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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
10124/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo ,all'esito dell'udienza del 23 maggio 2025 come sostituita dal deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c. come da precedente decreto ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10124/2024 R.G.L. promosso
DA
Avv. nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in giudizio da se medesima ex art. 83 c.p.c. domiciliata ai fini del giudizio presso il proprio studio in AN via Timoleone n. 10 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. con sede Controparte_1
centrale in Roma via Giuseppe Grezar 14, c. in persona del procuratore speciale P.IVA_1
debitamente autorizzato da procura speciale rilasciata per atto notarile rep. N. Controparte_2
181515 racc. n. 12772 del 25.07.2024, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Daniela Pollastro come da procura alle liti in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Giugliano in Campania
(NA) via Casacelle n. 62; RESISTENTE
, con Sede in Roma via Ennio Controparte_3
Quirino Visconti n. 8 c. f. , in persona del Presidente legale rappresentante p.t. P.IVA_2 CP_4
in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Scuderi e domiciliato elettivamente presso
[...]
il suo studio in AN via Mario Sangiorgi 18 , come da procura in atti di giudizio depositata;
RESISTENTE
Ogg: opposizione ad intimazione pagamento e cartella
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/10/2024 l'odierna ricorrente esponeva in fatto di avere ricevuto notifica a mezzo PEC in data 15/10/2024 dell'intimazione di pagamento n. 29320249032284291000 , per un debito di € 7.734,11, quali contributi dovuti a e portati dalla cartella di pagamento CP_3
29320140002934701000 che risultava notificata il 22/08/2014. La ricorrente impugnava in giudizio entrambi gli atti di cui chiedeva l'annullamento al Tribunale per l'avvenuto decorso della prescrizione estintiva dei crediti portati dagli atti opposti. A sostegno del ricorso deduceva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento , avvenuta a mezzo posta certificata in quanto spedita da un indirizzo e-mail del concessionario non inserito nei pubblici elenchi. Detta notifica doveva considerarsi nulla e inesistente poiché eseguita proprio da un recapito non inserito nei pubblici elenchi. Eccepiva altresì
l'omessa notifica degli atti presupposti ovverosia della cartella di pagamento, mai ricevuta dalla ricorrente e notificata ad altro indirizzo non corrispondente alla residenza della ricorrente odierna ma corrispondente ad indirizzo di altra persona a nome , residente in [...]di Persona_1
AN , presso un indirizzo del tutto diverso dalla residenza della ricorrente. Nel merito eccepiva la prescrizione estintiva di tutti i crediti iscritti a ruolo da e portati dagli atti impugnati, CP_3 riferiti ad annualità risalenti nel tempo, sicuramente prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento a sua volta illegittimamente posta a base di notifica e presupposto di esecuzione forzata alla luce della omessa notifica del titolo esecutivo , come sopra specificato.
Il Tribunale sospendeva il ruolo e fissava l'udienza di discussione al 14/02/2025, il 20 Gennaio 2025 si costituiva in giudizio a mezzo del proprio difensore di fiducia , con propria memoria CP_3
di costituzione e documentazione allegata . La resistente deduceva la fondatezza della propria pretesa contributiva fondata sulla legge, cui era naturalmente tenuta la ricorrente . Deduceva che nella fattispecie fosse applicabile il termine di prescrizione decennale poiché i contributi riferiti ai periodi più risalenti nel tempo non risultavano prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012
, che all'art. 66 aveva reintrodotto il termine decennale di prescrizione dei contributi dovuti a
[...] . In riferimento ai vizi che avrebbero potuto affettare la procedura di riscossione , la CP_3 CP_3
resistente proponeva la domanda di accertamento della sussistenza della propria pretesa chiedendo la condanna della ricorrente odierna al pagamento diretto delle somme insolute iscritte a ruolo in contestazione , oltre interessi legali nella misura di legge , dalla data del dovuto al saldo . Sotto il profilo della domanda di accertamento del credito contributivo in capo alla e corrispondente CP_3
adempimento , richiamava la giurisprudenza intervenuta in materia di opposizione a cartella esattoriale, finalizzata ad accertare la sussistenza del credito , che introduce secondo l'orientamento maggioritario e assolutamente conforme in giurisprudenza , un ordinario giudizio di cognizione , avente ad oggetto il rapporto previdenziale. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, in caso di accoglimento dei vizi della procedura di riscossione, chiedeva l'accertamento del credito di
[...]
e la condanna al pagamento diretto delle somme insolute iscritte nel ruolo in contestazione, CP_3
con interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
Successivamente in data 06/02/2025 si costituiva in giudizio con propria Controparte_1
memoria in cui chiedeva il rigetto della domanda principale di giudizio e ribadiva la regolare notifica degli atti impugnati , ovverosia dell'intimazione di pagamento e della sottesa cartella del 2014.
