Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20297/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo, vertente
TRA
(c.f. C.F. 1 ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte 1
Nicola Tremante, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
P.IVA 1 ), in persona del (c.f. Controparte_1
1.r.p.t., rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maristella
Bellistri e Anna Paola Bellistri, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 medico odontoiatra, citava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'
[...]
Controparte 2 (d'ora in poi per brevità solo CP 1 ), deducendo:
- di avere sottoscritto una polizza rc professionale con decorrenza dal 7/5/2012 con la compagnia convenuta;
di avere ricevuto, in data 17/5/2012, un invito alla mediazione da parte di [...]
-
CP 3 e CP 4 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento
di avere, in seguito, ricevuto notifica della sentenza esecutiva pronunciata dal
-
Tribunale di Napoli Nord, all'esito del giudizio di primo grado (r.g.
4274/2015/sentenza n. 2966/18), nel quale egli era rimasto inconsapevolmente contumace, con la quale era stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti dei predetti CP_3 e CP 4
-che l'impresa assicuratrice aveva rifiutato di garantire il sinistro sia in quanto ritenuto coperto da precedente polizza assicurativa, sia in quanto sosteneva che esso esponente aveva taciuto circostanze determinati sulla rappresentazione del rischio;
-che, pertanto, aveva dovuto provvedere personalmente al pagamento dei danni.
Tanto premesso, chiedeva, condannarsi la convenuta [...]
Controparte_1 a tenerlo indenne e a manlevarlo da quanto corrisposto in forza della sentenza esecutiva n. 2966/2018 resa in data 22.11.2018 dal Tribunale di
Napoli Nord, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta che, resistendo alla domanda, ne chiedeva il rigetto in ragione della sua dedotta infondatezza, eccependo, in particolare, l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1892 c.c.
Disattese le richieste istruttorie avanzate dall'attore (v. ordinanza del
10/12/2020), la causa, in data 25/10/2025, veniva riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
A fronte della richiesta di indennizzo avanzata dall'istante sulla base della polizza per “la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione e la tutela giudiziaria" stipulata con la società convenuta, quest'ultima ha eccepito l'inoperatività della garanzia per violazione dell'art. 1892 c.c., sostenendo che il predetto, all'atto della stipulazione del contratto, avrebbe omesso di riferire circostanze di rischio attinenti la vicenda clinica da cui era scaturita la sua responsabilità professionale. Ciò posto, si deve subito evidenziare che il Pt 1, nel sottoscrivere la polizza, dichiarava, tra l'altro, "di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo al risarcimento del danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della compilazione del modulo...e di non aver taciuto informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio”. Ora, gli elementi che inducono la CP 1 a ritenere che il Pt 1 abbia reso una dichiarazione falsa e che, anzi lo stesso abbia agito allo scopo di precostituirsi una garanzia che lo coprisse dalla futura richiesta risarcitoria, sono essenzialmente due. In primo luogo il brevissimo lasso temporale intercorrente tra la data del 7/5/2012 di sottoscrizione della polizza e la data del 21/5/2012 di denuncia del sinistro e, in secondo luogo, il fatto che la paziente CP_4 avesse lamentato già nel corso dei trattamenti (svoltisi tra il
2009 ed il 2010) “forti dolori” che, a dire della stessa, erano stati la causa per cui aveva dapprima sospeso e poi interrotto il trattamento. In particolare, tale spiegazione veniva fornita dalla predetta in risposta alla raccomandata del
5/8/2010 inviatale dal Pt 1, con la quale lo stesso, dopo ripetuti appuntamenti andati deserti, la invitava a presentarsi allo studio previo appuntamento non oltre la data del 30/9/2010, ritenendo, in mancanza, risolto il rapporto. Tale circostanza
è altresì ribadita dalla CP_4 nella dichiarazione a sua firma del 9/4/2019, ove la stessa, pur riconoscendo che all'epoca dell'interruzione delle cure non aveva ancora maturato la decisione di intraprendere una causa, confermava di aver interrotto le terapie odontoiatriche con il Pt 1 “per i fortissimi dolori... provati a seguito della devitalizzazione dei tre denti superiori con il conseguente stress emotivo".
Ebbene, per stabilire se l'attore sia stato reticente a norma dell'art. 1892
c.c., è opportuno evidenziare che le circostanze che assumono rilevanza in base alla citata norma sono tutte quelle che, se fossero state conosciute dall'assicuratore, non lo avrebbero determinato a contrarre ovvero avrebbero portato alla conclusione del contratto di assicurazione a condizioni diverse. L'art. 1892 comma 1 c.c. costituisce, infatti, strumento di tutela fondamentale per l'assicuratore che, data la aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato per valutare il livello di rischio e fissare il corrispondente premio. Discende da ciò, pertanto, che non è possibile individuare ex ante e in via tassativa quali circostanze l'assicurato è obbligato a denunciare in sede di conclusione del contratto, assumendo rilevanza, ai sensi dell'art. 1892 comma 1 c.c tutti quegli accadimenti di fatto e di diritto - conosciuti o conoscibili dall'assicurato ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul consenso prestato dall'assicuratore - necessari al fine di perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio assicurativo, poi (cfr. Cass. 18/7/2023, n. 20997).
Pertanto, in quest'ottica, anche la predisposizione di un questionario può essere rilevante al fine di richiamare l'attenzione dell'assicurato su talune specifiche informazioni, ma certamente non esaurisce il novero delle possibili cause di annullamento del contratto come conseguenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, sicchè è sufficiente che l'assicuratore richieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto (cfr.
