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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/09/2024, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 703/2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 17 settembre 2024, ore 12:55 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per l'avv. ZOFREA FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. MAESTRINI Parte_1
BARBARA per 'avv. COCCI TOMMASO CP_1
E' presente ai fini della pratica forense la dr. ssa Viola Tempestini
È presenta la funzionaria dell'ufficio per il processo, dott.ssa Elisabetta Bellopede.
L'avv. Mestrini rappresenta di non essere riuscita a citare il teste e comunque di rinunciare all'escussione. Le parti a questo punto discutono riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi e insistendo nelle conclusioni già rassegnate. L'avv. Ciocci sottolinea l'inattendibilità del teste escusso e le incongruenze emerse nelle sue dichiarazioni. Il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZOFREA FRANCESCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, via Principe Umberto 27/29 presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. con il patrocinio CP_1 P.IVA_1
dell'avv. COCCI TOMMASO, elettivamente domiciliata a Prato, via G. Pisano 5 presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti tra il 6 novembre 2021 e l'8 febbraio 2022, chiedendo l'inquadramento al terzo livello super del
CCNL per l'Industria Tessile e la conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di 6.667,71 euro a titolo di retribuzioni, differenze retributive, ferie, permessi e festività maturati e non goduti, lavoro festivo, straordinario diurno, festivo e notturno, ratei di tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento.
1 A sostegno della pretesa espone:
- di aver lavorato per (che si occupa, tra le altre, di produzione, confezione e CP_1
commercio di articoli tessili di maglieria, vestiario ed abbigliamento, anche in pelle, e di produzione, acquisto, trasformazione e commercio di filati, tessuti in genere, nonché
articoli in pelle) dal 6 novembre 2021 all'8 febbraio 2022 come addetto al taglio a macchina di tessuti;
- di aver conseguito nel suo Paese di origine la certificazione delle competenze professionali di “cucitore”;
- di aver sempre lavorato in assenza di formale regolarizzazione del rapporto, osservando il seguente orario: lunedì: dalle ore 11:00 alle ore 23:00; martedì: dalle ore 11:00 alle ore 23:00; mercoledì: dalle ore 11:00 alle ore 23:00; giovedì: dalle ore 11:00 alle ore 21:00; venerdì: dalle ore 11:00 alle ore 23:00; sabato: dalle ore 11:00 alle ore 23:00; somenica: dalle ore 11:00
alle ore 23:00;
- di aver goduto di un solo giorno ferie durante tutto il periodo per il quale si è protratto il rapporto di lavoro (il 24 dicembre 2021), di due giorni di festività (il 25 e 26 dicembre) e di essere stato assente per malattia dal 18 al 25 gennaio 2022;
- di aver lavorato alle dipendenze di , amministratore unico della resistente, Persona_1
la quale impartiva le direttive e forniva gli strumenti necessari ed era titolare del potere disciplinare;
- di aver infatti sempre fatto a capo a per conoscere di volta in volta le Persona_1
mansioni da svolgere e di aver osservato l'orario da questa indicato;
- di aver percepito, in contanti, le seguenti somme a titolo di retribuzione: 2.000,00 euro per il mese di novembre 2021, 2.200,00 euro per dicembre 2021, 2.040,00 euro per gennaio 2022,
690,00 euro per febbraio 2022, sempre consegnate da;
Persona_1
- di essere stato licenziato oralmente l'8 febbraio 2022 da e di non aver Persona_1
ricevuto il trattamento di fine rapporto;
- di aver chiesto il pagamento delle differenze retributive e delle competenze di fine rapporto con lettera di diffida e costituzione in mora trasmessa a mezzo pec il 19 settembre
2022, senza ottenere riscontro.
2 Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
A suo dire, il ricorrente, che nel novembre 2021 si trovava momentaneamente a Prato, per il tramite di propri connazionali si era rivolto alla società, chiedendole di offrirgli una temporanea occupazione, nonché di prestargli una somma di denaro (pari a 2.000 euro).
, nella persona del legale rappresentante, aveva acconsentito e le parti si erano accordate CP_1
affinché la somma concessa in prestito fosse restituita, a scelta del richiedente, o in denaro o tramite prestazioni lavorative di pari corrispettivo.
Nega, quindi, che tra le parti sia mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che l'attività lavorativa è stata prestata dal ricorrente secondo le sue disponibilità orarie (visto che era sua intenzione trasferirsi immediatamente altrove, come poi è avvenuto) e, in ogni caso, che la stessa sia stata svolta per il periodo indicato in ricorso e secondo gli orari allegati.
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalle parti e le prove orali richieste dal ricorrente (il quale ha poi rinunciato all'escussione di uno dei due testimoni indicati, non essendo riuscito a reperirlo) e decisa, all'esito della discussione delle parti, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.
Come è noto, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – del quale parte ricorrente chiede l'accertamento - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi nell'emanazione di ordini specifici e nella vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e inserimento nell'organizzazione aziendale.
