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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1887/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Via Gioacchino Parte_1
Toma, 8 82100 Benevento presso lo studio dell'avv. MATURO GIUSEPPE e dell'avv. E. Di Blasio che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, contumace Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 7/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.4.24 parte ricorrente conveniva in giudizio l CP_1
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n° 01-000616750 con la quale si ingiungeva quale amministratore della società 3 P Costruzioni S.r.l., il pagamento del complessivo importo di euro 5.988,90 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dell'atto di accertamento CP_1
1 1100.26/01/2022.0029830 del 26.1.2022 riferito all'anno 2019 per mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi.
Lamentava la nullità della ordinanza ingiunzione per decorrenza dei termini decadenziali di cui all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, in ragione della circostanza che la notificazione del verbale di accertamento dell'illecito non è mai avvenuta nonché la nullità in mancanza di notifica dell'atto prodromico e il difetto di motivazione.
Il resistente è rimasto contumace.
L'opposizione è fondata.
Oggetto del giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
2 Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v.
Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011,
Cass. n. 4898/2015).
Quindi, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
In ogni caso alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 -
3 così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n. 1921 del
24.01.2019).
Nel giudizio de quo, sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, non vi sono prove sufficienti in ordine alla responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 150/2011, in quanto l non ha dato prova della CP_1
legittimità del procedimento sanzionatorio, evidentemente tardivo per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, che impone, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano.
Indubbia appare nel caso in oggetto, l'applicazione delle norme di cui alla L.
689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D.Lgs. 8/2016, per espressa previsione dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016, che recita quanto segue: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
4 Tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta anche dalla
Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il CP_1
provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
L , a fronte dell'eccezione di omessa notifica e di decadenza dalla potestà CP_1
sanzionatoria, rimanendo contumace, non ha neppure dimostrato la notifica dell' atto di accertamento ed a maggior ragione non ha rispettato il termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit..
In assenza di prova della tempestiva notifica dell'atto di accertamento l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell si era già estinto, per mancata notifica CP_1
dell'accertamento.
Appare, infatti, evidente che non risulta rispettato l'iter procedimentale e che non
è stata data la possibilità al ricorrente di usufruire di tutte le possibili agevolazioni, ivi compresa la possibilità di evitare la sanzione procedendo al versamento nel termine di tre mesi.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al minimo e previa riduzione, tenuto conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte soccombente al pagamento delle spese che liquida in euro
1887,90 oltre rimb. Forf. Iva e cpa come per legge con distrazione
Così deciso in Benevento, 08/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1887/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Via Gioacchino Parte_1
Toma, 8 82100 Benevento presso lo studio dell'avv. MATURO GIUSEPPE e dell'avv. E. Di Blasio che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, contumace Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 7/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.4.24 parte ricorrente conveniva in giudizio l CP_1
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n° 01-000616750 con la quale si ingiungeva quale amministratore della società 3 P Costruzioni S.r.l., il pagamento del complessivo importo di euro 5.988,90 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dell'atto di accertamento CP_1
1 1100.26/01/2022.0029830 del 26.1.2022 riferito all'anno 2019 per mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi.
Lamentava la nullità della ordinanza ingiunzione per decorrenza dei termini decadenziali di cui all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, in ragione della circostanza che la notificazione del verbale di accertamento dell'illecito non è mai avvenuta nonché la nullità in mancanza di notifica dell'atto prodromico e il difetto di motivazione.
Il resistente è rimasto contumace.
L'opposizione è fondata.
Oggetto del giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
2 Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v.
Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011,
Cass. n. 4898/2015).
Quindi, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
In ogni caso alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 -
3 così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n. 1921 del
24.01.2019).
Nel giudizio de quo, sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, non vi sono prove sufficienti in ordine alla responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 150/2011, in quanto l non ha dato prova della CP_1
legittimità del procedimento sanzionatorio, evidentemente tardivo per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, che impone, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano.
Indubbia appare nel caso in oggetto, l'applicazione delle norme di cui alla L.
689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D.Lgs. 8/2016, per espressa previsione dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016, che recita quanto segue: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
4 Tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta anche dalla
Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il CP_1
provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
L , a fronte dell'eccezione di omessa notifica e di decadenza dalla potestà CP_1
sanzionatoria, rimanendo contumace, non ha neppure dimostrato la notifica dell' atto di accertamento ed a maggior ragione non ha rispettato il termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit..
In assenza di prova della tempestiva notifica dell'atto di accertamento l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell si era già estinto, per mancata notifica CP_1
dell'accertamento.
Appare, infatti, evidente che non risulta rispettato l'iter procedimentale e che non
è stata data la possibilità al ricorrente di usufruire di tutte le possibili agevolazioni, ivi compresa la possibilità di evitare la sanzione procedendo al versamento nel termine di tre mesi.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al minimo e previa riduzione, tenuto conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte soccombente al pagamento delle spese che liquida in euro
1887,90 oltre rimb. Forf. Iva e cpa come per legge con distrazione
Così deciso in Benevento, 08/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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