Documentava con allegati la notifica della cartella di pagamento in contestazione e dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC, escludeva che nella fattispecie fosse decorsa la prescrizione estintiva dei crediti poiché era applicabile alla fattispecie il periodo di sospensione di notifica degli atti di riscossione per l'emergenza sanitaria da covid-19, previsto dall'art. 68 D.L. n. 18/2020 e decorso per previsione legislativa dall'08/03/2020 al 31/08/2021. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso , non essendo decorsa alcuna prescrizione dei contributi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento
, avvenuta il 15/10/2024.
La causa veniva istruita a mezzo deposito di note scritte autorizzate e documenti , all'esito dell'udienza del 18/10/2024 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione, all'udienza fissata del 26/02/2025. Dinanzi questo giudice le parti hanno discusso la causa con note autorizzate richiamando le produzioni documentali sussistenti in giudizio , note giurisprudenziali e allegati documenti. Sostituita l'udienza del 23 maggio 2025 dal deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c , come da precedente decreto , viste le istanze e conclusioni come in atti allegate dalla parti , il procedimento viene definito dal seguente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso il quale risulta depositato in atti in data 29 ottobre 2024 , mentre l'intimazione di pagamento impugnata risulta notificata in data 15 ottobre 2024, pertanto risulta rispettato il termine di legge che prevede l'impugnazione degli atti afferenti a contributi previdenziali entro il termine di quaranta giorni .
Sotto il profilo della regolarità formale delle notifica dell'intimazione di pagamento di pagamento eseguita a mezzo PEC da un indirizzo che non risulta da pubblici elenchi, questo giudice osserva quanto segue. Parte resistente ha provato la notifica dell'atto impugnato a mezzo pec CP_1
regolarmente ricevuta dalla ricorrente a mezzo il deposito dei messaggi di accettazione e consegna che risultano regolari conformemente a quanto prevede la legge all'art. 30, comma 4 d.l.78/2010. Si osserva altresì che il d.l. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26 D.P.R. 602/1973 , rubricato “ notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che statuisce
“ la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. 68/2005
a mezzo posta elettronica certificata , all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione. Dunque sia l'avviso di addebito ( art. 30 comma 4 ) che le cartelle esattoriali( art. 26 DPR 602/1973) possono essere notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata. Sotto tale profilo osserva il decidente che la normativa richiamata afferente l'indirizzo di posta certificata , risultante dagli elenchi consultabili per via telematica , ha riguardo al destinatario dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale e non già all'Ente trasmittente il titolo esecutivo. In ogni caso il problema della verifica dell'indirizzo di posta certificata del mittente è stato affrontato dalla giurisprudenza recente (
Ordinanza Corte Cassazione n. 26682/ del 14 ottobre 2024) nel senso della validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento , eseguita a mezzo PEC da indirizzo non contenuto nei pubblici registri , quando è certa la riconducibilità dell'atto all'Ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. Rifacendosi a una precedente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite
( Cass. SS.UU.18.5.2022 n.15979), i giudici di Legittimità hanno chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale , pur non risultante nei pubblici elenchi, non
è nulla , ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto. Tenuto conto che la previsione più stringente di cui all'art. 3 bis comma 1 della legge 53 del 1994, detta un principio riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati , richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC esclusivamente del professionista notificante e che ai fini della notifica nei confronti della Pubblica Amministrazione può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter
D.Lgs. 82/2005, e che in ogni caso una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario , cioè del soggetto passivo cui è associato un onere di diligente tenuta del proprio casellario , ma non anche del mittente. E sul punto in maniera conforme si è espressa la Cassazione con sentenza 28 febbraio 2023 n. 6015. Nel caso a mano la notifica della intimazione di pagamento a mezzo PEC non ha violato la riconducibilità al
Concessionario dell'intimazione notificata ed ha consentito alla ricorrente odierna di espletare tutte le sue difese senza alcuna compromissione e pertanto l'eccepita nullità della notifica dell'intimazione opposta non può trovare accoglimento.