L'onere della prova sul punto è a carico del lavoratore il quale è chiamato a dimostrare la sussistenza dei c.d. "indici rivelatori" della subordinazione (sulla ripartizione dell'onere probatorio si cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 25/09/2014, n.20231), onere che, nel caso di specie, non è stato assolto.
L'unico teste escusso (cfr. verbale del 29 febbraio 2024) si è infatti rivelato del tutto inattendibile.
Basti pensare che egli ha riferito di essere a conoscenza dei fatti per essere andato a trovare il
3 ricorrente sul posto di lavoro almeno in due occasioni: una, nell'ottobre 2022, l'altra, nel novembre 2022, ossia in momenti in cui, per stessa allegazione del lavoratore, egli non lavorava presso la società (avendo a suo dire iniziato il 6 novembre 2021 e cessato l'8 febbraio 2022).
Peraltro, il teste – al quale il giudice, in occasione dell'udienza ha dovuto ricordare di essere sotto giuramento – ha poi solo genericamente riferito di averlo visto in tali occasioni “tagliare i tessuti”, senza sapere indicare l'orario osservato.
Né a diverse conclusioni può addivenirsi per il tramite del doc. 4 allegato al ricorso, posto che si tratta di messaggi scambiati tramite Wechat, tutti relativi al mese di novembre 2021, che non consentono di ritenere – a differenza di quanto vorrebbe il ricorrente -che la prestazione si sia protratta anche per i mesi successivi.
Esse, inoltre, sembrano piuttosto smentire la tesi di parte ricorrente (secondo cui la prestazione si protraeva fino alle ore 23), posto che in una di queste conversazioni, intorno a tale orario, il ricorrente chiede se ci fosse ancora qualcuno all'interno dello stabilimento: circostanza che smentisce, quantomeno per quel giorno, che egli fosse in servizio e che fa ritenere la ricostruzione dei fatti offerta in ricorso complessivamente inattendibile.
Analoghe considerazioni valgono per il doc. 3, che consta di alcune foto di modelli che asseritamente il ricorrente avrebbe dovuto realizzare: tuttavia, è appena il caso di osservare che si tratta di documentazione, tutta in lingua cinese, di incerta provenienza.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014), tenuto conto del valore della causa (scaglione 5.2001
-26.000), della non particolare complessità dell'istruttoria svolta e del tenore della discussione
(ove le parti si sono limitate a riportarsi ai precedenti scritti difensivi).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
4 2) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 3.992 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a., c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 17 settembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 17 settembre 2024, ore 12:55 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per l'avv. ZOFREA FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. MAESTRINI Parte_1
BARBARA per 'avv. COCCI TOMMASO CP_1
E' presente ai fini della pratica forense la dr. ssa Viola Tempestini
È presenta la funzionaria dell'ufficio per il processo, dott.ssa Elisabetta Bellopede.
L'avv. Mestrini rappresenta di non essere riuscita a citare il teste e comunque di rinunciare all'escussione. Le parti a questo punto discutono riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi e insistendo nelle conclusioni già rassegnate. L'avv. Ciocci sottolinea l'inattendibilità del teste escusso e le incongruenze emerse nelle sue dichiarazioni. Il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZOFREA FRANCESCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, via Principe Umberto 27/29 presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. con il patrocinio CP_1 P.IVA_1
dell'avv. COCCI TOMMASO, elettivamente domiciliata a Prato, via G. Pisano 5 presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti tra il 6 novembre 2021 e l'8 febbraio 2022, chiedendo l'inquadramento al terzo livello super del
CCNL per l'Industria Tessile e la conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di 6.667,71 euro a titolo di retribuzioni, differenze retributive, ferie, permessi e festività maturati e non goduti, lavoro festivo, straordinario diurno, festivo e notturno, ratei di tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento.
