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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 656/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to RUSSO MICHELA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/05/2023 , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
561/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare che la ricorrente sia invalida in misura pari al 100 % o in via subordinata in misura pari al 74% e per l'effetto dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno mensile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 e successive modifiche ed integrazioni dalla data di presentazione della domanda (11/10/2021) ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U. nonchè il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, a decorrere dall' 11.10.2021 o in subordine dalla data che stabilirà il CTU”; 2)
“Condannare la parte resistente al pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità o dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla data della domanda (11/10/2021), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_2 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Spondilodiscoartrosi ed osteoporosi in scoliosi dorsolombare, piede cavo bilaterale con dita a martello senza significativa limitazione della mobilità e della motilità. Gonartrosi bilaterale. Tireopatia nodulare. Cistocele. Note d'ansia in soggetto lucido ed orientato”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità non superiore al 50%, confermando quindi tanto l'esito della visita amministrativa. Il CTU rispondeva alle osservazioni inviate da parte ricorrente.
Orbene, si impone il rigetto della domanda, alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
E' da rilevare, inoltre, che tanto in fase di accertamento tecnico preventivo che nella presente fase, il CTU ometteva valutazioni in merito all'handicap grave. In mancanza di contestazioni sul punto da parte di parte ricorrente, all'esito del deposito della CTU, si ritiene parte ricorrente non abbia interesse ad agire per il riconoscimento della stessa provvidenza.
3.1 Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa.
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo CP_1
Pag. 2 di 3 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], non si Parte_1 trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della pensione d'inabilità, né in quelle per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza;
2) nulla per le spese, sopportate da parte vittoriosa;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 1/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 656/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to RUSSO MICHELA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/05/2023 , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
561/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare che la ricorrente sia invalida in misura pari al 100 % o in via subordinata in misura pari al 74% e per l'effetto dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno mensile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 e successive modifiche ed integrazioni dalla data di presentazione della domanda (11/10/2021) ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U. nonchè il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, a decorrere dall' 11.10.2021 o in subordine dalla data che stabilirà il CTU”; 2)
“Condannare la parte resistente al pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità o dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla data della domanda (11/10/2021), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_2 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Spondilodiscoartrosi ed osteoporosi in scoliosi dorsolombare, piede cavo bilaterale con dita a martello senza significativa limitazione della mobilità e della motilità. Gonartrosi bilaterale. Tireopatia nodulare. Cistocele. Note d'ansia in soggetto lucido ed orientato”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità non superiore al 50%, confermando quindi tanto l'esito della visita amministrativa. Il CTU rispondeva alle osservazioni inviate da parte ricorrente.
Orbene, si impone il rigetto della domanda, alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
E' da rilevare, inoltre, che tanto in fase di accertamento tecnico preventivo che nella presente fase, il CTU ometteva valutazioni in merito all'handicap grave. In mancanza di contestazioni sul punto da parte di parte ricorrente, all'esito del deposito della CTU, si ritiene parte ricorrente non abbia interesse ad agire per il riconoscimento della stessa provvidenza.
3.1 Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa.
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo CP_1
Pag. 2 di 3 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], non si Parte_1 trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della pensione d'inabilità, né in quelle per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza;
2) nulla per le spese, sopportate da parte vittoriosa;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 1/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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