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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/11/2024, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1346/2024, in materia di cessazione degli effetti civili ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SCIORATI MADDALENA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SCIORATI MADDALENA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte:
“[…] i ricorrenti congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in EL MI (AL) il
1 15.09.2013, atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di EL
MI atto n.7 parte 2 serie A, anno 2013, con il regime della separazione dei beni;
ordinare al
Comune di EL MI (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
il tutto alle seguenti condizioni: 1) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione del patrimonio familiare depositato e investito;
2) la figlia minore
[...]
viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento infrasettimanale Per_1
alternato (4 giorni la settimana la figlia starà con la madre e 3 giorni con il padre) presso i due genitori;
la residenza della minore viene fissata con quella della madre;
3) entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse e/o straordinaria amministrazione attinenti alla minore relative all'istruzione, all'educazione, alla Persona_1
salute, alle attività sportive e culturali, e in generale ogni decisione di rilievo rispetto alla crescita della figlia, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
4) sarà responsabilità di ciascun genitore l'interessarsi sui progressi della figlia, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo alla stessa ogni più consono supporto per ottimizzare il suo sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante la figlia minore ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, i catechisti, gli insegnanti, ecc.; 5) nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione della figlia, ciascun coniuge si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazione di urgenza o necessità particolari che dovessero verificarsi durante i periodi di convivenza con la minore stessa;
6) trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con Persona_1
l'altro genitore ad anni alterni, le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e con un genitore la Pasqua e
l'altro la Pasquetta, sempre ad anni alterni, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra le parti 7) Entrambi i coniugi avranno diritto a tre settimane (di cui due consecutive) di ferie con la figlia durante le vacanze estive in periodi da concordare tra gli stessi, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
ove il periodo non venisse concordato la scelta spetterà ad anni alterni all'uno e all'altro genitore;
8) Visto il regime di affidamento alternato infrasettimanale, il signor verserà alla SI entro il CP_1 Pt_1
giorno 15 di ogni mese (valuta fissa) con accredito sul conto corrente intestato alla stessa, a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia rivalutabile annualmente secondo gli indi ci Istat, oltre al Persona_1
2 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, compreso il doposcuola, i buoni pasto, e oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie (es. spese sportive, ludiche), ove previamente concordate corrispondendo la propria quota alla madre a semplice presentazione di documentazione comprovante la spesa stessa o, al più tardi, entro il mese successivo alla data in cui è stata sostenuta la spesa. Per quanto riguarda le spese straordinarie si fa espresso riferimento al
Protocollo d'Intesa tra Magistrati del Tribunale di Alessandria e Avvocati del medesimo foro del
20.7.2016. Il costo della eventuale babysitter, ove indispensabile, sarà sopportato interamente dal genitore che ne usufruisce;
9) L' assegno unico relativo alla minore sarà percepito dalla SI
; 10) la casa coniugale, di esclusiva proprietà della SI , rimarrà nella sua piena Pt_1 Pt_1
disponibilità comprensiva di mobilio ed arredi;
11) La SI continuerà ad utilizzare Pt_1
l'autovettura Fiat Panda targata FP51 0MZ di proprietà del marito mentre il signor CP_1 continuerà ad utilizzare l'autovettura Fiat 500L targata EY474BZ di proprietà della moglie. 12) Le parti concordemente dichiarano che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento e/o alimenti l'uno nei confronti dell'altro; 13) I coniugi prestano l'assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per
l'espatrio per sé e per la figlia”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11 giugno 2024, le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rappresentavano: che hanno contratto matrimonio concordatario a
EL MI (AL) il 15 settembre 2013, atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di EL MI atto n.7 parte 2 serie A, anno 2013, con il regime della separazione dei beni.
Dall'unione nasceva, in Alessandria, il 14 novembre 2015, la figlia Persona_2
A seguito di ricorso per separazione consensuale presentato davanti al Tribunale di Alessandria i coniugi si separavano in data 10 ottobre 2023 sentenza n. 893/2023.
