza di un dominio presente nel registro IPA è circostanza soddisfacente ad identificare in modo univoco un mittente istituzionale. Sulla questione della notifica a mezzo pec effettuata da indirizzo di ader non presente nei pubblici registri si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 16 gennaio 2023, n. 982/23 che ha affermato che la notificazione a mezzo PEC, utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata “ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”. Il Giudice di legittimità ha anche affermato che “in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022". Ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un effettivo pregiudizio sostanziale al diritto di difesa, atteso che assume assoluta centralità la circostanza che le eccezioni sollevate nell'atto introduttivo del giudizio si mostravano prive della allegazione, ovvero della prova in concreto, di un effettivo pregiudizio dipeso dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale era evidente la provenienza dall'Agenzia della IS. Ad avviso del Giudice di legittimità, cui questo Collegio vuole dare continuità, il principio secondo cui la mancata iscrizione dell'indirizzo, dal quale perviene la notifica, nel registro Ini-Pec non vizia in radice il procedimento notificatorio, non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, ricavabile dall'indirizzo del mittente. Una diversa conclusione sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. Nel caso in esame la sentenza impugnata non si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto invalida, e addirittura non sanabile ai sensi dell'art. 156 c. p. c., la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri e va quindi riformata sul punto. Al riguardo, si evidenzia inoltre che la notifica a mezzo PEC presenta, rispetto a quella effettuata in modalità analogica, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento, e quindi all'Autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento - presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo etc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad Agenzia AT IS (e precedentemente a Equitalia) reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. L'altro motivo di accoglimento del ricorso è quello relativo all'omesso invio della comunicazione di irregolarità. In proposito si deve rilevare che l'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000, prevede l'invio dell'esito delle liquidazioni effettuate tramite controlli automatici solo ove venga riscontrata “la sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Nel caso di specie, i ruoli sono relativi ad imposte autoliquidate e non versate. La Corte di cassazione ha precisato che, in esito ai controlli automatizzati e formali, non è sicuramente dovuto l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità in caso di omessi o tardivi versamenti, senza che ci sia stata alcuna valutazione o rettifica da parte dell'Ufficio. Le previsioni dello Statuto del contribuente, secondo le quali va convocato il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo, valgono solo "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione che non si verifica se la pretesa si sostanzia in una mera richiesta di somme già indicate dal contribuente: se, infatti, il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Nessuna violazione dunque dell'articolo citato e nessuna, conseguente, nullità degli esiti delle liquidazioni automatiche, peraltro, in alcun modo contestati nel ricorso di parte. Relativamente alla possibilità di definire in modo agevolato le sanzioni dovute per gli omessi versamenti, va precisato che questa possibilità non è ammessa. Sul punto la Corte di cassazione si è pronunciata con l'ordinanza n. 18405 del 2021 che confermando un consolidato indirizzo nomofilattico: Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, difatti, "la L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso" (Cass. n. 27716 del 21/11/2017; Cass. n. 1711 del 24/01/2018; Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 33344 del 17/12/2019), neppure spettando, in tale evenienza, la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2, che e' prevista solo nel caso in cui dal predetto controllo emerga "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" (v. Cass. n. 13759 del 06/07/2016; Cass. n. 27315 del 29/12/2016). Quanto all'applicazione del decreto sostegni, l'art. 5 del D.L. n. 41/2000 prevedeva una possibile definizione delle comunicazioni con il pagamento integrale delle imposte e degli interessi solo per determinati soggetti. In particolare, tale norma era finalizzata unicamente a quanti erano: “soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020.” I due requisiti, ovvero, avere una partita IVA all'entrata in vigore del D.L. ed avere subito una riduzione una riduzione del 30 % del volume di affari per accedere alla possibile definizione non ricorrevano per la società ricorrente, a cui, inoltre, era anche stata chiusa d'ufficio la partita IVA a decorrere dal 30.05.2019. Non si fa luogo a pronuncia sulle eccezioni ritenute assorbite dai primi giudici non riproposte nella fase di appello in cui il contribuente non si è ritualmente, decadendo quindi la possibilità di discuterle in sede di gravame. Deve quindi essere integralmente accolto l'appello proposto dall'agenzia per la riscossione e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'ADER. condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00 oltre accessori di legge