In ordina alla notifica della cartella di pagamento 293 20140002934701000 occorre osservare quanto segue. Dall'esame della documentazione depositata in atti di giudizio dal concessionario e dalla ricorrente si evince che la notifica della cartella è stata eseguita dal portalettere in un primo tentativo in Gravina di AN, via Vitaliano Brancati n. 28 . Dall'attestazione del postino si evince che il destinatario è sconosciuto all'indirizzo e successivamente , come risulta in atti , Riscossione Sicilia chiede il rilascio di certificato anagrafico a nome di nata il [...] e Persona_1
residente in [...]. Tale ultimo soggetto risulta diverso dalla ricorrente odierna , ( e non e risulta diversa la data di nascita.Dagli atti di giudizio Parte_1 Per_1
si evince che la ricorrente odierna è residente in [...] dal 2008 , come da certificato di residenza storico, Pertanto la cartella di pagamento non risulta notificata alla ricorrente in data 22 agosto 2014. Sotto tale profilo l'intimazione di pagamento impugnata , cui è sottesa l'opposta cartella , risulta illegittima e risultano fondate le doglianze della ricorrente che hanno riguardo all'illegittimità del procedimento di riscossione e del difetto di notifica del titolo esecutivo.
A questo punto occorre verificare la sussistenza dei contributi di iscritti a ruolo o se CP_3
sia decorsa la prescrizione dei medesimi avendo la resistente formulato la domanda di condanna diretta della ricorrente al pagamento delle somme richieste ed oggetto di contestazione.
La cartella di pagamento sopra indicata ( 29320140002934701000) porta il ruolo 2013 in cui risulta iscritta la contribuzione dovuta dalla professionista in quanto iscritta all'albo professionale Avvocati per gli anni 2003, 2004, 2005 , oltre sanzioni ed interessi;
sono iscritti altresì la prima rata di contribuzione minima soggettiva, integrativa , modulare e contributo maternità per gli anni 2009 ,
2010, 2011, 2012 .Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel ruolo 2013 , non sono stati iscritti i medesimi contributi oggetto del ruolo 2009. Questi ultimi contenevano solo le sanzioni ex art. 9 legge 141 del 1992 per omesso invio dichiarazioni reddituali relative al 2002 e 2003. Dette sanzioni vennero sgravate a seguito dell'esito vittorioso per la ricorrente di un precedente giudizio avverso il ruolo 2009. Parte resistente documenta la sentenza che ha definito detto giudizio allegata ai documenti della medesima al n. 22, nella quale si fa riferimento alle sanzioni dichiarative ed al ruolo 2009, prodotto dalla resistente al n. 19 della documentazione allegata. Le sanzioni aggiuntive sono ivi indicate con la causale “ SAGG” 2002 e 2003, e non viene indicata tale voce come contribuzione.
Nella fattispecie all'esame si applica la prescrizione decennale di cui all'art. 66 legge n. 247/2012.
Nella fattispecie la prescrizione decorre dalla data in cui parte ricorrente ha dichiarato a CP_3
i propri redditi relativi agli anni intercorsi dal 2003 al 2009, detta dichiarazione reca data 28 dicembre
2010 , come risulta dal documento n. 2 prodotto dalla parte resistente Da tale CP_3
comunicazione del 28 dicembre 2010 inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale, non risultando ancora decorso il precedente termine prescrizionale , antecedente l'entrata in vigore della legge247/2012.
La resistente odierna aveva contestato le omissioni contributive con nota ricevuta dalla CP_3
ricorrente il 06.11.2012 ( cfr. doc. 8 e 9 allegati dalla resistente alla memoria di costituzione ).La ricorrente odierna a sua volta aveva chiesto chiarimenti sul contenuto di tale nota il 20.11.2012 ( cfr. doc. 11 ); La resistente rispose con nota del 16.01.2013 ( doc. 1 ) invitando la ricorrente CP_3 CP_3
a provvedere al pagamento. La ricorrente riscontrava la richiesta di pagamento in data 18.02.2013 ( come risulta da doc. 10 ). CP_3
Con nota del 23.02.2013 ( cfr. doc. 17 ) la ricorrente chiedeva la rateazione dei contributi dovuti CP_3
per gli anni precedenti , ponendo un atto interruttivo , come valutato anche da orientamento di questo
Ufficio che così ha pronunciato in casi analoghi ( cfr. Trib. Lav. CT. Sentenza 420/2018) ed in tale senso anche Corte di Appello AN sent. 1117/2017; Cass. 26013/2015 ; Cass. 24555/2010; Cass.
