Art. 23. (Reimpiego presso GEPI S.p.A. e INSAR S.p.A.) 1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI S.p.A. e dall'INSAR S.p.A. in base alle vegenti leggi. 2. Per ciascun lavoratore di cui all'articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la GEPI S.p.A. e l'INSAR S.p.A. realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette societa' subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette societa' quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova. 3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere dell'indennita' di mobilita' e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di mobilita' in applicazione dell'articolo 9, comma 7. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importo sono utilizzati dalla GEPI S.p.A. e dalla INSAR S.p.A. per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupzione, nonche' il rempiego o la modalita' dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.
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11 agosto 1991
11 agosto 1991
Commentari • 2
- 1. Licenziamento collettivoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Con il termine procedura di mobilità oggi si indica il licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla Legge 223/1991: la prima ricorre allorquando l'imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa; la seconda si verifica allorquando l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di …
Leggi di più… - 2. Jobs Act. Tipologie contrattuali e revisione delle mansioniRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 25 febbraio 2015
Giurisprudenza • 21
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 21/01/2021, n. 54Provvedimento: […] Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversita'”; il comma 65, art. 1, della legge n. 247/2007 ha sostituito il comma 6 dell'art. 23 della legge n. 223/1991, prevedendo: “Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, […]Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/12/2011, n. 6530Provvedimento: […] • in data 31 marzo 2005 la GE.S.A.C. e la AT hanno stipulato una convenzione recante autorizzazione della AT a concedere, in sub-utilizzo, alla Officine Aeronavali Venezia (O.A.N.) parte dei beni demaniali dalla stessa in precedenza ricevuti dall'E.N.A.C., al fine di consentire il distacco temporaneo presso quest'ultima società di una parte del personale della medesima AT così evitando, in applicazione degli intervenuti accordi sindacali, le già avviate procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 23 della legge n. 223/1991;Leggi di più...
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- 3. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 14/01/2011, n. 173Provvedimento: […] - in data 31 marzo 2005 è stato sottoscritto tra la GE.S.A.C. e la CH un «contratto» (rectius convenzione) con il quale la GE.S.A.C. ha autorizzato la CH ad utilizzare, in regime di sub-concessione, i cespiti demaniali dalla stessa in precedenza ricevuti dall'E.N.A.C. e a dare, in sub-utilizzo, parte di tali beni alla società Officine Aeronavali Venezia s.p.a. (di seguito denominata O.A.N.), al fine di consentire il distacco temporaneo presso quest'ultima società di una parte del personale della medesima CH, in modo da dar seguito ad appositi accordi sindacali volti ad evitare le già avviate procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 23 della legge n. 223/1991;Leggi di più...
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- 4. Trib. Avezzano, sentenza 02/08/2022, n. 165Provvedimento: […] personale, ai sensi degli artt. 4 e 23, legge n. 223/1991, con decorrenza dal 30.11.2014; che, alla stessa data del 13.11.2014, veniva sottoscritto dal lavoratore un atto predisposto dall'azienda del seguente tenore: “…Preso atto della vostra comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro del 13.11.2014 sono con la presente a comunicare la mia rinuncia all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, avendo in ogni caso manifestato la mia non opposizione al licenziamento con effetto 30.11.2014 ed essendo mio interesse iscrivermi alle liste di mobilità con decorrenza dalla data successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro”; che, sempre in data 13.11.2014, e la Parte_1Leggi di più...
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- 5. Trib. Avezzano, sentenza 02/08/2022, n. 164Provvedimento: […] personale, ai sensi degli artt. 4 e 23, legge n. 223/1991, con decorrenza dal 30.11.2014; che, alla stessa data del 13.11.2014, veniva sottoscritto dal lavoratore un atto predisposto dall'azienda del seguente tenore: “…Preso atto della vostra comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro del 13.11.2014 sono con la presente a comunicare la mia rinuncia all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, avendo in ogni caso manifestato la mia non opposizione al licenziamento con effetto 30.11.2014 ed essendo mio interesse iscrivermi alle liste di mobilità con decorrenza dalla data successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro”; che, sempre in data 13.11.2014, e la resistente Parte_1Leggi di più...
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