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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2018/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2018/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BESI Parte_1 C.F._1 ame E MILIZIE 108 00192 ROMA presso il difensore avv. BESI ALFREDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GENOVESI CINZIA elettivamente domiciliato in Corso Mazzini n.40 57126 LIVORNO presso il difensore avv. GENOVESI CINZIA
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
Trattasi di un procedimento di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affidamento e collocamento della figlia minore della coppia, , e del CP_2
mantenimento della minore e del fratello maggiore, , di cui al decreto col- Per_1
legiale del Tribunale di Livorno n. cron. 2983/2020 del 05/08/2020.
1 La ricorrente, in particolare, aveva chiesto la revoca dell'affidamento esclusivo di al e, conseguentemente, l'affidamento condiviso della minore CP_2 CP_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
la ricorrente, inoltre, aveva chiesto la corresponsione a carico del padre di un contributo al mantenimento della figlia pari ad Euro 500,00 mensili e del figlio pari ad Euro
200,00 mensili.
Il resistente, costituitosi in giudizio, aveva invece chiesto il rigetto del ricorso e, a parziale modifica del decreto suddetto, la riduzione del contributo al manteni- mento della figlia ad € 100,00 e l'eliminazione del mantenimento indiret- CP_2
to in favore di . Per_1
Nel corso del processo, attraverso la produzione documentale del resistente, è emerso che la figlia minore della coppia non voleva trasferirsi a Roma dalla ma- dre e, anzi, voleva continuare a vivere con il padre e il fratello e frequentare la scuola superiore nel medesimo territorio.
In ragione di tali riscontri istruttori, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di collocamento della minore presso di sé e alle altre pretese relative all'affidamento e al mantenimento della minore.
Le parti sono quindi addivenute ad un accordo anche in punto di mantenimento della prole, nel senso della conferma del contributo al mantenimento ordinario in favore di da parte del nella misura di € 200,00, e della ridu- CP_2 CP_1
zione del medesimo contributo in favore del figlio maggiore ad € 100,00 Per_1
al mese.
L'accordo raggiunto tra le parti può essere recepito, risultando rispondente anche agli interessi patrimoniali della prole, che trascorre maggior tempo con il padre, il quale in forza delle di lui migliori capacità reddituali e patrimoniali, ancora con- tribuisce al mantenimento dei figli quando questi stanno con la madre.
2 Le parti, però, non si sono accordate in punto di spese di lite.
Il ha infatti chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle CP_1
spese di lite e questa ultima ne ha chiesto la compensazione.
Nel caso in esame, la compensazione può essere disposta solo per metà.
Ed infatti, il ricorso della ricorrente in ordine alla richiesta di modifica dell'affidamento e collocamento di trova in parte la sua giustificazione CP_2
nella condotta ambivalente della minore rispetto alla scelta della scuola superiore e nelle difficoltà che la stessa vive nel gestire la situazione di distanza e CP_2
conflitto che da anni coinvolge i genitori.
Tuttavia, al contempo, un atteggiamento più scrupoloso e attento della ricorrente nel comprendere i reali stati d'animo della figlia e l'importanza della relazione che la stessa ha con il padre e il contesto paterno, le avrebbe dovuto far comprendere che certi desideri o manifestazione di volontà della figlia non erano affatto seri e duraturi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) a parziale modifica del decreto collegiale indicato in parte motiva, fermo il re- sto, riduce il contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio e a Per_1
carico del d € 100,00; CP_1
2) compensa per metà le spese processuali, che liquida per l'intero in € 2536,00, oltre accessori come per legge, ponendo la residua metà a carico della ricorrente;
Così deciso in data 16.4.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2018/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BESI Parte_1 C.F._1 ame E MILIZIE 108 00192 ROMA presso il difensore avv. BESI ALFREDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GENOVESI CINZIA elettivamente domiciliato in Corso Mazzini n.40 57126 LIVORNO presso il difensore avv. GENOVESI CINZIA
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
Trattasi di un procedimento di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affidamento e collocamento della figlia minore della coppia, , e del CP_2
mantenimento della minore e del fratello maggiore, , di cui al decreto col- Per_1
legiale del Tribunale di Livorno n. cron. 2983/2020 del 05/08/2020.
1 La ricorrente, in particolare, aveva chiesto la revoca dell'affidamento esclusivo di al e, conseguentemente, l'affidamento condiviso della minore CP_2 CP_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
la ricorrente, inoltre, aveva chiesto la corresponsione a carico del padre di un contributo al mantenimento della figlia pari ad Euro 500,00 mensili e del figlio pari ad Euro
200,00 mensili.
Il resistente, costituitosi in giudizio, aveva invece chiesto il rigetto del ricorso e, a parziale modifica del decreto suddetto, la riduzione del contributo al manteni- mento della figlia ad € 100,00 e l'eliminazione del mantenimento indiret- CP_2
to in favore di . Per_1
Nel corso del processo, attraverso la produzione documentale del resistente, è emerso che la figlia minore della coppia non voleva trasferirsi a Roma dalla ma- dre e, anzi, voleva continuare a vivere con il padre e il fratello e frequentare la scuola superiore nel medesimo territorio.
In ragione di tali riscontri istruttori, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di collocamento della minore presso di sé e alle altre pretese relative all'affidamento e al mantenimento della minore.
Le parti sono quindi addivenute ad un accordo anche in punto di mantenimento della prole, nel senso della conferma del contributo al mantenimento ordinario in favore di da parte del nella misura di € 200,00, e della ridu- CP_2 CP_1
zione del medesimo contributo in favore del figlio maggiore ad € 100,00 Per_1
al mese.
L'accordo raggiunto tra le parti può essere recepito, risultando rispondente anche agli interessi patrimoniali della prole, che trascorre maggior tempo con il padre, il quale in forza delle di lui migliori capacità reddituali e patrimoniali, ancora con- tribuisce al mantenimento dei figli quando questi stanno con la madre.
2 Le parti, però, non si sono accordate in punto di spese di lite.
Il ha infatti chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle CP_1
spese di lite e questa ultima ne ha chiesto la compensazione.
Nel caso in esame, la compensazione può essere disposta solo per metà.
Ed infatti, il ricorso della ricorrente in ordine alla richiesta di modifica dell'affidamento e collocamento di trova in parte la sua giustificazione CP_2
nella condotta ambivalente della minore rispetto alla scelta della scuola superiore e nelle difficoltà che la stessa vive nel gestire la situazione di distanza e CP_2
conflitto che da anni coinvolge i genitori.
Tuttavia, al contempo, un atteggiamento più scrupoloso e attento della ricorrente nel comprendere i reali stati d'animo della figlia e l'importanza della relazione che la stessa ha con il padre e il contesto paterno, le avrebbe dovuto far comprendere che certi desideri o manifestazione di volontà della figlia non erano affatto seri e duraturi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) a parziale modifica del decreto collegiale indicato in parte motiva, fermo il re- sto, riduce il contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio e a Per_1
carico del d € 100,00; CP_1
2) compensa per metà le spese processuali, che liquida per l'intero in € 2536,00, oltre accessori come per legge, ponendo la residua metà a carico della ricorrente;
Così deciso in data 16.4.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente dott. Gianmarco Marinai
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