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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4630/ 2022
TRA
nata a [...] il Parte_1
31/01/1976 rappresentato e difeso dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA PACE , 20 80041 BOSCOREALE Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dallo avv.to MELOGRANI MARIA con il quale elettivamente domicilia in GALLERIA TRIESTE N. 5 PADOVA Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa (la definizione della causa subiva un rallentamento anche a causa di disfunzioni del sistema informatico). Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente ha esposto che l' , con la nota indicata in atti, gli ha comunicato di CP_1 aver corrisposto indebitamente la somma specificata in ricorso. Il ricorrente, contestando la pretesa dell' convenuto, ha in via CP_2 preliminare eccepito la prescrizione, quindi ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell' . L' si é costituito CP_2 CP_1 in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
1 In via pregiudiziale si deve rilevare che il ricorso è ammissibile poiché è indicato il valore della causa. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In via preliminare si deve rilevare che risulta fondata l'eccezione di prescrizione essendo comunque decorso un termine decennale (cfr. anche Cass. 1898/1988). Infatti gli atti con cui l' chiede la restituzione delle somme CP_1 indebite sono stati notificati nel 2021 mentre le predette somme indebite sono relative al 2008-2009. Al riguardo ad avviso del presente giudice il mero disconoscimento del rapporto di lavoro non implica necessariamente ed univocamente la richiesta di recuperare le prestazioni previdenziali e quindi la volontà di esercitare il diritto. Inoltre, conformemente ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce l'aver in ipotesi omesso delle dichiarazioni da parte dell'obbligato non costituisce, di per sé, una causa di sospensione della prescrizione. (cfr. Cass. 9113/2007:” L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8) cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in
2 termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. (Nella specie, relativa a controversia in materia di opposizione a cartelle esattoriali per il recupero di crediti riconducibili al pagamento di contributi e sanzioni pretesi dalla nei Pt_2 confronti di alcuni avvocati, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che si era uniformata al principio di diritto enunciato, rilevando come il contenuto delle dichiarazioni inviate dai professionisti non avrebbe potuto impedire alla previdenziale CP_3 di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980)”. ). Analogamente, il termine di prescrizione non può essere fatto decorrere, evidentemente, da quando l'ente decide di attivare dei controlli, dato che, fra l'altro, così opinando, la decorrenza del termine di prescrizione dipenderebbe dall'ente, che potrebbe magari provvedere agli accertamenti decenni dopo, in contrasto con la ratio dell'istituto che protegge anche la certezza dei rapporti giuridici (cfr. riferimento alla decorrenza della prescrizione cfr. anche Cass. 13463/17 secondo la quale:” In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia CP_1 accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito. Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/05/2015”). E' superfluo rilevare che, l'eventuale decadenza dalla possibilità di contestare la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli costituisce un profilo del tutto distinto ed indipendente dalla prescrizione. Deve, quindi, dichiararsi la prescrizione dei crediti per asseriti indebiti, infatti non risultano non solo prodotti in atti ma nemmeno allegati dal resistente , (su cui incombeva il relativo onere CP_1 probatorio in base al principio di cui all'art. 2967 c.c.) idonei atti interruttivi prima del decorso del termine in parola. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
3 Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - dichiara prescritto l'indebito per complessivi € 871,21 preteso dall' con provvedimento di indebito del 9/11/2021, CP_1 condannando l' a porre in essere tutti i conseguenti CP_1 adempimenti;
2. - condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 750,00, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, con attribuzione al difensore del ricorrente per distrazione;
3. - è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 15/5/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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