Sentenza 22 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2004, n. 13748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13748 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9466/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/03/01 - R.G.N. 4696/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/04/04 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIIS, che ha concluso chiedendo, affinché la Corte Suprema di Cassazione, in Camera di consiglio, visto l'art. 375 c.p.c. voglia accogliere con sentenza il ricorso per manifesta fondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma dichiarava il diritto dell'attuale intimato, ex dipendente della spa Ferrovie dello Stato, alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita computandovi i miglioramenti retributivi intervenuti in epoca successiva al pensionamento per effetto della stipula del CCNL 1990/1992.
Il Tribunale, premesso che il CCNL aveva previsto che l'aumento degli stipendi iniziali aveva effetto anche sui trattamenti di quiescenza e sull'indennità di buonuscita, nonché la corresponsione di detti benefici a tutto il personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, affermava che il diritto agli aumenti si era maturato alla data di entrata in vigore del CCNL, non potendo la scansione temporale del beneficio, dovuta a mere necessità di cassa, condizionare la maturazione del diritto agli stessi. I criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362 e seguenti, non consentivano una interpretazione diversa della volontà contrattuale che non contrastava con alcuna norma di legge, perché la norma che imponeva all'Opafs di liquidare l'indennità di buonuscita all'ultimo stipendio, non era da ostacolo, poiché il diritto alla percezione dei nuovi stipendi si era già maturato sin dall'entrata in vigore del CCNL.
Avverso detta sentenza la Rete Ferroviaria Italiana propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo, illustrato da memoria. Il P.G. ha concluso, con requisitoria scritta, per l'accoglimento del ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 1375 c.p.c.. La controparte è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ha già avuto modo di decidere la presente questione rilevando che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042; vedi anche, sostanzialmente nella stessa prospettiva, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13222). La questione, infatti, deve essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al personale ferroviario, disposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata a seguito della vicenda c.d. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato), ancorché in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti".
L'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs, mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato SpA compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1 aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, l. n. 537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. Nella fattispecie, deve quindi farsi applicazione dell'art. 14 l. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità.
La disciplina contrattuale contempla non una "rateizzazione" in senso tecnico ne' una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva - se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante - ma una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro.
Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi.
Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa del ricorrente infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 l. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto.
Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della pretesa fetta valere dal dipendente con il ricorso introduttivo.
Nulla per le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004