n. 05/2016). Più di recente la Cassazione , con Ordinanza del 02/04/2025 n. 8688, Sezione V^ , con riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo ha chiarito che , se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c.; nello stesso orientamento è intervenuta Cass. civ. sez. V^, ordinanza n. 4180 del 18.02.2025.
Pertanto, dai documenti esaminati, risultano intervenuti atti interruttivi del decorso di prescrizione decennale e da ultimo occorre evidenziare che la ha concesso la rateazione del dovuto CP_3
alla ricorrente odierna con nota del 10 maggio 2013 ( cfr. doc. 18 ) dilazionando i contributi in CP_3
due annualità e pertanto la seconda annualità sarebbe scaduta in data 10 maggio 2015 , nel caso de quo la prescrizione dei contributi dovuti si sarebbe compiuta definitivamente il 10 maggio 2025. La circostanza che la abbia concesso la dilazione di pagamento in due annualità non è stato oggetto CP_3
di contestazione in giudizio da parte della ricorrente . Quest'ultima ha sostenuto anche nelle proprie note difensive che la lettera di del 23 CP_3
novembre 2022 ( allegata dalla resistente al n. 7 ) non possieda efficacia interruttiva di prescrizione in quanto faccia riferimento al presupposto della cartella di pagamento mai notificata da alla CP_1
ricorrente odierna. Tale rilievo non merita accoglimento poiché il documento indicato contiene tutti gli elementi della messa in mora del debitore , la lettera contiene la richiesta di pagamento di sanzioni ed interessi iscritti a ruolo e rimasti insoluti . La ricorrente veniva invitata a provvedere a mezzo definizione agevolata o a mezzo l'istituto della rateazione ed a rivolgersi al concessionario per regolarizzare la propria posizione. La comunicazione riporta chiaramente il proprio valore di intimazione formale di pagamento e di messa in mora. Inoltre le somme oggetto di comunicazione erano quelle già comunicate in data 25/10/2012, quando la informava la resistente della propria CP_3
iscrizione a far tempo dal 2009 , documento depositato al n. 9 dalla resistente odierna. Pertanto la ricorrente era in grado di individuare la pretesa della , conosceva il riferimento dei contributi CP_3
per i quali aveva già richiesto ed ottenuto rateazione.
La pretesa della non risulta prescritta ma risulta piuttosto conosciuta dalla ricorrente come CP_3
documentato dalla interlocuzione intercorsa tra la professionista e la con numerosi atti di CP_3
chiarimento, depositati in giudizio , iniziando dalla domanda inviata dalla ricorrente medesima per la propria iscrizione dove vengono dichiarati i propri redditi.
Risultando irregolare la notifica della cartella di pagamento , avvenuta presso altro indirizzo riferito a diverso soggetto, deve trovare accoglimento la domanda di annullamento dell'intimazione opposta contenette la sola cartella non notificata.
Deve trovare altresì accoglimento la domanda della resistente in ordine alla condanna della ricorrente al pagamento diretto di quanto dovuto in favore della , iscritto nel ruolo 2013 all'esame CP_3 di giudizio per la somma complessiva di € 5.603,52, con interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
Le spese di giudizio tra la Cassa Forense e la ricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
sono compensate le spese tra e parte ricorrente in Controparte_1
riferimento alla reciproca soccombenza in ordine alle doglianze sollevate per la irregolarità di notifica dell'intimazione di pagamento e della notifica di cartella di pagamento sottesa all'intimazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10124/2024 R.G. così provvede :
- Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento n.
