TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2540 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
,
[...]
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. TASSI MATTEO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Piazza Minghetti n. 1 40124 BOLOGNA ITALIA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. ALTADONNA GIOVANNI MARIA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale V. PORTA D'ARCHI GENOVA NI NG, C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. BACCIGALUPI PATRIZIA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale C/O AVV. MARIA CARMELA CARBONARO - VIA FRUGONI, 15/7 16121 GENOVA IA NG, C.F. , C.F._3
DIFENSORE: Avv. BACCIGALUPI PATRIZIA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale C/O AVV. MARIA CARMELA CARBONARO - VIA FRUGONI, 15/7 16121 GENOVA CLAUDIA NARDI,
1 C.F. , C.F._4
DIFENSORE: Avv. , , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
- PARTE CONVENUTA -
CONTRO
, Controparte_2
C.F. , CodiceFiscale_5
DIFENSORE: Avv. , , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
- PARTE TERZA CHIAMATA -
avente a oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 18/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione denominato “Atto di citazione a giudizio – fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi promossa da 'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c.'”, Controparte_1 non in proprio ma quale procuratrice di Parte_1 [...]
(in veste di creditore pignorante), conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Massa, per il merito del giudizio di opposizione esecutiva, conclusa la fase preliminare sommaria svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, (quale Controparte_1 terzo proprietario di bene gravato da iscrizione di ipoteca, soggetto passivo dell'esecuzione immobiliare), NG IA, NG NI, (quali P_ eredi di debitore) ed Controparte_2 E_
(quale creditore intervenuto), al fine di sentir “dichiarare improcedibile, inammissibile, infondata e/o come meglio l'opposizione agli atti esecutivi proposta da , così come ogni domanda, eccezione, istanza ad esso Controparte_1 connessa e, per l'effetto, rigettarla in toto. - in via subordinata accertare e dichiarare che è creditrice Parte_1 dell'eredità della somma di euro 60.967,39=, oltre interessi semplici sulla sorte Controparte_2 capitale dall'1/7/2019 come da contratto (tasso attuale: 1,754) e comunque nei limiti della soglia usura, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare gli eredi e/o il Controparte_2 curatore dell'eredità giacente di quest'ultimo (a seconda dei casi) alla restituzione della medesima, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo nella misura suindicata”. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio (soggetto Controparte_1 esecutato non debitore, in quanto terzo proprietario di bene gravato da ipoteca), mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, domandando di “- accertare e dichiarare improponibili ed improcedibili l'azione e le domande così come ex adverso promosse, anche perché tardiva e nulla la citazione introduttiva il merito della
2 spiegata opposizione agli atti ed all'esecuzione immobiliare di questo Tribunale nr. 23/2022, esecuzione sospesa con provvedimento Collegiale 14/11/2022, con ogni consequenziale pronuncia di legge. - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto, del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi conseguenti e dunque dell'azione esecutiva nel suo complesso, promossa da , per conto di Parte_1 [...]
e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare con conseguente Parte_2 ordine alla Conservatoria competente di cancellazione delle relative trascrizioni ovvero disporsi che vi provveda il GE della procedura nr. 23/2022, oggi sospesa;
- accertare e dichiarare che , per conto di Parte_1 [...]
non ha diritto, legittimazione e titolo per poter procedere Parte_2 nell'azione esecutiva promossa, anche perché il mutuo Gianaroli 12/06/2003, in oggetto, non è dotato dell'attitudine a costituire titolo esecutivo ovvero lo stesso non ha le caratteristiche della fondiarietà, per i motivi, tutti, dedotti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare la cessazione dell'efficacia del pignoramento, degli atti esecutivi conseguenti e della procedura esecutiva tutta nel suo complesso, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'esecuzione nr. 23/2022 ovvero estinzione della stessa con ordine al Conservatore competente di cancellazione delle relative trascrizioni, ovvero disporsi che vi provveda il GE della procedura nr. 23/2022, oggi sospesa”. Si costituivano in giudizio anche NG NI e NG IA, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della mancata accettazione dell'eredità paterna. Deducevano difatti “come dichiarato sia in sede di costituzione nel giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto da (RGE 23/2022), sia in sede di costituzione nel reclamo (RG 1731/2022), [di non Controparte_1 essere-né essere] mai stati- in possesso dei beni oggetto di esproprio né di altri beni riconducibili all'asse ereditario del
” e di essersi “costituiti nel giudizio di opposizione solo al fine di segnalare la dedotta circostanza”. Controparte_2
Nelle more del procedimento, in data 28/04/2023, i convenuti NG NI e NG IA rinunciavano espressamente all'eredità del defunto padre
[...]