1 A sostegno della pretesa espone:
- di aver lavorato per (che si occupa, tra le altre, di produzione, confezione e CP_1
commercio di articoli tessili di maglieria, vestiario ed abbigliamento, anche in pelle, e di produzione, acquisto, trasformazione e commercio di filati, tessuti in genere, nonché
articoli in pelle) dal 6 novembre 2021 all'8 febbraio 2022 come addetto al taglio a macchina di tessuti;
- di aver conseguito nel suo Paese di origine la certificazione delle competenze professionali di “cucitore”;
- di aver sempre lavorato in assenza di formale regolarizzazione del rapporto, osservando il seguente orario: lunedì: dalle ore 11:00 alle ore 23:00; martedì: dalle ore 11:00 alle ore 23:00; mercoledì: dalle ore 11:00 alle ore 23:00; giovedì: dalle ore 11:00 alle ore 21:00; venerdì: dalle ore 11:00 alle ore 23:00; sabato: dalle ore 11:00 alle ore 23:00; somenica: dalle ore 11:00
alle ore 23:00;
- di aver goduto di un solo giorno ferie durante tutto il periodo per il quale si è protratto il rapporto di lavoro (il 24 dicembre 2021), di due giorni di festività (il 25 e 26 dicembre) e di essere stato assente per malattia dal 18 al 25 gennaio 2022;
- di aver lavorato alle dipendenze di , amministratore unico della resistente, Persona_1
la quale impartiva le direttive e forniva gli strumenti necessari ed era titolare del potere disciplinare;
- di aver infatti sempre fatto a capo a per conoscere di volta in volta le Persona_1
mansioni da svolgere e di aver osservato l'orario da questa indicato;
- di aver percepito, in contanti, le seguenti somme a titolo di retribuzione: 2.000,00 euro per il mese di novembre 2021, 2.200,00 euro per dicembre 2021, 2.040,00 euro per gennaio 2022,
690,00 euro per febbraio 2022, sempre consegnate da;
Persona_1
- di essere stato licenziato oralmente l'8 febbraio 2022 da e di non aver Persona_1
ricevuto il trattamento di fine rapporto;
- di aver chiesto il pagamento delle differenze retributive e delle competenze di fine rapporto con lettera di diffida e costituzione in mora trasmessa a mezzo pec il 19 settembre
2022, senza ottenere riscontro.
2 Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
A suo dire, il ricorrente, che nel novembre 2021 si trovava momentaneamente a Prato, per il tramite di propri connazionali si era rivolto alla società, chiedendole di offrirgli una temporanea occupazione, nonché di prestargli una somma di denaro (pari a 2.000 euro).
, nella persona del legale rappresentante, aveva acconsentito e le parti si erano accordate CP_1
affinché la somma concessa in prestito fosse restituita, a scelta del richiedente, o in denaro o tramite prestazioni lavorative di pari corrispettivo.
Nega, quindi, che tra le parti sia mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che l'attività lavorativa è stata prestata dal ricorrente secondo le sue disponibilità orarie (visto che era sua intenzione trasferirsi immediatamente altrove, come poi è avvenuto) e, in ogni caso, che la stessa sia stata svolta per il periodo indicato in ricorso e secondo gli orari allegati.
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalle parti e le prove orali richieste dal ricorrente (il quale ha poi rinunciato all'escussione di uno dei due testimoni indicati, non essendo riuscito a reperirlo) e decisa, all'esito della discussione delle parti, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.
Come è noto, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – del quale parte ricorrente chiede l'accertamento - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi nell'emanazione di ordini specifici e nella vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e inserimento nell'organizzazione aziendale.
L'onere della prova sul punto è a carico del lavoratore il quale è chiamato a dimostrare la sussistenza dei c.d. "indici rivelatori" della subordinazione (sulla ripartizione dell'onere probatorio si cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 25/09/2014, n.20231), onere che, nel caso di specie, non è stato assolto.
L'unico teste escusso (cfr. verbale del 29 febbraio 2024) si è infatti rivelato del tutto inattendibile.
Basti pensare che egli ha riferito di essere a conoscenza dei fatti per essere andato a trovare il
3 ricorrente sul posto di lavoro almeno in due occasioni: una, nell'ottobre 2022, l'altra, nel novembre 2022, ossia in momenti in cui, per stessa allegazione del lavoratore, egli non lavorava presso la società (avendo a suo dire iniziato il 6 novembre 2021 e cessato l'8 febbraio 2022).
Peraltro, il teste – al quale il giudice, in occasione dell'udienza ha dovuto ricordare di essere sotto giuramento – ha poi solo genericamente riferito di averlo visto in tali occasioni “tagliare i tessuti”, senza sapere indicare l'orario osservato.
Né a diverse conclusioni può addivenirsi per il tramite del doc. 4 allegato al ricorso, posto che si tratta di messaggi scambiati tramite Wechat, tutti relativi al mese di novembre 2021, che non consentono di ritenere – a differenza di quanto vorrebbe il ricorrente -che la prestazione si sia protratta anche per i mesi successivi.
Esse, inoltre, sembrano piuttosto smentire la tesi di parte ricorrente (secondo cui la prestazione si protraeva fino alle ore 23), posto che in una di queste conversazioni, intorno a tale orario, il ricorrente chiede se ci fosse ancora qualcuno all'interno dello stabilimento: circostanza che smentisce, quantomeno per quel giorno, che egli fosse in servizio e che fa ritenere la ricostruzione dei fatti offerta in ricorso complessivamente inattendibile.
Analoghe considerazioni valgono per il doc. 3, che consta di alcune foto di modelli che asseritamente il ricorrente avrebbe dovuto realizzare: tuttavia, è appena il caso di osservare che si tratta di documentazione, tutta in lingua cinese, di incerta provenienza.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014), tenuto conto del valore della causa (scaglione 5.2001
-26.000), della non particolare complessità dell'istruttoria svolta e del tenore della discussione
(ove le parti si sono limitate a riportarsi ai precedenti scritti difensivi).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
4 2) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 3.992 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a., c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 17 settembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
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