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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 740/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Di Maria;
-appellanti -
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coppola;
E
nato a [...] il [...], c.f.: CP_3 C.F._4 non costituito;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2012, conveniva in giudizio Controparte_2
e e domandava la condanna CP_3 Parte_1 Controparte_1 del primo quale parte venditrice, e degli ultimi due in solido quale parte acquirente, al pagamento, ognuna delle parti, della somma di euro 13.000,00 a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione sfociata nella compravendita di un immobile sito in
Palermo, via Principe di Scordia n. 80. I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda.
Istruita la causa con prova orale, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 973 del
27.02.2019, condannava e gli ultimi due in solido, CP_3 Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle somme pretese dall'attrice, nonché tutti solidalmente alle spese di lite.
e hanno interposto appello. Parte_1 Controparte_1
, unica a costituirsi degli appellati, ha dedotto l'infondatezza del gravame. CP_2
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 5.6.2024
MOTIVAZIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, benché regolarmente CP_3
evocato in giudizio, non si è costituito.
Gli appellanti, con il primo motivo, si dolgono che il Tribunale non abbia rettamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni testimoniali, da cui sarebbe emersa l'inconsapevolezza dei deducenti circa il ruolo di mediatrice di . Controparte_2
Il motivo è fondato.
Il diritto del mediatore alla provvigione presuppone che egli abbia reso palese ai soggetti intermediati la propria qualità, non essendo sufficiente che l'affare sia stato concluso grazie alla sua attività qualora le parti non siano state messe in grado di conoscere la natura dell'intervento, di valutarne l'opportunità e di accettarne i conseguenti oneri (Cass.
11776/2019, 12390/2011, 11521/2008).
La relativa prova incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., al mediatore, e nella concreta fattispecie essa non è stata fornita. I testi e hanno dichiarato di aver visitato Tes_1 Tes_2
l'immobile dopo aver letto un annuncio di vendita e di aver sottoscritto un “foglio visite” esibito dall'agenzia, ma non hanno fatto alcun cenno alla situazione degli odierni appellanti. E neppure il teste , che ha dichiarato di aver appreso da dell'immobile in Tes_3 Controparte_2 vendita, ha fornito elementi utili a consentire di qualificare sotto il profilo che qui interessa la natura del rapporto intercorso tra lei e . La teste , infine, ha Parte_1 Testimone_4
pag. 2/3 riferito di aver accompagnato a visitare l'immobile una sola volta e che, in tale Parte_1 occasione, la ebbe a presentarsi come amica di . CP_2 CP_3
In tale quadro probatorio, e a fronte del dato di parziale riscontro che la stessa attrice ha fornito a proposito della richiesta rivoltale da di non avanzare pretese CP_3
pecuniarie alla parte interessata all'acquisto stante il timore che ciò potesse distoglierla dall'affare (v. pag. 4 della citazione), il titolo costitutivo dell'asserito diritto alla provvigione è da ritenere non dimostrato.
La contraria, non circostanziatamente motivata, valutazione del primo giudice dev'essere perciò disattesa, con la conseguente riforma della decisione.
Resta assorbito il secondo motivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, in riforma integrale della sentenza del
Tribunale Palermo, n. 973 del 27.02.2019, appellata da e Parte_1 CP_4
rigetta la domanda proposta da nei confronti di costoro;
[...] Controparte_2
condanna a rifondere agli appellanti le spese di lite, che liquida, per il primo Controparte_2
grado del giudizio, in complessivi € 4.500,00, e per il grado di appello in complessivi € 4.000,00; oltre al rimborso forfetario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello, il giorno 11 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 740/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Di Maria;
-appellanti -
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coppola;
E
nato a [...] il [...], c.f.: CP_3 C.F._4 non costituito;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2012, conveniva in giudizio Controparte_2
e e domandava la condanna CP_3 Parte_1 Controparte_1 del primo quale parte venditrice, e degli ultimi due in solido quale parte acquirente, al pagamento, ognuna delle parti, della somma di euro 13.000,00 a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione sfociata nella compravendita di un immobile sito in
Palermo, via Principe di Scordia n. 80. I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda.
Istruita la causa con prova orale, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 973 del
27.02.2019, condannava e gli ultimi due in solido, CP_3 Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle somme pretese dall'attrice, nonché tutti solidalmente alle spese di lite.
e hanno interposto appello. Parte_1 Controparte_1
, unica a costituirsi degli appellati, ha dedotto l'infondatezza del gravame. CP_2
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 5.6.2024
MOTIVAZIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, benché regolarmente CP_3
evocato in giudizio, non si è costituito.
Gli appellanti, con il primo motivo, si dolgono che il Tribunale non abbia rettamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni testimoniali, da cui sarebbe emersa l'inconsapevolezza dei deducenti circa il ruolo di mediatrice di . Controparte_2
Il motivo è fondato.
Il diritto del mediatore alla provvigione presuppone che egli abbia reso palese ai soggetti intermediati la propria qualità, non essendo sufficiente che l'affare sia stato concluso grazie alla sua attività qualora le parti non siano state messe in grado di conoscere la natura dell'intervento, di valutarne l'opportunità e di accettarne i conseguenti oneri (Cass.
11776/2019, 12390/2011, 11521/2008).
La relativa prova incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., al mediatore, e nella concreta fattispecie essa non è stata fornita. I testi e hanno dichiarato di aver visitato Tes_1 Tes_2
l'immobile dopo aver letto un annuncio di vendita e di aver sottoscritto un “foglio visite” esibito dall'agenzia, ma non hanno fatto alcun cenno alla situazione degli odierni appellanti. E neppure il teste , che ha dichiarato di aver appreso da dell'immobile in Tes_3 Controparte_2 vendita, ha fornito elementi utili a consentire di qualificare sotto il profilo che qui interessa la natura del rapporto intercorso tra lei e . La teste , infine, ha Parte_1 Testimone_4
pag. 2/3 riferito di aver accompagnato a visitare l'immobile una sola volta e che, in tale Parte_1 occasione, la ebbe a presentarsi come amica di . CP_2 CP_3
In tale quadro probatorio, e a fronte del dato di parziale riscontro che la stessa attrice ha fornito a proposito della richiesta rivoltale da di non avanzare pretese CP_3
pecuniarie alla parte interessata all'acquisto stante il timore che ciò potesse distoglierla dall'affare (v. pag. 4 della citazione), il titolo costitutivo dell'asserito diritto alla provvigione è da ritenere non dimostrato.
La contraria, non circostanziatamente motivata, valutazione del primo giudice dev'essere perciò disattesa, con la conseguente riforma della decisione.
Resta assorbito il secondo motivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, in riforma integrale della sentenza del
Tribunale Palermo, n. 973 del 27.02.2019, appellata da e Parte_1 CP_4
rigetta la domanda proposta da nei confronti di costoro;
[...] Controparte_2
condanna a rifondere agli appellanti le spese di lite, che liquida, per il primo Controparte_2
grado del giudizio, in complessivi € 4.500,00, e per il grado di appello in complessivi € 4.000,00; oltre al rimborso forfetario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello, il giorno 11 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 3/3