CP_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice, rilevato che NG NI E NG IA avevano rinunciato all'eredità del padre e che non aveva accettato l'eredità del marito, dichiarava la nullità della P_ notificazione dell'atto di citazione nella parte in cui erano stati citati quali eredi di Controparte_2 soggetti privi di tale qualità e disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti degli eredi o dell'eredità giacente concedendo all'attore termine perentorio per l'adempimento. Con ordinanza resa a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 08/12/2024, veniva dichiarata la contumacia della Controparte_5
in persona della curatrice AVV. .
[...] Controparte_6
All'udienza del 18/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, così come previsto dall'articolo 190 c.p.c..
1. FASE DI MERITO DI UNA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI. Il presente procedimento rappresenta il merito di una opposizione esecutiva successiva all'esecuzione e agli atti promossa in una esecuzione immobiliare introdotta da Parte_1
non in proprio ma quale procuratrice di nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
(soggetto esecutato non debitore, in quanto terzo proprietario di bene gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un credito vantato da nei confronti del debitore Parte_2 CP_2
).
[...]
3 È fermo approdo dell'elaborazione del giudice della nomofilachia la struttura di giudizi unitari a bifasicità necessaria delle opposizioni esecutive in senso stretto (con siffatta locuzione dovendosi intendere le opposizioni proposte dopo l'inizio della procedura esecutiva): controversie articolate in una prima fase, a carattere necessario, svolta nelle forme del rito camerale innanzi al giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente all'adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura, ed in una seconda fase, meramente eventuale, da celebrarsi innanzi il giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. civ., secondo le modalità del processo ordinario di cognizione (ovvero, nei casi previsti dall'art. 618-bis cod. proc. civ., secondo il rito speciale), avente ad oggetto il merito della lite. Nella scansione ora illustrata, il paradigmatico modus ingrediendi delle controversie oppositive è indefettibilmente costituito da un ricorso direttamente indirizzato al giudice dell'esecuzione, atto da depositare nel fascicolo del procedimento esecutivo già pendente, teso a consentire l'espletamento della preliminare fase sommaria del giudizio, la quale si ritiene necessaria per esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario (Sez. III, Ord., 27/05/2025, n. 14158). La fase preliminare sommaria termina con l'ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione con la statuizione sulla domanda cautelare (o di adozione di provvedimenti indilazionabili ed urgenti) e l'assegnazione di un termine perentorio l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva (Sez. III, Ordinanza, 17/07/2024, n. 19777; Sez. III, Sent., 17/10/2019, n. 26285; Sez. III, sentenza n. 12055 del 29 maggio 2014; Sez. III, Ordinanza, 02/03/2023, n. 6237). Secondo quanto previsto da consolidata giurisprudenza di legittimità è il giudice dell'esecuzione a decidere in merito all'istanza di sospensione e, contestualmente, a fissare il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva (Sez. III, Ordinanza, 17/07/2024, n. 19777; Sez. III, Sent., 17/10/2019, n. 26285; Sez. III, sentenza n. 12055 del 29 maggio 2014; Sez. III, Ordinanza, 02/03/2023, n. 6237). Il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito decorre dalla formale comunicazione alle parti dell'ordinanza che definisce la fase “cautelare” che si svolge dinanzi allo stesso (Sez. III, 17 luglio 2024, n. 19777) ed ha natura perentoria, con la conseguenza per cui, il mancato rispetto dei termini processuali imposti dalla legge non può essere supplito in difetto di una tempestiva richiesta di remissione in termini, ove ne ricorrano i presupposti, gravando tale richiesta sulla parte onerata (Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26285). A norma dell'art. 616 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009, n. 69), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena. Ne