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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4916/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4916/2018 promossa da:
R.A.O. S.r.l. ( c.f. ) in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Teseo del Foro di Roma , presso il cui studio sito in Roma alla via Eleonora Duse 5/G, ha eletto domicilio
ATTORE/I contro
SA SA AO SP (c.f. ) già UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A., (c.f.. P.IVA_2
), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Fabrizio Illuminati, e dall'Avv. Leonardo Befera, presso lo studio dei quali sito in Jesi alla via N. Sauro n. 3, ha eletto domicilio CONVENUTO/I
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Rao srl ha convenuto in giudizio la Unione di Banche italiane SP al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, -accertare e rilevare l'inesistenza di valido titolo contrattuale e di pattuizione ex artt. 1842 e 1852 e segg. c.c. ovvero la nullità delle condizioni contrattuali e comunque l'illegittimità delle condizioni applicate ai rapporti dalla Banca convenuta relativamente alla determinazione e applicazione di interessi passivi a tassi ultra-legali, ivi compresi quelli moratori ed extra-fido, di interessi anatocistici con qualsivoglia intervallo di capitalizzazione, di commissioni di mas-simo scoperto o di messa a disposizione fondi o comunque denominate, di date di decorrenza dei giorni di valuta;
-rideterminare l'andamento dei rapporti espungendo tutte le annotazioni passive eseguite per le suddette causali, disponendo l'applicazione in via sostitutiva di interessi al saggio legale tempo per tempo vigente ex art. 1284, terzo comma c.c., senza capitalizzazione alcuna degli interessi a credito della Banca ed applicando agli interessi a credito della Correntista la capitalizzazione annuale sino alla presente domanda giudiziale, se disposta in contratto, nonché quella trimestrale a far data dalla presente domanda giudiziale;
-per le ipotesi, i periodi e le fattispecie in cui risulti e/o si ritenesse applicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del T.U.B., applicare il tasso minimo dei BOT alle operazioni a credito [in favore] della Banca e il tasso massimo alle operazioni a credito [in favore] della correntista;
-in via concorrente, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale con le modalità indicate nell'elaborato peritale depositato col presente atto e suo raffronto col tasso di soglia, accertare e rilevare che la Banca convenuta è incorsa nel reato di usura oggettiva e soggettiva di cui all'art.644 c.p. avendo applicato ai rapporti oggetto di causa tassi d'interesse usurari, e per pagina 1 di 4 l'effetto escludere ai sensi dell'art. 1815 c.c. qualsiasi remunerazione del capitale in tutti i trimestri in cui è rilevata la sussistenza di tassi usurari;
-dichiarare che l'attrice è creditrice della Banca convenuta della complessiva somma risultante dalle operazioni di ricalcolo di cui sopra, rideterminando conseguentemente i saldi dei conti che formano oggetto di causa;
-ove intervenisse in corso di procedimento la chiusura di uno o più rapporti, Voglia condannare la Banca convenuta a versare alla parte attrice le somme determinate come sopra, salvi gli effetti della compensazione, con gli interessi al tasso contrattuale, se convenuto, ovvero ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data di sussistenza delle singole poste e sino all'effettivo adempimento. Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c., e con addebito alla controparte delle spese sostenute per consulenze e perizie sia d'ufficio che di parte, nella misura che verrà documentata in corso di causa”.
Deduceva l'attrice di intrattenere con la UBI Banca S.p.A., oggi Banca Intesa S.p.A., i rapporti di conto corrente e conto anticipi n. 365, n. 751, n. 10440 e n. 33 nel corso dei quali la banca aveva illegittimamente applicato interessi legali non pattuiti e superiori al tasso soglia d'usura, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e valute non pattuite, eccependo:
- insussistenza di un titolo contrattuale non avendo la banca posto a disposizione della correntista i contratti di apertura dei rapporti di conto corrente;
- anatocismo
- l'applicazione della commissione di massimo scoperto non risultando una convenzione scritta;
- antergazioni e postergazioni della valuta
- usura
Si costituiva in giudizio la allora Ubi Banca SP chiedendo il rigetto della richiesta attorea ritenuta del titto infondata e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, respingere, per i motivi esposti in narrativa, le domande spiegate dalla R.A.O. S.r.l. con l'atto di citazione notificato a Unione di Banche Italiane S.p.A. il 25.07.2018.”