Tanto esposto, le parti rassegnavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva pronunciato la separazione tra le odierne parti in data 10 ottobre 2023 con sentenza n. 893/2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 11 giugno 2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento della figlia minore, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della minore e possono
3 essere recepiti. Il mantenimento previsto inoltre appare congruo tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e spese abitative.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi tra le parti:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Sig.ri Parte_1
(C.F. ), nata a [...], il [...] residente in [...]C.F._1
MI (AL) via Bruera n. 81 e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
nato a [...], il [...] residente in [...], i quali hanno celebrato matrimonio in EL MI (AL), il 15 settembre
2013;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL MI (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2013 Parte II Serie A N. 7);
prende atto che i coniugi hanno reciprocamente provveduto alla divisione del patrimonio familiare depositato e investito;
affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
infrasettimanale alternato (4 giorni la settimana la figlia starà con la madre e 3 giorni con il padre) presso i due genitori;
la residenza della minore viene fissata con quella della madre;
dispone che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse e/o straordinaria amministrazione attinenti alla minore Persona_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e culturali, e in generale ogni decisione di rilievo rispetto alla crescita della figlia, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
sarà responsabilità di ciascun genitore l'interessarsi sui progressi della figlia, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo alla stessa ogni più consono supporto per ottimizzare il suo sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale;
prende atto che ciascun genitore si impegnerà a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante la figlia minore ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, i catechisti, gli insegnanti, ecc.; nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione della figlia, ciascun coniuge si impegnerà a
4 rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazione di urgenza o necessità particolari che dovessero verificarsi durante i periodi di convivenza con la minore stessa;
dispone che trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Persona_1
Stefano con l'altro genitore ad anni alterni, le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e con un genitore la Pasqua e l'altro la Pasquetta, sempre ad anni alterni, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra le parti;
entrambi i coniugi avranno diritto a tre settimane (di cui due consecutive) di ferie con la figlia durante le vacanze estive, in periodi da concordare tra gli stessi, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
ove il periodo non venisse concordato, la scelta spetterà ad anni alterni all'uno e all'altro genitore;
dispone che, visto il regime di affidamento alternato infrasettimanale, il signor verserà alla CP_1
SI entro il giorno 15 di ogni mese (valuta fissa), con accredito sul conto corrente Pt_1 intestato alla stessa, a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, compreso il doposcuola, i buoni pasto, e oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie (es. spese sportive, ludiche), ove previamente concordate, corrispondendo la propria quota alla madre a semplice presentazione di documentazione comprovante la spesa stessa o, al più tardi, entro il mese successivo alla data in cui è stata sostenuta la spesa. Per quanto riguarda le spese straordinarie si fa espresso riferimento al Protocollo d'Intesa tra
Magistrati del Tribunale di Alessandria e Avvocati del medesimo foro del 20.7.2016. Il costo della eventuale babysitter, ove indispensabile, sarà sopportato interamente dal genitore che ne usufruisce;
prende atto che l'assegno unico relativo alla minore sarà percepito dalla SI;
Pt_1
prende atto che la casa coniugale, di esclusiva proprietà della SI , rimarrà nella sua piena Pt_1
disponibilità comprensiva di mobilio ed arredi;
prende atto che la SI continuerà ad utilizzare l'autovettura Fiat Panda targata FP51 0MZ Pt_1 di proprietà del marito, mentre il signor continuerà ad utilizzare l'autovettura Fiat 500L CP_1
targata EY474BZ di proprietà della moglie;
prende atto che le parti concordemente dichiarano che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento
5 e/o alimenti l'uno nei confronti dell'altro;
prende atto che i coniugi prestano l'assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 23 ottobre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Antonella Dragotto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1346/2024, in materia di cessazione degli effetti civili ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SCIORATI MADDALENA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SCIORATI MADDALENA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte:
“[…] i ricorrenti congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in EL MI (AL) il
1 15.09.2013, atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di EL
MI atto n.7 parte 2 serie A, anno 2013, con il regime della separazione dei beni;
ordinare al
Comune di EL MI (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
il tutto alle seguenti condizioni: 1) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione del patrimonio familiare depositato e investito;
2) la figlia minore
[...]
viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento infrasettimanale Per_1
alternato (4 giorni la settimana la figlia starà con la madre e 3 giorni con il padre) presso i due genitori;
la residenza della minore viene fissata con quella della madre;
3) entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse e/o straordinaria amministrazione attinenti alla minore relative all'istruzione, all'educazione, alla Persona_1
salute, alle attività sportive e culturali, e in generale ogni decisione di rilievo rispetto alla crescita della figlia, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
4) sarà responsabilità di ciascun genitore l'interessarsi sui progressi della figlia, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo alla stessa ogni più consono supporto per ottimizzare il suo sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante la figlia minore ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, i catechisti, gli insegnanti, ecc.; 5) nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione della figlia, ciascun coniuge si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazione di urgenza o necessità particolari che dovessero verificarsi durante i periodi di convivenza con la minore stessa;
6) trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con Persona_1
l'altro genitore ad anni alterni, le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e con un genitore la Pasqua e
l'altro la Pasquetta, sempre ad anni alterni, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra le parti 7) Entrambi i coniugi avranno diritto a tre settimane (di cui due consecutive) di ferie con la figlia durante le vacanze estive in periodi da concordare tra gli stessi, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
ove il periodo non venisse concordato la scelta spetterà ad anni alterni all'uno e all'altro genitore;
8) Visto il regime di affidamento alternato infrasettimanale, il signor verserà alla SI entro il CP_1 Pt_1
giorno 15 di ogni mese (valuta fissa) con accredito sul conto corrente intestato alla stessa, a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia rivalutabile annualmente secondo gli indi ci Istat, oltre al Persona_1
2 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, compreso il doposcuola, i buoni pasto, e oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie (es. spese sportive, ludiche), ove previamente concordate corrispondendo la propria quota alla madre a semplice presentazione di documentazione comprovante la spesa stessa o, al più tardi, entro il mese successivo alla data in cui è stata sostenuta la spesa. Per quanto riguarda le spese straordinarie si fa espresso riferimento al
Protocollo d'Intesa tra Magistrati del Tribunale di Alessandria e Avvocati del medesimo foro del
20.7.2016. Il costo della eventuale babysitter, ove indispensabile, sarà sopportato interamente dal genitore che ne usufruisce;
9) L' assegno unico relativo alla minore sarà percepito dalla SI
; 10) la casa coniugale, di esclusiva proprietà della SI , rimarrà nella sua piena Pt_1 Pt_1
disponibilità comprensiva di mobilio ed arredi;
11) La SI continuerà ad utilizzare Pt_1
l'autovettura Fiat Panda targata FP51 0MZ di proprietà del marito mentre il signor CP_1 continuerà ad utilizzare l'autovettura Fiat 500L targata EY474BZ di proprietà della moglie. 12) Le parti concordemente dichiarano che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento e/o alimenti l'uno nei confronti dell'altro; 13) I coniugi prestano l'assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per
l'espatrio per sé e per la figlia”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11 giugno 2024, le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rappresentavano: che hanno contratto matrimonio concordatario a
EL MI (AL) il 15 settembre 2013, atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di EL MI atto n.7 parte 2 serie A, anno 2013, con il regime della separazione dei beni.