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore BLASI LUCA MARIA, Giudice LEONE PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 136/2023 depositato il 10/01/2023
proposto da
Ag.entrate - IS - Latina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Latina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 - 02955200593
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 720/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200014930963000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 s.r.l. ricorre contro cartella di pagamento n. 057 2020 0014930963 recante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute ai fini IVA relative all'anno d'imposta 2018, liquidate dalla stessa società e successivamente non versate sostenendo delle eccezioni di carattere formale: 1) violazione dell'art. 6, comma 1 e 5, della Legge n. 212/2000 non avendo l'Ufficio inviato la comunicazione di irregolarità non permettendo, in questo modo, la definizione in via agevolata delle sanzioni;
2) inesistenza della notifica relativa alla cartella avvenuta da indirizzo non presente nei registri pubblici;
3) sproporzione dei compensi di riscossione;
4) eccezione di nullità della cartella per inesistenza del soggetto destinatario. La Commissione tributaria provinciale di LATINA ha accolto il ricorso ritenendo l'irregolarità dell'invio della notifica della cartella effettuata a mezzo PEC dall'indirizzo Email_4, non iscritto nei registri pubblici escludendo, inoltre, la possibilità che si potesse essere verificata una sanatoria della notifica della cartella a seguito dell'impugnazione di parte, ai sensi dell'art. 156 del c.p.c. nonché l'omissione della notifica di una preventiva comunicazione di irregolarità prima di procedere ad iscrizione a ruolo non consentendo quindi al contribuente una definizione bonaria del dovuto. Propone appello l'ADER sostenendo la regolarità della notifica anche se effettuata da indirizzo PEC non iscritti nei registri INI Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione provinciale di Latina sostenendo ultrapetizione nella sentenza impugnata. Non costituita nel giudizio di appello la Resistente_2 srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha ritenuto irregolare la notifica effettuata per quanto disposto dall'art. 26 del D.p.r. n. 602 del 1973 e dall'art. 16 ter del D.L. n. 179/2012. L'articolo 26 del D.p.r. n. 602/1973 prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. La norma fa, dunque, riferimento esclusivamente all'indirizzo del destinatario, nessuna regolamentazione relativa all'indirizzo che deve essere utilizzato dall'Agente di IS per le proprie notifiche a mezzo PEC. La dedotta violazione dell'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 ravvisata dalla Commissione è quindi, evidentemente, non sussistente come si desume dalla lettura della norma. Lo stesso art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 non appare essere in prima battuta applicabile all'ambito della riscossione tributaria, come emerge da una lettura della norma che non sia indebitamente estensiva: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” A bene vedere la stessa norma, anzi, si riferisce specificatamente all'art. 6 bis del D.lgs n. 82 del 2005 che ha per oggetto: “l'indice nazionale delle imprese e dei professionisti”, ed all'art. 6 quater del D.lgs n. 82 del 2005 che ha per oggetto: “l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”, mentre non è citato proprio l'articolo 6 ter del D.lgs n. 82 del 2005 che riguarda “l'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.” L'unico obbligo che emerge con chiarezza dalle norme citate dalla Commissione Tributaria è che la notifica a mezzo PEC (della cartella) debba essere effettuata ad un indirizzo del contribuente che sia presente nei pubblici registri, al fine di permetterne l'effettiva conoscenza;
circostanza quest'ultima non contestata dalla società ricorrente. Nessuna delle norme citate, invece, impone l'utilizzo di una specifica casella per l'Agente della IS. Va detto, ad ogni modo, come l'invio di un documento da parte dell'Agenzia delle AT IS sia facilmente identificabile dal dominio utilizzato: @pec.agenziariscossione.gov.it, dominio che è presente nei pubblici registri indice IPA detenuti presso l'AGID. Per verificare la validità dell'indirizzo del notificatore tra quelli ricompresi nell'elenco I.P.A è sufficiente fare riferimento al DOMINIO e non già all'intero indirizzo PEC, che è suscettibile di variazione in base all'Ufficio dell'Ente che concretamente ha effettuato la notifica. Nell'indirizzo di posta elettronica la parte successiva alla @ (nell'uso comune chiocciola) identifica il server corrispondente all'ENTE PUBBLICO titolare della PEC, nella prima parte dell'indirizzo vi è, invece, il “nome-utente”, che nel caso di specie, identifica l'Ufficio interno all'Ente da cui è effettivamente partito l'invio della notifica. La presenza di un dominio presente nel registro IPA è circostanza soddisfacente ad identificare in modo univoco un mittente istituzionale. Sulla questione della notifica a mezzo pec effettuata da indirizzo di ader non presente nei pubblici registri si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 16 gennaio 2023, n. 982/23 che ha affermato che la notificazione a mezzo PEC, utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata “ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”. Il Giudice di legittimità ha anche affermato che “in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022". Ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un effettivo pregiudizio sostanziale al diritto di difesa, atteso che assume assoluta centralità la circostanza che le eccezioni sollevate nell'atto introduttivo del giudizio si mostravano prive della allegazione, ovvero della prova in concreto, di un effettivo pregiudizio dipeso dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale era evidente la provenienza dall'Agenzia della IS. Ad avviso del Giudice di legittimità, cui questo Collegio vuole dare continuità, il principio secondo cui la mancata iscrizione dell'indirizzo, dal quale perviene la notifica, nel registro Ini-Pec non vizia in radice il procedimento notificatorio, non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, ricavabile dall'indirizzo del mittente. Una diversa conclusione sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. Nel caso in esame la sentenza impugnata non si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto invalida, e addirittura non sanabile ai sensi dell'art. 156 c. p. c., la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri e va quindi riformata sul punto. Al riguardo, si evidenzia inoltre che la notifica a mezzo PEC presenta, rispetto a quella effettuata in modalità analogica, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento, e quindi all'Autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento - presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo etc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad Agenzia AT IS (e precedentemente a Equitalia) reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. L'altro motivo di accoglimento del ricorso è quello relativo all'omesso invio della comunicazione di irregolarità. In proposito si deve rilevare che l'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000, prevede l'invio dell'esito delle liquidazioni effettuate tramite controlli automatici solo ove venga riscontrata “la sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Nel caso di specie, i ruoli sono relativi ad imposte autoliquidate e non versate. La Corte di cassazione ha precisato che, in esito ai controlli automatizzati e formali, non è sicuramente dovuto l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità in caso di omessi o tardivi versamenti, senza che ci sia stata alcuna valutazione o rettifica da parte dell'Ufficio. Le previsioni dello Statuto del contribuente, secondo le quali va convocato il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo, valgono solo "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione che non si verifica se la pretesa si sostanzia in una mera richiesta di somme già indicate dal contribuente: se, infatti, il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Nessuna violazione dunque dell'articolo citato e nessuna, conseguente, nullità degli esiti delle liquidazioni automatiche, peraltro, in alcun modo contestati nel ricorso di parte. Relativamente alla possibilità di definire in modo agevolato le sanzioni dovute per gli omessi versamenti, va precisato che questa possibilità non è ammessa. Sul punto la Corte di cassazione si è pronunciata con l'ordinanza n. 18405 del 2021 che confermando un consolidato indirizzo nomofilattico: Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, difatti, "la L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso" (Cass. n. 27716 del 21/11/2017; Cass. n. 1711 del 24/01/2018; Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 33344 del 17/12/2019), neppure spettando, in tale evenienza, la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2, che e' prevista solo nel caso in cui dal predetto controllo emerga "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" (v. Cass. n. 13759 del 06/07/2016; Cass. n. 27315 del 29/12/2016). Quanto all'applicazione del decreto sostegni, l'art. 5 del D.L. n. 41/2000 prevedeva una possibile definizione delle comunicazioni con il pagamento integrale delle imposte e degli interessi solo per determinati soggetti. In particolare, tale norma era finalizzata unicamente a quanti erano: “soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020.” I due requisiti, ovvero, avere una partita IVA all'entrata in vigore del D.L. ed avere subito una riduzione una riduzione del 30 % del volume di affari per accedere alla possibile definizione non ricorrevano per la società ricorrente, a cui, inoltre, era anche stata chiusa d'ufficio la partita IVA a decorrere dal 30.05.2019. Non si fa luogo a pronuncia sulle eccezioni ritenute assorbite dai primi giudici non riproposte nella fase di appello in cui il contribuente non si è ritualmente, decadendo quindi la possibilità di discuterle in sede di gravame. Deve quindi essere integralmente accolto l'appello proposto dall'agenzia per la riscossione e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'ADER. condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00 oltre accessori di legge