Deduceva la convenuta che la domanda attorea poteva riguardare solamente il conto corrente n. 365 e non i restanti conti anticipi e che alla data dii accensione del conto ( 31/5/1980) non vigeva l'obbligo della forma scritta, eccepiva quindi
-- che i tassi di interesse erano stati comunque pattuiti in forma scritta così come le CMS, le spese e che in sostituzione della Cms era stata introdotta ex art. 2 bis D.L. 185/2008 la “ commissione per messa a disposizione fondi”
- che la capitalizzazione degli interessi era avvenuta in maniera conforme alla legge
- che i tassi di interesse pattuiti erano stati sempre inferiori ai tassi soglia d'usura vigenti nei periodi di stipula dei contratti
- che nel calcolo del TAEG non va inclusa la CMS in quanto il conto era stato acceso prima dell'entrata in vigore del DL 185/2008;
- la prescrizione degli addebiti annotati negli estratti conto e nei conti scalari dei conti impugnati con le causali “interessi a debito”, “ commissioni di massimo scoperto” e “spese” prima del 25/7/2008, decennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma cpc veniva esperita Ctu contabile e nominato il Rag. Stefano Barbini il quale nel primo elaborato depositato il 14.06.2021, determinava il saldo del c/c n. 365 in € 6.123,29 a credito della correntista.
pagina 2 di 4 Va premesso che le valutazioni tecniche operate dal CTU appaiono corrette e motivate;
il professionista ha risposto ai quesiti posti e ha prestato attenzione alle osservazioni delle parti, in taluni casi accogliendole correttamente. A seguito delle osservazioni avanzate dalle parti per non aver il CTU esaminato nella loro completezza i documenti prodotti dalle parti, veniva richiesto al consulente tecnico di integrare la propria perizia e così lo stesso provvedeva ad un nuovo deposito il 3/2/2022 dell'elaborato in cui rideterminava il saldo di conto corrente in € 30.027,11 a credito della correntista.
A seguito di ulteriori contestazioni mosse dalla convenuta in merito alla tardività della produzione da parte della attrice dei contratti di apertura credito del 29.06.2004 e del 28.11.2007, il giudice ritenendo fondata l'eccezione in quanto i documenti erano stati prodotti solo con la terza memoria ex art. 183 secondo comma cpc, chiedeva al CTU di ricostruire il saldo di conto corrente senza considerare i contratti di apertura del credito.
Sicchè in data 24/6/2022 il CTU depositava l'elaborato finale formulando due ipotesi di ricostruzione del saldo del c/c n. 365: la prima, sostituendo gli interessi applicati in forza dei conti anticipi n. 33, 751
e 10440 (liquidati nel c/c n. 365) con quelli previsti dall'art. 117 T.U.B., per i casi di mancata o nulla pattuizione dei tassi tra banca e correntista;
la seconda, mantenendo i predetti interessi nella misura applicata dalla banca in corso di rapporto, ovvero quella indicata negli estratti conto.
Con il primo calcolo veniva determinato un saldo a credito della correntista di € 33.369,72, mentre con con la seconda ipotesi il CTU giungeva a un risultato finale a credito della banca di € 5.119,55.
Il CTU inoltre quantificava in € 37.775,68 le rimesse solutorie da ritenersi prescritte, in un calcolo tenuto separato rispetto a quello relativo alla ricostruzione del saldo.
Questo giudice condivide e qui richiama integralmente l'operato del ctu sia per le argomentazioni in fatto ed in diritto, sia per le conclusioni contabili, anche in relazione alle risposte date alle osservazioni di parte. Le motivazioni e le conclusioni del ctu risultano conformi al contenuto dei contratti così come prodotti in giudizio e sono la risultanza della corretta depurazione dei rapporti bancari da poste passive applicate in base a clausole nulle o inesistenti, sulla base degli estratti conto depositati.
