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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 223/2025 r.g.a.
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12:25 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo, sono comparsi: per l'appellante l'avv. Patrizia Paganini in sostituzione dell'avv. Carlo Canal
per l'appellata l'avv. Davide Landi in sostituzione dell'avv. Elena Frascino
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:35.
1 Alle ore 15:25 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
(c.f. ), difeso dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Canal e domiciliato a Monselice presso lo studio del difensore
(appellante) nei confronti di
con sede in LI (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da con sede in Controparte_2
LI (c.f. ), a sua volta rappresentata da P.IVA_2 [...]
,a. con sede in Verona (c.f. ), difesa Controparte_3 P.IVA_3
dall'avv. Elena Frascino, domiciliata in Venezia Mestre presso lo studio dell'avv. Giulia Gasparini
2 (appellata)
sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
In totale riforma dell'impugnata ordinanza voglia quest'Ecc.ma Corte: ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria voglia la Corte
d'Appello di Venezia,
In via preliminare di rito: in ragione del grave ed irreparabile danno che ne deriverebbe al Sig. dall'esecuzione forzata, si chiede all'ecc.ma Parte_2
Corte di SOSPENDERE l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito
- accertare l'intervenuta prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto n. 2119/2022 del 17.11.2022, n. 5610/20221R.G. del Tribunale di Vicenza
e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo ovvero annullare il titolo monitorio;
-revocare \ dichiarare nullo, o eventualmente anche solo parzialmente il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 2119/2022 del 17.11.2022, n. 5610/20221R.G.del Tribunale di
Vicenza in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato per i motivi tutti esposti in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo e secondo grado al procuratore che si dichiara antistatario.
per gli appellati:
Chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia, in totale conferma della sentenza
n. 1607/2024 del Tribunale di VICENZA così provvedere e statuire:
In via principale e nel merito:
3 1) Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso notificato per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. come riformulati con D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
n. 1607/2024 del Tribunale di Vicenza;
2) Rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto improponibile e inammissibile, infondato, in fatto
e in Diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1607/2024 del
Tribunale di Vicenza con ogni conseguenza di legge;
Sulle spese:
- Condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- Condannare l'appellante alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si opponeva al decreto n. 2119/2022, con cui il Parte_1
Tribunale di Vicenza gli ingiungeva di pagare a la somma Parte_3
di Euro 22.277,06, quale debito sorto dal finanziamento n. 3385777 erogato il 15 dicembre 2006 da AG TO s.p.a. (la quale aveva ceduto il credito a che a sua volta lo cedeva a . Parte_3 Controparte_1
L'opponente eccepiva la prescrizione del debito e sosteneva che il saldaconto non desse prova dello stesso.
chiedeva che, in accoglimento dell'opposizione, il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2119/2022 fosse revocato.
4 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_3
dell'opposizione. Successivamente, interveniva in causa la nuova cessionaria Su accordo delle parti, era Controparte_1 Parte_3
estromessa dal giudizio.
Con ordinanza 5 maggio 2023, il giudice concedeva al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecutività.
Con sentenza n, 1607/2024, depositata il 19 settembre 2024, il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese processuali, liquidate in Euro 1.691,00 per compensi, oltre accessori.
Il giudice così motivava la decisione:
“[..] va presa innanzitutto in considerazione l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte opponente.
A confutazione della prospettazione attorea in proposito, si rammenta che “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. n. 4232/2023). Nel caso di specie, tuttavia, è la stessa società opposta a riferire e documentare con la propria comparsa di costituzione e risposta che prima della scadenza naturale del contratto il soggetto finanziato era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, in data 18.3.2010
(cfr. doc. 9 ): da tale momento diveniva esigibile l'intera prestazione di Pt_3
pagamento e dunque iniziava a decorrere il termine decennale di prescrizione, ex art. 2935 c.c., con scadenza anticipata dunque al 18.3.2020.
5 Prima di tale scadenza, ha dedotto di aver inoltrato due intimazioni Parte_3
di pagamento, la prima ricevuta in data 25.1.2016 (doc. 6 fasc. mon.) e la seconda rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 11.4.2017 (doc. 9 fasc. mon.).
Anche a non voler considerare la prima missiva, in quanto contestata dall'opponente, si ritiene che la seconda, di cui l'opponente non ha mai contestato la validità ed efficacia, sia sufficiente a ritenere interrotto il termine di prescrizione, con conseguente rigetto dell'eccezione attorea in parte qua.