consegue che, ove la causa appartenga alla competenza per materia del giudice del lavoro e, ai sensi dell'art. 618 bis, primo comma, c.p.c., sia disciplinata dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto relativa ad esecuzione forzata promossa in base a provvedimenti emessi dal giudice del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione. (Sez. III, Sentenza, 29/05/2014, n. 12055). Di contro, se la causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito deve essere introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l'eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all'udienza di
4 comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione (Sez. VI - 3, Ord., 07/11/2012, n. 19264). Gli artt. 616 e 624 c.p.c. non prevedono la sospensione del decorso del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito in caso di proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies e 624 c.p.c. né prevedono che sia il Tribunale in sede di reclamo ad assegnare un nuovo termine per l'instaurazione del giudizio di merito (Corte appello Catanzaro sez. II, 25/07/2022, n. 888; Tribunale Lecce sez. III, 31/05/2022, n. 1596). Tale interpretazione non muta a seconda del contenuto del provvedimento adottato da giudice dell'esecuzione, e dunque se di accoglimento o di rigetto della domanda cautelare, come s'apprezza dalla lettura congiunta dell'art. 616 c.p.c. e dell'art. 669-terdecies c.p.c.. Secondo un consolidato orientamento interpretativo, la tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione del termine a tal fine assegnato dal giudice dell'esecuzione, integra violazione di un termine perentorio (art. 616 c.p.c.) e determina quindi l'inammissibilità dell'azione, che non ammette sanatorie. I termini perentori, infatti, non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non lo rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenze conseguenti al mancato rispetto del termine stesso (Cass. ord. n. 1058/2018). Quindi, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito) e non già la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi (che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'art. 624 c.p.c., comma 3, il quale prevede chiaramente tale possibile effetto estintivo come alternativa alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione) (Cass. sez. III, 11/10/2018, n. 25170). CONCLUSIONI. Orbene applicando i suesposti principi al caso che ci occupa si osserva quanto segue. Appare opportuno brevemente riassumere la vicenda processuale, per quanto di interesse ai fini del decidere, evidenziando quanto segue. Con ricorso datato 29/03/2022, ha proposto opposizione all'esecuzione Controparte_1
e agli atti esecutivi nella procedura iscritta al n. 23/2022 r.e.i., pendente dinanzi all'intestato Tribunale, promossa da deducendone l'illegittimità e l'infondatezza, chiedendone la sospensione ed Parte_2 eccependo in particolare: il difetto di legittimazione attiva della procedente, l'invalidità del titolo esecutivo e del precetto, nonché l'omessa notifica degli atti prodromici all'esecuzione ex art 479 c.p.c.; l'indeterminatezza delle somme richieste;
l'insussistenza, nullità, inefficacia e/o estinzione dell'ipoteca e richiedendo la sospensione dell'esecuzione con decreto inaudita altera parte. Nel corso del procedimento, nella fase preliminare sommaria, si sono costituiti in giudizio NG IA e NG NI, affermando di non aver accettato l'eredità di , debitore esecutato. Controparte_2
Con ordinanza del 22/08/2022, resa in base al combinato disposto degli artt. 624, 616 e 615 comma 5 c.p.c., il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione “per gravi motivi” formulata da parte opponente, fissando un termine perentorio pari a giorni quarantacinque per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata.
5 Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo reclamo ai sensi degli Controparte_1 artt. 624, comma 2 e 669-terdecies c.p.c., reiterando le medesime censure già avanzate nella fase sommaria dell'opposizione e segnatamente: (i) difetto di legittimazione di
[...] di e del procuratore di Parte_2 Parte_1 quest'ultima, Dott. (ii) difetto di titolarità del credito in capo ad Controparte_7 [...]