Essendo una domanda di accertamento dell'indebito contabilizzato dalla banca spetta, infatti, alla parte attrice l'onere della prova della contabilizzazione da parte della banca di voci passive non previste da clausole contrattuali e in violazione di norme inderogabili di legge,
Precisato ciò questo giudice ritiene di dover considerare corretto ed applicabile alla fattispecie il secondo conteggio relativo al ricalcolo del saldo del c/c n. 365 in quanto, come giustamente osservato da parte convenuta, mantiene gli interessi dei conti anticipi, liquidati in conto corrente, nella misura applicata dalla banca in corso di rapporto, riportata negli estratti conto mentre nel primo conteggio i predetti interessi sono stati invece erroneamente calcolati ai tassi sostitutivi previsti dall'art. 117
T.U.B., quando i tassi T.U.B. potevano essere applicati solo se non fossero stati stipulati i contratti di conto anticipi n. 33, 751 e 10440 o i tassi in essi pattuiti fossero stati contenuti in clausole nulle, come prevede la norma stessa.
Seppur vero che l'attrice abbia omesso la produzione in giudizio dei contratti relativi ai conti anticipi n. 33, 751 e 10440, tale carenza probatoria va a discapito della sola attrice sulla quale incombeva l'onere della prova, e giammai sulla banca convenuta, in quanto in assenza dei contratti si debbono ritenere validi e conformi alle pattuizioni i tassi di interesse annotati negli estratti conto.
Ritenuto pertanto attendibile valido l'elaborato peritale finale depositato dal Rag. Barbini, deve dichiararsi che il saldo del c/c n. 365 al 30.09.2017 era a credito della banca per € 5.119 a cui consegue una differenza a favore del correntista di € 108.836,27, tenuto conto del saldo estratto conto banca al
30/9/2017 di – 113.955,82 con la conseguenza che la domanda di RAO deve essere parzialmente accolta.
pagina 3 di 4
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della complessità degli accertamenti necessari per la valutazione delle rispettive ragioni (tra cui due ipotesi di consulenza tecnica) e dell'accoglimento parziale della domanda della società attrice,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie, per quanto di ragione, la domanda dell'attrice e accerta che il saldo contabile del conto corrente n. 365/74 è pari ad € 5.119,55 a debito del correntista
Compensa le spese di lite e pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti in egual misura.
Ancona 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4916/2018 promossa da:
R.A.O. S.r.l. ( c.f. ) in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Teseo del Foro di Roma , presso il cui studio sito in Roma alla via Eleonora Duse 5/G, ha eletto domicilio
ATTORE/I contro
SA SA AO SP (c.f. ) già UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A., (c.f.. P.IVA_2
), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Fabrizio Illuminati, e dall'Avv. Leonardo Befera, presso lo studio dei quali sito in Jesi alla via N. Sauro n. 3, ha eletto domicilio CONVENUTO/I
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Rao srl ha convenuto in giudizio la Unione di Banche italiane SP al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, -accertare e rilevare l'inesistenza di valido titolo contrattuale e di pattuizione ex artt. 1842 e 1852 e segg. c.c. ovvero la nullità delle condizioni contrattuali e comunque l'illegittimità delle condizioni applicate ai rapporti dalla Banca convenuta relativamente alla determinazione e applicazione di interessi passivi a tassi ultra-legali, ivi compresi quelli moratori ed extra-fido, di interessi anatocistici con qualsivoglia intervallo di capitalizzazione, di commissioni di mas-simo scoperto o di messa a disposizione fondi o comunque denominate, di date di decorrenza dei giorni di valuta;
-rideterminare l'andamento dei rapporti espungendo tutte le annotazioni passive eseguite per le suddette causali, disponendo l'applicazione in via sostitutiva di interessi al saggio legale tempo per tempo vigente ex art. 1284, terzo comma c.c., senza capitalizzazione alcuna degli interessi a credito della Banca ed applicando agli interessi a credito della Correntista la capitalizzazione annuale sino alla presente domanda giudiziale, se disposta in contratto, nonché quella trimestrale a far data dalla presente domanda giudiziale;
-per le ipotesi, i periodi e le fattispecie in cui risulti e/o si ritenesse applicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del T.U.B., applicare il tasso minimo dei BOT alle operazioni a credito [in favore] della Banca e il tasso massimo alle operazioni a credito [in favore] della correntista;
-in via concorrente, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale con le modalità indicate nell'elaborato peritale depositato col presente atto e suo raffronto col tasso di soglia, accertare e rilevare che la Banca convenuta è incorsa nel reato di usura oggettiva e soggettiva di cui all'art.644 c.p. avendo applicato ai rapporti oggetto di causa tassi d'interesse usurari, e per pagina 1 di 4 l'effetto escludere ai sensi dell'art. 1815 c.c. qualsiasi remunerazione del capitale in tutti i trimestri in cui è rilevata la sussistenza di tassi usurari;
-dichiarare che l'attrice è creditrice della Banca convenuta della complessiva somma risultante dalle operazioni di ricalcolo di cui sopra, rideterminando conseguentemente i saldi dei conti che formano oggetto di causa;
-ove intervenisse in corso di procedimento la chiusura di uno o più rapporti, Voglia condannare la Banca convenuta a versare alla parte attrice le somme determinate come sopra, salvi gli effetti della compensazione, con gli interessi al tasso contrattuale, se convenuto, ovvero ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data di sussistenza delle singole poste e sino all'effettivo adempimento. Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c., e con addebito alla controparte delle spese sostenute per consulenze e perizie sia d'ufficio che di parte, nella misura che verrà documentata in corso di causa”.
