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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 5557/2024 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1 Parte_2
Alessandro Sampaoli ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 28.11.2024 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in FROSINONE il 07/10/1973 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 55 – Parte II- Serie A – Anno 1973); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti, non essendovi prole minore e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 27.12.2024; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (20.05.1998) nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 360/1998 r.g. in esito al quale con sentenza n. 119/99 del 19.02.1999 passata in giudicato le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi Parte_1
e per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle
[...] Parte_2 condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato il 28.11.2024, e in accoglimento della stessa DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FROSINONE il 07/10/1973 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 55 – Parte II- Serie A – Anno 1973) da nato a [...] il [...] e da Parte_1 Pt_2 nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso a firma
[...] congiunta in atti;
ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FROSINONE di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 55 – Parte II- Serie A – Anno 1973).
1 Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 14/01/2025 Il Presidente
dott. Paolo SORDI
Il Giudice relatore dott.ssa Simona DI NICOLA
2
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 5557/2024 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1 Parte_2
Alessandro Sampaoli ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 28.11.2024 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in FROSINONE il 07/10/1973 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 55 – Parte II- Serie A – Anno 1973); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti, non essendovi prole minore e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 27.12.2024; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (20.05.1998) nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 360/1998 r.g. in esito al quale con sentenza n. 119/99 del 19.02.1999 passata in giudicato le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi Parte_1
e per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle
[...] Parte_2 condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato il 28.11.2024, e in accoglimento della stessa DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FROSINONE il 07/10/1973 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 55 – Parte II- Serie A – Anno 1973) da nato a [...] il [...] e da Parte_1 Pt_2 nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso a firma
[...] congiunta in atti;
ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FROSINONE di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 55 – Parte II- Serie A – Anno 1973).
1 Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 14/01/2025 Il Presidente
dott. Paolo SORDI
Il Giudice relatore dott.ssa Simona DI NICOLA
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