(iii) insussistenza di un valido titolo esecutivo, avendo la Parte_2 creditrice dato corso all'azione esecutiva in forza di mutuo condizionato in violazione dell'art. 474 c.p.c.; (iv) indeterminatezza ed indeterminabilità delle somme richieste con l'atto di precetto;
(v) nullità delle convenzioni afferenti gli interessi di cui al contratto di mutuo;
(vi) nullità della notificazione dell'atto di precetto nei confronti degli eredi del defunto debitore;
(vii) Controparte_2 omessa insinuazione nel fallimento di , (viii) omessa notifica del titolo esecutivo al P_ terzo datore d'ipoteca ; (ix) invalidità dell'ipoteca iscritta in forza del titolo Controparte_1 esecutivo in quanto avente ad oggetto l'intera proprietà anziché il diritto di enfiteusi;
(x) intervenuta estinzione dell'ipoteca iscritta per fatto del creditore, non avendo quest'ultimo allegato né provato di aver promosso azioni contro il debitore principale e/o i suoi eredi. Con ordinanza del 14/11/2022, il Tribunale in composizione collegiale, in riforma del provvedimento impugnato e senza nulla disporre in merito al termine per l'introduzione del procedimento di merito, ha accolto l'istanza di sospensione del processo esecutivo. A seguito dell'ordinanza di sospensione poc'anzi citata, ha introdotto il presente Parte_2 procedimento, quale fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi spiegata da
, con atto di citazione notificato in data 28/12/2022 a mezzo pec alle parti del Controparte_1 procedimento. Come indicato nel provvedimento di reclamo prodotto da parte attrice in allegato all'atto di citazione, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione datata 22/08/2022 è stata “comunicata in data 23/08/2022” (cfr. pag. 1 ricorso reclamo depositato da , doc. 13 attrice). Controparte_1
Orbene, osservato che l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato in data 28/12/2022, dopo circa quattro mesi dalla comunicazione dell'ordinanza resa a definizione della fase preliminare sommaria, deve dichiararsi che il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito assegnato dal giudice dell'esecuzione non è stato rispettato (per avere l'opponente notificato l'atto di citazione oltre il termine di 45 giorni indicato nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, spirato in data 07/10/2022). Preme osservare, in punto di interesse ad agire, che prima dello spirare del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione della fase di merito, era già pendente il giudizio di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare: circostanza questa tale da avere determinato la sussistenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo tanto al soggetto passivo dell'esecuzione forzata, quanto al creditore procedente. Alla luce di quanto espresso, le domande formulate da parte attrice creditrice devono essere dichiarate improcedibili.
2. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55) applicato lo scaglione fino ad € 260.000,00 in relazione al valore del credito, preso il
6 valore medio delle fasi svolte, applicata la riduzione del 50% secondo l'art. 4, comma 9 (secondo il D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.), tenuto conto che non sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. La parte attrice eve essere condannata, Parte_1 dunque, a rifondere le spese di lite al convenuto (soggetto passivo Controparte_1 dell'esecuzione forzata). Di contro, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra parte attrice Parte_2
e i convenuti NG IA e NG NI, avendo questi ultimi rinunciato espressamente all'eredità del defunto padre (debitore litisconsorte necessario) solo nel corso del presente giudizio di merito. CONVENUTO CONTUMACE. La condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 17432/11), né può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11). Tale statuizione deve essere adottata nel caso di specie in relazione alle spese di lite di
[...]
ed , convenuti contumaci, nonché di P_ E_
, terzo chiamato contumace. Controparte_5
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2540 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
[...] non in proprio ma quale procuratrice di Parte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...] _1
, NG IA, NG NI, ed
[...] P_
, con la chiamata in causa di E_ [...]
in persona del Curatore pro tempore, Controparte_5 così provvede:
1. DICHIARA improcedibili le domande articolate da non Parte_1 in proprio ma quale procuratrice di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore;
2. CONDANNA non in proprio ma quale procuratrice di Parte_1 in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore a rifondere in favore di le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 4.848,98, applicata la riduzione del 50% ex art. 4, comma 9 DM cit., di cui € 1.276,00 per la fase di studio della controversia, € 814,00 per la fase introduttiva del giudizio,
7 € 2.126,50 per la fase decisionale, € 632,48 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra non in Parte_1 proprio ma quale procuratrice di da Parte_1 un lato, e NG IA e NG NI, dall'altro;
4. NULLA A DISPORRE sulle spese di lite relativamente tra
[...]
; Parte_1 P_
5. NULLA A DISPORRE sulle spese di lite relativamente tra
[...]
; Parte_1 Controparte_8
6. NULLA A DISPORRE sulle spese di lite relativamente tra
[...]
e Parte_1 Controparte_5
.
[...]
Così deciso in Massa, in data 11.06.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
8
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2540 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
,
[...]