Deduceva l'attrice di intrattenere con la UBI Banca S.p.A., oggi Banca Intesa S.p.A., i rapporti di conto corrente e conto anticipi n. 365, n. 751, n. 10440 e n. 33 nel corso dei quali la banca aveva illegittimamente applicato interessi legali non pattuiti e superiori al tasso soglia d'usura, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e valute non pattuite, eccependo:
- insussistenza di un titolo contrattuale non avendo la banca posto a disposizione della correntista i contratti di apertura dei rapporti di conto corrente;
- anatocismo
- l'applicazione della commissione di massimo scoperto non risultando una convenzione scritta;
- antergazioni e postergazioni della valuta
- usura
Si costituiva in giudizio la allora Ubi Banca SP chiedendo il rigetto della richiesta attorea ritenuta del titto infondata e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, respingere, per i motivi esposti in narrativa, le domande spiegate dalla R.A.O. S.r.l. con l'atto di citazione notificato a Unione di Banche Italiane S.p.A. il 25.07.2018.”
Deduceva la convenuta che la domanda attorea poteva riguardare solamente il conto corrente n. 365 e non i restanti conti anticipi e che alla data dii accensione del conto ( 31/5/1980) non vigeva l'obbligo della forma scritta, eccepiva quindi
-- che i tassi di interesse erano stati comunque pattuiti in forma scritta così come le CMS, le spese e che in sostituzione della Cms era stata introdotta ex art. 2 bis D.L. 185/2008 la “ commissione per messa a disposizione fondi”
- che la capitalizzazione degli interessi era avvenuta in maniera conforme alla legge
- che i tassi di interesse pattuiti erano stati sempre inferiori ai tassi soglia d'usura vigenti nei periodi di stipula dei contratti
- che nel calcolo del TAEG non va inclusa la CMS in quanto il conto era stato acceso prima dell'entrata in vigore del DL 185/2008;
- la prescrizione degli addebiti annotati negli estratti conto e nei conti scalari dei conti impugnati con le causali “interessi a debito”, “ commissioni di massimo scoperto” e “spese” prima del 25/7/2008, decennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma cpc veniva esperita Ctu contabile e nominato il Rag. Stefano Barbini il quale nel primo elaborato depositato il 14.06.2021, determinava il saldo del c/c n. 365 in € 6.123,29 a credito della correntista.
pagina 2 di 4 Va premesso che le valutazioni tecniche operate dal CTU appaiono corrette e motivate;
il professionista ha risposto ai quesiti posti e ha prestato attenzione alle osservazioni delle parti, in taluni casi accogliendole correttamente. A seguito delle osservazioni avanzate dalle parti per non aver il CTU esaminato nella loro completezza i documenti prodotti dalle parti, veniva richiesto al consulente tecnico di integrare la propria perizia e così lo stesso provvedeva ad un nuovo deposito il 3/2/2022 dell'elaborato in cui rideterminava il saldo di conto corrente in € 30.027,11 a credito della correntista.