Dall'unione nasceva, in Alessandria, il 14 novembre 2015, la figlia Persona_2
A seguito di ricorso per separazione consensuale presentato davanti al Tribunale di Alessandria i coniugi si separavano in data 10 ottobre 2023 sentenza n. 893/2023.
Tanto esposto, le parti rassegnavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva pronunciato la separazione tra le odierne parti in data 10 ottobre 2023 con sentenza n. 893/2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 11 giugno 2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento della figlia minore, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della minore e possono
3 essere recepiti. Il mantenimento previsto inoltre appare congruo tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e spese abitative.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi tra le parti:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Sig.ri Parte_1
(C.F. ), nata a [...], il [...] residente in [...]C.F._1
MI (AL) via Bruera n. 81 e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
nato a [...], il [...] residente in [...], i quali hanno celebrato matrimonio in EL MI (AL), il 15 settembre
2013;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL MI (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2013 Parte II Serie A N. 7);
prende atto che i coniugi hanno reciprocamente provveduto alla divisione del patrimonio familiare depositato e investito;
affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
infrasettimanale alternato (4 giorni la settimana la figlia starà con la madre e 3 giorni con il padre) presso i due genitori;
la residenza della minore viene fissata con quella della madre;
dispone che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse e/o straordinaria amministrazione attinenti alla minore Persona_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e culturali, e in generale ogni decisione di rilievo rispetto alla crescita della figlia, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
sarà responsabilità di ciascun genitore l'interessarsi sui progressi della figlia, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo alla stessa ogni più consono supporto per ottimizzare il suo sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale;
prende atto che ciascun genitore si impegnerà a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante la figlia minore ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, i catechisti, gli insegnanti, ecc.; nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione della figlia, ciascun coniuge si impegnerà a
4 rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazione di urgenza o necessità particolari che dovessero verificarsi durante i periodi di convivenza con la minore stessa;
dispone che trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Persona_1
Stefano con l'altro genitore ad anni alterni, le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e con un genitore la Pasqua e l'altro la Pasquetta, sempre ad anni alterni, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra le parti;
entrambi i coniugi avranno diritto a tre settimane (di cui due consecutive) di ferie con la figlia durante le vacanze estive, in periodi da concordare tra gli stessi, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
ove il periodo non venisse concordato, la scelta spetterà ad anni alterni all'uno e all'altro genitore;
dispone che, visto il regime di affidamento alternato infrasettimanale, il signor verserà alla CP_1
SI entro il giorno 15 di ogni mese (valuta fissa), con accredito sul conto corrente Pt_1 intestato alla stessa, a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, compreso il doposcuola, i buoni pasto, e oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie (es. spese sportive, ludiche), ove previamente concordate, corrispondendo la propria quota alla madre a semplice presentazione di documentazione comprovante la spesa stessa o, al più tardi, entro il mese successivo alla data in cui è stata sostenuta la spesa. Per quanto riguarda le spese straordinarie si fa espresso riferimento al Protocollo d'Intesa tra
Magistrati del Tribunale di Alessandria e Avvocati del medesimo foro del 20.7.2016. Il costo della eventuale babysitter, ove indispensabile, sarà sopportato interamente dal genitore che ne usufruisce;
prende atto che l'assegno unico relativo alla minore sarà percepito dalla SI;
Pt_1
prende atto che la casa coniugale, di esclusiva proprietà della SI , rimarrà nella sua piena Pt_1
disponibilità comprensiva di mobilio ed arredi;
prende atto che la SI continuerà ad utilizzare l'autovettura Fiat Panda targata FP51 0MZ Pt_1 di proprietà del marito, mentre il signor continuerà ad utilizzare l'autovettura Fiat 500L CP_1
targata EY474BZ di proprietà della moglie;
prende atto che le parti concordemente dichiarano che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento
5 e/o alimenti l'uno nei confronti dell'altro;
prende atto che i coniugi prestano l'assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 23 ottobre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Antonella Dragotto
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