29320249032284291000 annulla cartella n. 29320140002934701000;
- Condanna la ricorrente al pagamento diretto in favore di delle somme insolute CP_3 iscritte nel ruolo 2013 per € 5.603,52 oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della resistente
[...] che liquida in € 1.863,5 , oltre rimborso al 15% , iva e cpa come per legge;
CP_3
- Compensa per intero le spese tra e parte ricorrente. Controparte_1
AN 22/06/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo ,all'esito dell'udienza del 23 maggio 2025 come sostituita dal deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c. come da precedente decreto ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10124/2024 R.G.L. promosso
DA
Avv. nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in giudizio da se medesima ex art. 83 c.p.c. domiciliata ai fini del giudizio presso il proprio studio in AN via Timoleone n. 10 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. con sede Controparte_1
centrale in Roma via Giuseppe Grezar 14, c. in persona del procuratore speciale P.IVA_1
debitamente autorizzato da procura speciale rilasciata per atto notarile rep. N. Controparte_2
181515 racc. n. 12772 del 25.07.2024, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Daniela Pollastro come da procura alle liti in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Giugliano in Campania
(NA) via Casacelle n. 62; RESISTENTE
, con Sede in Roma via Ennio Controparte_3
Quirino Visconti n. 8 c. f. , in persona del Presidente legale rappresentante p.t. P.IVA_2 CP_4
in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Scuderi e domiciliato elettivamente presso
[...]
il suo studio in AN via Mario Sangiorgi 18 , come da procura in atti di giudizio depositata;
RESISTENTE
Ogg: opposizione ad intimazione pagamento e cartella
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/10/2024 l'odierna ricorrente esponeva in fatto di avere ricevuto notifica a mezzo PEC in data 15/10/2024 dell'intimazione di pagamento n. 29320249032284291000 , per un debito di € 7.734,11, quali contributi dovuti a e portati dalla cartella di pagamento CP_3
29320140002934701000 che risultava notificata il 22/08/2014. La ricorrente impugnava in giudizio entrambi gli atti di cui chiedeva l'annullamento al Tribunale per l'avvenuto decorso della prescrizione estintiva dei crediti portati dagli atti opposti. A sostegno del ricorso deduceva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento , avvenuta a mezzo posta certificata in quanto spedita da un indirizzo e-mail del concessionario non inserito nei pubblici elenchi. Detta notifica doveva considerarsi nulla e inesistente poiché eseguita proprio da un recapito non inserito nei pubblici elenchi. Eccepiva altresì
l'omessa notifica degli atti presupposti ovverosia della cartella di pagamento, mai ricevuta dalla ricorrente e notificata ad altro indirizzo non corrispondente alla residenza della ricorrente odierna ma corrispondente ad indirizzo di altra persona a nome , residente in [...]di Persona_1
AN , presso un indirizzo del tutto diverso dalla residenza della ricorrente. Nel merito eccepiva la prescrizione estintiva di tutti i crediti iscritti a ruolo da e portati dagli atti impugnati, CP_3 riferiti ad annualità risalenti nel tempo, sicuramente prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento a sua volta illegittimamente posta a base di notifica e presupposto di esecuzione forzata alla luce della omessa notifica del titolo esecutivo , come sopra specificato.
Il Tribunale sospendeva il ruolo e fissava l'udienza di discussione al 14/02/2025, il 20 Gennaio 2025 si costituiva in giudizio a mezzo del proprio difensore di fiducia , con propria memoria CP_3
di costituzione e documentazione allegata . La resistente deduceva la fondatezza della propria pretesa contributiva fondata sulla legge, cui era naturalmente tenuta la ricorrente . Deduceva che nella fattispecie fosse applicabile il termine di prescrizione decennale poiché i contributi riferiti ai periodi più risalenti nel tempo non risultavano prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012
, che all'art. 66 aveva reintrodotto il termine decennale di prescrizione dei contributi dovuti a
[...] . In riferimento ai vizi che avrebbero potuto affettare la procedura di riscossione , la CP_3 CP_3
resistente proponeva la domanda di accertamento della sussistenza della propria pretesa chiedendo la condanna della ricorrente odierna al pagamento diretto delle somme insolute iscritte a ruolo in contestazione , oltre interessi legali nella misura di legge , dalla data del dovuto al saldo . Sotto il profilo della domanda di accertamento del credito contributivo in capo alla e corrispondente CP_3
adempimento , richiamava la giurisprudenza intervenuta in materia di opposizione a cartella esattoriale, finalizzata ad accertare la sussistenza del credito , che introduce secondo l'orientamento maggioritario e assolutamente conforme in giurisprudenza , un ordinario giudizio di cognizione , avente ad oggetto il rapporto previdenziale. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, in caso di accoglimento dei vizi della procedura di riscossione, chiedeva l'accertamento del credito di
[...]
e la condanna al pagamento diretto delle somme insolute iscritte nel ruolo in contestazione, CP_3
con interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
Successivamente in data 06/02/2025 si costituiva in giudizio con propria Controparte_1
memoria in cui chiedeva il rigetto della domanda principale di giudizio e ribadiva la regolare notifica degli atti impugnati , ovverosia dell'intimazione di pagamento e della sottesa cartella del 2014.
