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Decreto cautelare 19 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2026
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 29/01/2026, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14001 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale d’Italia ad Istanbul, Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia ad Istanbul in data 30/09/2025;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia ad Istanbul in data 2/12/2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con gravame introduttivo ritualmente proposto il 14/11/2025, la ricorrente ha impugnato – previa tutela cautelare - il provvedimento del 30/09/2025 di diniego del visto per motivi di studio del Consolato Generale d’Italia a Istanbul per difetto del cd. requisito economico.
La ricorrente ne ha dedotto l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, ritenendo sostanzialmente di essere in possesso di sufficiente provvista economica.
Questo Tribunale con decreto n. 6584/25 del 25/11/25 ha accolto l’istanza di tutela cautelare monocratica.
Nondimeno - in esito al riesame disposto – l’amministrazione degli affari esteri, che nelle more si è costituita in giudizio a mezzo difesa erariale, con provvedimento del 2/12/25 emesso dalla competente Sede Consolare, ha confermato il precedente diniego, ribadendo l’insussistenza del requisito economico e il conseguente rischio migratorio.
La relativa decisione confermativa si basa sulla carenza di requisito economico e di conoscenza della lingua inglese.
Il provvedimento del 2/12/2025 è stato, a sua volta, gravato dalla ricorrente, a mezzo di ricorso per motivi aggiunti- previa tutela cautelare - depositato il 17/12/25.
Questo Tribunale con decreto n 7245/25 del 19/12/25 ha accolto l’istanza di tutela monocratica, disponendo il riesame.
Il Collegio - con ordinanza n 239/26, confermando il decreto monocratico, ha accolto ex art. 55 cpa l’istanza cautelare, disponendo il riesame del gravato diniego del 2/12/2025.
Nel corso della causa, le parti hanno depositato le rispettive memorie, anche in forma di replica.
All’udienza camerale del 27/1/2026 – previo avviso ex art 60 cpa – la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, comma1, lett. c) cpa.
Il ricorso per motivi aggiunti - impugnando la nuova decisione negativa intervenuta al riguardo, successiva al precedente provvedimento del 30/09/2025, che sostituisce - costituisce il fulcro del presente giudizio e va, invece, esaminato nel merito, ai fini della presente decisione.
Esso – in sintesi – denuncia la violazione di legge, il difetto d’istruttoria e la contraddittorietà e incongruità della motivazione del provvedimento negativo di conferma del 2/12/2025.
In particolare, la ricorrente – in sede di motivi aggiunti - ha dimostrato, anche in virtù della documentazione depositata agli atti del giudizio, la sussistenza tanto del dato “aritmetico” di una disponibilità patrimoniale coerente ed anzi superiore ai minimi richiesti per il rilascio di visto per studio, quanto di un quadro economico-professionale generale del nucleo familiare idoneo a confermare la solidità e durevolezza nel tempo dei requisiti materiali per la permanenza in Italia dello studente e del successivo rimpatrio.
Le censure sono meritevoli di condivisione nei termini che seguono.
A tal riguardo si deve osservare che, giusto l’ordine di riesame contenuto nei provvedimenti cautelari sopra menzionati, la sede avrebbe dovuto riesaminare l’istanza di visto, tenuto conto delle coordinate interpretative fornite nella parte motiva, all’attualità ed alla luce della documentazione presentata agli atti del giudizio, nonché delle deduzioni difensive contenute nell’atto di ricorso.
Al contrario, si evince dal secondo provvedimento di reiezione che la sede ha ritenuto di dover procedere al riesame unicamente sulla base della documentazione originariamente depositata, così eludendo il dictum giudiziale, e vanificando il colloquio quale sede utile a realizzare il contraddittorio procedimentale.
Deve al riguardo sottolinearsi in primo luogo e da un punto di vista processuale e procedimentale, che l’ordine di remand più volte impartito all’amministrazione sia con decreto monocratico che con ordinanza collegiale impone (tanto in astratto quanto) nel caso concreto il riesame complessivo della vicenda alla luce delle deduzioni difensive e della documentazione depositata agli atti del giudizio.
Deve altresì ribadirsi (tanto nel caso di specie quanto più in generale nella materia trattata) la centralità del colloquio consolare e l’importanza del soccorso istruttorio vieppiù dopo l’abolizione, nei procedimenti di cui si tratta, dell’obbligo di formale preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90 (istituto soppresso nei procedimenti di cui si tratta dall’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, che ha emendato l’art. 4 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), aggiungendovi il comma 7-bis, che così recita: «[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso») .
Il principio del contraddittorio procedimentale, ai sensi dell’art. 1, c. 2 bis, l. 241/90 nonché degli artt. 6 e 10 della medesima legge, il quale trae fondamento nei principi giuridici generali di buona amministrazione e del giusto procedimento ai sensi dell’art. 97 Cost., impone che l’amministrazione consenta nel caso di specie l’integrazione documentale e ne tenga conto in sede di riedizione del potere.
A tal fine, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, deve ancora una volta sottolinearsi, in continuità con la giurisprudenza di sezione, che:
- i mezzi economici di sussistenza che devono essere dimostrati sono stabiliti dalla lett. B) del p.to 15 dell’All. A del Decreto Interministeriale n. 850/2011, nonché dal p.to 2 , parte II, della Circolare MIUR del 15.04.2025 “Proced ure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2025-2026” a mente della quale, al punto a), concernente i mezzi economici di sussistenza per il soggiorno prevede che “ Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali “;
- in ossequio al principio di legalità, è con tale requisito che deve essere valutata la provvista economica per gli studi, e non ad una imprecisata ed indeterminata capienza patrimoniale (cfr. T.A.R. Lazio sez. V quater sentenza del 23.05.2025 n. 09969/2025);
- è quindi sufficiente, alla luce della disciplina vigente, che l’interessata dimostri di potersi mantenere, con i mezzi di cui attualmente dispone, nel primo anno del corso di studi, essendole, peraltro, consentita la possibilità di reperire un regolare lavoro retribuito a tempo parziale. D’altronde, compete esclusivamente alla Questura – in fase di rinnovo del permesso di soggiorno agli studenti di provenienza extra UE- l’accertamento dell’idoneità dei mezzi di sostentamento, in relazione ai successivi anni di soggiorno nel territorio nazionale;
- i redditi degli altri familiari, sebbene non direttamente computabili ai fini del superamento della soglia di cui sopra, sono comunque utilmente apprezzabili al fine di valutare l’effettività e la solidità della provvista economica, e pertanto essi devono comunque tenuti in considerazione dall’amministrazione nella sua valutazione.
- segnatamente, non è ragionevole sostenere che i genitori dell’istante non abbiano sufficienti redditi da destinare al sovvenzionamento degli studi ignorando di considerare che il nucleo familiare disponga di più redditi provenienti dal lavoro di altri membri, vieppiù se è impedito all’istante di darne prova negando il soccorso istruttorio;
- attese le coordinate interpretative sopra fornite deve ritenersi insufficiente l’istruttoria e la motivazione circa l’insussistenza del requisito economico, nonché circa il carattere dubbio - ossia meramente strumentale - delle risorse economiche documentate dalla studentessa turca, largamente superiori a quelle indicate nella Circolare MIUR, che quantifica l’importo minimo necessario al sostentamento.
Per quanto concerne la conoscenza linguistica, sempre in continuità con la giurisprudenza di sezione, deve osservarsi che:
- spetta al Ministero dell’Università accertare il possesso del mezzo linguistico necessario e sufficiente alla frequenza dei corsi, in accordo alla circolare M.U.R. sopra indicata;
- all’amministrazione degli esteri è consentito sondare la conoscenza linguistica al fine di individuare indici di rischio di abuso del titolo (c.d. rischio migratorio). A tal proposito, tuttavia, è necessario ribadire che secondo granitica giurisprudenza di sezione, avallata dal giudice di appello, la valutazione di rischio migratorio deve basarsi su oggettivi, chiari e concomitanti indici fattuali, al fine di superare il vaglio di ragionevolezza.
In conclusione, il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse. Invece, accoglie il ricorso per motivi aggiunti e - per l’effetto - annulla il provvedimento del 2/12/2025 della Sede Consolare di Istanbul.
Né, in sede di riedizione del potere, l’Ufficio procedente potrà adottare – in base alle risultanze istruttorie sinora acquisite, fatta salva ulteriore istruttoria - una ulteriore decisione negativa.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse;
b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e - per l’effetto - annulla il provvedimento n 20250021022 del 2/12/2025 della Sede Consolare di Istanbul.
Condanna il CI al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori come per legge e contributo unificato se versato, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Spese compensate nei confronti del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
IL CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL CA | ES AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.