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. TASSI MATTEO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Piazza Minghetti n. 1 40124 BOLOGNA ITALIA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. ALTADONNA GIOVANNI MARIA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale V. PORTA D'ARCHI GENOVA NI NG, C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. BACCIGALUPI PATRIZIA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale C/O AVV. MARIA CARMELA CARBONARO - VIA FRUGONI, 15/7 16121 GENOVA IA NG, C.F. , C.F._3
DIFENSORE: Avv. BACCIGALUPI PATRIZIA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale C/O AVV. MARIA CARMELA CARBONARO - VIA FRUGONI, 15/7 16121 GENOVA CLAUDIA NARDI,
1 C.F. , C.F._4
DIFENSORE: Avv. , , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
- PARTE CONVENUTA -
CONTRO
, Controparte_2
C.F. , CodiceFiscale_5
DIFENSORE: Avv. , , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
- PARTE TERZA CHIAMATA -
avente a oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 18/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione denominato “Atto di citazione a giudizio – fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi promossa da 'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c.'”, Controparte_1 non in proprio ma quale procuratrice di Parte_1 [...]
(in veste di creditore pignorante), conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Massa, per il merito del giudizio di opposizione esecutiva, conclusa la fase preliminare sommaria svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, (quale Controparte_1 terzo proprietario di bene gravato da iscrizione di ipoteca, soggetto passivo dell'esecuzione immobiliare), NG IA, NG NI, (quali P_ eredi di debitore) ed Controparte_2 E_
(quale creditore intervenuto), al fine di sentir “dichiarare improcedibile, inammissibile, infondata e/o come meglio l'opposizione agli atti esecutivi proposta da , così come ogni domanda, eccezione, istanza ad esso Controparte_1 connessa e, per l'effetto, rigettarla in toto. - in via subordinata accertare e dichiarare che è creditrice Parte_1 dell'eredità della somma di euro 60.967,39=, oltre interessi semplici sulla sorte Controparte_2 capitale dall'1/7/2019 come da contratto (tasso attuale: 1,754) e comunque nei limiti della soglia usura, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare gli eredi e/o il Controparte_2 curatore dell'eredità giacente di quest'ultimo (a seconda dei casi) alla restituzione della medesima, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo nella misura suindicata”. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio (soggetto Controparte_1 esecutato non debitore, in quanto terzo proprietario di bene gravato da ipoteca), mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, domandando di “- accertare e dichiarare improponibili ed improcedibili l'azione e le domande così come ex adverso promosse, anche perché tardiva e nulla la citazione introduttiva il merito della
2 spiegata opposizione agli atti ed all'esecuzione immobiliare di questo Tribunale nr. 23/2022, esecuzione sospesa con provvedimento Collegiale 14/11/2022, con ogni consequenziale pronuncia di legge. - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto, del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi conseguenti e dunque dell'azione esecutiva nel suo complesso, promossa da , per conto di Parte_1 [...]
e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare con conseguente Parte_2 ordine alla Conservatoria competente di cancellazione delle relative trascrizioni ovvero disporsi che vi provveda il GE della procedura nr. 23/2022, oggi sospesa;
- accertare e dichiarare che , per conto di Parte_1 [...]
non ha diritto, legittimazione e titolo per poter procedere Parte_2 nell'azione esecutiva promossa, anche perché il mutuo Gianaroli 12/06/2003, in oggetto, non è dotato dell'attitudine a costituire titolo esecutivo ovvero lo stesso non ha le caratteristiche della fondiarietà, per i motivi, tutti, dedotti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare la cessazione dell'efficacia del pignoramento, degli atti esecutivi conseguenti e della procedura esecutiva tutta nel suo complesso, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'esecuzione nr. 23/2022 ovvero estinzione della stessa con ordine al Conservatore competente di cancellazione delle relative trascrizioni, ovvero disporsi che vi provveda il GE della procedura nr. 23/2022, oggi sospesa”. Si costituivano in giudizio anche NG NI e NG IA, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della mancata accettazione dell'eredità paterna. Deducevano difatti “come dichiarato sia in sede di costituzione nel giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto da (RGE 23/2022), sia in sede di costituzione nel reclamo (RG 1731/2022), [di non Controparte_1 essere-né essere] mai stati- in possesso dei beni oggetto di esproprio né di altri beni riconducibili all'asse ereditario del
” e di essersi “costituiti nel giudizio di opposizione solo al fine di segnalare la dedotta circostanza”. Controparte_2
Nelle more del procedimento, in data 28/04/2023, i convenuti NG NI e NG IA rinunciavano espressamente all'eredità del defunto padre
[...]
