Art. 23. (Reimpiego presso GEPI S.p.A. e INSAR S.p.A.) 1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI S.p.A. e dall'INSAR S.p.A. in base alle vegenti leggi. 2. Per ciascun lavoratore di cui all'articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la GEPI S.p.A. e l'INSAR S.p.A. realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette societa' subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette societa' quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova. 3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere dell'indennita' di mobilita' e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di mobilita' in applicazione dell'articolo 9, comma 7. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importo sono utilizzati dalla GEPI S.p.A. e dalla INSAR S.p.A. per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupzione, nonche' il rempiego o la modalita' dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.
Versione
11 agosto 1991
11 agosto 1991
Commentari • 2
- 1. Licenziamento collettivoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Con il termine procedura di mobilità oggi si indica il licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla Legge 223/1991: la prima ricorre allorquando l'imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa; la seconda si verifica allorquando l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di …
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Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 21/01/2021, n. 54Provvedimento: […] Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversita'”; il comma 65, art. 1, della legge n. 247/2007 ha sostituito il comma 6 dell'art. 23 della legge n. 223/1991, prevedendo: “Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, […]Leggi di più...
- indennità di disoccupazione agricola·
- eventi calamitosi·
- art. 23 legge n. 223/1991·
- art. 21 legge n. 223/1991·
- art. 1 d.lgs. n. 102/2004·
- riaccredito contributivo·
- compensazione spese di lite·
- delimitazione aree calamitose·
- onere della prova·
- disconoscimento attività lavorativa