Il secondo motivo di opposizione, inerente alla mancata prova del credito in quanto al ricorso monitorio sarebbe stato allegato un mero saldaconto irrilevante ai sensi dell'art. 50 T.U.B., è infondato per una pluralità di ragioni: in primis, il suddetto saldaconto è effettivamente ammesso dalla giurisprudenza più aggiornata quale prova del credito fatto valere in sede monitoria;
in secundis, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione della congruità della prova offerta in sede monitoria, ma è piuttosto la verifica della fondatezza della pretesa creditoria, con
l'effetto che l'opponente non può limitarsi ad eccepire un vizio del procedimento antecedente, ma deve specificale le proprie analitiche contestazioni inerenti alle ragioni avversarie;
in tertiis, trattandosi di un rapporto di finanziamento e non di conto corrente, la società opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio semplicemente allegando il titolo contrattuale e il piano di ammortamento dallo stesso desumibile (corredato al più della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine per comprovare l'esigibilità del credito e la decorrenza degli interessi), non essendo necessaria la produzione di alcun estratto conto”.
Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2025, Parte_1
proponeva appello, formulando due motivi: 1) il giudice aveva errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione, poiché l'opponente aveva
“contestato” il ricevimento di entrambe le intimazioni di pagamento;
2) contrariamente a quanto affermato dal giudice, controparte non aveva fornito prova del credito per cui aveva agito in giudizio.
6 L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
a sua volta rappresentata da Controparte_2 [...]
,a., chiedendo che l'appello fosse dichiarato Controparte_3
inammissibile e comunque respinto.
L'appellata sosteneva che il termine di prescrizione decorreva dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso e che erano stati notificati plurimi atti interruttivi della prescrizione presso l'indirizzo di residenza di , ossia via Vincenzo Bellini, n. 30/B, Parte_1
Costabissara (Vi). Non era necessaria la produzione di alcun estratto conto e la documentazione esibita in giudizio dimostrava le rate pagate, quelle non rimborsate, la data di decadenza dal beneficio del termine, il capitale scaduto e quello a scadere, gli interessi dovuti.
Con ordinanza del 27 giugno 2025 era respinta l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con l'ordinanza suddetta.
All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'appello, ammissibile perché sufficientemente specifico (l'art. 348 bis c.p.c. invocato dall'appellata è stato abrogato), non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
7 1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione. Egli afferma: “non solo la prima missiva del 25.01.2016 è stata contestata nella autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno, ma anche la seconda missiva quella per
'compiuta giacenza' è stata oggetto di contestazione. Controparte infatti omette di dare la prova della residenza effettiva dell'appellante all'indirizzo indicato. Non è infatti sufficiente il perfezionamento della comunicazione che l'Ufficiale postale indichi il mancato recapito per compiuta giacenza. Parte appellata non ha infatti fornito la prova dell'effettiva residenza del sig. all'indirizzo indicato nella Pt_1
missiva”.
Il motivo d'impugnazione non è fondato.
Il termine decennale di prescrizione che – come esattamente affermato dal Tribunale decorre dalla data di decadenza del debitore dal beneficio del termine, ossia dal 18 marzo 2010 – è stato interrotto sia dall'intimazione di pagamento comunicata con raccomandata ricevuta il
25 gennaio 2016, sia dalla richiesta di pagamento trasmessa con lettera raccomandata, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza l'11 aprile 2017, sicché il ricorso per decreto ingiuntivo del 26 ottobre 2022 è senz'altro tempestivo.
Il disconoscimento della sottoscrizione apposta il 25 gennaio 2016 sull'avviso di ricevimento della raccomandata è privo di effetti.
Infatti, sarebbe stata necessaria la proposizione della querela di falso, atteso che l'avviso è atto riferibile all'incaricato del servizio postale, il quale l'ha controfirmato per attestazione della consegna del plico
8 raccomandato al destinatario (v. Cass. civ., ord., 3 settembre 2019, n.
22058: “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per
l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”).
Anche la notifica della raccomandata inviata il 1° febbraio 2017 si è perfezionata per compiuta giacenza.
L'appellante afferma che non vi sia prova che l'indirizzo, cui la raccomandata è stata inviata, corrisponda alla sua “residenza effettiva”.
