Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 383
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 6, commi 1 e 5, L. 212/2000 per omessa comunicazione di irregolarità

    La normativa non impone l'invio della comunicazione di irregolarità in caso di omessi o tardivi versamenti di imposte autoliquidate, senza che vi sia stata valutazione o rettifica da parte dell'Ufficio. La definizione agevolata delle sanzioni non è ammessa in tali casi.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella

    La notifica a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese. La provenienza dell'atto dall'Agenzia delle Entrate è chiaramente evincibile dal dominio PEC utilizzato, presente nei registri pubblici (IPA).

  • Inammissibile
    Sproporzione dei compensi di riscossione

    La questione non è stata riproposta nella fase di appello ed è quindi assorbita.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella per inesistenza del soggetto destinatario

    La questione non è stata riproposta nella fase di appello ed è quindi assorbita.

  • Accolto
    Regolarità della notifica a mezzo PEC da indirizzo non iscritto nei registri pubblici

    La notifica a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese. La provenienza dell'atto dall'Agenzia delle Entrate è chiaramente evincibile dal dominio PEC utilizzato, presente nei registri pubblici (IPA).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 383
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 383
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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