Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
17326 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. Montuori, all'udienza di trattazione scritta del 4.12.2024, lette le note di T.S. ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra nato il [...] a [...] rappresentato e difeso, Parte_1
in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv.to CASCONE
MICHELE e dall'Avv. GIANNATTASIO SALVATORE presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
in persona dei legali rapp. p.t.
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.10.2023 il ricorrente deduceva: di essere inserito con posizione n. 6628 nella graduatoria definitiva provinciale permanente personale ATA di cui all'art. 554 del D.Lvo n. 297/1994; di essere stato convocato per il giorno 11.11.2019 dal competente Ufficio personale ATA presso l per l'attribuzione del Controparte_2 relativo incarico di supplenza come da calendario di convocazione in atti;
che al momento della convocazione l'Amministrazione scolastica ricusava il ricorrente
1
[...]
; che l a causa di tale discrasia non procedeva alla Per_1 Controparte_1 nomina del ricorrente passando ai nominativi immediatamente successivi ai suoi effettivi beneficiari di contratti di supplenza a tempo determinato nonostante le rimostranze del ricorrente;
che la discrasia era imputabile ad un errore materiale dei compilatori della graduatoria;
che il giorno successivo e precisamente in data 12 novembre 2019 si recava in provveditorato ove esibiva certificato dello stato civile rilasciato dal Comune di Napoli – Chiaiano recante dichiarazione di congruità dei dati anagrafici e personali;
che da tale attestato risulta che
[...]
e erano la stessa persona e che le esatte generalità del Pt_1 Persona_1 ricorrente sono le seguenti: nato a [...]- Chiano il Parte_1
9.7.1957; che neanche l'esibizione della predetta documentazione induceva gli organi scolastici alla rettifica di tal che il ricorrente si vedeva definitivamente negare l'incarico di supplenza;
che si rendeva necessario, pertanto, intraprendere la procedura ex art. 700 c.p.c. in quanto, perdurando l'erronea indicazione delle generalità anagrafiche del ricorrente nella graduatoria provinciale definitiva al sig. non verrà mai attribuito alcun incarico con impossibilità di essere Pt_1 assunto a tempo indeterminato. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi rettificare le proprie generalità anagrafiche nella graduatoria provinciale personale ATA – Collaboratore scolastico; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento economico e giuridico dell'incarico di supplenza non conferito in sede di convocazione l'11 novembre 2019 come se fosse stato effettivamente svolto;
accertare e dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione scolastica , previa rettifica delle generalità anagrafiche del ricorrente al riconoscimento giuridico in termini di attribuzione in graduatoria del punteggio relativo all'incarico di supplenza come se effettivamente svolto ed economico quest'ultimo da attribuirsi se del caso i via subordinata , in termini di risarcimento del danno, vinte le spese di lite con distrazione. Si costituiva la P.A. convenuta che, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione, l'inesistenza del periculum in mora e nel merito non contestava le circostanze di fatto allegate in ricorso ma riteneva che trattandosi di mero errore materiale si poteva emendare con un provvedimento meramente dichiarativo. Chiedeva di rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 2.7.2020, lette le note di trattazione scritta, la scrivente si riservava. Con ordinanza n. 17016/2020 la scrivente accoglieva il ricorso e accertava e dichiarava il diritto del ricorrente alla rettifica delle proprie generalità anagrafiche nella graduatoria provinciale personale ATA- Collaboratore scolastico-; accertava e dichiarava il diritto del sig. al Parte_1
2 riconoscimento economico e giuridico – relativamente all'attribuzione del relativo punteggio in graduatoria- dell'incarico di supplenza non conferito in sede di convocazione in data 11.11.2019 come se fosse stato effettivamente svolto, con condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione. Con il presente ricorso il sig. chiede all'intestato Parte_1
Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno cagionato dal , per la Controparte_3 omessa assegnazione della supplenza;
- per l'effetto condannare il
[...]
a pagare al ricorrente l'importo di € 11.383,73 maggiorato da Controparte_1 interessi dal dì di maturazione e fino al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno;
- condannare il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Benché ritualmente evocato in giudizio il Controparte_4 non si costituiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 4.12.2024, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato. Con l'ordinanza n. 31466 del 03.11.2021, la Cassazione afferma che il danno da mancata assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, derivante dalla violazione dell'affidamento da parte del cittadino, deve essere risarcito nell'ipotesi in cui l'interessato, nel periodo di attesa, sia privo di occupazione o percepisca una retribuzione inferiore. “ In termini generali chi agisca lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purche' risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione (v. da ultimo Cass. 4 agosto 2020, n. 16665); rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue
l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) e' disoccupato (caso diverso e' quello delle assunzioni obbligatorie, su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009, n. 488, in cui la mancanza di occupazione e' tuttavia gia' ed in se' elemento costitutivo della fattispecie: L. n. 482 del1968, articolo 19; L. n. 68 del 1999, articolo 8; L. n. 113 del 1985, articolo 6, comma 7) e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilita' delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione;
il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attivita' lavorative: v. Cass. 13940/2017), nel fatto che l'interessato e' rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed ha consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno
3 favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato tempestivo adempimento dell'obbligo di immissione in ruolo;
nel caso di specie, nel quale le retribuzioni sono state utilizzate come parametro di quantificazione del risarcimento, l'accoglimento della domanda non si pone dunque in contrasto con limiti giuridici rispetto alla risarcibilita' del danno, che sussiste, ne' la ricorrente precisa su quale base dovrebbe affermarsi la mancanza del pregiudizio”. Nel caso in esame il ricorrente ha conseguito un'ordinanza in cui è stato accertato e dichiarato il diritto al riconoscimento economico e giuridico dell'incarico di supplenza per l'anno scolastico 2019/2020 ; il ricorrente ha dato prova di aver messo in mora l'amministrazione ( cfr diffida dell'8.8.2023 in atti) e dell'entità del danno, parametrato alle retribuzione omesse. Quanto alle somme spettanti al ricorrente per il danno da mancata assunzione possono condividersi i conteggi in atti correttamente formulati tenendo conto della retribuzione lorda percepita da un lavoratore inquadrato nel medesimo profilo professionale del ricorrente (cfr tabelle retributive allegate al CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca in atti). Il va condannato al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda pari ad € 11.383,73 a titolo di risarcimento del danno da omessa assunzione relativamente all'anno scolastico 2019/2020, oltre interessi legali da calcolare sulle somme annualmente rivalutate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona della dr.ssa Manuela Montuori, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del sig.
[...]
ad ottenere l'incarico di supplenza dall'11/11/2019 al 30/06/2020, Pt_1 confermando sul punto il dictum di cui all'Ordinanza resa dal Tribunale di Napoli n. 17016/2020 del 28/07/2020; - accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno cagionato dal Controparte_3
per la omessa assegnazione della supplenza;
- per l'effetto condanna il
[...]
a pagare al ricorrente l'importo di € 11.383,73 Controparte_1 maggiorato da interessi dal dì di maturazione e fino al saldo e rivalutazione monetaria;
condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida in € 2000,00 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi anticipatari. Si comunichi.
Napoli, 4.12.2024
ILGL
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Dr.ssa Manuela Montuori
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