Documentava con allegati la notifica della cartella di pagamento in contestazione e dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC, escludeva che nella fattispecie fosse decorsa la prescrizione estintiva dei crediti poiché era applicabile alla fattispecie il periodo di sospensione di notifica degli atti di riscossione per l'emergenza sanitaria da covid-19, previsto dall'art. 68 D.L. n. 18/2020 e decorso per previsione legislativa dall'08/03/2020 al 31/08/2021. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso , non essendo decorsa alcuna prescrizione dei contributi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento
, avvenuta il 15/10/2024.
La causa veniva istruita a mezzo deposito di note scritte autorizzate e documenti , all'esito dell'udienza del 18/10/2024 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione, all'udienza fissata del 26/02/2025. Dinanzi questo giudice le parti hanno discusso la causa con note autorizzate richiamando le produzioni documentali sussistenti in giudizio , note giurisprudenziali e allegati documenti. Sostituita l'udienza del 23 maggio 2025 dal deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c , come da precedente decreto , viste le istanze e conclusioni come in atti allegate dalla parti , il procedimento viene definito dal seguente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso il quale risulta depositato in atti in data 29 ottobre 2024 , mentre l'intimazione di pagamento impugnata risulta notificata in data 15 ottobre 2024, pertanto risulta rispettato il termine di legge che prevede l'impugnazione degli atti afferenti a contributi previdenziali entro il termine di quaranta giorni .
Sotto il profilo della regolarità formale delle notifica dell'intimazione di pagamento di pagamento eseguita a mezzo PEC da un indirizzo che non risulta da pubblici elenchi, questo giudice osserva quanto segue. Parte resistente ha provato la notifica dell'atto impugnato a mezzo pec CP_1
regolarmente ricevuta dalla ricorrente a mezzo il deposito dei messaggi di accettazione e consegna che risultano regolari conformemente a quanto prevede la legge all'art. 30, comma 4 d.l.78/2010. Si osserva altresì che il d.l. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26 D.P.R. 602/1973 , rubricato “ notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che statuisce
“ la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. 68/2005
a mezzo posta elettronica certificata , all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione. Dunque sia l'avviso di addebito ( art. 30 comma 4 ) che le cartelle esattoriali( art. 26 DPR 602/1973) possono essere notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata. Sotto tale profilo osserva il decidente che la normativa richiamata afferente l'indirizzo di posta certificata , risultante dagli elenchi consultabili per via telematica , ha riguardo al destinatario dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale e non già all'Ente trasmittente il titolo esecutivo. In ogni caso il problema della verifica dell'indirizzo di posta certificata del mittente è stato affrontato dalla giurisprudenza recente (
Ordinanza Corte Cassazione n. 26682/ del 14 ottobre 2024) nel senso della validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento , eseguita a mezzo PEC da indirizzo non contenuto nei pubblici registri , quando è certa la riconducibilità dell'atto all'Ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. Rifacendosi a una precedente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite
( Cass. SS.UU.18.5.2022 n.15979), i giudici di Legittimità hanno chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale , pur non risultante nei pubblici elenchi, non
è nulla , ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto. Tenuto conto che la previsione più stringente di cui all'art. 3 bis comma 1 della legge 53 del 1994, detta un principio riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati , richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC esclusivamente del professionista notificante e che ai fini della notifica nei confronti della Pubblica Amministrazione può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
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D.Lgs. 82/2005, e che in ogni caso una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario , cioè del soggetto passivo cui è associato un onere di diligente tenuta del proprio casellario , ma non anche del mittente. E sul punto in maniera conforme si è espressa la Cassazione con sentenza 28 febbraio 2023 n. 6015. Nel caso a mano la notifica della intimazione di pagamento a mezzo PEC non ha violato la riconducibilità al
Concessionario dell'intimazione notificata ed ha consentito alla ricorrente odierna di espletare tutte le sue difese senza alcuna compromissione e pertanto l'eccepita nullità della notifica dell'intimazione opposta non può trovare accoglimento.