CP_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice, rilevato che NG NI E NG IA avevano rinunciato all'eredità del padre e che non aveva accettato l'eredità del marito, dichiarava la nullità della P_ notificazione dell'atto di citazione nella parte in cui erano stati citati quali eredi di Controparte_2 soggetti privi di tale qualità e disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti degli eredi o dell'eredità giacente concedendo all'attore termine perentorio per l'adempimento. Con ordinanza resa a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 08/12/2024, veniva dichiarata la contumacia della Controparte_5
in persona della curatrice AVV. .
[...] Controparte_6
All'udienza del 18/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, così come previsto dall'articolo 190 c.p.c..
1. FASE DI MERITO DI UNA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI. Il presente procedimento rappresenta il merito di una opposizione esecutiva successiva all'esecuzione e agli atti promossa in una esecuzione immobiliare introdotta da Parte_1
non in proprio ma quale procuratrice di nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
(soggetto esecutato non debitore, in quanto terzo proprietario di bene gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un credito vantato da nei confronti del debitore Parte_2 CP_2
).
[...]
3 È fermo approdo dell'elaborazione del giudice della nomofilachia la struttura di giudizi unitari a bifasicità necessaria delle opposizioni esecutive in senso stretto (con siffatta locuzione dovendosi intendere le opposizioni proposte dopo l'inizio della procedura esecutiva): controversie articolate in una prima fase, a carattere necessario, svolta nelle forme del rito camerale innanzi al giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente all'adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura, ed in una seconda fase, meramente eventuale, da celebrarsi innanzi il giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. civ., secondo le modalità del processo ordinario di cognizione (ovvero, nei casi previsti dall'art. 618-bis cod. proc. civ., secondo il rito speciale), avente ad oggetto il merito della lite. Nella scansione ora illustrata, il paradigmatico modus ingrediendi delle controversie oppositive è indefettibilmente costituito da un ricorso direttamente indirizzato al giudice dell'esecuzione, atto da depositare nel fascicolo del procedimento esecutivo già pendente, teso a consentire l'espletamento della preliminare fase sommaria del giudizio, la quale si ritiene necessaria per esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario (Sez. III, Ord., 27/05/2025, n. 14158). La fase preliminare sommaria termina con l'ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione con la statuizione sulla domanda cautelare (o di adozione di provvedimenti indilazionabili ed urgenti) e l'assegnazione di un termine perentorio l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva (Sez. III, Ordinanza, 17/07/2024, n. 19777; Sez. III, Sent., 17/10/2019, n. 26285; Sez. III, sentenza n. 12055 del 29 maggio 2014; Sez. III, Ordinanza, 02/03/2023, n. 6237). Secondo quanto previsto da consolidata giurisprudenza di legittimità è il giudice dell'esecuzione a decidere in merito all'istanza di sospensione e, contestualmente, a fissare il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva (Sez. III, Ordinanza, 17/07/2024, n. 19777; Sez. III, Sent., 17/10/2019, n. 26285; Sez. III, sentenza n. 12055 del 29 maggio 2014; Sez. III, Ordinanza, 02/03/2023, n. 6237). Il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito decorre dalla formale comunicazione alle parti dell'ordinanza che definisce la fase “cautelare” che si svolge dinanzi allo stesso (Sez. III, 17 luglio 2024, n. 19777) ed ha natura perentoria, con la conseguenza per cui, il mancato rispetto dei termini processuali imposti dalla legge non può essere supplito in difetto di una tempestiva richiesta di remissione in termini, ove ne ricorrano i presupposti, gravando tale richiesta sulla parte onerata (Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26285). A norma dell'art. 616 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009, n. 69), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena. Ne consegue che, ove la causa appartenga alla competenza per materia del giudice del lavoro e, ai sensi dell'art. 618 bis, primo comma, c.p.c., sia disciplinata dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto relativa ad esecuzione forzata promossa in base a provvedimenti emessi dal giudice del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione. (Sez. III, Sentenza, 29/05/2014, n. 12055). Di contro, se la causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito deve essere introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l'eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all'udienza di
4 comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione (Sez. VI - 3, Ord., 07/11/2012, n. 19264). Gli artt. 616 e 624 c.p.c. non prevedono la sospensione del decorso del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito in caso di proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies e 624 c.p.c. né prevedono che sia il Tribunale in sede di reclamo ad assegnare un nuovo termine per l'instaurazione del giudizio di merito (Corte appello Catanzaro sez. II, 25/07/2022, n. 888; Tribunale Lecce sez. III, 31/05/2022, n. 1596). Tale interpretazione non muta a seconda del contenuto del provvedimento adottato da giudice dell'esecuzione, e dunque se di accoglimento o di rigetto della domanda cautelare, come s'apprezza dalla lettura congiunta dell'art. 616 c.p.c. e dell'art. 669-terdecies c.p.c.. Secondo un consolidato orientamento interpretativo, la tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione del termine a tal fine assegnato dal giudice dell'esecuzione, integra violazione di un termine perentorio (art. 616 c.p.c.) e determina quindi l'inammissibilità dell'azione, che non ammette sanatorie. I termini perentori, infatti, non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non lo rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenze conseguenti al mancato rispetto del termine stesso (Cass. ord. n. 1058/2018). Quindi, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito) e non già la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi (che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'art. 624 c.p.c., comma 3, il quale prevede chiaramente tale possibile effetto estintivo come alternativa alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione) (Cass. sez. III, 11/10/2018, n. 25170). CONCLUSIONI. Orbene applicando i suesposti principi al caso che ci occupa si osserva quanto segue. Appare opportuno brevemente riassumere la vicenda processuale, per quanto di interesse ai fini del decidere, evidenziando quanto segue. Con ricorso datato 29/03/2022, ha proposto opposizione all'esecuzione Controparte_1
e agli atti esecutivi nella procedura iscritta al n. 23/2022 r.e.i., pendente dinanzi all'intestato Tribunale, promossa da deducendone l'illegittimità e l'infondatezza, chiedendone la sospensione ed Parte_2 eccependo in particolare: il difetto di legittimazione attiva della procedente, l'invalidità del titolo esecutivo e del precetto, nonché l'omessa notifica degli atti prodromici all'esecuzione ex art 479 c.p.c.; l'indeterminatezza delle somme richieste;
l'insussistenza, nullità, inefficacia e/o estinzione dell'ipoteca e richiedendo la sospensione dell'esecuzione con decreto inaudita altera parte. Nel corso del procedimento, nella fase preliminare sommaria, si sono costituiti in giudizio NG IA e NG NI, affermando di non aver accettato l'eredità di , debitore esecutato. Controparte_2
Con ordinanza del 22/08/2022, resa in base al combinato disposto degli artt. 624, 616 e 615 comma 5 c.p.c., il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione “per gravi motivi” formulata da parte opponente, fissando un termine perentorio pari a giorni quarantacinque per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata.
5 Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo reclamo ai sensi degli Controparte_1 artt. 624, comma 2 e 669-terdecies c.p.c., reiterando le medesime censure già avanzate nella fase sommaria dell'opposizione e segnatamente: (i) difetto di legittimazione di
[...] di e del procuratore di Parte_2 Parte_1 quest'ultima, Dott. (ii) difetto di titolarità del credito in capo ad Controparte_7 [...]
(iii) insussistenza di un valido titolo esecutivo, avendo la Parte_2 creditrice dato corso all'azione esecutiva in forza di mutuo condizionato in violazione dell'art. 474 c.p.c.; (iv) indeterminatezza ed indeterminabilità delle somme richieste con l'atto di precetto;
(v) nullità delle convenzioni afferenti gli interessi di cui al contratto di mutuo;
(vi) nullità della notificazione dell'atto di precetto nei confronti degli eredi del defunto debitore;
(vii) Controparte_2 omessa insinuazione nel fallimento di , (viii) omessa notifica del titolo esecutivo al P_ terzo datore d'ipoteca ; (ix) invalidità dell'ipoteca iscritta in forza del titolo Controparte_1 esecutivo in quanto avente ad oggetto l'intera proprietà anziché il diritto di enfiteusi;
(x) intervenuta estinzione dell'ipoteca iscritta per fatto del creditore, non avendo quest'ultimo allegato né provato di aver promosso azioni contro il debitore principale e/o i suoi eredi. Con ordinanza del 14/11/2022, il Tribunale in composizione collegiale, in riforma del provvedimento impugnato e senza nulla disporre in merito al termine per l'introduzione del procedimento di merito, ha accolto l'istanza di sospensione del processo esecutivo. A seguito dell'ordinanza di sospensione poc'anzi citata, ha introdotto il presente Parte_2 procedimento, quale fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi spiegata da
, con atto di citazione notificato in data 28/12/2022 a mezzo pec alle parti del Controparte_1 procedimento. Come indicato nel provvedimento di reclamo prodotto da parte attrice in allegato all'atto di citazione, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione datata 22/08/2022 è stata “comunicata in data 23/08/2022” (cfr. pag. 1 ricorso reclamo depositato da , doc. 13 attrice). Controparte_1
Orbene, osservato che l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato in data 28/12/2022, dopo circa quattro mesi dalla comunicazione dell'ordinanza resa a definizione della fase preliminare sommaria, deve dichiararsi che il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito assegnato dal giudice dell'esecuzione non è stato rispettato (per avere l'opponente notificato l'atto di citazione oltre il termine di 45 giorni indicato nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, spirato in data 07/10/2022). Preme osservare, in punto di interesse ad agire, che prima dello spirare del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione della fase di merito, era già pendente il giudizio di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare: circostanza questa tale da avere determinato la sussistenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo tanto al soggetto passivo dell'esecuzione forzata, quanto al creditore procedente. Alla luce di quanto espresso, le domande formulate da parte attrice creditrice devono essere dichiarate improcedibili.
2. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55) applicato lo scaglione fino ad € 260.000,00 in relazione al valore del credito, preso il
6 valore medio delle fasi svolte, applicata la riduzione del 50% secondo l'art. 4, comma 9 (secondo il D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.), tenuto conto che non sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. La parte attrice eve essere condannata, Parte_1 dunque, a rifondere le spese di lite al convenuto (soggetto passivo Controparte_1 dell'esecuzione forzata). Di contro, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra parte attrice Parte_2
e i convenuti NG IA e NG NI, avendo questi ultimi rinunciato espressamente all'eredità del defunto padre (debitore litisconsorte necessario) solo nel corso del presente giudizio di merito. CONVENUTO CONTUMACE. La condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 17432/11), né può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11). Tale statuizione deve essere adottata nel caso di specie in relazione alle spese di lite di
[...]
ed , convenuti contumaci, nonché di P_ E_
, terzo chiamato contumace. Controparte_5
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2540 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
[...] non in proprio ma quale procuratrice di Parte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...] _1
, NG IA, NG NI, ed
[...] P_
, con la chiamata in causa di E_ [...]
in persona del Curatore pro tempore, Controparte_5 così provvede:
1. DICHIARA improcedibili le domande articolate da non Parte_1 in proprio ma quale procuratrice di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore;
2. CONDANNA non in proprio ma quale procuratrice di Parte_1 in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore a rifondere in favore di le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 4.848,98, applicata la riduzione del 50% ex art. 4, comma 9 DM cit., di cui € 1.276,00 per la fase di studio della controversia, € 814,00 per la fase introduttiva del giudizio,
7 € 2.126,50 per la fase decisionale, € 632,48 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra non in Parte_1 proprio ma quale procuratrice di da Parte_1 un lato, e NG IA e NG NI, dall'altro;
4. NULLA A DISPORRE sulle spese di lite relativamente tra
[...]
; Parte_1 P_
5. NULLA A DISPORRE sulle spese di lite relativamente tra
[...]
; Parte_1 Controparte_8
6. NULLA A DISPORRE sulle spese di lite relativamente tra
[...]
e Parte_1 Controparte_5
.
[...]
Così deciso in Massa, in data 11.06.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
8