In proposito basti osservare che l'indirizzo cui l'intimazione di pagamento è stata spedita con raccomandata (via Vincenzo Bellini, n.
30/B, Costabissara - Vicenza) non solo è quello indicato in contratto, ma altresì coincide con l'indirizzo di residenza che ha Parte_1
indicato nei propri atti difensivi (in ultimo nell'atto di citazione in
9 appello) e nella procura alle liti rilasciata 13 gennaio 2023 all'avv. Carlo
Canal (v. documento prodotto in causa).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che il saldo conto non fornisca prova, nel giudizio di opposizione, del credito dell'ingiungente. Controparte avrebbe dovuto produrre in causa “tutti gli estratti conto completi di scalare, dall'inizio dei rapporti bancari sino alla chiusura”.
Anche tale motivo d'impugnazione non può trovare condivisione.
Il debito di nei confronti di AG TO s.p.a. non Parte_1
scaturiva da un rapporto di conto corrente, bensì da un finanziamento, ossia da un contratto di mutuo.
L'onere di produrre in causa la serie completa degli estratti conto sussiste a carico della banca che agisca per il pagamento del saldo del conto corrente. In presenza di un mero finanziamento, non vi sono estratti conto
(per la semplice ragione che non esiste alcun conto), ma semplicemente un piano di rimborso del prestito.
In relazione al rapporto di mutuo, l'onere del mutuante si esaurisce nella prova dell'erogazione del denaro: erogazione nella specie non contestata e comunque dimostrata dall'esibizione del contratto. Dopodiché è onere del mutuatario provare di avere estinto il debito restitutorio interamente o comunque in misura superiore a quanto richiesto in pagamento da controparte (cfr. Cass. civ., ord., 10 febbraio 2020, n. 3015).
3. Per le ragioni suddette la sentenza n. 1607/2024, pronunciata dal
Tribunale di Vicenza, è interamente confermata.
10 4. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi (attesa la bassa complessità del giudizio e la sua definizione con modalità semplificate) previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 5.201 ed Euro 26.000, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
5. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 223/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha
[...]
deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1607/2024 pronunciata dal Tribunale di Vicenza;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, che liquida in Euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
11 Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
12
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 223/2025 r.g.a.
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12:25 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo, sono comparsi: per l'appellante l'avv. Patrizia Paganini in sostituzione dell'avv. Carlo Canal
per l'appellata l'avv. Davide Landi in sostituzione dell'avv. Elena Frascino
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:35.
1 Alle ore 15:25 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
(c.f. ), difeso dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Canal e domiciliato a Monselice presso lo studio del difensore
(appellante) nei confronti di
con sede in LI (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da con sede in Controparte_2
LI (c.f. ), a sua volta rappresentata da P.IVA_2 [...]
,a. con sede in Verona (c.f. ), difesa Controparte_3 P.IVA_3
dall'avv. Elena Frascino, domiciliata in Venezia Mestre presso lo studio dell'avv. Giulia Gasparini
2 (appellata)
sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
In totale riforma dell'impugnata ordinanza voglia quest'Ecc.ma Corte: ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria voglia la Corte
d'Appello di Venezia,
In via preliminare di rito: in ragione del grave ed irreparabile danno che ne deriverebbe al Sig. dall'esecuzione forzata, si chiede all'ecc.ma Parte_2
Corte di SOSPENDERE l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito
- accertare l'intervenuta prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto n. 2119/2022 del 17.11.2022, n. 5610/20221R.G. del Tribunale di Vicenza
e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo ovvero annullare il titolo monitorio;
-revocare \ dichiarare nullo, o eventualmente anche solo parzialmente il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 2119/2022 del 17.11.2022, n. 5610/20221R.G.del Tribunale di
Vicenza in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato per i motivi tutti esposti in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo e secondo grado al procuratore che si dichiara antistatario.
per gli appellati:
Chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia, in totale conferma della sentenza
n. 1607/2024 del Tribunale di VICENZA così provvedere e statuire:
In via principale e nel merito:
3 1) Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso notificato per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. come riformulati con D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
n. 1607/2024 del Tribunale di Vicenza;
2) Rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto improponibile e inammissibile, infondato, in fatto
e in Diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1607/2024 del
Tribunale di Vicenza con ogni conseguenza di legge;
Sulle spese:
- Condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- Condannare l'appellante alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si opponeva al decreto n. 2119/2022, con cui il Parte_1
Tribunale di Vicenza gli ingiungeva di pagare a la somma Parte_3
di Euro 22.277,06, quale debito sorto dal finanziamento n. 3385777 erogato il 15 dicembre 2006 da AG TO s.p.a. (la quale aveva ceduto il credito a che a sua volta lo cedeva a . Parte_3 Controparte_1
L'opponente eccepiva la prescrizione del debito e sosteneva che il saldaconto non desse prova dello stesso.
chiedeva che, in accoglimento dell'opposizione, il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2119/2022 fosse revocato.