In ordina alla notifica della cartella di pagamento 293 20140002934701000 occorre osservare quanto segue. Dall'esame della documentazione depositata in atti di giudizio dal concessionario e dalla ricorrente si evince che la notifica della cartella è stata eseguita dal portalettere in un primo tentativo in Gravina di AN, via Vitaliano Brancati n. 28 . Dall'attestazione del postino si evince che il destinatario è sconosciuto all'indirizzo e successivamente , come risulta in atti , Riscossione Sicilia chiede il rilascio di certificato anagrafico a nome di nata il [...] e Persona_1
residente in [...]. Tale ultimo soggetto risulta diverso dalla ricorrente odierna , ( e non e risulta diversa la data di nascita.Dagli atti di giudizio Parte_1 Per_1
si evince che la ricorrente odierna è residente in [...] dal 2008 , come da certificato di residenza storico, Pertanto la cartella di pagamento non risulta notificata alla ricorrente in data 22 agosto 2014. Sotto tale profilo l'intimazione di pagamento impugnata , cui è sottesa l'opposta cartella , risulta illegittima e risultano fondate le doglianze della ricorrente che hanno riguardo all'illegittimità del procedimento di riscossione e del difetto di notifica del titolo esecutivo.
A questo punto occorre verificare la sussistenza dei contributi di iscritti a ruolo o se CP_3
sia decorsa la prescrizione dei medesimi avendo la resistente formulato la domanda di condanna diretta della ricorrente al pagamento delle somme richieste ed oggetto di contestazione.
La cartella di pagamento sopra indicata ( 29320140002934701000) porta il ruolo 2013 in cui risulta iscritta la contribuzione dovuta dalla professionista in quanto iscritta all'albo professionale Avvocati per gli anni 2003, 2004, 2005 , oltre sanzioni ed interessi;
sono iscritti altresì la prima rata di contribuzione minima soggettiva, integrativa , modulare e contributo maternità per gli anni 2009 ,
2010, 2011, 2012 .Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel ruolo 2013 , non sono stati iscritti i medesimi contributi oggetto del ruolo 2009. Questi ultimi contenevano solo le sanzioni ex art. 9 legge 141 del 1992 per omesso invio dichiarazioni reddituali relative al 2002 e 2003. Dette sanzioni vennero sgravate a seguito dell'esito vittorioso per la ricorrente di un precedente giudizio avverso il ruolo 2009. Parte resistente documenta la sentenza che ha definito detto giudizio allegata ai documenti della medesima al n. 22, nella quale si fa riferimento alle sanzioni dichiarative ed al ruolo 2009, prodotto dalla resistente al n. 19 della documentazione allegata. Le sanzioni aggiuntive sono ivi indicate con la causale “ SAGG” 2002 e 2003, e non viene indicata tale voce come contribuzione.
Nella fattispecie all'esame si applica la prescrizione decennale di cui all'art. 66 legge n. 247/2012.
Nella fattispecie la prescrizione decorre dalla data in cui parte ricorrente ha dichiarato a CP_3
i propri redditi relativi agli anni intercorsi dal 2003 al 2009, detta dichiarazione reca data 28 dicembre
2010 , come risulta dal documento n. 2 prodotto dalla parte resistente Da tale CP_3
comunicazione del 28 dicembre 2010 inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale, non risultando ancora decorso il precedente termine prescrizionale , antecedente l'entrata in vigore della legge247/2012.
La resistente odierna aveva contestato le omissioni contributive con nota ricevuta dalla CP_3
ricorrente il 06.11.2012 ( cfr. doc. 8 e 9 allegati dalla resistente alla memoria di costituzione ).La ricorrente odierna a sua volta aveva chiesto chiarimenti sul contenuto di tale nota il 20.11.2012 ( cfr. doc. 11 ); La resistente rispose con nota del 16.01.2013 ( doc. 1 ) invitando la ricorrente CP_3 CP_3
a provvedere al pagamento. La ricorrente riscontrava la richiesta di pagamento in data 18.02.2013 ( come risulta da doc. 10 ). CP_3
Con nota del 23.02.2013 ( cfr. doc. 17 ) la ricorrente chiedeva la rateazione dei contributi dovuti CP_3
per gli anni precedenti , ponendo un atto interruttivo , come valutato anche da orientamento di questo
Ufficio che così ha pronunciato in casi analoghi ( cfr. Trib. Lav. CT. Sentenza 420/2018) ed in tale senso anche Corte di Appello AN sent. 1117/2017; Cass. 26013/2015 ; Cass. 24555/2010; Cass.