A seguito di ulteriori contestazioni mosse dalla convenuta in merito alla tardività della produzione da parte della attrice dei contratti di apertura credito del 29.06.2004 e del 28.11.2007, il giudice ritenendo fondata l'eccezione in quanto i documenti erano stati prodotti solo con la terza memoria ex art. 183 secondo comma cpc, chiedeva al CTU di ricostruire il saldo di conto corrente senza considerare i contratti di apertura del credito.
Sicchè in data 24/6/2022 il CTU depositava l'elaborato finale formulando due ipotesi di ricostruzione del saldo del c/c n. 365: la prima, sostituendo gli interessi applicati in forza dei conti anticipi n. 33, 751
e 10440 (liquidati nel c/c n. 365) con quelli previsti dall'art. 117 T.U.B., per i casi di mancata o nulla pattuizione dei tassi tra banca e correntista;
la seconda, mantenendo i predetti interessi nella misura applicata dalla banca in corso di rapporto, ovvero quella indicata negli estratti conto.
Con il primo calcolo veniva determinato un saldo a credito della correntista di € 33.369,72, mentre con con la seconda ipotesi il CTU giungeva a un risultato finale a credito della banca di € 5.119,55.
Il CTU inoltre quantificava in € 37.775,68 le rimesse solutorie da ritenersi prescritte, in un calcolo tenuto separato rispetto a quello relativo alla ricostruzione del saldo.
Questo giudice condivide e qui richiama integralmente l'operato del ctu sia per le argomentazioni in fatto ed in diritto, sia per le conclusioni contabili, anche in relazione alle risposte date alle osservazioni di parte. Le motivazioni e le conclusioni del ctu risultano conformi al contenuto dei contratti così come prodotti in giudizio e sono la risultanza della corretta depurazione dei rapporti bancari da poste passive applicate in base a clausole nulle o inesistenti, sulla base degli estratti conto depositati.
Essendo una domanda di accertamento dell'indebito contabilizzato dalla banca spetta, infatti, alla parte attrice l'onere della prova della contabilizzazione da parte della banca di voci passive non previste da clausole contrattuali e in violazione di norme inderogabili di legge,
Precisato ciò questo giudice ritiene di dover considerare corretto ed applicabile alla fattispecie il secondo conteggio relativo al ricalcolo del saldo del c/c n. 365 in quanto, come giustamente osservato da parte convenuta, mantiene gli interessi dei conti anticipi, liquidati in conto corrente, nella misura applicata dalla banca in corso di rapporto, riportata negli estratti conto mentre nel primo conteggio i predetti interessi sono stati invece erroneamente calcolati ai tassi sostitutivi previsti dall'art. 117
T.U.B., quando i tassi T.U.B. potevano essere applicati solo se non fossero stati stipulati i contratti di conto anticipi n. 33, 751 e 10440 o i tassi in essi pattuiti fossero stati contenuti in clausole nulle, come prevede la norma stessa.
Seppur vero che l'attrice abbia omesso la produzione in giudizio dei contratti relativi ai conti anticipi n. 33, 751 e 10440, tale carenza probatoria va a discapito della sola attrice sulla quale incombeva l'onere della prova, e giammai sulla banca convenuta, in quanto in assenza dei contratti si debbono ritenere validi e conformi alle pattuizioni i tassi di interesse annotati negli estratti conto.
Ritenuto pertanto attendibile valido l'elaborato peritale finale depositato dal Rag. Barbini, deve dichiararsi che il saldo del c/c n. 365 al 30.09.2017 era a credito della banca per € 5.119 a cui consegue una differenza a favore del correntista di € 108.836,27, tenuto conto del saldo estratto conto banca al
30/9/2017 di – 113.955,82 con la conseguenza che la domanda di RAO deve essere parzialmente accolta.
pagina 3 di 4
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della complessità degli accertamenti necessari per la valutazione delle rispettive ragioni (tra cui due ipotesi di consulenza tecnica) e dell'accoglimento parziale della domanda della società attrice,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie, per quanto di ragione, la domanda dell'attrice e accerta che il saldo contabile del conto corrente n. 365/74 è pari ad € 5.119,55 a debito del correntista
Compensa le spese di lite e pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti in egual misura.
Ancona 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
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