4 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_3
dell'opposizione. Successivamente, interveniva in causa la nuova cessionaria Su accordo delle parti, era Controparte_1 Parte_3
estromessa dal giudizio.
Con ordinanza 5 maggio 2023, il giudice concedeva al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecutività.
Con sentenza n, 1607/2024, depositata il 19 settembre 2024, il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese processuali, liquidate in Euro 1.691,00 per compensi, oltre accessori.
Il giudice così motivava la decisione:
“[..] va presa innanzitutto in considerazione l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte opponente.
A confutazione della prospettazione attorea in proposito, si rammenta che “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. n. 4232/2023). Nel caso di specie, tuttavia, è la stessa società opposta a riferire e documentare con la propria comparsa di costituzione e risposta che prima della scadenza naturale del contratto il soggetto finanziato era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, in data 18.3.2010
(cfr. doc. 9 ): da tale momento diveniva esigibile l'intera prestazione di Pt_3
pagamento e dunque iniziava a decorrere il termine decennale di prescrizione, ex art. 2935 c.c., con scadenza anticipata dunque al 18.3.2020.
5 Prima di tale scadenza, ha dedotto di aver inoltrato due intimazioni Parte_3
di pagamento, la prima ricevuta in data 25.1.2016 (doc. 6 fasc. mon.) e la seconda rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 11.4.2017 (doc. 9 fasc. mon.).
Anche a non voler considerare la prima missiva, in quanto contestata dall'opponente, si ritiene che la seconda, di cui l'opponente non ha mai contestato la validità ed efficacia, sia sufficiente a ritenere interrotto il termine di prescrizione, con conseguente rigetto dell'eccezione attorea in parte qua.
Il secondo motivo di opposizione, inerente alla mancata prova del credito in quanto al ricorso monitorio sarebbe stato allegato un mero saldaconto irrilevante ai sensi dell'art. 50 T.U.B., è infondato per una pluralità di ragioni: in primis, il suddetto saldaconto è effettivamente ammesso dalla giurisprudenza più aggiornata quale prova del credito fatto valere in sede monitoria;
in secundis, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione della congruità della prova offerta in sede monitoria, ma è piuttosto la verifica della fondatezza della pretesa creditoria, con
l'effetto che l'opponente non può limitarsi ad eccepire un vizio del procedimento antecedente, ma deve specificale le proprie analitiche contestazioni inerenti alle ragioni avversarie;
in tertiis, trattandosi di un rapporto di finanziamento e non di conto corrente, la società opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio semplicemente allegando il titolo contrattuale e il piano di ammortamento dallo stesso desumibile (corredato al più della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine per comprovare l'esigibilità del credito e la decorrenza degli interessi), non essendo necessaria la produzione di alcun estratto conto”.
Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2025, Parte_1
proponeva appello, formulando due motivi: 1) il giudice aveva errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione, poiché l'opponente aveva
“contestato” il ricevimento di entrambe le intimazioni di pagamento;
2) contrariamente a quanto affermato dal giudice, controparte non aveva fornito prova del credito per cui aveva agito in giudizio.
6 L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
a sua volta rappresentata da Controparte_2 [...]
,a., chiedendo che l'appello fosse dichiarato Controparte_3
inammissibile e comunque respinto.
L'appellata sosteneva che il termine di prescrizione decorreva dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso e che erano stati notificati plurimi atti interruttivi della prescrizione presso l'indirizzo di residenza di , ossia via Vincenzo Bellini, n. 30/B, Parte_1
Costabissara (Vi). Non era necessaria la produzione di alcun estratto conto e la documentazione esibita in giudizio dimostrava le rate pagate, quelle non rimborsate, la data di decadenza dal beneficio del termine, il capitale scaduto e quello a scadere, gli interessi dovuti.