n. 05/2016). Più di recente la Cassazione , con Ordinanza del 02/04/2025 n. 8688, Sezione V^ , con riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo ha chiarito che , se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c.; nello stesso orientamento è intervenuta Cass. civ. sez. V^, ordinanza n. 4180 del 18.02.2025.
Pertanto, dai documenti esaminati, risultano intervenuti atti interruttivi del decorso di prescrizione decennale e da ultimo occorre evidenziare che la ha concesso la rateazione del dovuto CP_3
alla ricorrente odierna con nota del 10 maggio 2013 ( cfr. doc. 18 ) dilazionando i contributi in CP_3
due annualità e pertanto la seconda annualità sarebbe scaduta in data 10 maggio 2015 , nel caso de quo la prescrizione dei contributi dovuti si sarebbe compiuta definitivamente il 10 maggio 2025. La circostanza che la abbia concesso la dilazione di pagamento in due annualità non è stato oggetto CP_3
di contestazione in giudizio da parte della ricorrente . Quest'ultima ha sostenuto anche nelle proprie note difensive che la lettera di del 23 CP_3
novembre 2022 ( allegata dalla resistente al n. 7 ) non possieda efficacia interruttiva di prescrizione in quanto faccia riferimento al presupposto della cartella di pagamento mai notificata da alla CP_1
ricorrente odierna. Tale rilievo non merita accoglimento poiché il documento indicato contiene tutti gli elementi della messa in mora del debitore , la lettera contiene la richiesta di pagamento di sanzioni ed interessi iscritti a ruolo e rimasti insoluti . La ricorrente veniva invitata a provvedere a mezzo definizione agevolata o a mezzo l'istituto della rateazione ed a rivolgersi al concessionario per regolarizzare la propria posizione. La comunicazione riporta chiaramente il proprio valore di intimazione formale di pagamento e di messa in mora. Inoltre le somme oggetto di comunicazione erano quelle già comunicate in data 25/10/2012, quando la informava la resistente della propria CP_3
iscrizione a far tempo dal 2009 , documento depositato al n. 9 dalla resistente odierna. Pertanto la ricorrente era in grado di individuare la pretesa della , conosceva il riferimento dei contributi CP_3
per i quali aveva già richiesto ed ottenuto rateazione.
La pretesa della non risulta prescritta ma risulta piuttosto conosciuta dalla ricorrente come CP_3
documentato dalla interlocuzione intercorsa tra la professionista e la con numerosi atti di CP_3
chiarimento, depositati in giudizio , iniziando dalla domanda inviata dalla ricorrente medesima per la propria iscrizione dove vengono dichiarati i propri redditi.
Risultando irregolare la notifica della cartella di pagamento , avvenuta presso altro indirizzo riferito a diverso soggetto, deve trovare accoglimento la domanda di annullamento dell'intimazione opposta contenette la sola cartella non notificata.
Deve trovare altresì accoglimento la domanda della resistente in ordine alla condanna della ricorrente al pagamento diretto di quanto dovuto in favore della , iscritto nel ruolo 2013 all'esame CP_3 di giudizio per la somma complessiva di € 5.603,52, con interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
Le spese di giudizio tra la Cassa Forense e la ricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
sono compensate le spese tra e parte ricorrente in Controparte_1
riferimento alla reciproca soccombenza in ordine alle doglianze sollevate per la irregolarità di notifica dell'intimazione di pagamento e della notifica di cartella di pagamento sottesa all'intimazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10124/2024 R.G. così provvede :
- Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento n.
29320249032284291000 annulla cartella n. 29320140002934701000;
- Condanna la ricorrente al pagamento diretto in favore di delle somme insolute CP_3 iscritte nel ruolo 2013 per € 5.603,52 oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della resistente
[...] che liquida in € 1.863,5 , oltre rimborso al 15% , iva e cpa come per legge;
CP_3
- Compensa per intero le spese tra e parte ricorrente. Controparte_1
AN 22/06/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo