Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Sabrina CICERO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 174/2025, promossa con ricorso depositato in data 23/01/2025 da
[...]
e , entrambi con avv. MASSIMO CARRETTI;
Pt_1 Parte_2
- i quali contratto matrimonio concordatario nel Comune di Gorizia il 20.7.2002, registrato all'atto di matrimonio del Comune di Gorizia nr. atto 30 parte II seria A;
- dal 01.03.2010 il regime patrimoniale scelto è quello della separazione dei beni;
- i coniugi hanno una figlia adottiva , nata a [...]ù) il 16/4/2008. Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Pronunciare sentenza con la quale omologare e prendere atto della separazione personale fra i coniugi
[...]
e , sposati presso il Comune di Gorizia addì 20.7.2002 registrato all'atto di Pt_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Gorizia nr. Atto 30 parte ii Serie a) anno 2002 alle seguenti condizioni ed accordi,
e conseguentemente, una volta pronunciata la sentenza di separazione fra coniugi e decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre n. 898 e succ. mod. dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale fra coniugi, emanata anche separata ordinanza collegiale di rimessione in istruttoria, salvo il ricorrere di fatti nuovi sopravvenuti, al fine di
• Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Concordatario contratto nel Comune di Gorizia addì 20.7.2002 registrato all'atto di matrimonio del Comune di Gorizia nr. ATTO 30 parte II seria A;
• alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza:
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1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2) La signora fino al trasferimento del bene immobile come sotto concordato al Parte_2 Parte_1 punto 14 continuerà a vivere nella casa di (TS) Località Visogliano 10/D, casa coniugale di Persona_2 proprietà della medesima, mentre a Gorizia (GO), Via Monte Festa 7/B dove già ha trasferito Parte_1 la residenza;
3) Disporre l'affido condiviso di;
Persona_1
4) avrà la residenza presso la madre in UI IN (TS) Località Persona_1 Parte_2
Visogliano 10/D; Per_ 5) dimorerà nella casa della madre dalle ore 18 di domenica alle ore 18 del giovedì e nella casa del padre dalle ore 18 di giovedì alle ore 18 di domenica di ogni settimana, fermo restando che rimane salva la facoltà delle parti di concordare anche tempi e modalità di visita diverse comunque e sempre nel prioritario rispetto Per_ delle volontà, delle esigenze, degli interessi morali e materiali oltre che degli equilibri di e Per_ compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di;
6) Le festività di Natale e Pasqua seguiranno il criterio dell'alternanza;
7) Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, nel rispetto degli interessi, impegni ed equilibri morali e materiali della minore e delle sue volontà; Per_
8) trascorrerà con il padre e la madre alternativamente ogni anno il proprio compleanno anche con Per_ pernotto, ferma la facoltà ed il diritto dell'altro genitore di stare e vedere durante la giornata secondo i Per_ desideri di;
9) Ciascuno dei coniugi provvederà direttamente al mantenimento della figlia durante il periodo di dimora presso la propria abitazione;
10) Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste di maggio 2015, che le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, danno per conosciuto ed accettato;
11) Assegno Unico I.N.P.S. a favore di;
Parte_2
12) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
13) Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
14) Per quanto riguarda i rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i coniugi concordano per la loro regolamentazione secondo quanto segue, chiedendo l'applicazione dei benefici fiscali previsti, impegnandosi reciprocamente affinché, entro e non oltre il 30.12.2025, salvo proroga concordata dalle parti:
A) la proprietà ed il possesso del posto auto dello stabile civico n. 23 di via Pondares 23 e civico n. 3 di via pagina 2 di 4 , censito con la P.T. 75431 c.t. 1° con 1/101 i.p. della P.T. 75340 e 1/102 della i.p. della P.T. 75366 Parte_3 del comune amministrativo e censuario di Trieste, nonché del posto auto dello stabile civici 6 e 8 di via
Marconi, censito con la P.T. 56516 - c..t. 1° con le congiunte 9/10.000 i.p. della P.T. 56443 c.t. 1° del comune amministrativo e censuario di Trieste, vengano trasferiti e intavolati rispettivamente dai nomi CP_1 nonché al nome di;
Parte_1 Parte_2
B) la proprietà ed il possesso degli immobili ubicati nel comune di UI IN (TS) località Visogliano
10/D, censiti alla P.T. n. 893 del C.C. di Malchina, c.t. 1, p. c. n. 993/116 e p. c. ed. 716 casa di MQ 150, vengano trasferiti e intavolati dal nome di al nome di;
Parte_2 Parte_1
C) oltre a quanto sopra, contestualmente al trasferimento dei beni immobili di cui alla lettera Parte_1
A e B corrisponderà alla sig.ra dott.ssa l'importo di EURO 70.000,00 (SETTANTAMILAEURO) Parte_2
a mezzo assegno circolare e/o a mezzo bonifico bancario;
15) con l'esecuzione di quanto previsto dalle lettere A), B) e C) la regolamentazione dei rapporti economici tra coniugi si riterrà definitivamente risolta e le parti non avranno null'altro da pretendere reciprocamente per quanto attiene al trasferimento dei beni immobili sopra indicati”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la sola procedura di separazione consensuale, nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
La domanda di cessazione degli effetti civili sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e sopra riportate, punti da 1) a 13), e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Fissa nuova udienza al 3/10/25, h. 10.00 stanza 94, ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui sopra, ed anche come da punti 14), A), B), C), 15).
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 13/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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