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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/07/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1132/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: dott.ssa Anna Ghedini Presidente ed est. dott.ssa Marianna Cocca Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1132/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. LIMONCELLO DAVIDE Controparte_1 e CE FR con il patrocinio dell' Avv. LIMONCELLO DAVIDE
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
“Al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Ferrara affinché letto il suesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per, OMOLOGARE CON SENTENZA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale, ubicata in Cento (FE), Via G. Donati n.20, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli ivi Controparte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto 1'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI
1. Il Sig. CC verserà alla Sig,ra tramite accredito in cf c, entro e non oltre il giorno CP_1 cinque di ogni mese,l'assegno di mantenimento per i figli non autosufficienti economicamente nel complesso pari ad euro 600,00, ovvero euro 300 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
2. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del50%;
1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2025 i sigg. e CE Controparte_1 FR esponevano che in data 03/09/2001 avevano contratto matrimonio in EL;
che dall'unione erano nate le figlie e maggiorenni. Per_1 Per_2
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. , nata a [...] il [...], e Controparte_1 residente in [...] (C.F.: ), e CE CodiceFiscale_1 FR, nato a [...] il [...], e residente in [...], (C.F.:
), alle condizioni concordate (matrimonio contratto in EL in data CodiceFiscale_2 03/09/2001 e trascritto al n. 334 p. II s. A). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di EL provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 15/07/2025
Il Giudice est.
Anna Ghedini
2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: dott.ssa Anna Ghedini Presidente ed est. dott.ssa Marianna Cocca Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1132/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. LIMONCELLO DAVIDE Controparte_1 e CE FR con il patrocinio dell' Avv. LIMONCELLO DAVIDE
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
“Al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Ferrara affinché letto il suesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per, OMOLOGARE CON SENTENZA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale, ubicata in Cento (FE), Via G. Donati n.20, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli ivi Controparte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto 1'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI
1. Il Sig. CC verserà alla Sig,ra tramite accredito in cf c, entro e non oltre il giorno CP_1 cinque di ogni mese,l'assegno di mantenimento per i figli non autosufficienti economicamente nel complesso pari ad euro 600,00, ovvero euro 300 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
2. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del50%;
1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2025 i sigg. e CE Controparte_1 FR esponevano che in data 03/09/2001 avevano contratto matrimonio in EL;
che dall'unione erano nate le figlie e maggiorenni. Per_1 Per_2
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. , nata a [...] il [...], e Controparte_1 residente in [...] (C.F.: ), e CE CodiceFiscale_1 FR, nato a [...] il [...], e residente in [...], (C.F.:
), alle condizioni concordate (matrimonio contratto in EL in data CodiceFiscale_2 03/09/2001 e trascritto al n. 334 p. II s. A). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di EL provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 15/07/2025
Il Giudice est.
Anna Ghedini
2