Cass. 13/5/2020, n. 8895). Altra importante precisazione è che affinchè rilevi la reticenza dell'assicurato non è necessario che questi al momento della stipula del contratto possa presagire che certamente quella "circostanza" provocherà un sinistro. Infatti, le reticenze dell'assicurato producono gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. quando siano "in astratto" idonee ad incidere sul rischio, a prescindere dalla loro effettiva incidenza causale sul concreto sinistro del cui indennizzo di discute. L'assicurato perde il diritto all'indennizzo non perché abbia previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio. La maggiore o minore prevedibilità che la circostanza sottaciuta possa causare un sinistro può in teoria rilevare solo sul piano della colpa dell'assicurato, non sul piano della incidenza del silenzio sul rischio, e quindi sul consenso dell'assicuratore alla stipula. (cfr. Cass. cit, 18/7/2023, n. 20997).
Ciò posto, alla stregua di tali coordinate, nel caso di specie, deve dunque ritenersi che non rilevi il fatto che al Pt 1 non sia stato sottoposto alcun questionario, essendo per contro sufficiente la richiamata dichiarazione sottoscritta dallo stesso ed, in particolare, quella “di non aver taciuto informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio". Né ha valore la circostanza che "al momento della sottoscrizione della polizza con l'assicurato dr. Pt 1 non aveva ricevuto inControparte_1 '
una qualche avvisaglia di richiesta (anche stragiudiziale) di nessuna forma risarcimento danni da parte dei sigg. CP_3 e CP_4. Né vi poteva essere un qualche presentimento del dr. Pt 1 in ordine a possibili richieste di risarcimento danni nei suoi confronti da parte dei sigg. CP_3 e CP 4 ". Infatti, come abbiamo visto, l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità (Cass. 2/8/2022, n. 23961). E tali nell'ambito dei
-
contratti di assicurazione fondati sul modello claims made - sono, quindi, tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato.
In quest'ottica va quindi valutato il comportamento tenuto dalla CP_4 la quale comunicava per iscritto al Pt 1 che la ragione per cui non si era più presentata agli appuntamenti erano "i fortissimi dolori dentali" e la necessità di consultare altro specialista (v. relazione a firma dell'avv. Tremante). E' indubbio, infatti, che tale comunicazione palesi l'insoddisfazione della predetta circa l'esecuzione della prestazione eseguita dall'odierno attore, al punto da ravvisare la necessità di rivolgersi ad altro professionista a trattamento ormai quasi concluso.
Ne deriva che detta dichiarazione può essere ricompresa nel concetto di
"circostanza" rilevante ai sensi dell'art. 1892 c.c. in quanto fatto astrattamente e potenzialmente idoneo a far sorgere la responsabilità del professionista. Né i
"fortissimi dolori dentali" potevano considerarsi un'evenienza normale - come, invece, affermato dalla difesa dell'attore tenuto conto della fase ormai conclusiva cui era giunta la terapia odontoiatrica. Infatti, come emerge dalla documentazione depositata in atti e dalla sentenza di condanna pronunciata dal
Tribunale di Napoli Nord, il Pt 1 aveva eseguito la devitalizzazione di quattro elementi dentari dell'arcata superiore con relativa protesizzazione, sicchè i
"fortissimi dolori” lamentati dalla paziente in quello stadio del trattamento e la decisione maturata dalla stessa di rivolgersi ad altro professionista, non potevano considerarsi "normali”, ma avrebbero dovuto allertare il professionista circa l'insorgenza di una qualche problematica e la possibilità che dalla vicenda potesse astrattamente scaturire una richiesta risarcitoria. Di conseguenza l'omessa comunicazione, all'atto della stipula della polizza, di tali circostanze da parte del
Pt 1, costituisce una grave negligenza, disponendo questi di elementi idonei e sufficienti per compiere una prognosi postuma, ex ante, circa la prevedibilità del sinistro. L'addebito non può, invece, imputarsi a titolo di dolo, come pure ipotizzato dalla società convenuta, atteso che il breve lasso temporale intercorso tra la stipula della polizza e la richiesta risarcitoria non è di per sé sintomatico di una preordinazione volta ad avvalersi della garanzia, tenuto conto che, da quanto emerge dagli atti, il predetto era comunque coperto da precedente polizza assicurativa.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, deve ritenersi legittimo il rifiuto della convenuta di provvedere al pagamento dell'indennizzo a norma dell'art. 1892 c.c., avendo il Pt 1 omesso di riferire una circostanza rilevante nella valutazione del rischio assicurato. Né ha pregio l'eccezione di decadenza, sollevata dall'attore, per non aver la CP 1 esercitato l'azione di annullamento del contratto nel termine di tre mesi dall'avvenuta conoscenza della dichiarazione reticente. Infatti, secondo il più che consolidato orientamento della giurisprudenza, l'onere imposto all'assicuratore ai sensi dell'art. 1892 c.c. non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine anzidetto e, ancora più, quando, come nella specie, esso avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere della inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in questi casi che lo stesso, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, invochi, anche sotto forma di eccezione, la violazione dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulla circostanze relative alla rappresentazione del rischio (cfr. ex multis,
Cass. 21/1/2020, n. 1166).
La domanda proposta va, dunque, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte 1 con atto di citazione notificato in data '
Controparte 1 così provvede:20/6/2019, nei confronti della a) rigetta la domanda;
b) condanna Parte 1 al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Napoli, 21/1/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)