Con ordinanza del 27 giugno 2025 era respinta l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con l'ordinanza suddetta.
All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'appello, ammissibile perché sufficientemente specifico (l'art. 348 bis c.p.c. invocato dall'appellata è stato abrogato), non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
7 1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione. Egli afferma: “non solo la prima missiva del 25.01.2016 è stata contestata nella autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno, ma anche la seconda missiva quella per
'compiuta giacenza' è stata oggetto di contestazione. Controparte infatti omette di dare la prova della residenza effettiva dell'appellante all'indirizzo indicato. Non è infatti sufficiente il perfezionamento della comunicazione che l'Ufficiale postale indichi il mancato recapito per compiuta giacenza. Parte appellata non ha infatti fornito la prova dell'effettiva residenza del sig. all'indirizzo indicato nella Pt_1
missiva”.
Il motivo d'impugnazione non è fondato.
Il termine decennale di prescrizione che – come esattamente affermato dal Tribunale decorre dalla data di decadenza del debitore dal beneficio del termine, ossia dal 18 marzo 2010 – è stato interrotto sia dall'intimazione di pagamento comunicata con raccomandata ricevuta il
25 gennaio 2016, sia dalla richiesta di pagamento trasmessa con lettera raccomandata, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza l'11 aprile 2017, sicché il ricorso per decreto ingiuntivo del 26 ottobre 2022 è senz'altro tempestivo.
Il disconoscimento della sottoscrizione apposta il 25 gennaio 2016 sull'avviso di ricevimento della raccomandata è privo di effetti.
Infatti, sarebbe stata necessaria la proposizione della querela di falso, atteso che l'avviso è atto riferibile all'incaricato del servizio postale, il quale l'ha controfirmato per attestazione della consegna del plico
8 raccomandato al destinatario (v. Cass. civ., ord., 3 settembre 2019, n.
22058: “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per
l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”).
Anche la notifica della raccomandata inviata il 1° febbraio 2017 si è perfezionata per compiuta giacenza.
L'appellante afferma che non vi sia prova che l'indirizzo, cui la raccomandata è stata inviata, corrisponda alla sua “residenza effettiva”.
In proposito basti osservare che l'indirizzo cui l'intimazione di pagamento è stata spedita con raccomandata (via Vincenzo Bellini, n.
30/B, Costabissara - Vicenza) non solo è quello indicato in contratto, ma altresì coincide con l'indirizzo di residenza che ha Parte_1
indicato nei propri atti difensivi (in ultimo nell'atto di citazione in
9 appello) e nella procura alle liti rilasciata 13 gennaio 2023 all'avv. Carlo
Canal (v. documento prodotto in causa).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che il saldo conto non fornisca prova, nel giudizio di opposizione, del credito dell'ingiungente. Controparte avrebbe dovuto produrre in causa “tutti gli estratti conto completi di scalare, dall'inizio dei rapporti bancari sino alla chiusura”.
Anche tale motivo d'impugnazione non può trovare condivisione.
Il debito di nei confronti di AG TO s.p.a. non Parte_1
scaturiva da un rapporto di conto corrente, bensì da un finanziamento, ossia da un contratto di mutuo.
L'onere di produrre in causa la serie completa degli estratti conto sussiste a carico della banca che agisca per il pagamento del saldo del conto corrente. In presenza di un mero finanziamento, non vi sono estratti conto
(per la semplice ragione che non esiste alcun conto), ma semplicemente un piano di rimborso del prestito.
In relazione al rapporto di mutuo, l'onere del mutuante si esaurisce nella prova dell'erogazione del denaro: erogazione nella specie non contestata e comunque dimostrata dall'esibizione del contratto. Dopodiché è onere del mutuatario provare di avere estinto il debito restitutorio interamente o comunque in misura superiore a quanto richiesto in pagamento da controparte (cfr. Cass. civ., ord., 10 febbraio 2020, n. 3015).
3. Per le ragioni suddette la sentenza n. 1607/2024, pronunciata dal
Tribunale di Vicenza, è interamente confermata.
10 4. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi (attesa la bassa complessità del giudizio e la sua definizione con modalità semplificate) previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 5.201 ed Euro 26.000, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
5. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 223/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha
[...]
deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1607/2024 pronunciata dal Tribunale di Vicenza;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, che liquida in Euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
11 Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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